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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8010/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Giuseppe Liguori Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come
[...]
in atti dall'avv. Giuseppe Mazzarella
OPPOSTO
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2024, si opponeva al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 202/2024 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro, emesso in data 15.4.2024 nei suoi confronti ed in favore della Controparte_1
avente ad oggetto la somma di euro 39.250,51 dovuta a titolo di
[...]
contributo soggettivo, integrativo e di maternità, comprensiva di sanzioni ed interessi, per gli anni 2002,2003,2005,2006,2008,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge e spese di giudizio, con attribuzione.
Egli eccepiva la prescrizione e l'inesistenza del credito vantato dalla in quanto in data CP_1
13.11.2019 la stessa aveva rilasciato certificato di regolarità contributiva.
Si costituiva in giudizio l'ente indicato in epigrafe, il quale contestava con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella comparsa difensiva, le pretese di controparte e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato;
spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Giova, innanzitutto, rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo- che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Ne consegue che, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando, al contrario, sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
2 Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente contesta il decreto ingiuntivo innanzi indicato asserendo la prescrizione dei crediti nonché la loro insussistenza.
In via preliminare, occorre riportare l'orientamento giurisprudenziale in materia di iscrizione alla e alla debenza dei contributi c.d. minimi. Sul punto, la CP_1 CP_1
Corte di cassazione ha stabilito che “questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe
a quella posta dalla presente causa ed ha affermato (Cass. nn. 4154/2023;
4155/2023;6694/2023;318/2023; Cass. nn. 28188/2022;35910/2022;7820/2022;4861/2022;
Cass. nn. 35481/2021;28118/2021;24135/2021; 23628/2021;23629/2021;23630/2021;
23631/2021; 23633/2021) che, in tema di ai fini Controparte_1
dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione CP_1
legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, CP_1
solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i CP_1 CP_1
controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti;
tali condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano CP_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa, ipotesi non presente nel caso di specie, laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non
3 svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” (Cassazione civile sez. lav., 21/06/2023, n.17823).
Ebbene, applicando i principi sopraesposti alla fattispecie in esame, è incontestato tra le parti che il ricorrente per gli anni oggetto del decreto ingiuntivo opposto era iscritto all'albo professionale dei geometri.
Sulla scorta dei principi citati, poi, non rileva l'eventuale circostanza che il ricorrente non abbia mai svolto l'attività di geometra, oppure l'abbia fatto in via occasionale senza produrre reddito. L'opponente, invero, non ha fornito alcuna prova contraria allo svolgimento di attività di geometra o di aver inoltrato le dovute comunicazioni alla al CP_1 fine di consentire a quest'ultima di svolgere i dovuti controlli, così come richiesto dalla giurisprudenza menzionata in narrativa. E neppure l'opponente ha articolato mezzi istruttori volti ad accertare la mancanza del requisito per essere iscritto alla Controparte_1
Allo stesso tempo, occorre evidenziare che la ha richiesto esclusivamente i contributi CP_1
c.d. minimi, che esulano dalla produzione di reddito, ovvero quello soggettivo, quello integrativo e quello di maternità. Tale circostanza, infatti, non è oggetto di contestazione.
Infondata è, poi, l'eccezione di prescrizione spiegata dal ricorrente. Vige, infatti, una disciplina peculiare della prescrizione come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, al riguardo, ha precisato che: “in tema di contributi previdenziali dovuti alla nel regime precedente la Delib. 25 novembre Controparte_1
1998, modificativa dell'art. 45 del regolamento della , la prescrizione dei contributi CP_1
decorre dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione del debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni" (in senso conforme v. Cass. sez. lav. n.
29664 del 18.12.2008 che ha anche precisato che la prescrizione non decorre, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale).
Si è poi precisato più di recente (Cass. sez. lav. n. 4981 del 4.3.2014) che "in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed
4 assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1
dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge".
9. Oltretutto, per quel che concerne l'idoneità degli atti interruttivi della prescrizione in materia di contributi previdenziali questa Corte ha chiarito (Cass. sez. lav. n. 15398 dell'1.7.2009) che "in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, nel prevedere la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni, stabilisce un regime transitorio secondo il quale continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione previgente nel caso di "atti interruttivi già compiuti" o di "procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva" iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, dovendosi intendere con tale ultima locuzione l'avvenuto svolgimento, da parte dell'ente previdenziale, di una concreta attività d'indagine ed ispettiva finalizzata al recupero dell'omissione contributiva.
Ne consegue che non è applicabile la disciplina transitoria ove l'INPS abbia inviato una richiesta di informazioni in ordine alla posizione dei dipendenti senza quantificare il credito
e limitandosi a preannunciare successive azioni di recupero, trattandosi di atto inidoneo ad integrare l'attivazione di una procedura di recupero".
Da ultimo, in tema di durata della prescrizione di cui trattasi, le Sezioni Unite di questa
Corte, con sentenza n. 15296 del 4.7.2014, hanno statuito che "in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335
(che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dalla L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 9, sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza"” (Cassazione civile sez. lav., 14/08/2017, n.20106).
Alla stregua di tali principi, il termine di prescrizione inizia a decorre solo nel caso in cui vi sia la comunicazione dei redditi e del volume di affari da parte dell'iscritto alla in CP_1
caso contrario, tale termine non inizia a decorrere. In tal guisa, parte opponente non ha
5 fornito la prova di aver effettuato le suddette comunicazioni;
ne consegue che alcun termine di prescrizione è iniziato a decorrere.
Per tali ragioni non è stata ammessa la chiamata in causa del terzo Controparte_2
richiesta dall'opposta, in quanto non assumeva rilevanza ai fini del giudizio
[...]
l'eventuale regolare notifica delle cartelle contenenti i crediti oggetto di causa.
Pertanto, anche questa deduzione dell'opponente risulta infondata.
Per quanto concerne l'asserita inesistenza del credito per aver la rilasciato in data CP_1
13.11.2019 un certificato di regolarità contributiva, dagli atti di causa risulta che quest'ultimo è stato inviato dall'ente previdenziale in conseguenza della rateizzazione in corso dei debiti del . Tuttavia, non emerge dai documenti l'avvenuto adempimento Pt_1 di tale piano di rateizzazione non avendo l'opponente fornito la prova dell'integrale pagamento. Dalla lettura del certificato in questione, poi, si evince che esso tiene conto di eventuali piani di rateizzazione, ha durata di 120 giorni e che non esclude il recupero di somme successivamente dovute.
Alla luce di quanto esposto, tenendo in considerazione le seguenti circostanze: che il piano di rateizzazione è stato stipulato in data antecedente al rilascio del predetto certificato (15 e
16.7.2019); la mancanza di prova in atti del suo adempimento integrale;
la scadenza del termine di validità, il documento in questione non può rappresentare una prova dell'assenza del credito vantato dalla CP_1
Da ultimo, dagli atti di causa risultano chiari i periodi di riferimento delle somme richieste dalla di guisa che non è fondata nemmeno tale deduzione dell'opponente. CP_1
È opportuno, tuttavia, rilevare che nelle note di trattazione scritta concesse per l'udienza del
9.6.2025, la ha eccepito che l'opponente risulta allo stato debitore per la somma di CP_1
euro 38.997,6, minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, così come risultante dall'attestazione rilasciata dall'ente in data 20.5.2025.
6 Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma pari ad euro 38.997,6, oltre accessori di legge.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi, seguono la soccombenza e si pongono in capo all'opponente, liquidandosi come da dispositivo nonché tenendo conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria. Al riguardo, infatti, è necessario sottolineare che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.. ex plurimis, Cass. n. 17854 del 2020; Cass. n. 16431 del 2019; Cass. n. 9587 del 2015;
Cass. n. 2493 del 1986), anche con riguardo al giudizio di opposizione ad ingiunzione, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento seppure non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente (salva l'ipotesi eccezionale, ratione temporis non applicabile, dell'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa ingiustificatamente rifiutata). Il parziale accoglimento dell'opposizione e dell'appello, cui la parte ricorrente attribuisce rilevanza, è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.), come nella specie accaduto, secondo una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 30592 del 2017);
all'evidenza, le censure non tengono conto della struttura peculiare del procedimento
d'ingiunzione, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, sicchè il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali (Cass. n. 17854 del 2020 cit.; Cass. n. 18125 del 2017
e, più in generale, con riferimento alla regolazione delle spese in presenza di accoglimento parziale della domanda, Cass. n. 26918 del 2018; Cass. n. 1572 del
2018)” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 08/06/2021),
n.15916).
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1)-accoglie parzialmente l'opposizione;
2)-per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 202/2024 del Tribunale di Napoli Nord-
Sezione Lavoro;
3)-per l'effetto condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma pari ad euro 38.997,6, oltre accessori di legge;
2)-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in euro 3.689,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 9.6.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8010/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Giuseppe Liguori Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come
[...]
in atti dall'avv. Giuseppe Mazzarella
OPPOSTO
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2024, si opponeva al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 202/2024 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro, emesso in data 15.4.2024 nei suoi confronti ed in favore della Controparte_1
avente ad oggetto la somma di euro 39.250,51 dovuta a titolo di
[...]
contributo soggettivo, integrativo e di maternità, comprensiva di sanzioni ed interessi, per gli anni 2002,2003,2005,2006,2008,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge e spese di giudizio, con attribuzione.
Egli eccepiva la prescrizione e l'inesistenza del credito vantato dalla in quanto in data CP_1
13.11.2019 la stessa aveva rilasciato certificato di regolarità contributiva.
Si costituiva in giudizio l'ente indicato in epigrafe, il quale contestava con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella comparsa difensiva, le pretese di controparte e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato;
spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Giova, innanzitutto, rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo- che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Ne consegue che, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando, al contrario, sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
2 Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente contesta il decreto ingiuntivo innanzi indicato asserendo la prescrizione dei crediti nonché la loro insussistenza.
In via preliminare, occorre riportare l'orientamento giurisprudenziale in materia di iscrizione alla e alla debenza dei contributi c.d. minimi. Sul punto, la CP_1 CP_1
Corte di cassazione ha stabilito che “questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe
a quella posta dalla presente causa ed ha affermato (Cass. nn. 4154/2023;
4155/2023;6694/2023;318/2023; Cass. nn. 28188/2022;35910/2022;7820/2022;4861/2022;
Cass. nn. 35481/2021;28118/2021;24135/2021; 23628/2021;23629/2021;23630/2021;
23631/2021; 23633/2021) che, in tema di ai fini Controparte_1
dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione CP_1
legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, CP_1
solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i CP_1 CP_1
controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti;
tali condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano CP_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa, ipotesi non presente nel caso di specie, laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non
3 svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” (Cassazione civile sez. lav., 21/06/2023, n.17823).
Ebbene, applicando i principi sopraesposti alla fattispecie in esame, è incontestato tra le parti che il ricorrente per gli anni oggetto del decreto ingiuntivo opposto era iscritto all'albo professionale dei geometri.
Sulla scorta dei principi citati, poi, non rileva l'eventuale circostanza che il ricorrente non abbia mai svolto l'attività di geometra, oppure l'abbia fatto in via occasionale senza produrre reddito. L'opponente, invero, non ha fornito alcuna prova contraria allo svolgimento di attività di geometra o di aver inoltrato le dovute comunicazioni alla al CP_1 fine di consentire a quest'ultima di svolgere i dovuti controlli, così come richiesto dalla giurisprudenza menzionata in narrativa. E neppure l'opponente ha articolato mezzi istruttori volti ad accertare la mancanza del requisito per essere iscritto alla Controparte_1
Allo stesso tempo, occorre evidenziare che la ha richiesto esclusivamente i contributi CP_1
c.d. minimi, che esulano dalla produzione di reddito, ovvero quello soggettivo, quello integrativo e quello di maternità. Tale circostanza, infatti, non è oggetto di contestazione.
Infondata è, poi, l'eccezione di prescrizione spiegata dal ricorrente. Vige, infatti, una disciplina peculiare della prescrizione come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, al riguardo, ha precisato che: “in tema di contributi previdenziali dovuti alla nel regime precedente la Delib. 25 novembre Controparte_1
1998, modificativa dell'art. 45 del regolamento della , la prescrizione dei contributi CP_1
decorre dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione del debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni" (in senso conforme v. Cass. sez. lav. n.
29664 del 18.12.2008 che ha anche precisato che la prescrizione non decorre, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale).
Si è poi precisato più di recente (Cass. sez. lav. n. 4981 del 4.3.2014) che "in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed
4 assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1
dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge".
9. Oltretutto, per quel che concerne l'idoneità degli atti interruttivi della prescrizione in materia di contributi previdenziali questa Corte ha chiarito (Cass. sez. lav. n. 15398 dell'1.7.2009) che "in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, nel prevedere la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni, stabilisce un regime transitorio secondo il quale continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione previgente nel caso di "atti interruttivi già compiuti" o di "procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva" iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, dovendosi intendere con tale ultima locuzione l'avvenuto svolgimento, da parte dell'ente previdenziale, di una concreta attività d'indagine ed ispettiva finalizzata al recupero dell'omissione contributiva.
Ne consegue che non è applicabile la disciplina transitoria ove l'INPS abbia inviato una richiesta di informazioni in ordine alla posizione dei dipendenti senza quantificare il credito
e limitandosi a preannunciare successive azioni di recupero, trattandosi di atto inidoneo ad integrare l'attivazione di una procedura di recupero".
Da ultimo, in tema di durata della prescrizione di cui trattasi, le Sezioni Unite di questa
Corte, con sentenza n. 15296 del 4.7.2014, hanno statuito che "in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335
(che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dalla L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 9, sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza"” (Cassazione civile sez. lav., 14/08/2017, n.20106).
Alla stregua di tali principi, il termine di prescrizione inizia a decorre solo nel caso in cui vi sia la comunicazione dei redditi e del volume di affari da parte dell'iscritto alla in CP_1
caso contrario, tale termine non inizia a decorrere. In tal guisa, parte opponente non ha
5 fornito la prova di aver effettuato le suddette comunicazioni;
ne consegue che alcun termine di prescrizione è iniziato a decorrere.
Per tali ragioni non è stata ammessa la chiamata in causa del terzo Controparte_2
richiesta dall'opposta, in quanto non assumeva rilevanza ai fini del giudizio
[...]
l'eventuale regolare notifica delle cartelle contenenti i crediti oggetto di causa.
Pertanto, anche questa deduzione dell'opponente risulta infondata.
Per quanto concerne l'asserita inesistenza del credito per aver la rilasciato in data CP_1
13.11.2019 un certificato di regolarità contributiva, dagli atti di causa risulta che quest'ultimo è stato inviato dall'ente previdenziale in conseguenza della rateizzazione in corso dei debiti del . Tuttavia, non emerge dai documenti l'avvenuto adempimento Pt_1 di tale piano di rateizzazione non avendo l'opponente fornito la prova dell'integrale pagamento. Dalla lettura del certificato in questione, poi, si evince che esso tiene conto di eventuali piani di rateizzazione, ha durata di 120 giorni e che non esclude il recupero di somme successivamente dovute.
Alla luce di quanto esposto, tenendo in considerazione le seguenti circostanze: che il piano di rateizzazione è stato stipulato in data antecedente al rilascio del predetto certificato (15 e
16.7.2019); la mancanza di prova in atti del suo adempimento integrale;
la scadenza del termine di validità, il documento in questione non può rappresentare una prova dell'assenza del credito vantato dalla CP_1
Da ultimo, dagli atti di causa risultano chiari i periodi di riferimento delle somme richieste dalla di guisa che non è fondata nemmeno tale deduzione dell'opponente. CP_1
È opportuno, tuttavia, rilevare che nelle note di trattazione scritta concesse per l'udienza del
9.6.2025, la ha eccepito che l'opponente risulta allo stato debitore per la somma di CP_1
euro 38.997,6, minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, così come risultante dall'attestazione rilasciata dall'ente in data 20.5.2025.
6 Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma pari ad euro 38.997,6, oltre accessori di legge.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi, seguono la soccombenza e si pongono in capo all'opponente, liquidandosi come da dispositivo nonché tenendo conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria. Al riguardo, infatti, è necessario sottolineare che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.. ex plurimis, Cass. n. 17854 del 2020; Cass. n. 16431 del 2019; Cass. n. 9587 del 2015;
Cass. n. 2493 del 1986), anche con riguardo al giudizio di opposizione ad ingiunzione, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento seppure non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente (salva l'ipotesi eccezionale, ratione temporis non applicabile, dell'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa ingiustificatamente rifiutata). Il parziale accoglimento dell'opposizione e dell'appello, cui la parte ricorrente attribuisce rilevanza, è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.), come nella specie accaduto, secondo una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 30592 del 2017);
all'evidenza, le censure non tengono conto della struttura peculiare del procedimento
d'ingiunzione, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, sicchè il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali (Cass. n. 17854 del 2020 cit.; Cass. n. 18125 del 2017
e, più in generale, con riferimento alla regolazione delle spese in presenza di accoglimento parziale della domanda, Cass. n. 26918 del 2018; Cass. n. 1572 del
2018)” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 08/06/2021),
n.15916).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1)-accoglie parzialmente l'opposizione;
2)-per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 202/2024 del Tribunale di Napoli Nord-
Sezione Lavoro;
3)-per l'effetto condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma pari ad euro 38.997,6, oltre accessori di legge;
2)-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in euro 3.689,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 9.6.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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