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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19563/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RIVADOSSI LOREDANA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RIVADOSSI LOREDANA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 01/10/2025, con cui e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Bienno in data 23.6.07 (atto trascritto nei registri dello stato
[...] civile del Comune di Bienno al numero 3 parte II serie A dell'anno 2007), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 2.10.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con accordo di negoziazione assistita del 26.7.17;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) la casa familiare situata in Bienno (BS), Via Don Luigi Pergoni n. 8, viene assegnata alla sig.ra , Parte_1 con tutti gli arredi ivi esistenti;
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2) affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minorenni (nata a [...]_1
l'11/02/2009) e (nata a [...] il [...]), le quali abiteranno prevalentemente con la Persona_2 madre nella casa familiare;
il padre potrà tenere con sé le figlie per tre giorni alla settimana (dal venerdì al lunedì mattina, compreso il pernottamento), in orari da concordare con la madre;
la madre potrà comunque tenere con sé le figlie per un fine settimana al mese (dal venerdì al sabato o dal sabato alla domenica sera), in orari che i genitori concorderanno, in base ai turni lavorativi della madre;
3) i genitori concorderanno liberamente altri tempi di frequentazione delle figlie;
4) ciascun genitore potrà trascorrere quindici giorni (anche non consecutivi) con le figlie, durante le vacanze estive;
i tempi verranno concordati tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
5) il padre potrà trascorrere con le figlie una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali (giornate che verranno concordate con la madre); in ogni caso i genitori avranno cura di alternare le festività;
6) il padre sig. concorrerà alle spese di mantenimento delle figlie, versando alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma mensile di euro 350,00 (175,00 per ciascuna figlia), sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse;
l'importo è stato determinato tenendo conto dei tempi di permanenza delle minori presso il padre;
l'assegno di euro 350,00 sarà versato, mediante bonifico, entro il giorno 10 del mese di riferimento e verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
all'atto dell'indipendenza economica delle figlie, l'obbligo al versamento dell'assegno cesserà automaticamente;
7) le spese straordinarie riferite alle figlie minorenni resteranno a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, sino all'indipendenza economica delle figlie;
come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
8) l'assegno unico riferito alle figlie verrà chiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra ; Parte_1
9) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra;
10) autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (compreso il passaporto) sia per i medesimi sia per le figlie»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
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Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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