Articolo 2 della Legge 25 ottobre 1977, n. 802
Articolo 1
Versione
22 novembre 1977
Art. 2.
E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo di L. 100.000.000 in ragione di anno, per il periodo di cui all'articolo 1, a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.
All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali fino all'importo di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25 milioni per il successivo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 novembre 1977