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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
RE EP, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4682/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420249011434245000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7088/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 11.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a una cartella di pagamento portante diritti camerali per l'anno 2011, per un valore di causa di €. 124,00.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, maturatasi anche dopo la eventuale notificazione della cartella indicata nel provvedimento.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo di avere regolarmente notificato la cartella in questione e sostenendo non essere decorso il termine di prescrizione.
Allegava la relativa documentazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L' Agenzia Entrate Riscossione, pur avendo dimostrato l'avvenuta regolare notifica della cartella in data
4.6.2014, non ha allegato alcun atto interruttivo del termine di prescrizione notificato successivamente.
Pertanto dalla suddetta data a quella di notifica (5.5.2025) del provvedimento impugnato il termine quinquennale di prescrizione risulta abbondantemente decorso.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 più accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
RE EP, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4682/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420249011434245000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7088/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 11.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a una cartella di pagamento portante diritti camerali per l'anno 2011, per un valore di causa di €. 124,00.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, maturatasi anche dopo la eventuale notificazione della cartella indicata nel provvedimento.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo di avere regolarmente notificato la cartella in questione e sostenendo non essere decorso il termine di prescrizione.
Allegava la relativa documentazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L' Agenzia Entrate Riscossione, pur avendo dimostrato l'avvenuta regolare notifica della cartella in data
4.6.2014, non ha allegato alcun atto interruttivo del termine di prescrizione notificato successivamente.
Pertanto dalla suddetta data a quella di notifica (5.5.2025) del provvedimento impugnato il termine quinquennale di prescrizione risulta abbondantemente decorso.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 più accessori come per legge, se dovuti.