Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/05/2026, n. 8554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8554 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13981/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13981 del 2024, proposto da IA AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria Fasano, Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA CU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 13 NOVEMBRE 2024, n. prot. 45346 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra IA AR nata il [...] a [...] – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza all necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31 marzo 2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 19946 del 5 agosto 2022, come citata in premessa, è rigettata.”.
- Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la dichiarazione datata 8 aprile, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
Rilevato che:
con dichiarazione depositata l’8 aprile (notificata alle altre parti), parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso all’uopo rinunciandovi, avendo la stessa intenzione di prendere parte al secondo ciclo dei percorsi “Indire”, di cui al Decreto Interministeriale n. 26/2026, che prevede la rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo e al contenzioso in essere con il Ministero dell’Istruzione e del Merito,
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla dichiarazione di rinuncia al ricorso di parte ricorrente,
Ritenuto che pertanto non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2 c.p.a., essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84, co. 3, c.p.a. (nella specie la notifica della rinuncia al Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dell'udienza);
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN OR, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
IA AV, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IA AV | IN OR |
IL SEGRETARIO