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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/12/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1090/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1090/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Desenzano del Garda (BS), viale E. Andreis n. 74, presso lo studio dell'Avv. ASTUNI VALERIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via Susa n. 13, presso lo studio dell'Avv. CASSELLA FABRIZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(c.f. ), Parte_2 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_2
PA NC, giusta procura generale in atti;
- convenuti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
-voglia l'adito Ill.mo Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento specificata in narrativa, emessa dall' (già Controparte_2 Controparte_3
, in pendenza di giudizio avverso gli avvisi di addebito presupposti
[...]
1 nonché per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di alcun invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o di qualsiasi cartella di pagamento e/o avviso di addebito e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, dell'art. 36 ter, comma 3 e 4 D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata;
- voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertati, dichiarati e pronunciati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento impugnata e della sua notificazione, cartella descritta ed identificata in narrativa nonché dei ruoli, sulla base dei quali la medesima è stata emessa, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di alcun invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito medesimi e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, dell'art. 36 ter, comma 3 e 4 D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito medesimi;
per l'effetto, voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento descritta in narrativa;
- voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertati, dichiarati e pronunciati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e della loro notificazione, cartelle ed avvisi descritti ed identificati nell'estratto di ruolo indicato in narrativa nonché dei ruoli, sulla base dei quali i medesimi sono stati emessi, per mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote in violazione dell'art 7 l 27.7.2000 n.212; per l'effetto, voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle presupposte cartelle di pagamento descritti in narrativa;
- voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'inesistenza delle notificazioni dell'intimazione di pagamento, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione medesima;
- voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciato l'annullamento delle intimazioni di pagamento e della loro notificazione, nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e della loro notificazione, accertare, dichiarare e pronunciare la decadenza dell' e dell' Controparte_4 Controparte_5
dalla potestà e dal diritto di notificare qualsiasi avviso di addebito e/o
[...] cartella di pagamento di agire in executivis nei confronti della ricorrente, stante il decorso dei termini di riscossione, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 46/1999 per non aver
2 provveduto l'ente previdenziale e dell' ad alcuna Controparte_6 valida notificazione di alcun avviso di addebito e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle intimazioni di pagamento nonché dei prodromici avvisi di addebito e cartelle di pagamento sopra specificate e dei ruoli;
- voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciato l'annullamento degli avvisi di addebito e della loro notificazione accertare, dichiarare e pronunciare la prescrizione dei contributi e dei premi stante il decorso dei termini di prescrizione, per non aver provveduto l'ente previdenziale e l'
[...]
(già ad alcuna valida Controparte_6 Controparte_3 notificazione di alcun avviso di addebito e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle cartelle di pagamento sopra specificate nonché dei ruoli;
- in via subordinata, salvo ricorso alla Corte d'Appello: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro dovesse ritenere validamente notificati gli atti prodromici alla formazione e notificazione degli avvisi di addebito, e ritenesse i medesimi atti tempestivamente notificati, voglia l'adito Ill.mo Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertata e dichiarata l'inesistenza della notificazione degli avvisi di addebito / delle cartelle di pagamento, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo impugnato
- spese di lite integralmente rifuse da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
PER LA CONVENUTA : Controparte_6
- Accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, la cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le Parti delle spese di lite;
in ogni caso: - Respingere qualsivoglia domanda svolta nei confronti di
[...]
, in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_5
PER IL CONVENUTO : CP_7
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da
[...]
e mandare l resistente assolto dalle domande tutte svolte nei Parte_1 Pt_2 propri confronti. In ogni caso tenere l' indenne da ogni eventuale spesa, non CP_7 essendo l'Istituto legittimato alla notifica della cartella di pagamento menzionata da ed alla successiva fase di esecuzione coattiva. Parte_1
Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso depositato in data 11.10.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 3.9.2024 aveva ricevuto notificazione di un'intimazione di pagamento dell' , per l'importo complessivo di euro 597.269,23, CP_8 nella quale erano altresì menzionate le cartelle di pagamento per contributi nn. CP_7
07320020001474467 e 07320040000643089, che asseriva non esserle mai state notificate, né le era stato trasmesso alcun atto di altro genere, idoneo a costituire presupposto dell'intimazione di pagamento opposta. Contestava altresì l'inesistenza dell'intimazione di pagamento, per violazione dell'art. 26, d.p.r. n. 602/1973. Domandava, pertanto, l'annullamento, previa sospensione cautelare, della suddetta intimazione, limitatamente ai crediti previdenziali ivi recati. Argomentava in ordine all'illegittimità della stessa, per mancata notificazione degli atti presupposti, per omessa allegazione degli atti impugnati e quindi vizio di motivazione (art. 7, l. n. 212/2000 e art. 3, comma 3, l. n. 241/1990), anche per omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva e delle modalità di calcolo degli interessi. Contestava la regolarità della notificazione dell'intimazione, in quanto eseguita direttamente dall'agente della riscossione. Eccepiva la decadenza di cui all'art. 25, d. lgs. n. 46/1999 e la prescrizione dei crediti contributivi, ai sensi dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995. Domandava, infine, la sospensione cautelare dell'esecuzione.
Si costituiva l (di seguito Controparte_5
), con memoria difensiva depositata il 12.12.2024 e con successiva nota del CP_8
13.12.2024. Nella memoria difensiva, dichiarava di non avere rinvenuto i referti di notifica delle cartelle oggetto dell'opposizione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il giorno successivo, depositava una nota, con cui produceva i seguenti documenti, invocando il principio di cristallizzazione dei crediti:
2) Referto di notifica 27/01/2004 della cartella di pagamento n. 07320040000643089000 3) Pignoramento presso terzi notificato il 28/04/2009 e n. 6 avvisi di mora/intimazioni di pagamento relativi a crediti e n. 1 avviso di mora/intimazione CP_7 di pagamento relativo a crediti , notificati il 3/04/2009 CP_9
4) e 4bis) Intimazione di pagamento n. 073-00007236-07320189001885183000 e relativo referto di notifica dell'11/10/2018
5) e 5bis) Intimazione di pagamento n. 073-00007280-07320199000577207000 e relativo referto di notifica dell'21/05/2019.
4 Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 28.10.2024. CP_7
Rilevava preliminarmente che tutti i titoli menzionati nel ricorso erano precedenti la riforma di cui al d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. Conseguentemente, la prova delle relative notificazioni sarebbe spettata all'agente della riscossione e non all' . CP_7
Produceva al doc. 1 la situazione aggiornata delle cartelle esattoriali in capo alla ricorrente, con i residui ancora dovuti all'esito di stralci e sgravi di legge.
Rammentava la normativa in tema di riscossione esattoriale, di cui al d.p.r. n. 602/1973.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per decadenza ai sensi dell'art. 24, d. lgs. n. 46/1999.
Con ordinanza del 18.1.2025, sentite le parti, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione. All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato. Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità di tutte le contestazioni di natura formale, riguardanti, in particolare, la motivazione e la notificazione dell'intimazione opposta. Trattandosi di motivi di opposizione agli atti esecutivi, volti a contestare la regolarità formale dell'atto, essi avrebbero dovuto essere proposti nel termine di venti giorni dalla notificazione dello stesso, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Per contro, lo stesso ricorrente ha riferito di aver ricevuto notificazione dell'intimazione di pagamento il 3.9.2024 e ha proposto azione in questa sede, con ricorso depositato l'11.10.2024. 2. Quanto ai restanti motivi, si deve ribadire quanto già osservato in sede cautelare. L ha prodotto l'avviso di ricevimento relativo a una delle cartelle CP_8 impugnate, un atto di pignoramento presso terzi del 2009 e due intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate alla ricorrente nel 2018 e il 21.5.2019 (docc. 5- 5bis ). Ha, quindi, richiamato la giurisprudenza tributaria in tema di CP_8 consolidamento della pretesa tributaria, per mancata tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento e in particolare Cass., 27093/2022, che ha ritenuto che la mancata tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento determini la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione, la cui durata dipende dalla natura del credito sottostante. Si deve dare atto che analoghi orientamenti sono maturati nella sezione lavoro della S.C., che ha statuito che “la pronunzia di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito già alla data della notifica della cartella esattoriale deve ritenersi implicita nella statuizione dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento, fondata sul principio per cui la mancata opposizione alla cartella esattoriale preclude ogni doglianza in merito alla pretesa esattoriale, principio accolto da questa Corte (cfr., Cass. n. 33464/2021) secondo cui se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito) è altrettanto vero che l'eccezione relativa al
5 merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò insuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dal D.Lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale” (Cass., 5444/2023). Ne consegue che, tra l'intimazione di pagamento notificata il 21.5.2019 e quella oggetto del presente giudizio, considerando la sospensione dei termini prescrizionali di cui agli artt. 37, d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020, non è decorso il termine prescrizionale quinquennale. Dai medesimi principi discende l'inammissibilità delle restanti contestazioni relative al merito della pretesa contributiva e alla notifica degli atti prodromici all'intimazione del 2019, per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, la quale, come chiarito dalla S.C., con pronuncia condivisa da questo Tribunale, estingue l'azione volta all'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva. 3. Si deve altresì ribadire, come già osservato in sede cautelare, che il disconoscimento globale di tutti i documenti, effettuato nel corso dell'udienza del 19.12.2024, è privo di qualsiasi effetto giuridico. Anche a prescindere dal valore di atto pubblico di alcuni dei suddetti documenti (in particolare, degli avvisi di ricevimento), che di per sé rende irrilevante il disconoscimento, non essendo stata proposta querela di falso, si deve rammentare che “l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità è nel senso che il disconoscimento non può essere totalizzante o generico, ma deve indicare ove e per quali specifiche ragioni sussisterebbe la non conformità e solo a quel punto sorge, per chi intende avvalersi della copia, l'onere di superare la contestazione (così Cass. 17 feb. 2015, n. 3122, Id. 2 set. 2016, n. 17526 ed altre)” (App. Torino, sent. n. 283/2022).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha specificamente indicato quali documenti intendeva disconoscere, né ha offerto alcuna osservazione idonea a revocare in dubbio la conformità degli stessi agli originali, sicché appare evidente che l'eccezione, così come formulata, non è suscettibile di produrre effetti processuali. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, pari al valore delle cartelle di cui all'intimazione opposta (euro 34.683,42), della natura documentale CP_7 della causa e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.700 per la fase cautelare e 4.000 per la fase di merito, per ciascuno degli Enti convenuti, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
6 Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di Parte_1
e , liquidate in complessivi euro Controparte_5 CP_7
5.700 per ciascuno dei suddetti Enti, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1090/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Desenzano del Garda (BS), viale E. Andreis n. 74, presso lo studio dell'Avv. ASTUNI VALERIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via Susa n. 13, presso lo studio dell'Avv. CASSELLA FABRIZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(c.f. ), Parte_2 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_2
PA NC, giusta procura generale in atti;
- convenuti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
-voglia l'adito Ill.mo Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento specificata in narrativa, emessa dall' (già Controparte_2 Controparte_3
, in pendenza di giudizio avverso gli avvisi di addebito presupposti
[...]
1 nonché per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di alcun invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o di qualsiasi cartella di pagamento e/o avviso di addebito e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, dell'art. 36 ter, comma 3 e 4 D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata;
- voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertati, dichiarati e pronunciati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento impugnata e della sua notificazione, cartella descritta ed identificata in narrativa nonché dei ruoli, sulla base dei quali la medesima è stata emessa, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di alcun invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito medesimi e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, dell'art. 36 ter, comma 3 e 4 D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito medesimi;
per l'effetto, voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento descritta in narrativa;
- voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertati, dichiarati e pronunciati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e della loro notificazione, cartelle ed avvisi descritti ed identificati nell'estratto di ruolo indicato in narrativa nonché dei ruoli, sulla base dei quali i medesimi sono stati emessi, per mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote in violazione dell'art 7 l 27.7.2000 n.212; per l'effetto, voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle presupposte cartelle di pagamento descritti in narrativa;
- voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'inesistenza delle notificazioni dell'intimazione di pagamento, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione medesima;
- voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciato l'annullamento delle intimazioni di pagamento e della loro notificazione, nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e della loro notificazione, accertare, dichiarare e pronunciare la decadenza dell' e dell' Controparte_4 Controparte_5
dalla potestà e dal diritto di notificare qualsiasi avviso di addebito e/o
[...] cartella di pagamento di agire in executivis nei confronti della ricorrente, stante il decorso dei termini di riscossione, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 46/1999 per non aver
2 provveduto l'ente previdenziale e dell' ad alcuna Controparte_6 valida notificazione di alcun avviso di addebito e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle intimazioni di pagamento nonché dei prodromici avvisi di addebito e cartelle di pagamento sopra specificate e dei ruoli;
- voglia l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciato l'annullamento degli avvisi di addebito e della loro notificazione accertare, dichiarare e pronunciare la prescrizione dei contributi e dei premi stante il decorso dei termini di prescrizione, per non aver provveduto l'ente previdenziale e l'
[...]
(già ad alcuna valida Controparte_6 Controparte_3 notificazione di alcun avviso di addebito e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle cartelle di pagamento sopra specificate nonché dei ruoli;
- in via subordinata, salvo ricorso alla Corte d'Appello: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale di Novara – Sez. Lavoro dovesse ritenere validamente notificati gli atti prodromici alla formazione e notificazione degli avvisi di addebito, e ritenesse i medesimi atti tempestivamente notificati, voglia l'adito Ill.mo Tribunale di Novara – Sez. Lavoro, accertata e dichiarata l'inesistenza della notificazione degli avvisi di addebito / delle cartelle di pagamento, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo impugnato
- spese di lite integralmente rifuse da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
PER LA CONVENUTA : Controparte_6
- Accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, la cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le Parti delle spese di lite;
in ogni caso: - Respingere qualsivoglia domanda svolta nei confronti di
[...]
, in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_5
PER IL CONVENUTO : CP_7
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da
[...]
e mandare l resistente assolto dalle domande tutte svolte nei Parte_1 Pt_2 propri confronti. In ogni caso tenere l' indenne da ogni eventuale spesa, non CP_7 essendo l'Istituto legittimato alla notifica della cartella di pagamento menzionata da ed alla successiva fase di esecuzione coattiva. Parte_1
Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso depositato in data 11.10.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 3.9.2024 aveva ricevuto notificazione di un'intimazione di pagamento dell' , per l'importo complessivo di euro 597.269,23, CP_8 nella quale erano altresì menzionate le cartelle di pagamento per contributi nn. CP_7
07320020001474467 e 07320040000643089, che asseriva non esserle mai state notificate, né le era stato trasmesso alcun atto di altro genere, idoneo a costituire presupposto dell'intimazione di pagamento opposta. Contestava altresì l'inesistenza dell'intimazione di pagamento, per violazione dell'art. 26, d.p.r. n. 602/1973. Domandava, pertanto, l'annullamento, previa sospensione cautelare, della suddetta intimazione, limitatamente ai crediti previdenziali ivi recati. Argomentava in ordine all'illegittimità della stessa, per mancata notificazione degli atti presupposti, per omessa allegazione degli atti impugnati e quindi vizio di motivazione (art. 7, l. n. 212/2000 e art. 3, comma 3, l. n. 241/1990), anche per omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva e delle modalità di calcolo degli interessi. Contestava la regolarità della notificazione dell'intimazione, in quanto eseguita direttamente dall'agente della riscossione. Eccepiva la decadenza di cui all'art. 25, d. lgs. n. 46/1999 e la prescrizione dei crediti contributivi, ai sensi dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995. Domandava, infine, la sospensione cautelare dell'esecuzione.
Si costituiva l (di seguito Controparte_5
), con memoria difensiva depositata il 12.12.2024 e con successiva nota del CP_8
13.12.2024. Nella memoria difensiva, dichiarava di non avere rinvenuto i referti di notifica delle cartelle oggetto dell'opposizione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il giorno successivo, depositava una nota, con cui produceva i seguenti documenti, invocando il principio di cristallizzazione dei crediti:
2) Referto di notifica 27/01/2004 della cartella di pagamento n. 07320040000643089000 3) Pignoramento presso terzi notificato il 28/04/2009 e n. 6 avvisi di mora/intimazioni di pagamento relativi a crediti e n. 1 avviso di mora/intimazione CP_7 di pagamento relativo a crediti , notificati il 3/04/2009 CP_9
4) e 4bis) Intimazione di pagamento n. 073-00007236-07320189001885183000 e relativo referto di notifica dell'11/10/2018
5) e 5bis) Intimazione di pagamento n. 073-00007280-07320199000577207000 e relativo referto di notifica dell'21/05/2019.
4 Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 28.10.2024. CP_7
Rilevava preliminarmente che tutti i titoli menzionati nel ricorso erano precedenti la riforma di cui al d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. Conseguentemente, la prova delle relative notificazioni sarebbe spettata all'agente della riscossione e non all' . CP_7
Produceva al doc. 1 la situazione aggiornata delle cartelle esattoriali in capo alla ricorrente, con i residui ancora dovuti all'esito di stralci e sgravi di legge.
Rammentava la normativa in tema di riscossione esattoriale, di cui al d.p.r. n. 602/1973.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per decadenza ai sensi dell'art. 24, d. lgs. n. 46/1999.
Con ordinanza del 18.1.2025, sentite le parti, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione. All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato. Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità di tutte le contestazioni di natura formale, riguardanti, in particolare, la motivazione e la notificazione dell'intimazione opposta. Trattandosi di motivi di opposizione agli atti esecutivi, volti a contestare la regolarità formale dell'atto, essi avrebbero dovuto essere proposti nel termine di venti giorni dalla notificazione dello stesso, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Per contro, lo stesso ricorrente ha riferito di aver ricevuto notificazione dell'intimazione di pagamento il 3.9.2024 e ha proposto azione in questa sede, con ricorso depositato l'11.10.2024. 2. Quanto ai restanti motivi, si deve ribadire quanto già osservato in sede cautelare. L ha prodotto l'avviso di ricevimento relativo a una delle cartelle CP_8 impugnate, un atto di pignoramento presso terzi del 2009 e due intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate alla ricorrente nel 2018 e il 21.5.2019 (docc. 5- 5bis ). Ha, quindi, richiamato la giurisprudenza tributaria in tema di CP_8 consolidamento della pretesa tributaria, per mancata tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento e in particolare Cass., 27093/2022, che ha ritenuto che la mancata tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento determini la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione, la cui durata dipende dalla natura del credito sottostante. Si deve dare atto che analoghi orientamenti sono maturati nella sezione lavoro della S.C., che ha statuito che “la pronunzia di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito già alla data della notifica della cartella esattoriale deve ritenersi implicita nella statuizione dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento, fondata sul principio per cui la mancata opposizione alla cartella esattoriale preclude ogni doglianza in merito alla pretesa esattoriale, principio accolto da questa Corte (cfr., Cass. n. 33464/2021) secondo cui se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito) è altrettanto vero che l'eccezione relativa al
5 merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò insuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dal D.Lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale” (Cass., 5444/2023). Ne consegue che, tra l'intimazione di pagamento notificata il 21.5.2019 e quella oggetto del presente giudizio, considerando la sospensione dei termini prescrizionali di cui agli artt. 37, d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020, non è decorso il termine prescrizionale quinquennale. Dai medesimi principi discende l'inammissibilità delle restanti contestazioni relative al merito della pretesa contributiva e alla notifica degli atti prodromici all'intimazione del 2019, per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, la quale, come chiarito dalla S.C., con pronuncia condivisa da questo Tribunale, estingue l'azione volta all'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva. 3. Si deve altresì ribadire, come già osservato in sede cautelare, che il disconoscimento globale di tutti i documenti, effettuato nel corso dell'udienza del 19.12.2024, è privo di qualsiasi effetto giuridico. Anche a prescindere dal valore di atto pubblico di alcuni dei suddetti documenti (in particolare, degli avvisi di ricevimento), che di per sé rende irrilevante il disconoscimento, non essendo stata proposta querela di falso, si deve rammentare che “l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità è nel senso che il disconoscimento non può essere totalizzante o generico, ma deve indicare ove e per quali specifiche ragioni sussisterebbe la non conformità e solo a quel punto sorge, per chi intende avvalersi della copia, l'onere di superare la contestazione (così Cass. 17 feb. 2015, n. 3122, Id. 2 set. 2016, n. 17526 ed altre)” (App. Torino, sent. n. 283/2022).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha specificamente indicato quali documenti intendeva disconoscere, né ha offerto alcuna osservazione idonea a revocare in dubbio la conformità degli stessi agli originali, sicché appare evidente che l'eccezione, così come formulata, non è suscettibile di produrre effetti processuali. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, pari al valore delle cartelle di cui all'intimazione opposta (euro 34.683,42), della natura documentale CP_7 della causa e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.700 per la fase cautelare e 4.000 per la fase di merito, per ciascuno degli Enti convenuti, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
6 Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di Parte_1
e , liquidate in complessivi euro Controparte_5 CP_7
5.700 per ciascuno dei suddetti Enti, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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