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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 10/12/2025, n. 22242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22242 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22242/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05126/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5126 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Cellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera Commissione Centrale adottata il 28.2.2024 e notificata il 27.3.2024 di sospensione della capitalizzazione delle misure di assistenza concesse al ricorrente con la precedente delibera del 20.9.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. OV ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, come da nota depositata in atti, l’amministrazione resistente ha rappresentato che il 18.12.2024 la Commissione centrale ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato datato 28.2.2024 (atto di mera sospensione della capitalizzazione) e disposto la revoca del programma speciale di protezione nei riguardi di giustizia -OMISSIS- e della sua compagna, incaricando, altresì, il Servizio Centrale di Protezione di segnalare la posizione del ricorrente al DAP e all’autorità di P.S. competente;
Considerato che all’udienza del 9.12.2025 è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che quanto sopra, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente con la memoria depositata il 15.9.2025, è idoneo a determinare l’improcedibilità del ricorso, in quanto l’eventuale annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione centrale il 28.2.2024 non produrrebbe alcun effetto utile per il ricorrente; né, si osservi, avverso l’atto del 18.12.2024 risultano essere stati proposti motivi aggiunti;
Ritenuto di dover compensare le spese di lite;
Ritenuto, infine, sulla domanda di liquidazione presentata dal legale, di doverla accogliere sussistendo i presupposti di legge e di liquidare, tenuto conto che il giudizio si è concluso con una sentenza breve, complessivi euro 1.417,00 (di cui 1.027,00 per la fase di studio, euro 851,00 per la fase introduttiva ed euro 956,00 per la fase cautelare collegiale, somme ridotte del 50% ai sensi dell’art. 130 DPR n. 115/2002), oltre il 15% le per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Liquida complessivamente la somma di euro 1.417,00 in favore del difensore, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE DO, Presidente
OV ER, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV ER | IE DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.