Art. 2.
E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo di L. 100.000.000 in ragione di anno, per il periodo di cui all'articolo 1, a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.
All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali fino all'importo di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25 milioni per il successivo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo di L. 100.000.000 in ragione di anno, per il periodo di cui all'articolo 1, a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.
All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali fino all'importo di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25 milioni per il successivo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.