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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11331 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Baiamonte, presso il cui studio a Palermo, via
Tripoli n. 30 è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ticli, presso il cui studio a Palermo, piazza V. E.
Orlando n. 6 è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, va preliminarmente rilevato che
“la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art.
143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione,
1 lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. Sez. 1, n. 18074/14); occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Nella specie, la ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione al resistente a causa delle condotte vessatorie, denigratorie ed aggressive dal medesimo poste in essere, spesso sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.
La ricorrente ha depositato la querela sporta il 21/07/2023 e la richiesta di rinvio a giudizio del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia formulata dal Pubblico Ministero in data 01/07/2024; tali documenti non sono, tuttavia, sufficienti a provare l'addebito; inoltre, le prove testimoniali articolate nel ricorso (rigettate dal Giudice istruttore, in quanto vertenti sul singolo episodio del 21/07/2023) sono anch'esse inidonee a dimostrare da sole il complessivo andamento del rapporto ed il nesso di causalità con l'effettiva crisi coniugale.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Quanto alla casa coniugale, va premesso che la legge consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore, che conviva con i figli minori o maggiorenni ma non indipendenti economicamente;
trattasi di una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime
e si articola la vita familiare” (così, ex multis, Cass. 27.2.2009 n. 4816).
Nella specie, dall'unione coniugale è stata generata una figlia, nata a [...] il Per_1
15/07/2000, la quale risulta affetta da “disabilità intellettiva grave con innesto psicotico” e portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 337 septies cod. civ, qualora il figlio maggiorenne sia affetto da disabilità gravi, trovano applicazione le disposizioni previste in favore dei figli minori in tema di visite, di cura e di mantenimento (Cass. 24 luglio 2012, n. 12977, richiamata in motivazione da Cass.29 luglio 2021, n. 21819).
Nella specie, la ricorrente ha testualmente dichiarato: “quanto a nostra figlia, devo dire che la stessa ha avuto problemi dalla nascita;
ho avuto un parto difficile;
a scuola ha avuto sempre
l'insegnante do sostegno;
mia figlia non sta bene, non guida e non ha la patente;
ha bisogno sempre di me, sono io che la devo accompagnare quando esce, ad es. per la danza che frequenta;
lei non è in grado di gestire soldi propri;
prende pensione di invalidità di 300,00 euro al mese, il prossimo controllo è previsto per gennaio del 2025, le hanno riconosciuto
2 l'80 % di invalidità; mia figlia è molto legata a questa casa, ha i suoi spazi, e per le problematiche di cui soffre non potrebbe lasciare tale casa;
mia figlia vive grazie al mio aiuto, senza di me non potrebbe stare;
il padre a causa della dipendenza da eroina non le ha dato alcun sostegno”; il resistente ha dichiarato: “mia figlia ha alcuni problemi;
non conosce i soldi, né l'orologio, ripete continuamente le cose;
quando esce ha bisogno di una compagnia;
non è in grado di uscire da sola;
mia figlia dice che lei e la madre sono una persona sola”.
Orbene, in considerazione della gravi condizioni di salute della figlia (cf. documentazione prodotta), del legame esistente tra la figlia e la madre (confermato dallo stesso padre), con conseguente necessità che sia la madre a continuare a prendersi cura di nonché delle Per_1
stesse condizioni di salute del resistente, affetto da dipendenza da sostanza stupefacente
(come dal medesimo confermato e come documentato in atti), ricorrono senz'altro i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, genitore con cui deve continuare a vivere la figlia disabile Per_1
Avuto riguardo alla natura ed all'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
02/07/1963 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
25/11/1965 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Palermo in C.F._2
data 08/05/1991.
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da . Parte_1
3) Dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, affinché la abiti insieme alla figlia maggiorenne e disabile Per_1
4) Compensa interamente le spese processuali.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 11, p. II, serie A, dell'anno 1991).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 16/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11331 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Baiamonte, presso il cui studio a Palermo, via
Tripoli n. 30 è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ticli, presso il cui studio a Palermo, piazza V. E.
Orlando n. 6 è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, va preliminarmente rilevato che
“la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art.
143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione,
1 lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. Sez. 1, n. 18074/14); occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Nella specie, la ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione al resistente a causa delle condotte vessatorie, denigratorie ed aggressive dal medesimo poste in essere, spesso sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.
La ricorrente ha depositato la querela sporta il 21/07/2023 e la richiesta di rinvio a giudizio del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia formulata dal Pubblico Ministero in data 01/07/2024; tali documenti non sono, tuttavia, sufficienti a provare l'addebito; inoltre, le prove testimoniali articolate nel ricorso (rigettate dal Giudice istruttore, in quanto vertenti sul singolo episodio del 21/07/2023) sono anch'esse inidonee a dimostrare da sole il complessivo andamento del rapporto ed il nesso di causalità con l'effettiva crisi coniugale.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Quanto alla casa coniugale, va premesso che la legge consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore, che conviva con i figli minori o maggiorenni ma non indipendenti economicamente;
trattasi di una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime
e si articola la vita familiare” (così, ex multis, Cass. 27.2.2009 n. 4816).
Nella specie, dall'unione coniugale è stata generata una figlia, nata a [...] il Per_1
15/07/2000, la quale risulta affetta da “disabilità intellettiva grave con innesto psicotico” e portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 337 septies cod. civ, qualora il figlio maggiorenne sia affetto da disabilità gravi, trovano applicazione le disposizioni previste in favore dei figli minori in tema di visite, di cura e di mantenimento (Cass. 24 luglio 2012, n. 12977, richiamata in motivazione da Cass.29 luglio 2021, n. 21819).
Nella specie, la ricorrente ha testualmente dichiarato: “quanto a nostra figlia, devo dire che la stessa ha avuto problemi dalla nascita;
ho avuto un parto difficile;
a scuola ha avuto sempre
l'insegnante do sostegno;
mia figlia non sta bene, non guida e non ha la patente;
ha bisogno sempre di me, sono io che la devo accompagnare quando esce, ad es. per la danza che frequenta;
lei non è in grado di gestire soldi propri;
prende pensione di invalidità di 300,00 euro al mese, il prossimo controllo è previsto per gennaio del 2025, le hanno riconosciuto
2 l'80 % di invalidità; mia figlia è molto legata a questa casa, ha i suoi spazi, e per le problematiche di cui soffre non potrebbe lasciare tale casa;
mia figlia vive grazie al mio aiuto, senza di me non potrebbe stare;
il padre a causa della dipendenza da eroina non le ha dato alcun sostegno”; il resistente ha dichiarato: “mia figlia ha alcuni problemi;
non conosce i soldi, né l'orologio, ripete continuamente le cose;
quando esce ha bisogno di una compagnia;
non è in grado di uscire da sola;
mia figlia dice che lei e la madre sono una persona sola”.
Orbene, in considerazione della gravi condizioni di salute della figlia (cf. documentazione prodotta), del legame esistente tra la figlia e la madre (confermato dallo stesso padre), con conseguente necessità che sia la madre a continuare a prendersi cura di nonché delle Per_1
stesse condizioni di salute del resistente, affetto da dipendenza da sostanza stupefacente
(come dal medesimo confermato e come documentato in atti), ricorrono senz'altro i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, genitore con cui deve continuare a vivere la figlia disabile Per_1
Avuto riguardo alla natura ed all'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
02/07/1963 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
25/11/1965 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Palermo in C.F._2
data 08/05/1991.
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da . Parte_1
3) Dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, affinché la abiti insieme alla figlia maggiorenne e disabile Per_1
4) Compensa interamente le spese processuali.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 11, p. II, serie A, dell'anno 1991).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 16/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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