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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/12/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3402/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3402/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. INVIDIATO TAMARA ROSALIE come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Taurisano (LE), il 11/10/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Taurisano (LE), (atto n. 51 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.02.2004, maggiorenne economicamente Persona_1 autosufficiente e il 12.01.2006, maggiorenne non economicamente autosufficiente. Persona_2
Con ricorso depositato il 29/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
La casa coniugale sita in Poirino (TO), via Generale Giuseppe Thaon Di Revel n. 59/4, viene assegnata al Sig. Parte_1
Per quanto riguarda la figlia maggiorenne i genitori si occuperanno direttamente di Persona_2 quest'ultima per il tempo in cui la stessa è con loro. Per quanto attiene le spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia, queste saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
I conti correnti verranno così divisi:
- il conto corrente intestato alla sola Sig.ra detenuto presso BNL Gruppo BNP Parte_2 Paribas c/c n. 30360 000000003672 verrà destinato unicamente alla Sig.ra , che Parte_2 ne diverrà l'unica titolare;
- il conto corrente intestato al solo Sig. detenuto presso la Banca Territori Del Monviso, Parte_1 c/c C01 00000010370, verrà destinato unicamente al Sig. che ne diverrà l'unico titolare;
Parte_1
- il conto corrente cointestato tra i Sigg. e AN detenuto presso BNL Parte_1 Parte_2 Gruppo BNP Paribas c/c 7049/1996 verrà destinato unicamente al Sig. che ne diverrà Parte_1 l'unico titolare;
I coniugi si impegnano a formalizzare con atto notarile entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sentenza di separazione il trasferimento immobiliare come di seguito precisato:
- la Sig.ra trasferirà al Sig. che accetterà, la sua quota di proprietà Parte_2 Parte_1 pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Poirino (TO), via Generale Giuseppe Thaon Di Revel n. 59/2 Piano S1, Categoria C/6, Foglio 53, Particella 1647, Subalterno 8, Classe 2, Consistenza 36 m², Superficie totale: 39 m² e la sua quota di proprietà pari al 50% dell'mmobile sito nel Comune di Poirino (TO), via Generale Giuseppe Thaon Di Revel n. 59/4, Piano S1-T - 1, Categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), Foglio 53, Particella 1647, Subalterno 9 e 10, Classe 2, Consistenza 7 vani, Superficie totale 143 m² (escluse aree scoperte 130 m²), Rendita: Euro 542,28;
- la Sig.ra trasferirà al Sig. che accetterà, la sua quota di proprietà Parte_2 Parte_1 pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Poirino (TO), via Jacopo Arpino, n. 20, Piano S1-T Foglio 40, Particella 63, Subalterno 120), Categoria: C/3 (laboratorio per arti e mestieri), Classe 2,
2 Consistenza 81 m², Superficie totale: 89 m², Rendita: Euro 154,78, proprietà in regime di comunione dei beni con il Sig. Parte_1
- la Sig.ra trasferirà al Sig. che accetterà, la sua quota di proprietà Parte_2 Parte_1 pari a proprietà 1/12 in regime di comunione dei beni con e diritto di nuda proprietà per Parte_1 2/12 in regime di comunione dei beni con dell'immobile sito nel Comune di Ugento (LE), Parte_1 via Monte Pollino, 56/58, Piano 1, Categoria A/3 (abitazione di tipo economico), Foglio 71, Particella 1304, Subalterno 26, Classe 3, Consistenza 3 vani, Superficie: Totale 47 m², Rendita: Euro 162,68;
Per quanto attiene il mutuo ipotecario acceso sugli immobili in comproprietà tra i coniugi e Pt_1
e siti in Poirino (TO), via Generale Giuseppe Thaon Di Revel n. 59/4, Piano S1-T - 1, Pt_2 Categoria A/2 e via Generale Giuseppe Thaon Di Revel n. 59/2 Piano S1, Categoria C/6, così come meglio identificati catastalmente al punto 5. i Sigg. e effettueranno una nuova Pt_1 Pt_2 operazione di “sostituzione del mutuo”: verrà aperta una nuova richiesta di mutuo con intestatario solo il Sig. che preveda con la liquidità erogata l'estinzione totale del mutuo attualmente Parte_1 in essere con contestuale cancellazione dell'ipoteca. Concludendo tale operazione pertanto, il Sig. diventerà unico intestatario del mutuo e unico datore di ipoteca sull'immobile e pertanto Parte_1 unico proprietario, liberando in tal modo la Sig.ra da qualsiasi onere relativo Parte_3 all'immobile a lei imputabile;
I coniugi si impegnano a formalizzare, entro giorni 60 (sessanta) dalla data della sentenza di separazione il reciproco trasferimento mobiliare delle rispettive autovetture e in particolar modo:
- la Sig.ra trasferirà al Sig. che accetterà, la propria quota di Parte_2 Parte_1 proprietà dell'autovettura Cupra Formentor targata GW844CP;
- il Sig. trasferirà alla Sig.ra , che accetterà, la propria quota di Parte_1 Parte_2 proprietà dell'autovettura Mahindra Kuv 100 NXT targata GJ219GL;
- il Sig. trasferirà alla Sig.ra , che accetterà, la propria quota di Parte_1 Parte_2 proprietà dell'autovettura Peugeot 208 targata HA524SP;
Le parti dichiarano inoltre di essere attualmente economicamente indipendenti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taurisano (LE), di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3402/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. INVIDIATO TAMARA ROSALIE come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Taurisano (LE), il 11/10/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Taurisano (LE), (atto n. 51 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.02.2004, maggiorenne economicamente Persona_1 autosufficiente e il 12.01.2006, maggiorenne non economicamente autosufficiente. Persona_2
Con ricorso depositato il 29/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
La casa coniugale sita in Poirino (TO), via Generale Giuseppe Thaon Di Revel n. 59/4, viene assegnata al Sig. Parte_1
Per quanto riguarda la figlia maggiorenne i genitori si occuperanno direttamente di Persona_2 quest'ultima per il tempo in cui la stessa è con loro. Per quanto attiene le spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia, queste saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
I conti correnti verranno così divisi:
- il conto corrente intestato alla sola Sig.ra detenuto presso BNL Gruppo BNP Parte_2 Paribas c/c n. 30360 000000003672 verrà destinato unicamente alla Sig.ra , che Parte_2 ne diverrà l'unica titolare;
- il conto corrente intestato al solo Sig. detenuto presso la Banca Territori Del Monviso, Parte_1 c/c C01 00000010370, verrà destinato unicamente al Sig. che ne diverrà l'unico titolare;
Parte_1
- il conto corrente cointestato tra i Sigg. e AN detenuto presso BNL Parte_1 Parte_2 Gruppo BNP Paribas c/c 7049/1996 verrà destinato unicamente al Sig. che ne diverrà Parte_1 l'unico titolare;
I coniugi si impegnano a formalizzare con atto notarile entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sentenza di separazione il trasferimento immobiliare come di seguito precisato:
- la Sig.ra trasferirà al Sig. che accetterà, la sua quota di proprietà Parte_2 Parte_1 pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Poirino (TO), via Generale Giuseppe Thaon Di Revel n. 59/2 Piano S1, Categoria C/6, Foglio 53, Particella 1647, Subalterno 8, Classe 2, Consistenza 36 m², Superficie totale: 39 m² e la sua quota di proprietà pari al 50% dell'mmobile sito nel Comune di Poirino (TO), via Generale Giuseppe Thaon Di Revel n. 59/4, Piano S1-T - 1, Categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), Foglio 53, Particella 1647, Subalterno 9 e 10, Classe 2, Consistenza 7 vani, Superficie totale 143 m² (escluse aree scoperte 130 m²), Rendita: Euro 542,28;
- la Sig.ra trasferirà al Sig. che accetterà, la sua quota di proprietà Parte_2 Parte_1 pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Poirino (TO), via Jacopo Arpino, n. 20, Piano S1-T Foglio 40, Particella 63, Subalterno 120), Categoria: C/3 (laboratorio per arti e mestieri), Classe 2,
2 Consistenza 81 m², Superficie totale: 89 m², Rendita: Euro 154,78, proprietà in regime di comunione dei beni con il Sig. Parte_1
- la Sig.ra trasferirà al Sig. che accetterà, la sua quota di proprietà Parte_2 Parte_1 pari a proprietà 1/12 in regime di comunione dei beni con e diritto di nuda proprietà per Parte_1 2/12 in regime di comunione dei beni con dell'immobile sito nel Comune di Ugento (LE), Parte_1 via Monte Pollino, 56/58, Piano 1, Categoria A/3 (abitazione di tipo economico), Foglio 71, Particella 1304, Subalterno 26, Classe 3, Consistenza 3 vani, Superficie: Totale 47 m², Rendita: Euro 162,68;
Per quanto attiene il mutuo ipotecario acceso sugli immobili in comproprietà tra i coniugi e Pt_1
e siti in Poirino (TO), via Generale Giuseppe Thaon Di Revel n. 59/4, Piano S1-T - 1, Pt_2 Categoria A/2 e via Generale Giuseppe Thaon Di Revel n. 59/2 Piano S1, Categoria C/6, così come meglio identificati catastalmente al punto 5. i Sigg. e effettueranno una nuova Pt_1 Pt_2 operazione di “sostituzione del mutuo”: verrà aperta una nuova richiesta di mutuo con intestatario solo il Sig. che preveda con la liquidità erogata l'estinzione totale del mutuo attualmente Parte_1 in essere con contestuale cancellazione dell'ipoteca. Concludendo tale operazione pertanto, il Sig. diventerà unico intestatario del mutuo e unico datore di ipoteca sull'immobile e pertanto Parte_1 unico proprietario, liberando in tal modo la Sig.ra da qualsiasi onere relativo Parte_3 all'immobile a lei imputabile;
I coniugi si impegnano a formalizzare, entro giorni 60 (sessanta) dalla data della sentenza di separazione il reciproco trasferimento mobiliare delle rispettive autovetture e in particolar modo:
- la Sig.ra trasferirà al Sig. che accetterà, la propria quota di Parte_2 Parte_1 proprietà dell'autovettura Cupra Formentor targata GW844CP;
- il Sig. trasferirà alla Sig.ra , che accetterà, la propria quota di Parte_1 Parte_2 proprietà dell'autovettura Mahindra Kuv 100 NXT targata GJ219GL;
- il Sig. trasferirà alla Sig.ra , che accetterà, la propria quota di Parte_1 Parte_2 proprietà dell'autovettura Peugeot 208 targata HA524SP;
Le parti dichiarano inoltre di essere attualmente economicamente indipendenti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taurisano (LE), di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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