Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Ordinanza collegiale 17 novembre 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 22/04/2026, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00889/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2025, proposto da
IL AL Ba, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 122 2025 90019784 70/000” intestata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione competente per la provincia di Verona, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella raccomandata a.r. ricevuta il 21 febbraio 2025, nella parte in cui è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dal ricevimento, della somma di euro 924.534,55- su “residuo” ruolo EA “ex D.L. 27/2019”, per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento:
- alla Cartella EA n. 12220207150007501000 notificata il 10.04.2015, per i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008;
- alla Cartella EA n. 12220207180096132000 notificata il 10.12.2018, per i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1999/2000, 2002/2003;
- alla Cartella EA n. 12220207280242269000 notificata il 03.11.2008, per i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1997/1998, 1998/1999, 2000/2001;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente, compreso l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base delle cartelle di pagamento indicate nell’intimazione impugnata, e le cartelle stesse, non conosciute e non allegate, nonché il “residuo ruolo” emesso da EA ai sensi del D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione e dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. AS IN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 12220259001978470000, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di euro 924.534,55 relativa alle presupposte cartelle di pagamento: i) n. 12220207150007501000 (notificata il 10.04.2015), a titolo di prelievo supplementare e interessi per le campagne 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008; ii) n. 12220207180096132000 (notificata il 10.12.2018), a titolo di prelievo supplementare e interessi per le campagne 1999/2000, 2002/2003; iii) n. 12220207280242269000 (notificata il 03.11.2008 dalla Regione VE per il tramite di Equitalia), a titolo di prelievo supplementare e interessi per le campagne 1997/1998, 1998/1999, 2000/2001.
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati e riordinati nei punti che seguono:
I) l'intimazione impugnata riguarda somme iscritte a ruolo e richieste in pagamento sulla base di provvedimenti presupposti (cartelle e imputazioni di prelievi supplementari) per i quali è mancata o risulta invalida la notifica, in violazione dell'art. 21-bis L. n. 241/90 e degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies L. n. 33/2009;
II) l'intimazione impugnata riguarda crediti prescritti;
III) l'intimazione impugnata è in parte illegittima per l'avvenuto annullamento giurisdizionale del prelievo relativo alla campagna 2007/2008 ad opera della sentenza TA Lazio n. 6451/2023;
IV) l'intimazione impugnata risulta nulla e/o illegittima per violazione del dovere di non portare in esecuzione provvedimenti applicativi del regime delle c.d. "quote latte", con riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia UE del 27.06.2019 in causa C-348/18, dell'11.09.2019 in causa C-46/18 e del 13.01.2022 in causa C-377/19 e alla sentenza di inadempimento del 24.01.2018 in causa C-433/15;
V) l'intimazione impugnata attiene ad una procedura di recupero per la quale risulta decorso il termine di decadenza ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73;
VI) l'intimazione impugnata è stata emessa in base ad un "residuo" ruolo totalmente illegittimo in quanto duplicato rispetto all'unico ruolo ammesso ex art. 8-ter L. n. 33/2009;
VII) l'intimazione impugnata indica a debito interessi non dovuti, sia per le campagne dal 1995/1996 al 2001/2002 ai sensi dell'art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, sia perché il Registro debitori ex art. 8-ter L. n. 33/2009 non contempla l'iscrizione degli interessi;
VIII) la cartella del novembre 2008 è radicalmente nulla per carenza assoluta di potere in capo ad EA ai sensi dell'art. 1, comma 9, L. n. 119/2003 allora vigente;
IX) l'intimazione impugnata manca dei requisiti essenziali: è illegittima per difetto di motivazione, per errata applicazione dell'art. 30 D.P.R. n. 602/73 agli interessi di mora in luogo dei tassi previsti dai Regolamenti comunitari, per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e per mancata indicazione della data di esecutività del residuo ruolo ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/73.
Con il ricorso si formulava anche istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE su due questioni interpretative: la prima relativa all'applicabilità del termine quadriennale del Reg. CE n. 2988/1995 al recupero dei prelievi supplementari; la seconda relativa all'obbligo, anche officioso, dei giudici interni di non portare in esecuzione atti applicativi del regime delle quote latte anche se definitivi, a fronte della sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24.01.2018 in causa C-433/15.
2. All'esito dell'udienza pubblica del 13 novembre 2025, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione, il Collegio adottava l'Ordinanza istruttoria n. 2081/2025 con la quale disponeva a carico di EA il deposito, entro il 10 febbraio 2026, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi della ricevuta di consegna della cartella n. 12220207180096132000 notificata il 10 dicembre 2018.
3. EA ottemperava all'ordinanza depositando, in data 10 dicembre 2025, la relativa documentazione (ricevute PEC di accettazione e consegna nonche' il file DatiAtto.xml).
4. Entrambe le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito.
5. La causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 13 novembre 2025 ed ivi trattenuta in decisione.
6. In via preliminare occorre rilevare che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ADER è infondata, in quanto le questioni dedotte nel ricorso riguardano sia vizi della pretesa creditoria sia vizi propri dell'intimazione di pagamento, con conseguente necessaria partecipazione al giudizio di entrambi gli enti. Non è pertanto possibile l’estromissione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
7. Sempre in via preliminare, occorre osservare che l'intimazione di pagamento è atto autonomo e distinto, ancorché collegato, rispetto alla presupposta cartella di pagamento, motivo per cui la prima può essere impugnata solamente per vizi propri; i motivi di ricorso che ineriscono alla cartella di pagamento e non all'intimazione presupponente sono inammissibili, sia che si tratti di questioni già sollevate in pregressi contenziosi, sia che si tratti di questioni che in tali sedi non hanno trovato veste in un motivo di gravame.
Ciò precisato, va rilevato che, sebbene non operi nel processo amministrativo la regola di stampo processual-civilista per cui la statuizione del Giudice compre il dedotto ed il deducibile, il rigido sistema di termini decadenziali che governa il D.Lgs. 104/2010, in piena armonia con i principi di certezza del diritto nonché della ragionevole durata del processo, non consente di far valere i motivi di ricorso che avrebbero potuto essere sollevati avverso l’atto presupposto in occasione dell’impugnazione dell’atto presupponente; l’atto presupponente, pur adottato sulla base di quanto statuito da un pregresso provvedimento, non eredita i vizi di quest’ultimo dovendosi ritenere gli stessi, qualora all’epoca non impugnati, “sanati” dal decorso del tempo. La conseguenza in diritto è la inammissibilità del motivo di ricorso che pretende di far valere il vizio, ormai sanato, del presupposto provvedimento in occasione dell’impugnazione del consequenziale atto presupponente, non potendosi rimettere in discussione all’infinito le situazioni ormai consolidate. Quanto detto vale sia per i motivi di illegittimità di matrice interna che per quelli di derivazione eurounitaria, come del resto precisato anche di recente dal Consiglio di Stato, proprio nella materia delle c.d. “Quote latte”; quest’ultimo, infatti, nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’impugnativa non sia diretta alla cartella di pagamento ma alla presupponente intimazione di pagamento, ha affermato che “ gli atti inerenti a tale seconda fase (cartella esattoriale, intimazione di pagamento), pur devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 c.p.a., sono soggetti alle norme, alle preclusioni ed ai principi regolanti quella particolare procedura esecutiva rappresentata dalla riscossione mediante ruolo” e che “In disparte la qualificazione del vizio derivante dal contrasto della norma nazionale con quella comunitaria ed il connesso problema della disapplicabilità d’ufficio della prima, è dirimente considerare, ancora una volta, che tutte le questioni sollevate dalla parte appellata accedono ad una fase dell’azione amministrativa consolidatasi in atti presupposti oramai definitivi. In quanto concernenti l’an e il quantum del debito accertato dall’Autorità amministrativa nell’esercizio delle sue potestà pubbliche, le tematiche reiterate nel presente giudizio accedono a posizioni di interesse legittimo (Cass., Sez. Un., ord. nn. 31370 e 31371 del 2018) ed originano da provvedimenti autoritativi, emessi dall’Autorità amministrativa nell’esercizio delle sue potestà pubbliche, come tali soggetti al regime del termine decadenziale che rende definitivo e non più contestabile l’atto non tempestivamente impugnato ” (Cons. Stato, Sez. III 17.5.22 n. 3910).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, devono ritenersi inammissibili i motivi nn. IV (violazione del diritto unionale con riferimento agli atti di compensazione nazionale) e VI (duplicazione del ruolo), in quanto inerenti a vizi degli atti presupposti ormai consolidati. Parimenti inammissibile è il motivo VII nella parte in cui eccepisce la non debenza degli interessi come vizio originario delle imputazioni di prelievo e dell'iscrizione nel Registro debitori; tale profilo è invece esaminabile nella parte in cui denuncia un vizio proprio dell'intimazione, come si dirà al punto 8.7. Analoga sorte colpisce parzialmente il primo ed il nono motivo di ricorso. Quanto al motivo I, esso cumula censure di natura diversa: nella parte in cui denuncia la mancata notifica degli atti di accertamento del prelievo supplementare ai produttori, lamenta un vizio degli atti presupposti ormai consolidati, non un vizio proprio dell'intimazione, ed è pertanto inammissibile in questa sede; è invece ammissibile – e sarà esaminato sub 8.1 – nella parte in cui contesta la validità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, trattandosi di vizio che incide direttamente sull'esistenza di un titolo esecutivo ritualmente portato a conoscenza del debitore e che condiziona l'esigibilità del credito azionato con l'intimazione; questo sempreché, medio tempore, non sia intervenuta la notifica di un’ulteriore intimazione di pagamento (come per la cartella n. 12220207280242269000). Quanto al motivo IX, nella sua parte residua, le censure relative all'applicazione del tasso di mora ex art. 30 D.P.R. n. 602/73 in luogo dei tassi comunitari e alla violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. attengono al metodo di calcolo degli interessi iscritti nelle cartelle presupposte; trattandosi di vizi delle cartelle e del ruolo e non dell'intimazione, anch'esse sono inammissibili ai sensi del principio enunciato al presente paragrafo. Restano invece ammissibili il profilo del difetto di motivazione dell'intimazione e quello relativo alla mancata indicazione della data di esecutività del residuo ruolo, che saranno esaminati sub 8.9.
8. Individuate le censure attinte dall’evidenziato profilo di inammissibilità, è possibile scrutinare i residui motivi di ricorso.
8.1. Come anticipato al punto 7, il primo motivo di ricorso è ammissibile nella sola parte in cui contesta la validità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, con l’eccezione, come si vedrà, della cartella n. 12220207280242269000; la parte in cui denuncia la mancata notifica degli atti di accertamento del prelievo supplementare direttamente al produttore è inammissibile, trattandosi di vizio degli atti presupposti non tempestivamente impugnati. In questa sede il Collegio esamina pertanto esclusivamente i profili ammissibili, ossia: la notifica della cartella del dicembre 2018 per le campagne 1999/2000 e 2002/2003; la notifica della cartella dell’aprile 2015. Per completezza si dà atto che la censura relativa alla notifica ai soli primi acquirenti degli atti di accertamento è comunque infondata nel merito, per le ragioni esposte al paragrafo che segue. Un discorso a parte verrà effettuato rispetto alla notifica della cartella del novembre 2008 per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 2000/2001.
Come anticipato, tale profilo è inammissibile perché attiene a vizi degli atti presupposti. Esso è in ogni caso anche infondato nel merito. Sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale per cui, a partire dall'annata 2000/2001, le comunicazioni di fine campagna sono state inviate ai soli primi acquirenti in conformità all'art. 9, comma 5, L. n. 119/2003, che pone in capo all'acquirente l'obbligo di informare i produttori dell'esito delle compensazioni; il vincolo di solidarietà che lega produttore e primo acquirente rende gli atti notificati a quest'ultimo opponibili anche al produttore ex art. 1310 c.c. (Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772). Peraltro, il produttore ha dimostrato di aver avuto piena contezza delle imputazioni di prelievo, avendole puntualmente impugnate in separati giudizi per la quasi totalità delle campagne.
Quanto alle campagne 2004/2005 e 2006/2007, la difesa del ricorrente ha specificamente dichiarato in memoria che il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna imputazione di prelievo supplementare per tali annate e non ha mai presentato alcun ricorso. L'Amministrazione, dal canto suo, non ha depositato la prova della notifica degli atti di accertamento del prelievo relativi a tali campagne direttamente al produttore, né ha dimostrato la notifica al primo acquirente con le relative modalità. Sennonché, anche volendo ritenere che tale circostanza infici l'esigibilità del credito per le suddette campagne in quanto privo di atti di accertamento portati a conoscenza del produttore, ciò non determina l'annullamento dell'intimazione ma impone all'Amministrazione di rideterminarsi verificando se per tali annate esista un titolo validamente notificato. Il vizio, in ogni caso, attiene alla fase prodromica dell'iscrizione a ruolo e non è idoneo, da solo, a travolgere integralmente l'atto impugnato.
Merita specifica trattazione l'eccezione relativa alla notifica della cartella del novembre 2008 rispetto alla quale va evidenziato che, successivamente alla stessa, è stata notificata al ricorrente l’intimazione n. EA.AGA.2010.32791, impugnata con ricorso definito con la sentenza n. 8614/2023, passata in giudicato nel 2023. La censura relativa alla notificazione della presupposta cartella di pagamento avrebbe pertanto dovuto essere eccepita in quella sede; sotto tale profilo, e per le medesime ragioni esposte nel paragrafo n. 7, risulta inammissibile il motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento per essere la stessa stata effettuata verso un familiare convivente e non dal destinatario senza che alla stessa sia seguita la c.d. raccomandata informativa.
Va comunque detto che il motivo sarebbe, nel merito, infondato, e ciò per due distinte ragioni.
In primo luogo, occorre considerare la peculiarità del regime giuridico applicabile alla notifica delle cartelle di pagamento. L'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede, infatti, una modalità di notifica speciale, alternativa rispetto a quella ordinaria, consistente nella spedizione della cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento direttamente da parte del concessionario della riscossione. In tale ipotesi — che ricorre nel caso di specie — operano le norme regolatrici del servizio postale ordinario, con esclusione dell'applicabilità della disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 per le notificazioni a mezzo posta effettuate tramite ufficiale giudiziario. Ne consegue che non è richiesto l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 7, comma 6 (già comma 3 nel testo anteriore alla novella), della legge n. 890 del 1982, trattandosi di adempimento estraneo al modello procedimentale delineato dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
In secondo luogo, quand'anche si ritenesse applicabile, in via analogica, la disciplina della legge n. 890 del 1982, la disposizione dell'art. 7, comma 6, nella formulazione invocata dal ricorrente, la stessa testimonia che la consegna dell'atto a persona di famiglia convivente perfeziona in ogni caso la notifica, gravando sul destinatario l'onere di dimostrare, mediante querela di falso, l'assoluta estraneità alla propria sfera personale o familiare della persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Onere che nel caso di specie il ricorrente non ha assolto.
Tali principi trovano puntuale riscontro nella giurisprudenza di legittimità e amministrativa. La Corte di Cassazione, sez. trib., con la sentenza 29 ottobre 2024, n. 27946, ha affermato che, nel caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, poiché operano le norme del servizio postale ordinario e non quelle specifiche della legge n. 890 del 1982; ha altresì precisato che la consegna dell'avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario perfeziona in ogni caso la notifica, essendo onere del destinatario dimostrare — proponendo querela di falso — l'assoluta estraneità alla propria sfera personale o familiare della persona che ha sottoscritto l'avviso. In senso conforme si è pronunciato questo Tribunale con la sentenza n. 816 del 2025.
8.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito.
In via preliminare, il Collegio evidenzia che l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sopra indicata è già stata compiutamente definita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato con orientamento divenuto consolidato (Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64).
Quanto al termine applicabile, il Collegio ritiene che debba trovare applicazione il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. per la somma imputata a titolo di capitale (Cons. Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609) e quinquennale quello per la somma imputata a titolo di interessi ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cons. Stato, n. 7587/2023).
Quanto all'effetto interruttivo-sospensivo dei giudizi promossi dal produttore, il Collegio aderisce all'orientamento del Consiglio di Stato per cui il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, commi 1 e 2, c.c. trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore in forma impugnatoria. L'art. 2943, comma 1, c.c. ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso, e la ratio della previsione è quella di tenere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l'accertamento dell'an o del quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. In tali giudizi, l'Amministrazione creditrice, chiedendo il rigetto del ricorso del debitore, formula una domanda implicita di accertamento positivo del proprio credito, che integra un atto di esercizio del diritto equivalente a una domanda riconvenzionale (Cons. Stato, n. 2635/2024).
Occorre inoltre considerare che la prescrizione è rimasta sospesa per i seguenti periodi ex lege: dal 1° aprile al 15 luglio 2019 ex art. 8-quinquies, comma 10, L. n. 33/2009 (per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione) e dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ex art. 68 D.L. n. 18/2020 per l'emergenza COVID-19, per un totale di circa venti mesi di sospensione che si aggiungono ai termini prescrizionali.
Applicando tali principi alla vicenda in esame:
– per le campagne 1997/1998 e 1998/1999: il produttore ha impugnato le imputazioni di prelievo con ricorso al TA Lazio (RG 18656/2000), conclusosi con sentenza n. 7179/2013 passata in giudicato; analogamente il ricorso RG relativo alla sentenza n. 2129/2013 si è concluso nello stesso anno con pronuncia passata in giudicato. Entrambi i giudizi hanno prodotto effetto interruttivo-sospensivo fino al 2013. L'intimazione n. EA.AGA.2010.32791 ha generato un ulteriore giudizio conclusosi con sentenza n. 8614/2023, passata in giudicato nel 2023, da cui decorre un nuovo termine decennale non ancora spirato al momento dell'intimazione del febbraio 2025. La prescrizione del capitale non è decorsa; quanto agli interessi, il termine quinquennale non è spirato in ragione del giudicato del 2023 e dei periodi di sospensione;
– per la campagna 1999/2000: il ricorso al TA Lazio (RG 18656/2000) si è concluso con sentenza n. 7179/2013 passata in giudicato, producendo effetto interruttivo-sospensivo fino al 2013. Quanto agli atti successivi, l’intimazione ex L. n. 33/2009 del 03.07.2014 (prot. EA.AGA.2014.0039081), specifica per le campagne 1999/2000 e 2002/2003, non risulta – come eccepito dal ricorrente in memoria – provata nella consegna, e non può pertanto essere considerata atto interruttivo. La cartella n. 12220207180096132000 del 10 dicembre 2018, relativa alle campagne 1999/2000 e 2002/2003, è stata invece validamente notificata a mezzo PEC, come provato dalle ricevute PEC di accettazione e consegna e dal file DatiAtto.xml depositati da EA in ottemperanza all’Ordinanza n. 2081/2025: essa costituisce pertanto atto interruttivo valido del termine decennale per il capitale. Segue l’intimazione EA del 26.02.2019, non impugnata dal ricorrente, che costituisce l’ultimo atto interruttivo rilevante prima dell’intimazione del febbraio 2025. Quanto al quinquennio per gli interessi ex art. 2948 n. 4 c.c., il termine decorre dall’intimazione del 26.02.2019 e, in assenza di sospensioni, scadrebbe il 26.02.2024, ossia prima dell’intimazione del febbraio 2025. Tuttavia, i periodi di sospensione ex lege – 105 giorni per la sospensione di cui all’art. 8-quinquies, comma 10, L. n. 33/2009 (01.04.2019–15.07.2019) e 541 giorni per la sospensione COVID-19 (08.03.2020–31.08.2021), per un totale di 646 giorni – spostano la scadenza al 3 dicembre 2025, data successiva all’intimazione del 21 febbraio 2025. Il quinquennio per gli interessi non è pertanto spirato;
– per la campagna 2000/2001: il ricorso al TA Lazio (RG 13719/2001) si è concluso con sentenza n. 3293/2014 passata in giudicato. A ciò si aggiunge che l'intimazione ex L. n. 33/2009 prot. EA.AGA.2010.32791 dell'08.07.2010, notificata per le campagne 1997/1998, 1998/1999, 2000/2001, 2004/2005, 2006/2007 e 2007/2008 (come risulta dalla memoria del ricorrente e dalla relazione EA), ha generato il giudizio RG 11198/2010 conclusosi con la sentenza TA Lazio n. 8614/2023 passata in giudicato, con effetto interruttivo-sospensivo ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. fino al 2023; da tale data decorre un nuovo termine decennale non ancora spirato; analoga conclusione vale per il quinquennio degli interessi;
– per la campagna 2001/2002: il ricorso al TA Lazio (RG 13359/2002) si è concluso con sentenza n. 9129/2014 passata in giudicato; seguono l'intimazione EA del 12.09.2012 (prot. EA.DIRGEN.2012.4962, notificata il 28.09.2012, non impugnata dal ricorrente), la cartella del 10.04.2015 e l'intimazione EA del 26.02.2019 (anch'essa non impugnata). L'ultimo atto interruttivo del termine decennale per il capitale è l'intimazione del 26.02.2019; il successivo termine decennale, maggiorato dei 646 giorni di sospensione ex lege (105 giorni per la sospensione L. n. 33/2009 del 01.04.2019–15.07.2019 e 541 giorni per la sospensione COVID-19 dell'08.03.2020–31.08.2021), non è spirato prima dell'intimazione del febbraio 2025. Quanto al quinquennio per gli interessi ex art. 2948 n. 4 c.c., occorre rilevare che, computato dal 26.02.2019, in assenza di sospensioni esso scadrebbe il 26.02.2024, data anteriore all'intimazione del 21 febbraio 2025. I medesimi 646 giorni di sospensione ex lege, tuttavia, spostano la scadenza al 3 dicembre 2025: il quinquennio per gli interessi non è pertanto spirato, ma la sua salvezza dipende in modo determinante dall'applicazione dei periodi di sospensione. In assenza di tali sospensioni, gli interessi per la campagna 2001/2002 sarebbero prescritti;
– per la campagna 2002/2003: il giudizio si è concluso con sentenza n. 853/2022 passata in giudicato, da cui decorre un nuovo termine decennale non ancora spirato;
– per la campagna 2004/2005: non essendo stati depositati atti di accertamento notificati al produttore né risultando giudizi instaurati dal medesimo per tale annata, gli atti interruttivi sono costituiti dall'intimazione ex L. n. 33/2009 prot. EA.AGA.2010.32791 dell'08.07.2010 (che copre espressamente anche la campagna 2004/2005, come dichiarato dal ricorrente in memoria e confermato dalla relazione EA) e dal relativo giudizio conclusosi con sentenza TA Lazio n. 8614/2023 passata in giudicato nel maggio 2023, dalla cartella del 2015 e dall'intimazione EA del 26.02.2019. L'ultimo atto interruttivo rilevante è pertanto la sentenza TA Lazio n. 8614/2023, da cui decorre un nuovo termine decennale non ancora spirato. Per la campagna 2006/2007, si rinvia al punto successivo della presente trattazione;
– per la campagna 2005/2006: il ricorso al TA VE (RG 2626/2006) si è concluso con sentenza n. 1010/2022 passata in giudicato; da tale data decorre un nuovo termine decennale non ancora spirato. Va dato atto che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3224/2025 del 15.04.2025, ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla natura delle somme dovute per consegne ad acquirente non riconosciuto, questione che potrebbe incidere sull’an del debito per tale campagna. Tuttavia, poiché il rinvio riguarda l’an della pretesa – profilo afferente agli atti di accertamento e imputazione del prelievo, non all’intimazione qui impugnata – esso è ininfluente sulla presente decisione, che non può in questa sede riesaminare il merito del debito accertato con provvedimenti ormai definitivi; rimane fermo che l’esito del rinvio pregiudiziale potrà rilevare in sede di eventuale riesame dell’ammontare del debito;
– per la campagna 2006/2007: come dichiarato dalla difesa del ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a. e recepito al punto 4 della presente sentenza, il ricorso al TA VE (RG 2126/2007) con sentenza n. 1862/2022 riguarda in realtà la campagna 2007/2008 per le consegne all’acquirente privo di riconoscimento (Nuova Era S.c.r.l.), e non la campagna 2006/2007. Per la campagna 2006/2007, il ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna imputazione di prelievo né di aver presentato alcun ricorso. Gli atti interruttivi della prescrizione per tale annata sono costituiti dall’intimazione ex L. n. 33/2009 prot. EA.AGA.2010.32791 dell’08.07.2010 (che copre espressamente la campagna 2006/2007, come risulta dalla memoria del ricorrente) e dal relativo giudizio RG 11198/2010 conclusosi con la sentenza TA Lazio n. 8614/2023 passata in giudicato nel maggio 2023, che costituisce l’ultimo atto interruttivo; da tale data decorre un nuovo termine decennale non ancora spirato al momento dell’intimazione del febbraio 2025;
– per la campagna 2007/2008: anche per tale annata l'intimazione ex L. n. 33/2009 prot. EA.AGA.2010.32791 dell'08.07.2010 e il relativo giudizio conclusosi con la sentenza TA Lazio n. 8614/2023 costituiscono atti interruttivi della prescrizione. In aggiunta, il giudizio promosso dai produttori conferenti a VE LA SC (TA Lazio RG 2008, sentenza n. 6451/2023) è stato definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5880/2025 (RG 3900/2023, udienza del 15 maggio 2025), che ha accolto l'appello di EA e dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto dei requisiti del ricorso cumulativo e collettivo. La sentenza è passata in giudicato. Ne consegue che la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. ha operato per il periodo di pendenza del giudizio (fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 5880/2025), e da tale data decorre un nuovo termine decennale non ancora spirato. Con riferimento alle consegne all'acquirente privo di riconoscimento (Nuova Era S.c.r.l.), il ricorso al TA VE (RG 2126/2007) si è concluso con sentenza n. 1862/2022 passata in giudicato; da tale data decorre parimenti un nuovo termine decennale non ancora spirato;
Il motivo con cui viene fatta valere la prescrizione è pertanto infondato per tutte le campagne, ferma la peculiare situazione della cartella del novembre 2008 che si esamina sub 8.5.
8.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'intimazione nella parte in cui essa incorpora il credito relativo alla campagna 2007/2008 per le consegne all'acquirente VE LA SC, assumendo l'intervenuto annullamento giurisdizionale ad opera della sentenza TA Lazio n. 6451/2023 – successivamente riformata in appello, come si dirà sub 8.3.
Il motivo è infondato per una ragione ulteriore e definitiva sopravvenuta nelle more del presente giudizio. Con sentenza n. 5880/2025 del 7 luglio 2025 (RG 3900/2023), il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da EA avverso la sentenza TA Lazio n. 6451/2023, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado dei produttori per difetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso cumulativo e collettivo. Ne discende che non esiste più alcuna pronuncia giurisdizionale di annullamento del prelievo per la campagna 2007/2008 con riferimento alle consegne a VE LA SC: il titolo esecutivo per tale annata è pienamente efficace. Il terzo motivo di ricorso va pertanto respinto.
8.4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente chiede la disapplicazione degli atti impugnati per violazione del diritto unionale, invocando le sentenze della Corte di Giustizia UE del 27.06.2019, dell'11.09.2019 e del 13.01.2022, nonché la sentenza di inadempimento del 24.01.2018 in causa C-433/15, e formula istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sull'obbligo dei giudici interni di non portare in esecuzione atti applicativi del regime delle quote latte anche se definitivi.
Come già rilevato al punto 7, il motivo è inammissibile in quanto attinge vizi degli atti presupposti ormai consolidati. A ciò si aggiunge la manifesta infondatezza delle questioni interpretative prospettate, che rende superfluo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Quanto alla sentenza di inadempimento del 24.01.2018 in causa C-433/15, essa ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi di corretta applicazione del regime delle quote latte, ma non ha attribuito ai giudici nazionali il potere di disapplicare provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili o coperti da giudicato. Come più volte affermato dallo stesso giudice comunitario, il principio della certezza del diritto, anch'esso riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione, implica che il carattere definitivo di una decisione amministrativa o giurisdizionale non possa essere rimesso in discussione per effetto di una successiva sentenza della Corte di Giustizia (sentenza KÜ & TZ del 13.01.2004). Il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di rimediare a una situazione contrastante con detto diritto.
Quanto alle sentenze interpretative del 27.06.2019 e dell'11.09.2019, esse hanno chiarito che la normativa italiana in materia di compensazioni per categorie prioritarie è incompatibile con il diritto UE; sennonché tale incompatibilità rileva come vizio di legittimità degli atti applicativi e non ne comporta la nullità assoluta, con la conseguenza che gli atti non tempestivamente impugnati nei termini di decadenza sono divenuti definitivi e non possono più essere rimessi in discussione (Cons. Stato, Sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910). Nel caso di specie, le imputazioni di prelievo per la quasi totalità delle campagne sono già state oggetto di giudizi conclusisi con sentenze passate in giudicato che hanno respinto il ricorso del produttore: la formazione del giudicato interno preclude qualsiasi riesame della questione anche alla luce del diritto comunitario sopravvenuto.
Non vi sono pertanto dubbi interpretativi tali da imporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, che va conseguentemente respinto.
8.5. Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la decadenza dal diritto di procedere al recupero ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73.
Il motivo è infondato. Il prelievo supplementare, ancorché riscosso con gli strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, non è un credito avente natura tributaria, e dunque non è sottoposto al termine di decadenza previsto dalla norma da ultimo menzionata, che è applicabile alle sole imposte dirette e all'IVA (Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64). Il rinvio all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 contenuto nel previgente art. 8-quinquies, comma 10-bis, del D.L. n. 5/2009 era riferibile al solo strumento della cartella come modalità di riscossione coattiva, non potendo implicare né la rinuncia dello Stato al termine di prescrizione ordinario né il subentro di un termine decadenziale breve. Di conseguenza, la notifica della cartella di pagamento al di là del secondo anno successivo alla conclusione delle campagne in esame è irrilevante ai fini della decadenza.
8.6. Con l'ottavo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la radicale nullità della cartella del novembre 2008 per carenza di potere in capo ad EA, in quanto all'epoca l'art. 1, comma 9, L. n. 119/2003 attribuiva il potere di procedere al recupero a mezzo ruolo alle sole Regioni e Province autonome.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del profilo di invalidità della notifica già esaminato sub 8.1, che determina l'annullamento dell'intimazione per i crediti portati dalla cartella del novembre 2008 con efficacia pienamente satisfattiva per il ricorrente.
8.7. Con il settimo motivo di ricorso, nella parte ritenuta ammissibile sub 7, parte ricorrente contesta la quantificazione degli interessi esposta nell'intimazione, deducendo che per le campagne dal 1995/1996 al 2001/2002 gli interessi non sarebbero dovuti ai sensi dell'art. 10, comma 34, L. n. 119/2003.
Il motivo è infondato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che gli interessi sono dovuti anche per le campagne dal 1995/1996 al 2001/2002, in quanto i produttori avrebbero potuto beneficiare dell'esonero dal pagamento degli interessi unicamente se avessero aderito alla rateizzazione del 2003 prevista dall'art. 10, comma 34, D.L. n. 49/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2003 (Cons. Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778). Il ricorrente non ha aderito a tale rateizzazione, sicché non può invocare l'esonero.
8.8. Con il nono motivo di ricorso, per la parte non attinta dalla inammissibilità, la ricorrente deduce: il difetto di motivazione dell'intimazione; l'errata applicazione degli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. n. 602/73 in luogo dei tassi previsti dai Regolamenti comunitari, che sarebbero la metà; la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. per il calcolo di interessi sugli interessi già iscritti in ruolo; la mancata indicazione della data di esecutività del residuo ruolo ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/73.
Il motivo è infondato sotto il profilo del difetto di motivazione dell'intimazione. Va al riguardo evidenziato che l'intimazione di pagamento richiama la motivazione formulata nelle presupposte cartelle di pagamento operando, quindi, un rinvio alle stesse. In particolare, l'amministrazione richiamando le cartelle di pagamento e le date di avvenuta notifica delle stesse dimostra, in piena armonia con l'art. 7, co. 1, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), di aver assolto all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 L. n. 241/1990, essendo il ricorrente già in possesso della motivazione al momento della ricezione degli atti presupposti (Cons. Stato, Sez. III, 12 luglio 2021, n. 5281). Quanto agli eventuali vizi di motivazione delle presupposte cartelle di pagamento vale, invece, mutatis mutandis quanto detto intorno alla inammissibilità dei motivi di ricorso inerenti gli atti presupposti all'intimazione di pagamento. Occorre comunque evidenziare che le cartelle presupposte, oltre a recare il numero di ruolo cui sono collegate le pretese relative a tutte le annate in considerazione, contengono inequivoci riferimenti al titolo della pretesa (prelievo latte sulle consegne, a titolo di capitale ed interessi), alle annate di riferimento e all'ammontare delle pretese quanto a capitale, interessi richiesti e oneri di riscossione: esse sono dunque pienamente idonee a far comprendere al produttore le ragioni della richiesta di pagamento.
La censura relativa all'applicazione degli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. n. 602/73 in luogo dei tassi previsti dai Regolamenti comunitari è inammissibile, ai sensi di quanto rilevato al punto 7: il tasso di mora applicato nella fase della riscossione coattiva è stabilito nelle cartelle di pagamento presupposte, le quali sono atti non più impugnabili; l'intimazione si limita a richiamarle e non introduce alcuna autonoma determinazione del tasso. La censura attiene dunque a un vizio dell'atto presupposto e non dell'intimazione.
La censura di violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. è parimenti inammissibile: il calcolo degli interessi, ivi inclusa l'eventuale capitalizzazione, è operazione effettuata nelle cartelle di pagamento e nel ruolo, atti presupposti non più impugnabili, e non nell'intimazione impugnata. Anche tale profilo attiene dunque a un vizio degli atti presupposti e non può essere fatto valere in questa sede. Per completezza si osserva che la censura sarebbe in ogni caso infondata per carenza di specificità: non sono stati prodotti elementi probatori concreti che dimostrino in quale misura gli interessi di mora siano stati calcolati sull'importo degli interessi corrispettivi già iscritti in ruolo.
9. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato.
10. Le spese di causa possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ed alla presenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ID AI, Presidente
AS IN, Primo Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AS IN | ID AI |
IL SEGRETAIO