Articolo 912 del Codice della navigazione
Articolo 911Articolo 913
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21 aprile 1942
Art. 912.
(Proroga del contratto).

Il contratto di lavoro a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito; ma se il termine scade in corso di viaggio, il contratto s'intende prorogato fino a quando l'aeromobile non sia ritornato nel luogo di partenza.

L'esercente tuttavia puo' sbarcare il personale in uno approdo intermedio, assumendosi le spese del rimpatrio. Anche in tal caso il contratto s'intende prorogato fino al giorno d'arrivo al luogo di partenza.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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