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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Prima Sezione
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 13 maggio 2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 640/2020 R.G., avente ad oggetto ”Occupazione sine titulo” e vertente tra rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Romano e Pierluigi Ria, Parte_1
- Attore –
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria De Salve, Controparte_1
- Convenuta -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 29.10.2019, ritualmente notificato, ed Parte_1
evocavano in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, i loro germani, Parte_2
e , onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- In Controparte_1 Controparte_2
via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere lo scioglimento della comunione sull'unità immobiliare adibita a civile abitazione, sita in Tuglie
(LE), alla via Gorizia, angolo via Puccini, identificata nel NCEU al fl 6, p.lla 335, sub 1, ctg,
A/3, …, con relativo garage di pertinenza, inclusi i beni mobili ivi presenti e, per l'effetto, dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile stesso, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota ideale, secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto
1 divisionale; - In subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'articolo 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. In caso di opposizione degli altri comunisti, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
- Riconoscere agli attori il diritto all'indennità per l'occupazione arbitraria ed esclusiva dell'immobile comune da parte della sig.ra , dal 23/07/2016 ad Controparte_1
oggi e per l'effetto condannarla, al pagamento in favore degli attori della somma di €
2.430,55 cadauno (pari al canone di locazione da luglio 2016 a novembre 2019), oltre alle mensilità che si andranno ad aggiungere sino al rilascio del bene, o nella somma minore o maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio e ritenuta di giustizia dal giudice.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.03.2020, si costituiva
, la quale previa integrale impugnazione e contestazione delle avverse Controparte_1
difese, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “preliminarmente:
1. dare atto che l'immobile è libero da cose e persone a far data dal 31.12.2019; 2. dare atto che la convenuta non si oppone allo scioglimento della comunione ereditaria relativo all'immobile adibito a civile abitazione sito in Tuglie alla Via
Gorizia (in N.C.E.U. fl.6 pct.335 sub.1 cat.A/3 cl.2 cons.6,0 vani, con relativo garage di pertinenza al fl.6 pct.335 sub.2 cat. C/6 cl.3 cons. 34 m) per l'effetto:
3. dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dell'immobile de quo, inclusi i beni mobili ivi presenti, previa determinazione della sua consistenza e attribuzione ad ogni parte della propria quota ideale;
in subordine 4. laddove l'immobile dovesse risultare indivisibile, dichiararne l'indivisibilità e disporne la vendita secondo le modalità di cui all' art.788 c.p.c., ovvero secondo altra modalità ritenuta opportuna. 5.
Rigettare la richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo del bene comune avanzata dai germani ed e dunque ritenere lo stesso non Pt_2 Pt_1
dovuto;
6. In via ulteriormente subordinata, e con riserva di gravame, rideterminare
l'indennizzo richiesto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e determinarne i tempi e le modalità di corresponsione. 7.
Dare atto e considerare ai fini della soccombenza la mancata disponibilità degli attori ad una definizione transattiva della vicenda, avanzata con la nota a firma
2 dell'Avv. De Salve immediatamente dopo la ricezione della notifica dell'atto di citazione.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.10.2020 si costituiva, altresì, , il quale concludeva nei seguenti termini: ”Non si oppone allo Controparte_2
scioglimento della comunione ereditaria;
- Per l'effetto, previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio, chiede procedersi alla divisione ereditaria ed alla conseguente formazione delle quote da assegnarsi in natura o denaro. Con vittoria di spese e compensi di lite, da porre eventualmente a carico della massa ereditaria.”.
All'udienza tenutasi in data 7.06.2022, i procuratori delle parti davano atto che l'immobile in questione era stato venduto ed il ricavato distribuito in quote di pari importo tra i germani;
quindi, nella stessa sede veniva disposta l'estromissione dal giudizio di CP_2
.
[...]
Alla successiva udienza del 20.11.2022, l'attore dichiarava di Parte_2
rinunciare alla domanda di condanna di al pagamento dell'indennità di Controparte_1
occupazione.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale;
quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da non può essere accolta per i seguenti Parte_1
motivi.
Gli odierni attori lamentavano il fatto che la loro EL, , a far data Controparte_1
dal decesso del padre, avvenuto il 23.07.2016, avesse arbitrariamente occupato l'immobile in comunione, privando gli altri germani del relativo godimento.
, dal canto suo, costituendosi, ha affermato di aver continuato, dopo Controparte_1 il decesso del padre, ad abitare presso l'abitazione in questione, con il consenso espresso del fratello “ ”. CP_2
Il nostro Codice Civile ammette l'utilizzo esclusivo del bene indiviso;
a tal proposito,
l'art. 1102 c.c., in particolare, stabilisce come “Ciascun partecipante può servirsi della cosa
3 comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Questo è anche confermato dalla Corte di Cassazione (ad esempio con la Sentenza n.
30451/2018) che afferma che, anche se il coerede occupa l'immobile in via esclusiva, non si determina alcun pregiudizio in capo agli altri coeredi.
Il coerede che occupa l'immobile indiviso, però, è sottoposto a due limiti: 1) non deve essere alterata la destinazione di utilizzo del bene;
2) non deve essere impedito l'uso agli altri coeredi, secondo il loro diritto.
I coeredi – ai quali è impedito l'utilizzo di un bene – devono comunque poterne trarne utilità. Questa, se non può sostanziarsi in un godimento diretto del bene, viene surrogata da una somma di denaro a titolo di indennizzo.
Sul punto, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 2423/2015 del 9 febbraio 2015 ha stabilito che, qualora gli altri comproprietari chiedano, senza riscontro positivo, all'occupante di poter usufruire dell'appartamento indiviso, il coerede che occupa l'immobile è tenuto, da quel momento in poi, a corrispondere agli altri coeredi/comproprietari esclusi dal godimento del bene, un'indennità di occupazione. Tale indennità è corrispondente ad almeno i due terzi del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
In merito, si osserva, però, che il godimento dell'immobile da parte del coerede, pieno proprietario del compendio per la quota di sua spettanza, non comporta di per sè, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva (si veda anche Cass. 9 -2-2015
n. 2423, confermativa del principio secondo cui “L' uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo
a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”).
4 Pertanto, l'immobile utilizzato secondo la sua destinazione d'uso in via esclusiva da uno solo dei comproprietari. In questa ipotesi il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, laddove esso non comporti acquisizione di frutti civili, non produce pregiudizio in danno degli altri comproprietari, salvo che essi non dimostrino a loro volta di aver provato a godere del bene e di non averlo potuto fare in quanto impediti dagli altri coeredi.
Così, se non vi è stata richiesta di condivisione, gli altri coeredi non hanno diritto ad ottenere un indennizzo.
Si richiama, in materia, una recente pronuncia giurisprudenziale, secondo cui “In tema di comproprietà la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Ciò posto, se il comproprietario non ha mai provato di essersi opposto all'occupazione dell'immobile da parte del fratello non è dovuta l'indennità di occupazione.” (Tribunale Padova sez. I,
05/08/2024, n.1390).
Orbene, nel caso di specie, , in questa sede, non ha provato di essersi Parte_1
opposto all'occupazione da parte della EL , dell'immobile per cui è causa, CP_1
successivamente al decesso del padre (avvenuto il 23.07.2016), essendosi limitato ad affermare, sin dall'atto introduttivo del giudizio che “a dispetto delle innumerevoli diffide la stessa ha espressamente manifestato il suo rifiuto di consegnare le chiavi dell'abitazione ai fratelli coeredi”, senza, però, fornire prova concreta dell'opposizione.
Inoltre, come evidenziato da tutte le parti in causa, l'immobile in questione, nelle more del giudizio, è stato venduto, con conseguente suddivisione del ricavato tra tutti i coeredi.
In ragione di tutto quanto innanzi, alla scrivente è fatto obbligo di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e
5 di respingere la domanda avanzata da di condanna di al Parte_1 Controparte_1
pagamento di un indennizzo di occupazione.
In considerazione della non eccessiva difficoltà delle questioni trattate, nonché del rapporto di familiarità intercorrente tra le parti processuali, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone;
1. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
2. Respinge ogni altra domanda;
3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
4. Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 13 maggio 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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