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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3664/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Municipio 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. SOLL./ACC. n. 6090 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni per la ricorrente: - annullamento dell'avviso impugnato e riconoscimento del pagamento della sola quota fissa relativa alla superficie destinata ad uffici e locali annessi pari a mq. 380; vittoria di spese di giudizio con distrazione.
Conclusioni per il resistente: rigetto del ricorso;
vittoria di spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso notificato in data 17/07/2025 la società “Ricorrente_1 S.r.l.” impugnava, nei confronti del comune di Marcianise, l'avviso di sollecito/accertamento esecutivo n. 6090 relativo a TA. RI. 2023, notificato in data
26/05/2025 per omesso o parziale versamento del tributo per euro 3.230,52. Deduceva che: la società è titolare di azienda con sede in Marcianise (CE) zona industriale ASI Sud per l'attività di lavorazione di cotone idrofil;
la stessa produce rifiuti speciali ed urbani gestiti con convenzione stipulata con società privata autorizzata, che provvede al recupero e smaltimento;
precedentemente il comune aveva notificato l'avviso di pagamento n. 739 di euro 10.836,00 relativo alla TA. RI 2022, pure impugnato;
il giudizio era stato definito con sentenza n. 2483/2024 con la quale la C. G. T. II° G. della Campania aveva statuito il pagamento della sola quota fissa limitatamente alla superficie destinata ad uffici e locali annessi di mq. 380, come dimostrato dalla contribuente, rispetto all'intera area di mq. 2.463; in data 29/05/2023 il comune notificava l'avviso di pagamento Tari 2023 per euro 10.835,97, impugnato innanzi a questa Corte, che, con sentenza n. 3495/2024
e conformemente alla citata sentenza n. 2483/2024 della C.G.T. II° campana, statuiva la superficie tassabile in mq. 380; ciononostante il comune notificava l'avviso di cui è causa con il quale chiedeva il pagamento dell'importo di euro 3.230,52 per quota fissa riferita alla intera superficie aziendale. Eccepiva l'illegittimità del provvedimento in quanto il comune, in violazione dei principi di diligenza, correttezza, buona fede, lealtà
e trasparenza, non aveva tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali.
Si costituiva il comune ribadendo la legittimità di tassare l'intera superficie dello stabilimento di mq 2.463,00
e non limitatamente a mq. 380 con l'applicazione della tariffa fissa.
Replicava la ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che non vi è controversia sulle seguenti circostanze: - la società ricorrente è titolare di un'azienda in Marcianise (Ce), zona industriale ASI Sud, per l'attività di lavorazione di cotone idrofil, e che produce rifiuti speciali e urbani gestiti con convenzione stipulata con società privata autorizzata;
- in base a precedenti giurisprudenziali, è stato appurato che la superficie adibita ad uffici e locali annessi è pari 380 mq rispetto all'intera area di mq. 2.463,00; - la tassazione della sola quota fissa con esclusione, pertanto, di quella variabile, come del resto si evince dall'atto impugnato.
Pertanto la controversia rimane limitata alla tassazione della superfice dell'immobile con l'applicazione della sola tariffa fissa: per il comune va tassata l'intera area dello stabilimento pari a mq. 2463,00; per la contribuente solo quella adibita ad uffici e locali annessi di mq. 380,00.
Si aggiunge che, essendo pacifica per le parti al circostanza dell'applicazione della sola quota fissa, vi è implicito riconoscimento da parte dell'ente dello smaltimento anche dei rifiuti urbani legittimamente operato al di fuori del servizio pubblico. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, D. Lgs. n. 152/2006, “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.”
Ai dell'art. 62, comma 3, D. P. R. n. 507/93, “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.”
Per l'art. 1, comma 649, 1° periodo, Legge 147/2013, 649. “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,
a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”
In base alle citate norme questo giudice ritiene di dover dare continuità alle richiamate pronunce (Set. N. 2483/2024, C. G. T. II° G. Campania per l'anno 2022; Sent. n. 3495/2024, C. G. T. I° Nominativo_1 per l'anno 2023).
In definitiva, la parte tassata con quota fissa va limitata a mq. 380,00 e cioè alla parte dello stabilimento adibita ad uffici e locali annessi.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna il comune di Marcianise al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 900,00, oltre C. U. ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3664/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Municipio 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. SOLL./ACC. n. 6090 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni per la ricorrente: - annullamento dell'avviso impugnato e riconoscimento del pagamento della sola quota fissa relativa alla superficie destinata ad uffici e locali annessi pari a mq. 380; vittoria di spese di giudizio con distrazione.
Conclusioni per il resistente: rigetto del ricorso;
vittoria di spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso notificato in data 17/07/2025 la società “Ricorrente_1 S.r.l.” impugnava, nei confronti del comune di Marcianise, l'avviso di sollecito/accertamento esecutivo n. 6090 relativo a TA. RI. 2023, notificato in data
26/05/2025 per omesso o parziale versamento del tributo per euro 3.230,52. Deduceva che: la società è titolare di azienda con sede in Marcianise (CE) zona industriale ASI Sud per l'attività di lavorazione di cotone idrofil;
la stessa produce rifiuti speciali ed urbani gestiti con convenzione stipulata con società privata autorizzata, che provvede al recupero e smaltimento;
precedentemente il comune aveva notificato l'avviso di pagamento n. 739 di euro 10.836,00 relativo alla TA. RI 2022, pure impugnato;
il giudizio era stato definito con sentenza n. 2483/2024 con la quale la C. G. T. II° G. della Campania aveva statuito il pagamento della sola quota fissa limitatamente alla superficie destinata ad uffici e locali annessi di mq. 380, come dimostrato dalla contribuente, rispetto all'intera area di mq. 2.463; in data 29/05/2023 il comune notificava l'avviso di pagamento Tari 2023 per euro 10.835,97, impugnato innanzi a questa Corte, che, con sentenza n. 3495/2024
e conformemente alla citata sentenza n. 2483/2024 della C.G.T. II° campana, statuiva la superficie tassabile in mq. 380; ciononostante il comune notificava l'avviso di cui è causa con il quale chiedeva il pagamento dell'importo di euro 3.230,52 per quota fissa riferita alla intera superficie aziendale. Eccepiva l'illegittimità del provvedimento in quanto il comune, in violazione dei principi di diligenza, correttezza, buona fede, lealtà
e trasparenza, non aveva tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali.
Si costituiva il comune ribadendo la legittimità di tassare l'intera superficie dello stabilimento di mq 2.463,00
e non limitatamente a mq. 380 con l'applicazione della tariffa fissa.
Replicava la ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che non vi è controversia sulle seguenti circostanze: - la società ricorrente è titolare di un'azienda in Marcianise (Ce), zona industriale ASI Sud, per l'attività di lavorazione di cotone idrofil, e che produce rifiuti speciali e urbani gestiti con convenzione stipulata con società privata autorizzata;
- in base a precedenti giurisprudenziali, è stato appurato che la superficie adibita ad uffici e locali annessi è pari 380 mq rispetto all'intera area di mq. 2.463,00; - la tassazione della sola quota fissa con esclusione, pertanto, di quella variabile, come del resto si evince dall'atto impugnato.
Pertanto la controversia rimane limitata alla tassazione della superfice dell'immobile con l'applicazione della sola tariffa fissa: per il comune va tassata l'intera area dello stabilimento pari a mq. 2463,00; per la contribuente solo quella adibita ad uffici e locali annessi di mq. 380,00.
Si aggiunge che, essendo pacifica per le parti al circostanza dell'applicazione della sola quota fissa, vi è implicito riconoscimento da parte dell'ente dello smaltimento anche dei rifiuti urbani legittimamente operato al di fuori del servizio pubblico. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, D. Lgs. n. 152/2006, “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.”
Ai dell'art. 62, comma 3, D. P. R. n. 507/93, “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.”
Per l'art. 1, comma 649, 1° periodo, Legge 147/2013, 649. “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,
a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”
In base alle citate norme questo giudice ritiene di dover dare continuità alle richiamate pronunce (Set. N. 2483/2024, C. G. T. II° G. Campania per l'anno 2022; Sent. n. 3495/2024, C. G. T. I° Nominativo_1 per l'anno 2023).
In definitiva, la parte tassata con quota fissa va limitata a mq. 380,00 e cioè alla parte dello stabilimento adibita ad uffici e locali annessi.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna il comune di Marcianise al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 900,00, oltre C. U. ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.