Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 593/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1
Rossolini;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Andrea Rossolini.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza ovunque lo riterranno più opportuno, impegnandosi, inoltre, reciprocamente, sin d'ora, a dare il loro consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio con l'inclusione, per ciascuno, del loro figlio il quale, beninteso, previo accordo tra i ricorrenti, per mere ragioni di turismo e Per_1 studio, potrà quindi espatriare dal Territorio Nazionale e soggiornare all'estero;
2. i ricorrenti e si danno reciprocamente atto di essere Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti tra loro e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo di mantenimento;
3. la casa coniugale di v. Emilia-Romagna n. 8 — con tutti gli accessori, Controparte_1
le pertinenze ed i mobili che la compongono —, viene assegnata al sig. ; Parte_1
- 1 -
4. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e domiciliato Per_1
stabilmente con il padre, presso la casa coniugale. I genitori provvederanno alla cura, educazione ed istruzione del proprio figlio, consentendogli di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. All'uopo e sin d'ora, i ricorrenti si danno atto che ciascun genitore potrà gestire l'organizzazione del figlio minore, quando è a loro affidato, nella maniera più opportuna e confacente alle necessità del figlio e del genitore di riferimento;
i genitori dovranno reciprocamente scambiarsi tutte le informazioni relative alle condizioni e alle circostanze relative alla salute, agli impegni scolastici ed a tutte le esigenze collegate alla crescita del loro figlio;
entrambi i genitori dovranno tener conto ed occuparsi delle esigenze e degli impegni di studio e sportivi del loro figlio;
il padre e la madre, per i periodi in cui il loro figlio minore sarà presso di loro, dovranno comunicare all'altro coniuge eventuali trasferimenti per periodi prolungati degli stessi fuori dal comune di residenza e, in ogni caso, dovranno garantire regolari e periodici contatti telefonici del loro figlio minore con l'altro genitore;
i genitori dovranno comunicare comunque all'altro coniuge il loro esatto indirizzo di residenza dopo la firma del presente ricorso;
5. nell'ottica di una migliore attuazione del principio di bigenitorialità e tenuto conto degli impegni e, in particolare, dei turni lavorativi della sig.ra quest'ultima Parte_2
vedrà e terrà con sé il proprio figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con il padre e comunque secondo il seguente calendario:
a. un sabato ed una domenica alternati (quindi un sabato ed una domenica ogni 14 giorni), dalle ore 10.30 del sabato (ovvero dall'uscita da scuola, durante tutto il periodo scolastico) alle ore 22.00 della domenica (ovvero, alle ore 21:30 durante tutto il periodo scolastico);
b. durante la settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 22:00 (ovvero, alle ore 21:30 durante tutto il periodo scolastico);
c. durante le vacanze estive, 15 giorni all'anno anche consecutivi, da concordare di volta in volta tra i ricorrenti almeno 20 giorni prima;
d. nel periodo delle vacanze, il minore trascorrerà con il padre e con la madre, alternativamente, ad anni alterni, dalle ore 09.00 alle ore 23.00:
i. il 24 dicembre o il 25 dicembre;
ii. il 31 dicembre o il 1° gennaio;
- 2 - iii. il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; iv. il giorno 6 gennaio, 25 aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il 1° novembre, l'8
Dicembre e il 26 Dicembre;
qualora la sig.ra ne facesse richiesta, previa comunicazione di almeno 7 Parte_2
giorni prima al sig. la medesima potrà tenere con se il figlio Parte_1 Per_1
secondo il seguente calendario: per le festività Natalizie, per un periodo equivalente alla metà delle vacanze e alternativamente il giorno di Natale e l'altro il capodanno;
per le festività Pasquali, per un periodo equivalente alla metà delle vacanze e alternativamente il giorno di Pasqua e l'altro il lunedì di Pasqua;
6. in considerazione dell'affidamento condiviso dei figli, del più ampio diritto dei ricorrenti a vedere e tenere con sé i minori e nell'ottica di una migliore attuazione del principio di bigenitorialità, i ricorrenti provvederanno entrambi al mantenimento diretto del figlio minore;
Per_1
7. Le spese straordinarie per il figlio verranno suddivise nella misura del 50% Per_1
ciascuno. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle previste nel Protocollo Magistrati – Avvocati del Tribunale di Ancona, beninteso in modo indicativo e non esaustivo, purché necessarie, e precisamente:
A) Spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; 4. tickets sanitari;
B) Spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; 4. farmaci particolari;
C) Spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
D) Spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria.
E) Spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
- 3 - 1. tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3. mensa scolastica o universitaria.
F) Spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. spese di custodia (baby-sitter);
3. viaggi e vacanze;
Per il rimborso di dette spese, sarà sufficiente che, chiunque dei due ricorrenti le abbia affrontate, fornisca all'altro obbligato scontrini fiscali, ricevute e fatture o comunque documenti provenienti da terzi – intestate e comunque riferibili al minore – che attestino l'avvenuto pagamento da parte del genitore che ne richiede la restituzione. La rifusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione dei documenti che lo comprovano;
8. l'assegno unico e universale per il figlio a carico sarà assegnato al sig. Per_1 Pt_1
[...]
altre disposizioni patrimoniali:
9. Per espresso accordo tra le parti, i ricorrenti intendono comunque dare piena ed immediata efficacia — così come intendono effettivamente dare piena ed immediata efficacia
— dei presenti accordi alla sottoscrizione del presente ricorso.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Controparte_2
sposati a AT NT (AN) il 14/02/2015, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.
- 4 - Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a AT NT (AN) il 14/02/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AT NT (AN) al n. 1, parte I, Ufficio 1 dell'anno
2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT NT (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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