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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1827/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, C.F. , con gli avv.ti SORANNO LUCIA Parte_1 C.F._1
e ARDIA PAOLINO, domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Soranno in Milano, viale Regina
Margherita n. 41;
-attrice opponente-
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. ORSOLI MARCO GIOVANAZZI, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana
n. 16;
-convenuto opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 17445/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza dell'11 marzo 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierna opposta ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 28.500,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo del corrispettivo pattuito per i lavori di efficientamento energetico ex art. 14 D.L. 63/2013 svolti presso l'abitazione della sig.ra consistiti nella sostituzione della caldaia, come da preventivo Pt_1
n. 334 del 17.09.2021 (doc. 1 fasc. monitorio).
Deduceva la società che: a) era stato previsto in contratto il beneficio dello sconto Controparte_1 in fattura al 50%; b) la sig.ra aveva pagato la prima fattura n. 385/21 mentre era rimasta Pt_1
1 insoluta la seconda fattura n. 541/21; c) in considerazione del mancato pagamento della seconda fattura non si era perfezionato il beneficio fiscale;
d) la somma azionata in via monitoria era stata calcolata, pertanto, sottraendo all'importo complessivo previsto nel preventivo la prima fattura saldata dall'opponente, senza applicazione dello sconto in fattura.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria della convenuta opposta evidenziando, in primo luogo, l'erroneità nel quantum dell'importo ingiunto, in considerazione della mancata applicazione del beneficio fiscale previsto nel preventivo. La somma che l'opponente si era impegnata a versare quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico sarebbe stata, infatti, pari ad euro 19.698,25; da ciò discenderebbe la non debenza del credito azionato in via monitoria nella parte eccedente.
In secondo luogo, l'opponente ha contestato la sussistenza di vizi e difetti nell'esecuzione dell'opera, avendo presentato l'impianto termico delle perdite costanti fin dal momento della sua attivazione, ragion per cui non potrebbe neppure considerarsi ultimata la procedura di installazione della caldaia, mai davvero funzionante.
A sostegno delle allegazioni in punto di vizi e difetti dell'opera l'opponente ha prodotto una relazione tecnica del geom. (doc. 3 fasc. opponente) in cui si attesta la presenza di una serie Persona_1 di criticità riguardanti l'impianto di evacuazione dei fumi, il separatore idraulico e il circolatore del circuito dell'appartamento.
L'opponente ha ulteriormente dedotto di essersi rivolta ad una ditta terza per l'eliminazione dei vizi lamentati, sostenendo un costo di € 4.780, da imputare all'opposta in considerazione del suo inadempimento.
Pertanto, l'opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha eccepito in via riconvenzionale la compensazione dell'eventuale credito riconosciuto in capo all'opposta con i danni patiti dalla sig.ra consistiti nel mancato utilizzo dell'impianto e nei costi sostenuti per la sua Pt_1 riparazione.
Parte opposta si è costituita tardivamente in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto ed evidenziando, in particolare, la correttezza dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del meccanismo dello sconto in fattura contrattualmente previsto per fatto imputabile all'opponente, consistito nel mancato pagamento della fattura n. 541/21.
Quanto ai vizi e difetti lamentati dalla sig.ra l'opposta ne ha contestato fermamente la Pt_1 sussistenza, producendo in tal senso il certificato di conformità dell'impianto (doc. 4 fasc. opposta) rilasciato in data 11.10.22 all'esito del collaudo ed esponendo di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione dall'opponente circa i descritti malfunzionamenti.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto
2 ingiuntivo.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'11.03.25, previa discussione nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e deposito della sentenza ai sensi del III comma della medesima disposizione.
*
2. Sulla parziale fondatezza dell'opposizione
Occorre chiarire innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr., fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio
1999, n. 5055).
Inoltre, in materia di responsabilità contrattuale, il contraente che agisce lamentando l'inadempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta di inadempimento. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. A tal riguardo la giurisprudenza della
Suprema Corte è unanime nell'affermare che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. in tal caso restano invertiti i ruoli delle parti in lite, sicché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'inesistenza o l'inesattezza della prestazione, gravando sulla controparte l'onere di dimostrare l'esistenza e regolarità di quest'ultima” (cfr. Cass. S.U. 2001, n. 13533).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e riconosciuta la pretesa creditoria dell'opposta nei limiti di seguito precisati.
È pacifico e documentato che le parti hanno concluso un contratto avente ad oggetto la sostituzione dell'impianto termico centralizzato presso l'immobile dell'opponente, nell'ambito dei lavori di
3 efficientamento energetico di cui all'art. 14 d.l. 63/2013, come da preventivo n. 334 del 17.09.2021
(v. doc. 1 fasc. monitorio), con l'applicazione del beneficio dello sconto in fattura del 50%.
È altrettanto pacifico che l'opera è stata dichiarata ultimata dal convenuto opposto e consegnata in data 11.10.22, con il rilascio del certificato di conformità dell'impianto (doc. 4 fasc. opposta) e che l'opponente ha pagato tramite bonifico c.d. “parlante” la fattura n. 385/21 (v. doc. 3 fasc. opposta), mentre, in considerazione dei vizi e difetti asseritamente riscontrati nel funzionamento della caldaia, non ha saldato la successiva fattura n. 541/21.
Deve innanzitutto osservarsi che, in relazione alla fattura n. 385/21, va riconosciuta l'applicabilità del beneficio dello sconto in fattura al 50%, tenuto conto che il relativo credito risulta nel cassetto fiscale dell'opponente, pronto a essere accettato dall'opposta secondo gli impegni contrattualmente previsti.
In tal senso depone, in primo luogo, la circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 dell'Agenzia delle
Entrate, ove alla nota n.18 si forniscono i seguenti chiarimenti circa il funzionamento del beneficio fiscale in parola: “Con riferimento alla modalità di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura, si ricorda che lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 16-bis del
TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario - per fruire dell'agevolazione - applicare lo sconto
(nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti”.
A fronte di ciò, l'opposta non ha allegato alcuna circostanza impeditiva in concreto del meccanismo della cessione del credito, almeno nella parte relativa alla fattura pagata dall'opponente, limitandosi genericamente ad affermare che il beneficio fiscale sarebbe stato vanificato dall'inadempimento della sig.ra senza però spiegare per quali motivi non sarebbe stato possibile fruire Pt_1 dell'agevolazione nemmeno in parte qua.
In applicazione del beneficio fiscale dello sconto in fattura del 50%, il decreto ingiuntivo n. 17445/23 va conseguentemente revocato per l'importo di 9.500 euro, parametrato come detto alla fattura n.
385/21 pagata dall'opponente.
Passando a trattare dei vizi e difetti dell'opera lamentati dalla sig.ra si osserva come gli Pt_1 stessi, individuati anche in relazione all'allegata perizia di parte, costituiscono oggetto di un'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata dall'opponente, che qui si riporta ai fini
4 di una compiuta analisi circa la sua esatta perimetrazione (“… da compensare in via riconvenzionale, anche a titolo di risarcimento dei danni, con gli ulteriori costi sostenuti dall'odierna opponente, nonché per i danni patiti per il mancato utilizzo del bene”).
L'interpretazione di tale eccezione riconvenzionale, sulla scorta della sua formulazione letterale, conduce ad attribuirle natura risarcitoria, dovendosi, in particolare, individuare il suo oggetto nel risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla sig.ra per il mancato utilizzo della caldaia Pt_1
nonché per i costi sostenuti per la sua riparazione, restando al contrario fuori dal thema decidendum la presenza di eventuali danni futuri.
Non è stata, invece, fatta valere dall'opponente la garanzia per difformità e vizi dell'opera, non avendo questi richiesto l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore né la riduzione del prezzo della caldaia installata.
La formulata eccezione riconvenzionale di compensazione deve essere disattesa.
In primo luogo, va evidenziato che le fatture prodotte sub doc. 5 e 5a dall'opponente sono relative a importi di gran lunga inferiori a quelli richiesti a titolo risarcitorio;
inoltre, la mancanza di pertinenza nonché la genericità delle indicazioni riportate in fattura quali causali (in un caso si fa riferimento addirittura alla pulizia della sporcizia del filtro defangatore), in assenza della produzione dei relativi report di intervento, che pure nelle fatture sono richiamati, attestanti la natura rimediale degli stessi, non consente di formulare un giudizio positivo circa la sussistenza di danni riconducibili causalmente ai lavori eseguiti dall'opposta.
Né in tal senso soccorrono le istanze istruttorie formulate dall'opponente con la memoria ex art. 171 ter n. 2 nei confronti della società commissionata di effettuare i menzionati interventi Controparte_2
manutentivi, non essendo stato individuato in maniera specifica il nominativo del suo legale rappresentante e dovendo per tale ragione rilevarsi l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta.
Quanto al risarcimento dei danni da mancato utilizzo della caldaia, gli stessi appaiono descritti in maniera oltremodo generica, essendo stati sostanzialmente richiesti nelle conclusioni senza alcuna allegazione in punto di an e quantum nella parte motiva (né risultano essere state formulate istanze istruttorie sul punto); pertanto, i paventati danni non possono essere riconosciuti.
Ritenuto in conclusione che
Alla stregua delle considerazioni esposte, deve, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 17445/23
e l'attrice opponente va condannata al pagamento in favore della della minore Parte_2 somma pari ad euro 19.000,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla costituzione in mora (recapitata il 19 gennaio 2023, doc. 5 fasc. mon.) sino al deposito del ricorso per ingiunzione (30 ottobre 2023), oltre ulteriori interessi al saggio di cui al IV dell'art. 1284 c.c. dal 31 ottobre 2023 sino al pagamento.
5 Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua nella posizione dell'atttrice opponente, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, parametrate al decisum, nei limiti di quanto richiesto nella nota spese e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 5 gennaio 2024, da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 17445/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 15 CP_1
novembre 2023 e notificato il 4 dicembre 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 17445/23;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta la somma di € 19.000,00 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. da computarsi dal 19 gennaio 2023 sino al
30 ottobre 2023 e al saggio di cui al IV dell'art. 1284 c.c. dal 31 ottobre 2023 sino al pagamento;
3) condanna l'atttrice opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21 marzo 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, C.F. , con gli avv.ti SORANNO LUCIA Parte_1 C.F._1
e ARDIA PAOLINO, domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Soranno in Milano, viale Regina
Margherita n. 41;
-attrice opponente-
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. ORSOLI MARCO GIOVANAZZI, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana
n. 16;
-convenuto opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 17445/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza dell'11 marzo 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierna opposta ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 28.500,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo del corrispettivo pattuito per i lavori di efficientamento energetico ex art. 14 D.L. 63/2013 svolti presso l'abitazione della sig.ra consistiti nella sostituzione della caldaia, come da preventivo Pt_1
n. 334 del 17.09.2021 (doc. 1 fasc. monitorio).
Deduceva la società che: a) era stato previsto in contratto il beneficio dello sconto Controparte_1 in fattura al 50%; b) la sig.ra aveva pagato la prima fattura n. 385/21 mentre era rimasta Pt_1
1 insoluta la seconda fattura n. 541/21; c) in considerazione del mancato pagamento della seconda fattura non si era perfezionato il beneficio fiscale;
d) la somma azionata in via monitoria era stata calcolata, pertanto, sottraendo all'importo complessivo previsto nel preventivo la prima fattura saldata dall'opponente, senza applicazione dello sconto in fattura.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria della convenuta opposta evidenziando, in primo luogo, l'erroneità nel quantum dell'importo ingiunto, in considerazione della mancata applicazione del beneficio fiscale previsto nel preventivo. La somma che l'opponente si era impegnata a versare quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico sarebbe stata, infatti, pari ad euro 19.698,25; da ciò discenderebbe la non debenza del credito azionato in via monitoria nella parte eccedente.
In secondo luogo, l'opponente ha contestato la sussistenza di vizi e difetti nell'esecuzione dell'opera, avendo presentato l'impianto termico delle perdite costanti fin dal momento della sua attivazione, ragion per cui non potrebbe neppure considerarsi ultimata la procedura di installazione della caldaia, mai davvero funzionante.
A sostegno delle allegazioni in punto di vizi e difetti dell'opera l'opponente ha prodotto una relazione tecnica del geom. (doc. 3 fasc. opponente) in cui si attesta la presenza di una serie Persona_1 di criticità riguardanti l'impianto di evacuazione dei fumi, il separatore idraulico e il circolatore del circuito dell'appartamento.
L'opponente ha ulteriormente dedotto di essersi rivolta ad una ditta terza per l'eliminazione dei vizi lamentati, sostenendo un costo di € 4.780, da imputare all'opposta in considerazione del suo inadempimento.
Pertanto, l'opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha eccepito in via riconvenzionale la compensazione dell'eventuale credito riconosciuto in capo all'opposta con i danni patiti dalla sig.ra consistiti nel mancato utilizzo dell'impianto e nei costi sostenuti per la sua Pt_1 riparazione.
Parte opposta si è costituita tardivamente in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto ed evidenziando, in particolare, la correttezza dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del meccanismo dello sconto in fattura contrattualmente previsto per fatto imputabile all'opponente, consistito nel mancato pagamento della fattura n. 541/21.
Quanto ai vizi e difetti lamentati dalla sig.ra l'opposta ne ha contestato fermamente la Pt_1 sussistenza, producendo in tal senso il certificato di conformità dell'impianto (doc. 4 fasc. opposta) rilasciato in data 11.10.22 all'esito del collaudo ed esponendo di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione dall'opponente circa i descritti malfunzionamenti.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto
2 ingiuntivo.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'11.03.25, previa discussione nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e deposito della sentenza ai sensi del III comma della medesima disposizione.
*
2. Sulla parziale fondatezza dell'opposizione
Occorre chiarire innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr., fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio
1999, n. 5055).
Inoltre, in materia di responsabilità contrattuale, il contraente che agisce lamentando l'inadempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta di inadempimento. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. A tal riguardo la giurisprudenza della
Suprema Corte è unanime nell'affermare che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. in tal caso restano invertiti i ruoli delle parti in lite, sicché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'inesistenza o l'inesattezza della prestazione, gravando sulla controparte l'onere di dimostrare l'esistenza e regolarità di quest'ultima” (cfr. Cass. S.U. 2001, n. 13533).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e riconosciuta la pretesa creditoria dell'opposta nei limiti di seguito precisati.
È pacifico e documentato che le parti hanno concluso un contratto avente ad oggetto la sostituzione dell'impianto termico centralizzato presso l'immobile dell'opponente, nell'ambito dei lavori di
3 efficientamento energetico di cui all'art. 14 d.l. 63/2013, come da preventivo n. 334 del 17.09.2021
(v. doc. 1 fasc. monitorio), con l'applicazione del beneficio dello sconto in fattura del 50%.
È altrettanto pacifico che l'opera è stata dichiarata ultimata dal convenuto opposto e consegnata in data 11.10.22, con il rilascio del certificato di conformità dell'impianto (doc. 4 fasc. opposta) e che l'opponente ha pagato tramite bonifico c.d. “parlante” la fattura n. 385/21 (v. doc. 3 fasc. opposta), mentre, in considerazione dei vizi e difetti asseritamente riscontrati nel funzionamento della caldaia, non ha saldato la successiva fattura n. 541/21.
Deve innanzitutto osservarsi che, in relazione alla fattura n. 385/21, va riconosciuta l'applicabilità del beneficio dello sconto in fattura al 50%, tenuto conto che il relativo credito risulta nel cassetto fiscale dell'opponente, pronto a essere accettato dall'opposta secondo gli impegni contrattualmente previsti.
In tal senso depone, in primo luogo, la circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 dell'Agenzia delle
Entrate, ove alla nota n.18 si forniscono i seguenti chiarimenti circa il funzionamento del beneficio fiscale in parola: “Con riferimento alla modalità di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura, si ricorda che lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 16-bis del
TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario - per fruire dell'agevolazione - applicare lo sconto
(nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti”.
A fronte di ciò, l'opposta non ha allegato alcuna circostanza impeditiva in concreto del meccanismo della cessione del credito, almeno nella parte relativa alla fattura pagata dall'opponente, limitandosi genericamente ad affermare che il beneficio fiscale sarebbe stato vanificato dall'inadempimento della sig.ra senza però spiegare per quali motivi non sarebbe stato possibile fruire Pt_1 dell'agevolazione nemmeno in parte qua.
In applicazione del beneficio fiscale dello sconto in fattura del 50%, il decreto ingiuntivo n. 17445/23 va conseguentemente revocato per l'importo di 9.500 euro, parametrato come detto alla fattura n.
385/21 pagata dall'opponente.
Passando a trattare dei vizi e difetti dell'opera lamentati dalla sig.ra si osserva come gli Pt_1 stessi, individuati anche in relazione all'allegata perizia di parte, costituiscono oggetto di un'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata dall'opponente, che qui si riporta ai fini
4 di una compiuta analisi circa la sua esatta perimetrazione (“… da compensare in via riconvenzionale, anche a titolo di risarcimento dei danni, con gli ulteriori costi sostenuti dall'odierna opponente, nonché per i danni patiti per il mancato utilizzo del bene”).
L'interpretazione di tale eccezione riconvenzionale, sulla scorta della sua formulazione letterale, conduce ad attribuirle natura risarcitoria, dovendosi, in particolare, individuare il suo oggetto nel risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla sig.ra per il mancato utilizzo della caldaia Pt_1
nonché per i costi sostenuti per la sua riparazione, restando al contrario fuori dal thema decidendum la presenza di eventuali danni futuri.
Non è stata, invece, fatta valere dall'opponente la garanzia per difformità e vizi dell'opera, non avendo questi richiesto l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore né la riduzione del prezzo della caldaia installata.
La formulata eccezione riconvenzionale di compensazione deve essere disattesa.
In primo luogo, va evidenziato che le fatture prodotte sub doc. 5 e 5a dall'opponente sono relative a importi di gran lunga inferiori a quelli richiesti a titolo risarcitorio;
inoltre, la mancanza di pertinenza nonché la genericità delle indicazioni riportate in fattura quali causali (in un caso si fa riferimento addirittura alla pulizia della sporcizia del filtro defangatore), in assenza della produzione dei relativi report di intervento, che pure nelle fatture sono richiamati, attestanti la natura rimediale degli stessi, non consente di formulare un giudizio positivo circa la sussistenza di danni riconducibili causalmente ai lavori eseguiti dall'opposta.
Né in tal senso soccorrono le istanze istruttorie formulate dall'opponente con la memoria ex art. 171 ter n. 2 nei confronti della società commissionata di effettuare i menzionati interventi Controparte_2
manutentivi, non essendo stato individuato in maniera specifica il nominativo del suo legale rappresentante e dovendo per tale ragione rilevarsi l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta.
Quanto al risarcimento dei danni da mancato utilizzo della caldaia, gli stessi appaiono descritti in maniera oltremodo generica, essendo stati sostanzialmente richiesti nelle conclusioni senza alcuna allegazione in punto di an e quantum nella parte motiva (né risultano essere state formulate istanze istruttorie sul punto); pertanto, i paventati danni non possono essere riconosciuti.
Ritenuto in conclusione che
Alla stregua delle considerazioni esposte, deve, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 17445/23
e l'attrice opponente va condannata al pagamento in favore della della minore Parte_2 somma pari ad euro 19.000,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla costituzione in mora (recapitata il 19 gennaio 2023, doc. 5 fasc. mon.) sino al deposito del ricorso per ingiunzione (30 ottobre 2023), oltre ulteriori interessi al saggio di cui al IV dell'art. 1284 c.c. dal 31 ottobre 2023 sino al pagamento.
5 Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua nella posizione dell'atttrice opponente, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, parametrate al decisum, nei limiti di quanto richiesto nella nota spese e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 5 gennaio 2024, da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 17445/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 15 CP_1
novembre 2023 e notificato il 4 dicembre 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 17445/23;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta la somma di € 19.000,00 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. da computarsi dal 19 gennaio 2023 sino al
30 ottobre 2023 e al saggio di cui al IV dell'art. 1284 c.c. dal 31 ottobre 2023 sino al pagamento;
3) condanna l'atttrice opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21 marzo 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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