Articolo 2 della Legge 13 luglio 1954, n. 541
Articolo 1
Versione
17 agosto 1954
Art. 2.
Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1953-54.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

Entrata in vigore il 17 agosto 1954