Articolo 19 della Legge 3 aprile 1979, n. 122
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 maggio 1979
Art. 19. (Attivazione dei corsi di laurea)

Con riferimento ad un programma pluriennale di finanziamenti e in relazione alle condizioni di funzionalita' scientifica e didattica e alle disponibilita' edilizie e di arredamento dell'Universita', documentate dal comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 25, il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale, provvedera' alla graduale attivazione dei corsi di laurea di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 18, costituendo a tal fine i relativi comitati ordinatori. I corsi di laurea saranno attivati sulla base della struttura dipartimentale.
I posti relativi ai docenti di ruolo da assegnare per l'attivazione dei corsi di laurea di cui al precedente comma sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 .
Le attribuzioni demandate ai costituendi consigli di dipartimento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo, facenti parte di corsi di laurea corrispondenti o affini a quelli attivati.
I membri dei comitati ordinatori per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione e per due terzi vengono eletti dai professori ordinari di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle universita' statali o legalmente riconosciute secondo modalita' dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione
Entrata in vigore il 3 maggio 1979