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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15059 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica
d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 42184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce, dall'Avv. Mattia
Grassani del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso e nello studio di detto ultimo, in Bologna (Bo), Via De' Marchi 4/2
ATTORE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Romeo, Controparte_1
CO CI, Fenizia Marini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e alla comparsa di nuovo procuratore;
elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultima in Ascoli Piceno al Corso Trento e Trieste
52
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 8.9.2025 e rispettivi atti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in epigrafe indicata chiamava a comparire innanzi a questo Tribunale , così Controparte_1
proponendo opposizione all'atto di precetto con cui la convenuta aveva intimato ad essa attrice il pagamento della somma di € 263.376,98 oltre spese ed interessi, in forza dell'ordinanza del Giudice delle Esecuzioni mobiliari presso il Tribunale di Ascoli Piceno del 13.8.2024 emessa all'esito del giudizio ex art. 549 c.p.c.
A fondamento della spiegata opposizione, parte attrice eccepiva l'illegittimità dell'opposto precetto per il venir meno del titolo esecutivo di cui sopra perché superato dal lodo rituale del 26.7.2024 (doc.12 allegato all'atto di citazione).
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'opposto precetto, o, in subordine, limitare l'efficacia del precetto in parola all'importo di euro
14.459,18 al lordo della ritenuta d'acconto, e tanto in forza di successiva ordinanza pronunciata dal G.E., adito in sede di opposizione ex art. 617 co.
II c.p.c., in data 29.12.2024, il tutto con il riconoscimento delle spese di lite.
Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda azionata dall'attrice, con il favore delle spese.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie, con ordinanza del 2.4.2025 veniva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto i documenti allegati dall'attore a sostegno di detta istanza venivano depositati in un formato/estensione non leggibile con gli applicativi installati sul pc della scrivente.
Con successiva istanza del 9.4.2025 l'attore chiedeva la revoca della suddetta ordinanza, ponendo a sostegno della istanza di revoca la circostanza che ci si trovava di fronte a criticità legate al pc della scrivente e non all'utilizzo di files non conformi alle specifiche tecniche del IA, allegando, comunque, i documenti in esame in formato pdf.
Verificata la fondatezza dell'istanza in esame, l'ordinanza del 2.4.2025 veniva revocata e il G.U., con ordinanza del 11.4.2025, dava atto che, alla luce delle emergenze documentali allegate all'istanza in parola, il titolo esecutivo azionato con il precetto poi opposto era stato sospeso per la somma eccedente l'importo di cui sopra, e tanto in forza, dapprima, dell'ordinanza del 29.12.2024 come successivamente emendata in data
12.1.2025 ( v. doc. 38 e 41 allegati anche all'istanza del 9.4.2025 ) e, successivamente, che con sentenza resa in data 18.2.2025 nel giudizio di merito n. r.g. 686/2024 a seguito di opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa dall'odierno attore e nei confronti dell'odierna convenuta, il Tribunale di
Ascoli Piceno aveva così deciso, per la parte che qui rileva “…accerta che
l'attrice, è debitrice nei confronti del convenuto, avv. Parte_1
ND ET, della sola somma di € 14.459,18
(quattordicimilaquattrocentocinquantanove,18), al lordo della ritenuta
d'acconto, così come da dichiarazione di quantità del 29/11/2022 depositata nella proceduta di esecuzione mobiliare N.R.G. 2022/535”.
In considerazione, poi, della natura squisitamente documentale della controversia in esame, veniva fissata l'udienza del 8.9.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con le note ex art. 127 ter c.p.c., parte convenuta, con il ministero del procuratore nominato in aggiunta ai precedenti, chiedeva la revoca del provvedimento emesso in data 11.4.2025 e la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del presente giudizio in attesa della decisione della Cassazione avverso la sentenza n. 87/25.
Vanno preliminarmente disattese entrambe le istanze come sopra formulate.
La prima per le motivazioni già sopra richiamate ( illeggibilità dei files non per violazione di specifiche tecniche del IA ); la seconda, perché non sussiste pregiudizialità tra il giudizio di impugnazione della sentenza n
87/25 e il presente giudizio avente ad oggetto una domanda di accertamento negativo del credito portato dall'ordinanza 13.08.2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno a favore della Sig.ra ex art. 552 c.p.c. Controparte_1
(R.G. 535/2022 es. mobiliari).
Ciò premesso, la proposta opposizione è fondata nei limiti cui alla domanda formulata in via subordinata dall'attore e va, quindi, accolta per quanto di ragione.
Ed invero, la sentenza n. 686/24 del Tribunale di Ascoli Piceno emessa a conclusione del giudizio di merito a seguito dell'opposizione ex art. 617 co.
II c.p.c. definita, nella fase cautelare, con ordinanza del 13.8.2024, ed intervenuta pendendo il presente giudizio, ha dichiarato, per la parte che qui rileva, che “ la è debitrice nei confronti del convenuto, Parte_1
avv. ND ET, della sola somma di € 14.459,18
(quattordicimilaquattrocentocinquantanove,18), al lordo della ritenuta
d'acconto, così come da dichiarazione di quantità del 29/11/2022 depositata nella proceduta di esecuzione mobiliare N.R.G. 2022/535,
Tribunale di Ascoli Piceno “.
Ne consegue che il precetto opposto va dichiarato nullo per la parte eccedente detto importo, risultando l'importo intimato in misura eccedente a detta cifra non più sorretto da titolo esecutivo in forza di tale sopravvenuta pronuncia.
Quanto alla statuizione sulle spese di lite, non emerge alcuno dei motivi di cui all'art. 92 co. II c.p.c. per derogare al principio della soccombenza Le spese di lite, quindi, si liquidano, nella misura di cui al dispositivo, in parziale difformità dalla notula in atti depositata, ritenendo congruo - ex d.m. 55/2014 – liquidare l'effettiva attività difensiva spiegata nella fase istruttoria e decisionale nei valori minimi anziché medi coma nella notula.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, dichiara che ha diritto di procedere Controparte_1
esecutivamente, in forza del precetto intimato alla Parte_1
in persona del leg. rapp.te p.t., in data 25.9.2024, per il minore importo di euro € 14.459,18 (quattordicimilaquattrocentocinquantanove,18), al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi, nella misura legale, dalla presente pronunzia al saldo;
2) condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 1241,00 per spese vive, euro
14.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, con deposito telematico del 29.10.2025
Il G.U. Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica
d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 42184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce, dall'Avv. Mattia
Grassani del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso e nello studio di detto ultimo, in Bologna (Bo), Via De' Marchi 4/2
ATTORE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Romeo, Controparte_1
CO CI, Fenizia Marini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e alla comparsa di nuovo procuratore;
elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultima in Ascoli Piceno al Corso Trento e Trieste
52
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 8.9.2025 e rispettivi atti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in epigrafe indicata chiamava a comparire innanzi a questo Tribunale , così Controparte_1
proponendo opposizione all'atto di precetto con cui la convenuta aveva intimato ad essa attrice il pagamento della somma di € 263.376,98 oltre spese ed interessi, in forza dell'ordinanza del Giudice delle Esecuzioni mobiliari presso il Tribunale di Ascoli Piceno del 13.8.2024 emessa all'esito del giudizio ex art. 549 c.p.c.
A fondamento della spiegata opposizione, parte attrice eccepiva l'illegittimità dell'opposto precetto per il venir meno del titolo esecutivo di cui sopra perché superato dal lodo rituale del 26.7.2024 (doc.12 allegato all'atto di citazione).
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'opposto precetto, o, in subordine, limitare l'efficacia del precetto in parola all'importo di euro
14.459,18 al lordo della ritenuta d'acconto, e tanto in forza di successiva ordinanza pronunciata dal G.E., adito in sede di opposizione ex art. 617 co.
II c.p.c., in data 29.12.2024, il tutto con il riconoscimento delle spese di lite.
Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda azionata dall'attrice, con il favore delle spese.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie, con ordinanza del 2.4.2025 veniva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto i documenti allegati dall'attore a sostegno di detta istanza venivano depositati in un formato/estensione non leggibile con gli applicativi installati sul pc della scrivente.
Con successiva istanza del 9.4.2025 l'attore chiedeva la revoca della suddetta ordinanza, ponendo a sostegno della istanza di revoca la circostanza che ci si trovava di fronte a criticità legate al pc della scrivente e non all'utilizzo di files non conformi alle specifiche tecniche del IA, allegando, comunque, i documenti in esame in formato pdf.
Verificata la fondatezza dell'istanza in esame, l'ordinanza del 2.4.2025 veniva revocata e il G.U., con ordinanza del 11.4.2025, dava atto che, alla luce delle emergenze documentali allegate all'istanza in parola, il titolo esecutivo azionato con il precetto poi opposto era stato sospeso per la somma eccedente l'importo di cui sopra, e tanto in forza, dapprima, dell'ordinanza del 29.12.2024 come successivamente emendata in data
12.1.2025 ( v. doc. 38 e 41 allegati anche all'istanza del 9.4.2025 ) e, successivamente, che con sentenza resa in data 18.2.2025 nel giudizio di merito n. r.g. 686/2024 a seguito di opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa dall'odierno attore e nei confronti dell'odierna convenuta, il Tribunale di
Ascoli Piceno aveva così deciso, per la parte che qui rileva “…accerta che
l'attrice, è debitrice nei confronti del convenuto, avv. Parte_1
ND ET, della sola somma di € 14.459,18
(quattordicimilaquattrocentocinquantanove,18), al lordo della ritenuta
d'acconto, così come da dichiarazione di quantità del 29/11/2022 depositata nella proceduta di esecuzione mobiliare N.R.G. 2022/535”.
In considerazione, poi, della natura squisitamente documentale della controversia in esame, veniva fissata l'udienza del 8.9.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con le note ex art. 127 ter c.p.c., parte convenuta, con il ministero del procuratore nominato in aggiunta ai precedenti, chiedeva la revoca del provvedimento emesso in data 11.4.2025 e la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del presente giudizio in attesa della decisione della Cassazione avverso la sentenza n. 87/25.
Vanno preliminarmente disattese entrambe le istanze come sopra formulate.
La prima per le motivazioni già sopra richiamate ( illeggibilità dei files non per violazione di specifiche tecniche del IA ); la seconda, perché non sussiste pregiudizialità tra il giudizio di impugnazione della sentenza n
87/25 e il presente giudizio avente ad oggetto una domanda di accertamento negativo del credito portato dall'ordinanza 13.08.2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno a favore della Sig.ra ex art. 552 c.p.c. Controparte_1
(R.G. 535/2022 es. mobiliari).
Ciò premesso, la proposta opposizione è fondata nei limiti cui alla domanda formulata in via subordinata dall'attore e va, quindi, accolta per quanto di ragione.
Ed invero, la sentenza n. 686/24 del Tribunale di Ascoli Piceno emessa a conclusione del giudizio di merito a seguito dell'opposizione ex art. 617 co.
II c.p.c. definita, nella fase cautelare, con ordinanza del 13.8.2024, ed intervenuta pendendo il presente giudizio, ha dichiarato, per la parte che qui rileva, che “ la è debitrice nei confronti del convenuto, Parte_1
avv. ND ET, della sola somma di € 14.459,18
(quattordicimilaquattrocentocinquantanove,18), al lordo della ritenuta
d'acconto, così come da dichiarazione di quantità del 29/11/2022 depositata nella proceduta di esecuzione mobiliare N.R.G. 2022/535,
Tribunale di Ascoli Piceno “.
Ne consegue che il precetto opposto va dichiarato nullo per la parte eccedente detto importo, risultando l'importo intimato in misura eccedente a detta cifra non più sorretto da titolo esecutivo in forza di tale sopravvenuta pronuncia.
Quanto alla statuizione sulle spese di lite, non emerge alcuno dei motivi di cui all'art. 92 co. II c.p.c. per derogare al principio della soccombenza Le spese di lite, quindi, si liquidano, nella misura di cui al dispositivo, in parziale difformità dalla notula in atti depositata, ritenendo congruo - ex d.m. 55/2014 – liquidare l'effettiva attività difensiva spiegata nella fase istruttoria e decisionale nei valori minimi anziché medi coma nella notula.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, dichiara che ha diritto di procedere Controparte_1
esecutivamente, in forza del precetto intimato alla Parte_1
in persona del leg. rapp.te p.t., in data 25.9.2024, per il minore importo di euro € 14.459,18 (quattordicimilaquattrocentocinquantanove,18), al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi, nella misura legale, dalla presente pronunzia al saldo;
2) condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 1241,00 per spese vive, euro
14.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, con deposito telematico del 29.10.2025
Il G.U. Dott.ssa Federica d'Ambrosio