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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/12/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1452/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SACCHI Parte_1 C.F._1
IA DA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SACCHI CP_1 C.F._2
IA DA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e in data 02.09.1978 in Lecco;
matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
[...] CP_1
Civile del medesimo Comune quale atto n. 190, parte II, serie A, anno 1978.
• Ordinare al Comune di Lecco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare che le spese legali del presente procedimento siano poste a carico del signor CP_1
[...]
CONDIZIONI 1. Il sig. si impegna ad istituire a favore della signora il diritto CP_1 Parte_1 di usufrutto sull'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Malgrate, Via Roma n. 4, identificato catastalmente al foglio 3, part. 728. Ente urbano, di are 27,00, mediante stipula dell'atto notarile da effettuarsi entro e non oltre il 28.02.2026. Tutte le spese ordinarie e straordinarie e tutti i costi relativi e connessi a detto immobile - ivi compresi i costi per le utenze (luce, gas, acqua) – saranno sostenute integralmente ed in via diretta dal sig. CP_1
2. Il sig. si impegna altresì a sostenere integralmente ed in via diretta i costi per CP_1
l'assistente familiare convivente con la signora nonchè a sostenere le spese Parte_1 mediche, dentistiche e specialistiche non coperte dal S.S.N., della sig.ra oltre Parte_1 alle spese di vitto, previa documentazione giustificativa utile a comprovare l'esborso.
3. I coniugi danno atto e dichiarano di essere sono economicamente autosufficienti e, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
4. I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione personale e/o di carattere economico patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e/o legale e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nelle precedenti condizioni, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
5. Le parti si obbligano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio recettiva delle presenti condizioni entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla sua pubblicazione a mezzo PCT.
6. I Ricorrenti dichiarano che le spese del presente procedimento verranno sostenute integralmente dal signor ” CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 02/09/1978 a Lecco e dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] Per_1 il 02/08/1987, ed nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti.
Il giorno 06/07/2016 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 18/07/2016 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 07/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al pagina 2 di 3 Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Lecco il 02/09/1978 tra e trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1978, parte II, serie A, numero 190;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Pone le spese di lite integralmente a carico di come richiesto e concordato CP_1 tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1452/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SACCHI Parte_1 C.F._1
IA DA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SACCHI CP_1 C.F._2
IA DA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e in data 02.09.1978 in Lecco;
matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
[...] CP_1
Civile del medesimo Comune quale atto n. 190, parte II, serie A, anno 1978.
• Ordinare al Comune di Lecco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare che le spese legali del presente procedimento siano poste a carico del signor CP_1
[...]
CONDIZIONI 1. Il sig. si impegna ad istituire a favore della signora il diritto CP_1 Parte_1 di usufrutto sull'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Malgrate, Via Roma n. 4, identificato catastalmente al foglio 3, part. 728. Ente urbano, di are 27,00, mediante stipula dell'atto notarile da effettuarsi entro e non oltre il 28.02.2026. Tutte le spese ordinarie e straordinarie e tutti i costi relativi e connessi a detto immobile - ivi compresi i costi per le utenze (luce, gas, acqua) – saranno sostenute integralmente ed in via diretta dal sig. CP_1
2. Il sig. si impegna altresì a sostenere integralmente ed in via diretta i costi per CP_1
l'assistente familiare convivente con la signora nonchè a sostenere le spese Parte_1 mediche, dentistiche e specialistiche non coperte dal S.S.N., della sig.ra oltre Parte_1 alle spese di vitto, previa documentazione giustificativa utile a comprovare l'esborso.
3. I coniugi danno atto e dichiarano di essere sono economicamente autosufficienti e, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
4. I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione personale e/o di carattere economico patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e/o legale e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nelle precedenti condizioni, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
5. Le parti si obbligano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio recettiva delle presenti condizioni entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla sua pubblicazione a mezzo PCT.
6. I Ricorrenti dichiarano che le spese del presente procedimento verranno sostenute integralmente dal signor ” CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 02/09/1978 a Lecco e dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] Per_1 il 02/08/1987, ed nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti.
Il giorno 06/07/2016 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 18/07/2016 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 07/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al pagina 2 di 3 Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Lecco il 02/09/1978 tra e trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1978, parte II, serie A, numero 190;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Pone le spese di lite integralmente a carico di come richiesto e concordato CP_1 tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 3 di 3