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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Dott. Andrea Paiano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero R.G. 3103/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Rosatelli;
Parte_1
attrice contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Pacifico;
CP_1
convenuta
*********
Con atto di citazione notificato il 03/07/2024 ha introdotto - nel termine Parte_1
concesso dal G.E. con ordinanza del 10/04/2024 - la fase di merito dell'opposizione proposta nei confronti di contestando il diritto della società convenuta di intervenire CP_1 nell'esecuzione R.G.E. 227/2020 pendente innanzi al Tribunale di Taranto, contestando in particolare – sulla base di diversi motivi – la legittimità delle ingiunzioni di pagamento emesse dal concessionario della riscossione per l'omesso versamento dei contributi consortili in favore del
. Parte_2
In particolare, con il primo motivo di opposizione ha dedotto l'inesistenza dei titoli esecutivi, in quanto le ingiunzioni per cui è causa risulterebbero essere state notificate al contribuente a far data dal 28 settembre 2018, ossia dopo la scadenza della convenzione (incluso il termine di proroga) sottoscritta da con l'ente impositore, e quindi in una situazione di carenza di potere del CP_1
concessionario. Ha rilevato, inoltre, come a far data dal 2010 non è più consentito ai Consorzi di
Bonifica di riscuotere i contributi mediante ruolo.
Con il secondo motivo ha eccepito l'estinzione dei crediti per i quali è intervenuta nel CP_1
processo esecutivo, in quanto le ingiunzioni nn. 149609 – 149610 – 149611 – 149612 – 149613 – 149614 – 149615 – 149616 e 149617 sarebbero state notificate oltre il termine quinquennale di prescrizione dei relativi tributi (tutti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012).
Con il terzo motivo ha dedotto l'inefficacia delle suddette ingiunzioni per decorrenza dei termini di decadenza, in quanto, a suo dire, il concessionario avrebbe dovuto avviare l'azione esecutiva non oltre il termine di 90 giorni dalla notifica delle suddette ingiunzioni, a pena di inefficacia delle stesse.
Infine, ha dedotto la nullità di tali ingiunzioni, perché carenti del visto di esecutorietà e della sottoscrizione del funzionario responsabile, nonché per il fatto che le notifiche sarebbero state effettuate da un indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi.
Con comparsa depositata il 17 luglio 2024 si è costituita la società convenuta, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore dei quello tributario;
sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto a suo dire la stessa, da qualificare in termini di opposizione agli atti esecutivi, non è stata proposta nel termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'intervento.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza delle ragioni addotte dalla controparte ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Fondata è l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata da
CP_1
Al riguardo, va in primo luogo chiarito come sia i crediti relative alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, sia quelli relativi all'obbligo contributivo in favore dei Consorzi di bonifica hanno natura “tributaria”.
Ciò premesso, deve rilevarsi come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito il discrimen – nelle controversie relative agli atti di riscossione coattiva dei suddetti crediti – tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, affermando che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumono verificati fino alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notifica omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi alla valida notifica della cartella esattoriale
o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 28 luglio 2021, n. 21642).
Sulla base del principio innanzi esposto, nel caso in esame, la giurisdizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario, in quanto - con l'opposizione in esame - parte attrice ha contestato la regolarità della notifica degli atti prodromici all'intervento nel processo esecutivo, sollevando al contempo contestazioni strettamente attinenti alle ingiunzioni di pagamento, ossia ad atti che precedono la fase esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Si comunichi. Il Giudice
Taranto, lì 21/05/2024 Dott. Andrea Paiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Dott. Andrea Paiano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero R.G. 3103/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Rosatelli;
Parte_1
attrice contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Pacifico;
CP_1
convenuta
*********
Con atto di citazione notificato il 03/07/2024 ha introdotto - nel termine Parte_1
concesso dal G.E. con ordinanza del 10/04/2024 - la fase di merito dell'opposizione proposta nei confronti di contestando il diritto della società convenuta di intervenire CP_1 nell'esecuzione R.G.E. 227/2020 pendente innanzi al Tribunale di Taranto, contestando in particolare – sulla base di diversi motivi – la legittimità delle ingiunzioni di pagamento emesse dal concessionario della riscossione per l'omesso versamento dei contributi consortili in favore del
. Parte_2
In particolare, con il primo motivo di opposizione ha dedotto l'inesistenza dei titoli esecutivi, in quanto le ingiunzioni per cui è causa risulterebbero essere state notificate al contribuente a far data dal 28 settembre 2018, ossia dopo la scadenza della convenzione (incluso il termine di proroga) sottoscritta da con l'ente impositore, e quindi in una situazione di carenza di potere del CP_1
concessionario. Ha rilevato, inoltre, come a far data dal 2010 non è più consentito ai Consorzi di
Bonifica di riscuotere i contributi mediante ruolo.
Con il secondo motivo ha eccepito l'estinzione dei crediti per i quali è intervenuta nel CP_1
processo esecutivo, in quanto le ingiunzioni nn. 149609 – 149610 – 149611 – 149612 – 149613 – 149614 – 149615 – 149616 e 149617 sarebbero state notificate oltre il termine quinquennale di prescrizione dei relativi tributi (tutti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012).
Con il terzo motivo ha dedotto l'inefficacia delle suddette ingiunzioni per decorrenza dei termini di decadenza, in quanto, a suo dire, il concessionario avrebbe dovuto avviare l'azione esecutiva non oltre il termine di 90 giorni dalla notifica delle suddette ingiunzioni, a pena di inefficacia delle stesse.
Infine, ha dedotto la nullità di tali ingiunzioni, perché carenti del visto di esecutorietà e della sottoscrizione del funzionario responsabile, nonché per il fatto che le notifiche sarebbero state effettuate da un indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi.
Con comparsa depositata il 17 luglio 2024 si è costituita la società convenuta, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore dei quello tributario;
sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto a suo dire la stessa, da qualificare in termini di opposizione agli atti esecutivi, non è stata proposta nel termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'intervento.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza delle ragioni addotte dalla controparte ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Fondata è l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata da
CP_1
Al riguardo, va in primo luogo chiarito come sia i crediti relative alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, sia quelli relativi all'obbligo contributivo in favore dei Consorzi di bonifica hanno natura “tributaria”.
Ciò premesso, deve rilevarsi come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito il discrimen – nelle controversie relative agli atti di riscossione coattiva dei suddetti crediti – tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, affermando che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumono verificati fino alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notifica omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi alla valida notifica della cartella esattoriale
o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 28 luglio 2021, n. 21642).
Sulla base del principio innanzi esposto, nel caso in esame, la giurisdizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario, in quanto - con l'opposizione in esame - parte attrice ha contestato la regolarità della notifica degli atti prodromici all'intervento nel processo esecutivo, sollevando al contempo contestazioni strettamente attinenti alle ingiunzioni di pagamento, ossia ad atti che precedono la fase esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Si comunichi. Il Giudice
Taranto, lì 21/05/2024 Dott. Andrea Paiano