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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 525/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa ER Monte Presidente
- dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 525/2025 r.g. promossa in grado di appello
da
c.f. e P. VA ) con sede in Milano via Visconti Venosta Parte_1 P.IVA_1
n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. , rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Lorenzo CIONTI (c. f. – pec: C.F._1
presso il cui studio legale in Milano via Corridoni n. 4 Email_1
è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
Contro
(c. f. e p. iva ) con sede legale in Milano via Pietrasanta n. 14, in persona CP_1 P.IVA_2 del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dr. CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Riccardo CODA (c. f.
[...] pagina 1 di 16 – pec: – fax: 02-780858) e Francesca C.F._2 Email_2
SI (c. f. – pec: – fax: 02-780858), C.F._3 Email_3 presso il cui studio in Milano via Visconti di Modrone n. 21 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Avente ad oggetto: mediazione
Sulle seguenti conclusioni:
appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata n. 7293/2024 – rg.
47855/2019, pronunciata e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 22.07.2024 ed in accoglimento del presente appello: nel merito
- accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1755 c.c. e l'avvenuta maturazione del diritto in capo all'attrice di percepire a fronte dell'attività svolta nel rapporto di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della CP_1 somma di euro 243.375,00 oltre iva ed interessi moratori da determinarsi ai sensi del d.lgs. n.
231/2002 dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita ovvero dal maggiore o minore importo che risulterà di giustizia;
in via istruttoria:
- ammettersi prova per testi sui capitoli articolati nell'atto di appello che qui ai hanno per riportati in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
ppellata CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previa ogni opportuna declaratoria sia si rito sia di merito, in via principale:
pagina 2 di 16 - dichiarare inammissibile e/manifestamente infondato l'appello proposto da Parte_1 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
[...]
- rigettare l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 7293/2024 ex adverso impugnata comunque rigettare le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
in via istruttoria:
- dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le istanze istruttore avversarie;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 7293/2024 pubblicata in data 22.07.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP_1
- rigetta le domande della società Parte_1
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ed altri accessori di legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_3
Milano la società chiedendone la condanna al pagamento delle provvigioni spettanti in CP_1 relazione all'attività di mediazione svolta per la stipula di un contratto di locazione immobiliare tra la società convenuta e la società proprietaria del complesso Controparte_3 immobiliare.
Esponeva che nel giugno 2017 la società proprietaria di una area Controparte_3 sita nella zona sud di Milano, oggetto di convenzione urbanistica e destinata alla realizzazione di un polo multifunzionale, aveva chiesto attività di assistenza sviluppo immobiliare attraverso anche la individuazione e la selezione del partner commerciale maggiormente affidabile>>. A tal fine la società attrice aveva individuato la società CP_4
pagina 3 di 16 del gruppo A seguito della manifestazione di interesse da parte della Pt_1 Controparte_5 predetta possibile conduttrice, subito comunicato a prendevano Controparte_6 avvio le prime trattative giungendo nel giugno del 2017 all'invio di una bozza di manifestazione di interesse da parte della società Tuttavia, le trattative erano interrotte in ragione Controparte_7 della riscontrata maggiore superficie dell'area rispetto a quelle originariamente indicate.
Successivamente, riprese le trattative, la società attrice, con mail del 8.11.2017, informava il dr.
all'epoca c.e.o. di che in caso di conclusione dell'affare era Persona_1 Controparte_7 prevista la corresponsione di una provvigione pari al 15% del canone di locazione <>. In data 25.09.2018 la società formalizzava incarico alla Controparte_6 [...] per la conclusione del contratto di locazione con la società Parte_1 CP_1 individuata dalla stessa e dal fondo finanziatore, con la previsione dell'obbligo di corresponsione della provvigione in caso di conclusione del contratto. Sottoscritto il contratto preliminare di locazione immobiliare la provvigione maturata era versata dalla sola società Parte_4 restando invece inadempiente la convenuta Pertanto, ritenendo maturato il diritto alla CP_1 provvigione in esito all'attività di mediazione svolta, chiedeva la condanna della convenuta CP_1 al versamento dell'importo dovuto a titolo di provvigione.
[...]
- Si costituiva in giudizio che, contestando integralmente la domanda di parte attrice e CP_1 chiedendone il rigetto, rendeva una diversa ricostruzione dei fatti, deducendo che il contratto preliminare di locazione immobiliare dedotto in giudizio da parte attrice, stipulato in esito alle intese intercorse nel mese di luglio 2018, aveva diverso oggetto, riguardando un immobile non ancora costruito e situato a circa 500 mt. di distanza rispetto al bene oggetto della precedente manifestazione di intenti trasmessa un anno prima da soggetto giuridicamente diverso dalla Controparte_7 convenuta e relativa a diverso edificio denominato <> . Inoltre, il CP_1 mandato conferito in data 25.09.2018 dalla alla società attrice Controparte_6 indicava la convenuta come destinataria dell'attività di assistenza non già come parte CP_1 contrattuale. Rilevava altresì come non fosse intervenuto alcun accordo né fu conferito alcun mandato dalla alla società attrice. Le trattative avviate da e la proprietà Controparte_7 Controparte_7 del complesso immobiliare si erano interrotte nel marzo del 2018 a causa della richiesta di un canone di locazione troppo elevato. Successivamente, nell'estate del 2018 si addivenne alla sottoscrizione del preliminare di locazione immobiliare tra la proprietà e la convenuta a seguito di contatti CP_1
pagina 4 di 16 diretti tra le parti e della individuazione della società convenuta, quale contraente, operata direttamente dalla proprietà senza intermediazione alcuna della società attrice.
Su tali basi chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice.
***
La causa era decisa con la sentenza impugnata con la quale l'organo giudicante di primo grado rigettava ogni domanda di parte attrice condannandola alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite. CP_1
Al riguardo rilevava come, sulla base delle emergenze di causa e delle allegazioni della stessa società attrice, le trattative svolte sulla scorta dell'incarico di assistenza soluzioni di sviluppo immobiliare attraverso anche la individuazione e selezione del partner commerciale maggiormente affidabile>>, nel corso delle quali aveva inviato lettera Controparte_7 di intenti, non hanno condotto alla stipula del contratto preliminare di locazione immobiliare in oggetto, avendo la società proprietaria dell'area, conferito nel settembre Controparte_6 del 2018, a seguito dei contatti avuti con l'ente finanziatore del potenziale acquirente, incarico alla società attrice di condurre trattative e gestire la attività finalizzate alla Parte_1 conclusione del contratto di locazione immobiliare con la sola e già individuata società CP_1 quale possibile conduttrice dell'immobile, rilevando come il predetto contratto di conferimento era strutturato in modo da finalizzare le attività dell'attrice soltanto alla conclusione di un contratto di locazione con la società con previsione del compenso, in caso di conclusione del CP_1 allocazione, fissato nella misura dl 12% del canone annuo di locazione a regime a carico della mandante Nessun impegno risultava invece assunto a tal riguardo Controparte_6 dalla società convenuta rimasta estranea al predetto atto di conferimento incarico. CP_1
Qualificato il contratto in oggetto, intercorso unicamente tra la società attrice e la società proprietaria dell'area, nei termini della mediazione atipica unilaterale – nella quale il diritto alla provvigione sorge solo nei confronti della parte che ha conferito l'incarico – essendo stato l'incarico conferito per il solo caso di conclusione dell'affare con la società ed essendo tale incarico intervenuto nel CP_1 mese di settembre 2018, dopo una prima fase, conclusasi senza esito, di trattative che avevano portato alla individuazione della società la successiva individuazione della società Controparte_7 convenuta ad opera unicamente della società proprietaria dell'area e del fondo finanziatore, e la predisposizione di un incarico sottoscritto dalla senza la previsione Controparte_6
pagina 5 di 16 di alcuna provvigione a carico della società convenuta, riteneva non dovuta la provvigione richiesta a carico della società convenuta.
Su tali basi rigettava la domanda di parte attrice.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
In primis, premesso che l'individuazione del possibile contraente nella società era Controparte_7 riconducibile all'attività di mediazione svolta da in relazione Parte_1 all'incarico affidatole dalla proprietà dell'area, e che l'interruzione delle trattative non era da attribuire alla diversa metratura dell'area emersa nel corso delle stesse, adduceva che, in assenza di elementi idonei a documentare l'esistenza di un mandato, la società attrice avrebbe agito quale procacciatrice di affari ex art. 1754 c.c. assumendo rilevanza la circostanza che il mediatore abbia messo effettivamente in relazione tra loro le parti ai fini della conclusione dell'affare e che poi l'affare sia stato concluso per effetto del suo intervento. Tanto premesso adduceva che nel caso di specie il contratto in oggetto ebbe a concludersi con l'intermediazione della società appellante quale procacciatrice di affari, non essendovi alcuna evidenza documentale che abbia conferito a Controparte_6 [...]
– prima che individuasse e più in generale il gruppo e Parte_1 Controparte_7 CP_5 dunque la convenuta – un mandato a ricercare un conduttore, essendo invece evidente che CP_1 oltre a sia la società sia la convenuta Controparte_6 Controparte_7 CP_1 avevano avuto contezza dell'attività di intermediazione svolta da
[...] Parte_1 non avendone contestato il ruolo di intermediatrice. Né , comunque riconducibile al gruppo CP_1
avrebbe offerto elementi probatori idonei a dimostrare il conferimento di un incarico CP_5 specificamente conferito unicamente da a nella Controparte_6 Parte_1 ricerca di un potenziale conduttore nell'area in oggetto.
Censurava altresì la sentenza impugnata in ordine alla qualificazione del rapporto in oggetto nei termini del mandato. Al riguardo adduceva che con la stesura del predetto articolato contrattuale la società appellante si era limitata a <> atteso che TARGET
REALESTATE s.r.l., pur in assenza di formale atto di conferimento di incarico, aveva in precedenza individuato il conduttore e si apprestava a chiudere l'affare onde ricevere la relativa Controparte_7 provvigione. Il predetto atto di conferimento non rivestiva la forma del mandato costituendo la consacrazione ed il riconoscimento formale del rapporto di mediazione, già in precedenza instaurato e fino a quel punto svolto, formalmente riprodotto in un documento scritto.
pagina 6 di 16 Qualificato il rapporto nei termini della mediazione, a richiamato l'orientamento che riconosce la spettanza della provvigione anche nel caso della mediazione atipica e/o unilaterale, in ragione dell'identità dell'affare, e della consapevolezza della convenuta del ruolo di mediatrice CP_1 svolto dalla società in ragione della riconducibilità della società Controparte_8 unitamente alla al medesimo management amministrativo e CP_1 Controparte_7 gestionale, era da ritenersi dovuta anche dalla società convenuta la provvigione in ragione della conclusione del contratto preliminare di locazione immobiliare, corrisposta dalla sola società proprietaria.
- Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità CP_1 dell'appello; nel merito contestava il gravame proposto e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, dovendosi ritenere corretta la ricostruzione operata con la sentenza impugnata di cui chiedeva la conferma integrale.
All'udienza del 9.10.2025 all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità risultando conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di gravame, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento dell'impugnazione proposta.
***
Tanto premesso, l'appello va nel merito rigettato rilevandosi infondati i relativi motivi di gravame articolati, al cui esame – che, in ragione delle questioni fattuali e giuridiche sottese, può essere svolto unitariamente – è prodromica una sia pur sintetica ricostruzione della vicenda sulla base degli elementi acquisiti al giudizio, richiamati dalle parti con i rispettivi scritti difensivi e già oggetto di vaglio ad opera dell'organo giudicante di primo grado.
***
La società proprietaria dell'area sita in zona sud di Milano, Controparte_6 oggetto di convenzione urbanistica e destinata alla realizzazione di un polo multifunzionale, affidò, nel giugno del 2017, alla società di intermediazione incarico di assistenza Parte_1
pagina 7 di 16 <<nella gestione delle migliori soluzioni di sviluppo immobiliare attraverso anche la individuazione e < i>
selezione del partner commerciale maggiormente affidabile>>, in esito al quale, la società appellante aveva individuato nella società appartenente al gruppo , la Controparte_7 Controparte_5 potenziale società conduttrice del complesso immobiliare, la quale, nel mese di luglio 2017, aveva manifestato il proprio interesse alla locazione di immobile denominato <> . Ne era conseguito l'avvio di trattative, tuttavia interrotte a seguito della emersa discrepanza tra l'estensione della superficie dell'area indicata in atti da quella effettivamente riscontrata. A ciò si aggiungeva la circostanza che la predetta società non offriva idonee garanzie di stabilità economica e patrimoniale.
Successivamente, nel luglio del 2018, anche su iniziativa del fondo finanziatore dell'operazione,
[...] individuava nella società convenuta la società contraente Controparte_6 CP_1 con la quale addivenire alla stipula del contratto di locazione immobiliare di un immobile di futura costruzione, di diversa ubicazione, situato a circa 500 metri da quello oggetto della prima fase di trattative svolte dalla Parte_1
In particolare emerge in atti che l'immobile, di futura edificazione, oggetto del preliminare concluso tra proprietaria dell'area, e la società quale Controparte_6 CP_1 promissaria conduttrice, presentava caratteristiche dimensionali ed estetiche diverse da quelle proprie dell'immobile che aveva costituito oggetto del precedente rapporto che aveva portato alla individuazione nella società soggetto giuridico diverso, del possibile conduttore Controparte_7 del complesso immobiliare, e diversa ubicazione, risultando il diverso sito distanziato da quello di insistenza dell'edificio, denominato <> , considerato nella fase precedente del rapporto in relazione al quale la diversa società aveva manifestato interesse. Ulteriori discrasie Controparte_7 attenevano alla diversa durata della locazione relativa alla società di durata di nove Controparte_7 anni rinnovabili per ulteriori anni nove, mentre la locazione oggetto del contratto preliminare concluso con la prevedeva una durata di anni tredici e mesi sei automaticamente e tacitamente CP_1 rinnovabili per ulteriori anni sei.
Del pari diverso risultava l'ammontare del canone di locazione, atteso che quello relativo all'immobile oggetto della trattativa con la era pari ad euro 1.800.000,00 da corrispondersi in rate Controparte_7 trimestrali anticipate e con uno sconto di euro 2.000.000,00 complessivi da applicare nei primi quattro anni, mentre il canone relativo al contratto preliminare oggetto di causa concluso con la CP_1 era pari ad euro 1.622.500,00 annui con sconto incentivante di euro 2.433.750,00 distribuito nei primi tre anni e sei mesi di decorrenza della locazione.
pagina 8 di 16 In data 25.09.2025, successivamente alla individuazione della contraente nella società ad CP_1 opera della stessa società proprietaria dell'area e del fondo finanziatore, era sottoscritto tra la società
proprietaria dell'area, e la società appellante Controparte_6 [...] il contratto con cui la società conferiva alla società Parte_1 Controparte_6
<> per lo svolgimento di ogni attività volta alla Parte_1 conclusione del contratto preliminare di locazione immobiliare unicamente con la quale CP_1 società individuata come possibile conduttrice dell'immobile oggetto di contratto e da edificare, con ubicazione diversa da quello oggetto della trattativa che aveva portato alla individuazione della
[...]
CP_7
Con il suddetto contratto, dalle parti etichettato come <> , premessa la piena ed esclusiva proprietà della mandante dell'area denominata “Symbiosis” sita in Milano tra le vie Ortles, Adamello,
Orobia e Gargano, manifestata l'intenzione di realizzare un fabbricato da cielo a terra da adibire ad uso non abitativo, e l'intento di selezionare un soggetto idoneo ad insediare le proprie attività all'interno del fabbricato, la mandante espressamente individuava nella società Controparte_6 la parte contraente con la quale valutava la stipula del contratto di locazione immobiliare CP_1
a cui era finalizzato il conferimento dell'incarico a di procedere alle Parte_1 attività funzionali alla conclusione del contratto di locazione immobiliare con la predetta società
[...] dichiarava di poter adeguatamente svolgere per conto della mandante Controparte_9
l'incarico conferitole.
Nell'articolato contrattuale si specificava che nel corso dell'esecuzione dell'incarico il mediatore avrebbe visionato e valutato l'area all'interno della quale sarebbe stato edificato il fabbricato, avrebbe accompagnato, concordando preventivamente ogni modalità di accesso all'area in ragione della peculiarità dei luoghi, il possibile conduttore fornendo i ragguagli, la documentazione e i CP_1 rendering necessari, previamente autorizzati dalla mandante, e ricevuto la proposta di locazione dal potenziale conduttore inoltrandola a corredandola CP_1 Controparte_6 con una sintetica relazione nonché procedendo ad informare l'aspirante conduttore circa l'intervenuta accettazione o meno della proposta di cui trattasi. Seguiva l'ulteriore specificazione della modalità di adempimento dell'incarico.
La mandante assumeva l'impegno di mettere a disposizione del mediatore un proprio preposto al quale avanzare ogni richiesta e problematica connessa a quanto oggetto del contratto, fornendo ogni pagina 9 di 16 documento elaborato ed informazione di cui ad avviso della mandante necessiti il mediatore per una congrua e puntuale esecuzione dell'incarico. Specificamente, nell'articolato contrattuale era disposto che la mandante avrebbe corrisposto il compenso di mediazione secondo i termini e modalità di cui al successivo art. 4 dell'articolato contrattuale ove era espressamente previsto l'impegno della mandate alla corresponsione al mediatore, per la conclusione del contratto di locazione con il potenziale conduttore del compenso quantificato nella misura forfettaria ed omnicomprensiva del CP_1
12% del canone annuo di locazione a regime, oltre IVA per legge ed al netto delle ritenute fiscali. Al riguardo si specificava che il compenso sarebbe maturato <nella misura del 75% alla sottoscrizione del contratto preliminare di locazione e nella restante parte del 25% al momento della sottoscrizione con il conduttore segnalato dal mediatore, del contratto definitivo di locazione>>, con CP_1
l'ulteriore specificazione che compenso sarà dovuto solo in caso di mancata verificazione della citata condizione e sarà pagato, previo inoltro della fattura, entro i termini che seguono …>>.
Si specificava, altresì, che il compenso era da intendersi omnicomprensivo di ogni indennizzo eventualmente spettante al mediatore nonché di tutti gli oneri, costi e spese che il mediatore abbia a sostenere in relazione all'esecuzione dell'incarico.
Era infine prevista la durata dell'incarico per il periodo compreso tra il 1.07.2018 ed il 30.09.2018.
È dato documentalmente provato che il contratto preliminare di locazione immobiliare dell'immobile in oggetto è stato sottoscritto tra le relative parti, e segnatamente tra Controparte_6 quale proprietaria dell'area e quale società promittente conduttrice, subito dopo la CP_1 sottoscrizione dell'atto di conferimento dell'incarico innanzi rassegnato, e dopo che nel mese di luglio
2018 era stata autonomamente individuata dalla stessa la contrante Parte_4
CP_1
***
Secondo lo schema sinallagmatico tipizzato dall'art. 1754 c.c., nel contratto di mediazione, richiamato da parte appellante, il mediatore mette in rapporto due o più parti in relazione alla conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
L'attività volta a mettere in relazione due o più parti al fine di concludere un affare, potendo assumere in concreto le forme più eterogenee, può sostanzialmente articolarsi in due attività principali e, segnatamente, nella individuazione della persona con cui contrattare, oppure nella individuazione dell'oggetto della contrattazione. La prima attività può esplicarsi secondo due diverse modalità, e pagina 10 di 16 segnatamente, mediante il “reperimento”, allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone interessate alla conclusione dell'affare, o mediante “l'avvicinamento”, laddove il mediatore appiani divergenze esistenti tra le parti contrattuali già individuate, incidenti sulla conclusione dell'affare (Cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 16.02.2023 m. 4921).
L'elemento caratterizzante il rapporto di mediazione è costituito dall'indipendenza, che deve necessariamente caratterizzare l'opera di mediazione svolta dal mediatore, il quale, per quanto riguarda la conclusione dell'affare, non può operare nell'interesse di una sola parte, per la quale non può assumere compiti o funzioni ulteriori rispetto a quelli tipici e funzionali al contratto di mediazione.
Dall'enunciato predicato normativo – per cui il mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti che pone in relazione da rapporti di dipendenza o di collaborazione – discende il tratto essenziale del rapporto di mediazione, costituito dall'imparzialità del mediatore, che, ponendosi in posizione di equidistanza tra le parti che intermedia, non può operare nell'interesse di una di esse o dei futuri contraenti, dovendo operare nell'interesse di tutte le parti.
L'imparzialità costituisce il logico corollario dell'autonomia, espressa dal dettato normativo per cui il mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
L'esigenza che il mediatore non abbia legami con alcuna delle parti contrattuali intermediate è funzionale a garantire l'indipendenza e l'imparzialità, in difetto delle quali la fattispecie non può inquadrarsi nell'alveo della mediazione, con la conseguenza che dall'eventuale attività svolta non può sorgere il diritto alla provvigione.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico essendo sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cfr. Cass. Civ. n. 11656/2018;
Cass. Civ. n. 25851/2014), atteso che il rapporto di intermediazione nei termini innanzi declinati non postula un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore essendo configurabile anche in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti percepiscano e accettino come tale anche solo tacitamente, nella consapevolezza di utilizzarne i risultati nella futura conclusione del contratto oggetto dell'attività intermediatrice posta in essere dal mediatore.
Secondo il dettato dell'art. 1755 c.c., l'affare, la cui conclusione costituisce il diritto alla provvigione del mediatore, va identificato in quello che il mediatore ha proposto alle parti, la conseguenza che, nel caso in cui sia concluso successivamente un contratto diverso da quello originariamente proposto dal pagina 11 di 16 mediatore, viene meno ogni rapporto di causalità tra l'attività svolta dal mediatore, che, determinando l'incontro delle parti negoziali convogliandole verso la conclusione dell'affare negoziato, e l'affare concluso, potendo spettare il diritto alla provvigione soltanto nel caso in cui la conclusione dell'affare sia causalmente riconducibile all'attività di mediazione (Cass. Civ. n. 11467/2001).
Cone rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la formulazione dell'art. 1755 c.c. in relazione al diritto del mediatore alla provvigione risulta alquanto estesa, accogliendo una concezione ampia dell'affare la cui conclusione, se conseguenza causale dell'attività di mediazione, determina il sorgere del diritto alla provvigione. Il termine affare, rivestente un significato più esteso di quello di contratto, nell'accezione confluita nel testo normativo in esame secondo l'accezione accolta dal dettato dell'art. 1755 c.c., consiste in un atto di volontà giuridicamente efficace a vincolare le parti, e dunque in un accordo tra due soggetti idoneo ad abilitare ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto concluso o, in difetto, per il risarcimento del danno conseguentemente all'inadempimento agli obblighi assunti. Più specificamente, il termine affare è riferibile ad ogni operazione generatrice di obbligazioni e dunque di ogni rapporto giuridico rivestente carattere vincolante.
Alla figura della mediazione tipica o bilaterale, nella quale il diritto alla provvigione del mediatore sorge ex art. 1755 c.c. nei confronti di ciascuna parte intermediata se l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore, si affianca quella della mediazione atipica, caratterizzata dall'essere l'incarico unilateralmente conferito al mediatore da una sola delle parti intermediate.
Il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata a favore di una delle parti contraenti è configurabile anche nel caso in cui lo stesso sia stato contemporaneamente procacciatore di affari dell'altro contraente se l'altro contraente ne abbia nella piena consapevolezza accettato l'opera, o in presenza di specifiche pattuizioni tra il mediatore ed il terzo intermediato, e dunque in presenza di vincoli negoziali anche con l'altro contraente (cfr. Cass. Civ. n. 29287/2018).
Nello specifico, come affermato dal supremo consesso di giustizia, è configurabile il diritto del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui egli sia stato contemporaneamente procacciatore di affari dell'altro contraente. Infatti, se è vero che, normalmente il procacciatore di affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore di affari, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza,
pagina 12 di 16 essendo il procacciatore di affari figura atipica i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta con riguardo alla singola fattispecie, occorre aver riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico (Cass. Civ. Sez. II, 25.06.2020 n.
12651/2020).
***
Nel caso di specie è comprovato che il contraente, e segnatamente il possibile conduttore del bene da realizzare sull'area di proprietà della – nella specie la società Controparte_6 convenuta con la quale è stato poi concluso il contratto preliminare di locazione CP_1 immobiliare – è stato individuato direttamente ed autonomamente dalla stessa società proprietaria dell'area e dal fondo finanziatore, dopo l'esito negativo delle Controparte_6 trattative precedentemente svolte dalla – che aveva portato alla Parte_1 individuazione della società la quale tuttavia non offriva le garanzie di stabilità Controparte_7 economico-patrimoniale necessarie alla conclusione dell'affare – senza alcun apporto causale nella individuazione della da parte della società appellante. CP_1
Del pari, è comprovato che la convenuta è rimasta completamente estranea al contratto, CP_1 stipulato tra e la società appellante Controparte_6 Parte_1
con cui ha conferito, in via unilaterale e senza alcun
[...] Controparte_6 coinvolgimento negoziale della convenuta incarico alla CP_1 Parte_1 di svolgere l'attività necessaria per la conclusione con la già individuata conduttrice del CP_1 contratto di locazione immobiliare relativo all'immobile da edificare, disciplinando articolatamente il rapporto e i reciproci obblighi prestazionali nonché le modalità di pagamento da parte della conferitaria del corrispettivo nei termini innanzi indicati, senza alcuna previsione in ordine alla posizione della individuata possibile conduttrice.
Essendone rimasta completamente estranea, nessun obbligo prestazionale può configurarsi a carico della convenuta in ordine all'attività svolta dalla in CP_1 Parte_1 relazione alla stipula del preliminare di locazione immobiliare oggetto di causa, essendo comprovato che la individuazione della contraente, nella specie della società convenuta quale promissaria conduttrice dell'immobile oggetto del contratto di locazione immobiliare, è avvenuta senza alcuna intermediazione della società appellante causalmente efficiente verso la individuazione della parte pagina 13 di 16 contraente, la cui individuazione è avvenuta in modo del tutto autonomo ed indipendente ad opera della società proprietaria dell'area e del fondo finanziatore.
In particolare, nell'atto di conferimento di incarico sottoscritto in data 25.09.2018 tra
[...]
e la società nessun vincolo negoziale è stato Controparte_6 Parte_1 previsto a carico della quale società individuata dalla stessa conferente già CP_1 precedentemente al conferimento dell'incarico, nel quale la stessa viene menzionata quale soggetto con cui svolgere per conto della mandante l'attività negoziale volta alla stipula del contratto di locazione immobiliare, alla quale è poi seguita la conclusione del contratto preliminare di locazione immobiliare, le cui intese sono risultate antecedenti alla formalizzazione del predetto incarico. Pertanto, in assenza di specifici vincoli o pattuizioni tra il mediatore e la qualificando nei termini della CP_1 mediazione atipica e unilaterale il rapporto di mediazione di cui al predetto contratto di conferimento intercorso tra e non è Controparte_6 Parte_1 configurabile a carico della alcun obbligo di corresponsione della provvisionale non CP_1 essendo stato in alcun modo provato ad opera della società appellante che la convenuta CP_1 fosse a conoscenza dell'attività di mediazione svolta dalla né che siano Parte_1 intercorse specifiche pattuizioni tra la suddetta società convenuta e la società mediatrice.
Né, la conclusione dell'affare può ritenersi riferibile alla attività di mediazione precedentemente svolta dalla in relazione alla individuazione della precedente società Parte_1 conduttrice attesa la diversità dell'affare, la diversità soggettiva e l'assenza di ogni Controparte_7 collegamento causale tra detta attività e la individuazione della nuova conduttrice in relazione alla diversa unità immobiliare peraltro ancora da realizzare.
È, infatti, ampiamente comprovata la diversità dell'affare, atteso che diverso risulta essere stato il bene oggetto del contratto preliminare di locazione immobiliare, di caratteristiche dimensionali ed estetiche diverse, situato in diverso sito, distante da quello relativo all'immobile oggetto della attività di intermediazione svolta dalla società appellante che ha portato alla individuazione della precedente e diversa società oltre che dalle evidenziate diverse condizioni economiche Controparte_7 dell'affare.
La diversità dell'affare esclude pertanto alla radice la possibilità di ricondurne anche solo in via indiretta la conclusione dell'affare alla pregressa attività di intermediazione svolta in relazione alla società costituente soggetto giuridico diverso e non collegabile alla società Controparte_7 convenuta.
pagina 14 di 16 Al riguardo appaiono infondate e sprovviste di idonei elementi probatori le asserzioni di parte appellante in ordine alla riconducibilità della società convenuta al medesimo gruppo, trattandosi di ente giuridico e dunque soggetto giuridico diverso con autonomo management e autonomia amministrativa e gestionale.
Inoltre, nel contratto preliminare di locazione immobiliare concluso tra la conduttrice e CP_1 la società proprietaria dell'area, poco dopo la sottoscrizione, in Controparte_6 data 25.09.2018, del contratto con cui ha conferito alla società Controparte_6 appellante l'incarico di seguire le attività volte alla conclusione del contratto di locazione immobiliare con la predetta e già individuata società nessun riferimento, neanche implicito, è fatto CP_1 alla asserita attività di intermediazione di il che dà ulteriore Parte_1 dimostrazione della totale estraneità della società convenuta dagli accordi meditativi CP_1 unilateralmente intercorsi unicamente tra e l'appellante Controparte_6 [...]
Parte_1
Nessun collegamento causale può ravvisarsi tra la pregressa attività svolta dalla
[...]
peraltro in assenza di un formale atto di conferimento di incarico, e l'individuazione Parte_1 della parte contraente con la quale ha avuto luogo la stipula del contratto preliminare di locazione immobiliare in oggetto, in modo del tutto autonomo svincolato dalla pregressa attività svolta dalla odierna appellante.
Conferma se ne ha dalla conclusione in epoca ampiamente successiva alla individuazione della società
e solo dopo l'avvenuta individuazione della stessa ad opera della CP_1 [...] ed in prossimità della stipula del preliminare di vendita, dell'atto di conferimento di Controparte_6 incarico, intercorso, come innanzi rilevato, unicamente tra la sola società conferente e proprietaria dell'area, e la società di intermediazione Controparte_6 [...]
con completa estromissione della società conduttrice, della quale nessuna menzione è Parte_1 fatta nel contratto preliminare di locazione immobiliare concluso tra la Controparte_6
e la predetta
[...] CP_1
Segue il rigetto dell'appello.
***
Al rigetto dell'appello proposto da consegue la conferma della Parte_1 sentenza appellata.
***
pagina 15 di 16 Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in CP_1 considerazione del valore della causa (compresa nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 10.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed VA, se dovuta, come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la sentenza n. 7293/2024 pubblicata il Parte_3 CP_1
22.07.2024 del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro CP_1
10.000,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed VA (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
il consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
il presidente
dr.ssa ER Monte
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa ER Monte Presidente
- dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 525/2025 r.g. promossa in grado di appello
da
c.f. e P. VA ) con sede in Milano via Visconti Venosta Parte_1 P.IVA_1
n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. , rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Lorenzo CIONTI (c. f. – pec: C.F._1
presso il cui studio legale in Milano via Corridoni n. 4 Email_1
è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
Contro
(c. f. e p. iva ) con sede legale in Milano via Pietrasanta n. 14, in persona CP_1 P.IVA_2 del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dr. CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Riccardo CODA (c. f.
[...] pagina 1 di 16 – pec: – fax: 02-780858) e Francesca C.F._2 Email_2
SI (c. f. – pec: – fax: 02-780858), C.F._3 Email_3 presso il cui studio in Milano via Visconti di Modrone n. 21 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Avente ad oggetto: mediazione
Sulle seguenti conclusioni:
appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata n. 7293/2024 – rg.
47855/2019, pronunciata e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 22.07.2024 ed in accoglimento del presente appello: nel merito
- accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1755 c.c. e l'avvenuta maturazione del diritto in capo all'attrice di percepire a fronte dell'attività svolta nel rapporto di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della CP_1 somma di euro 243.375,00 oltre iva ed interessi moratori da determinarsi ai sensi del d.lgs. n.
231/2002 dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita ovvero dal maggiore o minore importo che risulterà di giustizia;
in via istruttoria:
- ammettersi prova per testi sui capitoli articolati nell'atto di appello che qui ai hanno per riportati in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
ppellata CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previa ogni opportuna declaratoria sia si rito sia di merito, in via principale:
pagina 2 di 16 - dichiarare inammissibile e/manifestamente infondato l'appello proposto da Parte_1 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
[...]
- rigettare l'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 7293/2024 ex adverso impugnata comunque rigettare le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
in via istruttoria:
- dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le istanze istruttore avversarie;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 7293/2024 pubblicata in data 22.07.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP_1
- rigetta le domande della società Parte_1
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ed altri accessori di legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_3
Milano la società chiedendone la condanna al pagamento delle provvigioni spettanti in CP_1 relazione all'attività di mediazione svolta per la stipula di un contratto di locazione immobiliare tra la società convenuta e la società proprietaria del complesso Controparte_3 immobiliare.
Esponeva che nel giugno 2017 la società proprietaria di una area Controparte_3 sita nella zona sud di Milano, oggetto di convenzione urbanistica e destinata alla realizzazione di un polo multifunzionale, aveva chiesto attività di assistenza sviluppo immobiliare attraverso anche la individuazione e la selezione del partner commerciale maggiormente affidabile>>. A tal fine la società attrice aveva individuato la società CP_4
pagina 3 di 16 del gruppo A seguito della manifestazione di interesse da parte della Pt_1 Controparte_5 predetta possibile conduttrice, subito comunicato a prendevano Controparte_6 avvio le prime trattative giungendo nel giugno del 2017 all'invio di una bozza di manifestazione di interesse da parte della società Tuttavia, le trattative erano interrotte in ragione Controparte_7 della riscontrata maggiore superficie dell'area rispetto a quelle originariamente indicate.
Successivamente, riprese le trattative, la società attrice, con mail del 8.11.2017, informava il dr.
all'epoca c.e.o. di che in caso di conclusione dell'affare era Persona_1 Controparte_7 prevista la corresponsione di una provvigione pari al 15% del canone di locazione <>. In data 25.09.2018 la società formalizzava incarico alla Controparte_6 [...] per la conclusione del contratto di locazione con la società Parte_1 CP_1 individuata dalla stessa e dal fondo finanziatore, con la previsione dell'obbligo di corresponsione della provvigione in caso di conclusione del contratto. Sottoscritto il contratto preliminare di locazione immobiliare la provvigione maturata era versata dalla sola società Parte_4 restando invece inadempiente la convenuta Pertanto, ritenendo maturato il diritto alla CP_1 provvigione in esito all'attività di mediazione svolta, chiedeva la condanna della convenuta CP_1 al versamento dell'importo dovuto a titolo di provvigione.
[...]
- Si costituiva in giudizio che, contestando integralmente la domanda di parte attrice e CP_1 chiedendone il rigetto, rendeva una diversa ricostruzione dei fatti, deducendo che il contratto preliminare di locazione immobiliare dedotto in giudizio da parte attrice, stipulato in esito alle intese intercorse nel mese di luglio 2018, aveva diverso oggetto, riguardando un immobile non ancora costruito e situato a circa 500 mt. di distanza rispetto al bene oggetto della precedente manifestazione di intenti trasmessa un anno prima da soggetto giuridicamente diverso dalla Controparte_7 convenuta e relativa a diverso edificio denominato <
pagina 4 di 16 diretti tra le parti e della individuazione della società convenuta, quale contraente, operata direttamente dalla proprietà senza intermediazione alcuna della società attrice.
Su tali basi chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice.
***
La causa era decisa con la sentenza impugnata con la quale l'organo giudicante di primo grado rigettava ogni domanda di parte attrice condannandola alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite. CP_1
Al riguardo rilevava come, sulla base delle emergenze di causa e delle allegazioni della stessa società attrice, le trattative svolte sulla scorta dell'incarico di assistenza soluzioni di sviluppo immobiliare attraverso anche la individuazione e selezione del partner commerciale maggiormente affidabile>>, nel corso delle quali aveva inviato lettera Controparte_7 di intenti, non hanno condotto alla stipula del contratto preliminare di locazione immobiliare in oggetto, avendo la società proprietaria dell'area, conferito nel settembre Controparte_6 del 2018, a seguito dei contatti avuti con l'ente finanziatore del potenziale acquirente, incarico alla società attrice di condurre trattative e gestire la attività finalizzate alla Parte_1 conclusione del contratto di locazione immobiliare con la sola e già individuata società CP_1 quale possibile conduttrice dell'immobile, rilevando come il predetto contratto di conferimento era strutturato in modo da finalizzare le attività dell'attrice soltanto alla conclusione di un contratto di locazione con la società con previsione del compenso, in caso di conclusione del CP_1 allocazione, fissato nella misura dl 12% del canone annuo di locazione a regime a carico della mandante Nessun impegno risultava invece assunto a tal riguardo Controparte_6 dalla società convenuta rimasta estranea al predetto atto di conferimento incarico. CP_1
Qualificato il contratto in oggetto, intercorso unicamente tra la società attrice e la società proprietaria dell'area, nei termini della mediazione atipica unilaterale – nella quale il diritto alla provvigione sorge solo nei confronti della parte che ha conferito l'incarico – essendo stato l'incarico conferito per il solo caso di conclusione dell'affare con la società ed essendo tale incarico intervenuto nel CP_1 mese di settembre 2018, dopo una prima fase, conclusasi senza esito, di trattative che avevano portato alla individuazione della società la successiva individuazione della società Controparte_7 convenuta ad opera unicamente della società proprietaria dell'area e del fondo finanziatore, e la predisposizione di un incarico sottoscritto dalla senza la previsione Controparte_6
pagina 5 di 16 di alcuna provvigione a carico della società convenuta, riteneva non dovuta la provvigione richiesta a carico della società convenuta.
Su tali basi rigettava la domanda di parte attrice.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
In primis, premesso che l'individuazione del possibile contraente nella società era Controparte_7 riconducibile all'attività di mediazione svolta da in relazione Parte_1 all'incarico affidatole dalla proprietà dell'area, e che l'interruzione delle trattative non era da attribuire alla diversa metratura dell'area emersa nel corso delle stesse, adduceva che, in assenza di elementi idonei a documentare l'esistenza di un mandato, la società attrice avrebbe agito quale procacciatrice di affari ex art. 1754 c.c. assumendo rilevanza la circostanza che il mediatore abbia messo effettivamente in relazione tra loro le parti ai fini della conclusione dell'affare e che poi l'affare sia stato concluso per effetto del suo intervento. Tanto premesso adduceva che nel caso di specie il contratto in oggetto ebbe a concludersi con l'intermediazione della società appellante quale procacciatrice di affari, non essendovi alcuna evidenza documentale che abbia conferito a Controparte_6 [...]
– prima che individuasse e più in generale il gruppo e Parte_1 Controparte_7 CP_5 dunque la convenuta – un mandato a ricercare un conduttore, essendo invece evidente che CP_1 oltre a sia la società sia la convenuta Controparte_6 Controparte_7 CP_1 avevano avuto contezza dell'attività di intermediazione svolta da
[...] Parte_1 non avendone contestato il ruolo di intermediatrice. Né , comunque riconducibile al gruppo CP_1
avrebbe offerto elementi probatori idonei a dimostrare il conferimento di un incarico CP_5 specificamente conferito unicamente da a nella Controparte_6 Parte_1 ricerca di un potenziale conduttore nell'area in oggetto.
Censurava altresì la sentenza impugnata in ordine alla qualificazione del rapporto in oggetto nei termini del mandato. Al riguardo adduceva che con la stesura del predetto articolato contrattuale la società appellante si era limitata a <
REALESTATE s.r.l., pur in assenza di formale atto di conferimento di incarico, aveva in precedenza individuato il conduttore e si apprestava a chiudere l'affare onde ricevere la relativa Controparte_7 provvigione. Il predetto atto di conferimento non rivestiva la forma del mandato costituendo la consacrazione ed il riconoscimento formale del rapporto di mediazione, già in precedenza instaurato e fino a quel punto svolto, formalmente riprodotto in un documento scritto.
pagina 6 di 16 Qualificato il rapporto nei termini della mediazione, a richiamato l'orientamento che riconosce la spettanza della provvigione anche nel caso della mediazione atipica e/o unilaterale, in ragione dell'identità dell'affare, e della consapevolezza della convenuta del ruolo di mediatrice CP_1 svolto dalla società in ragione della riconducibilità della società Controparte_8 unitamente alla al medesimo management amministrativo e CP_1 Controparte_7 gestionale, era da ritenersi dovuta anche dalla società convenuta la provvigione in ragione della conclusione del contratto preliminare di locazione immobiliare, corrisposta dalla sola società proprietaria.
- Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità CP_1 dell'appello; nel merito contestava il gravame proposto e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, dovendosi ritenere corretta la ricostruzione operata con la sentenza impugnata di cui chiedeva la conferma integrale.
All'udienza del 9.10.2025 all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità risultando conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di gravame, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento dell'impugnazione proposta.
***
Tanto premesso, l'appello va nel merito rigettato rilevandosi infondati i relativi motivi di gravame articolati, al cui esame – che, in ragione delle questioni fattuali e giuridiche sottese, può essere svolto unitariamente – è prodromica una sia pur sintetica ricostruzione della vicenda sulla base degli elementi acquisiti al giudizio, richiamati dalle parti con i rispettivi scritti difensivi e già oggetto di vaglio ad opera dell'organo giudicante di primo grado.
***
La società proprietaria dell'area sita in zona sud di Milano, Controparte_6 oggetto di convenzione urbanistica e destinata alla realizzazione di un polo multifunzionale, affidò, nel giugno del 2017, alla società di intermediazione incarico di assistenza Parte_1
pagina 7 di 16 <<nella gestione delle migliori soluzioni di sviluppo immobiliare attraverso anche la individuazione e < i>
selezione del partner commerciale maggiormente affidabile>>, in esito al quale, la società appellante aveva individuato nella società appartenente al gruppo , la Controparte_7 Controparte_5 potenziale società conduttrice del complesso immobiliare, la quale, nel mese di luglio 2017, aveva manifestato il proprio interesse alla locazione di immobile denominato <
Successivamente, nel luglio del 2018, anche su iniziativa del fondo finanziatore dell'operazione,
[...] individuava nella società convenuta la società contraente Controparte_6 CP_1 con la quale addivenire alla stipula del contratto di locazione immobiliare di un immobile di futura costruzione, di diversa ubicazione, situato a circa 500 metri da quello oggetto della prima fase di trattative svolte dalla Parte_1
In particolare emerge in atti che l'immobile, di futura edificazione, oggetto del preliminare concluso tra proprietaria dell'area, e la società quale Controparte_6 CP_1 promissaria conduttrice, presentava caratteristiche dimensionali ed estetiche diverse da quelle proprie dell'immobile che aveva costituito oggetto del precedente rapporto che aveva portato alla individuazione nella società soggetto giuridico diverso, del possibile conduttore Controparte_7 del complesso immobiliare, e diversa ubicazione, risultando il diverso sito distanziato da quello di insistenza dell'edificio, denominato <
Del pari diverso risultava l'ammontare del canone di locazione, atteso che quello relativo all'immobile oggetto della trattativa con la era pari ad euro 1.800.000,00 da corrispondersi in rate Controparte_7 trimestrali anticipate e con uno sconto di euro 2.000.000,00 complessivi da applicare nei primi quattro anni, mentre il canone relativo al contratto preliminare oggetto di causa concluso con la CP_1 era pari ad euro 1.622.500,00 annui con sconto incentivante di euro 2.433.750,00 distribuito nei primi tre anni e sei mesi di decorrenza della locazione.
pagina 8 di 16 In data 25.09.2025, successivamente alla individuazione della contraente nella società ad CP_1 opera della stessa società proprietaria dell'area e del fondo finanziatore, era sottoscritto tra la società
proprietaria dell'area, e la società appellante Controparte_6 [...] il contratto con cui la società conferiva alla società Parte_1 Controparte_6
<
[...]
CP_7
Con il suddetto contratto, dalle parti etichettato come <
Orobia e Gargano, manifestata l'intenzione di realizzare un fabbricato da cielo a terra da adibire ad uso non abitativo, e l'intento di selezionare un soggetto idoneo ad insediare le proprie attività all'interno del fabbricato, la mandante espressamente individuava nella società Controparte_6 la parte contraente con la quale valutava la stipula del contratto di locazione immobiliare CP_1
a cui era finalizzato il conferimento dell'incarico a di procedere alle Parte_1 attività funzionali alla conclusione del contratto di locazione immobiliare con la predetta società
[...] dichiarava di poter adeguatamente svolgere per conto della mandante Controparte_9
l'incarico conferitole.
Nell'articolato contrattuale si specificava che nel corso dell'esecuzione dell'incarico il mediatore avrebbe visionato e valutato l'area all'interno della quale sarebbe stato edificato il fabbricato, avrebbe accompagnato, concordando preventivamente ogni modalità di accesso all'area in ragione della peculiarità dei luoghi, il possibile conduttore fornendo i ragguagli, la documentazione e i CP_1 rendering necessari, previamente autorizzati dalla mandante, e ricevuto la proposta di locazione dal potenziale conduttore inoltrandola a corredandola CP_1 Controparte_6 con una sintetica relazione nonché procedendo ad informare l'aspirante conduttore circa l'intervenuta accettazione o meno della proposta di cui trattasi. Seguiva l'ulteriore specificazione della modalità di adempimento dell'incarico.
La mandante assumeva l'impegno di mettere a disposizione del mediatore un proprio preposto al quale avanzare ogni richiesta e problematica connessa a quanto oggetto del contratto, fornendo ogni pagina 9 di 16 documento elaborato ed informazione di cui ad avviso della mandante necessiti il mediatore per una congrua e puntuale esecuzione dell'incarico. Specificamente, nell'articolato contrattuale era disposto che la mandante avrebbe corrisposto il compenso di mediazione secondo i termini e modalità di cui al successivo art. 4 dell'articolato contrattuale ove era espressamente previsto l'impegno della mandate alla corresponsione al mediatore, per la conclusione del contratto di locazione con il potenziale conduttore del compenso quantificato nella misura forfettaria ed omnicomprensiva del CP_1
12% del canone annuo di locazione a regime, oltre IVA per legge ed al netto delle ritenute fiscali. Al riguardo si specificava che il compenso sarebbe maturato <nella misura del 75% alla sottoscrizione del contratto preliminare di locazione e nella restante parte del 25% al momento della sottoscrizione con il conduttore segnalato dal mediatore, del contratto definitivo di locazione>>, con CP_1
l'ulteriore specificazione che compenso sarà dovuto solo in caso di mancata verificazione della citata condizione e sarà pagato, previo inoltro della fattura, entro i termini che seguono …>>.
Si specificava, altresì, che il compenso era da intendersi omnicomprensivo di ogni indennizzo eventualmente spettante al mediatore nonché di tutti gli oneri, costi e spese che il mediatore abbia a sostenere in relazione all'esecuzione dell'incarico.
Era infine prevista la durata dell'incarico per il periodo compreso tra il 1.07.2018 ed il 30.09.2018.
È dato documentalmente provato che il contratto preliminare di locazione immobiliare dell'immobile in oggetto è stato sottoscritto tra le relative parti, e segnatamente tra Controparte_6 quale proprietaria dell'area e quale società promittente conduttrice, subito dopo la CP_1 sottoscrizione dell'atto di conferimento dell'incarico innanzi rassegnato, e dopo che nel mese di luglio
2018 era stata autonomamente individuata dalla stessa la contrante Parte_4
CP_1
***
Secondo lo schema sinallagmatico tipizzato dall'art. 1754 c.c., nel contratto di mediazione, richiamato da parte appellante, il mediatore mette in rapporto due o più parti in relazione alla conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
L'attività volta a mettere in relazione due o più parti al fine di concludere un affare, potendo assumere in concreto le forme più eterogenee, può sostanzialmente articolarsi in due attività principali e, segnatamente, nella individuazione della persona con cui contrattare, oppure nella individuazione dell'oggetto della contrattazione. La prima attività può esplicarsi secondo due diverse modalità, e pagina 10 di 16 segnatamente, mediante il “reperimento”, allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone interessate alla conclusione dell'affare, o mediante “l'avvicinamento”, laddove il mediatore appiani divergenze esistenti tra le parti contrattuali già individuate, incidenti sulla conclusione dell'affare (Cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 16.02.2023 m. 4921).
L'elemento caratterizzante il rapporto di mediazione è costituito dall'indipendenza, che deve necessariamente caratterizzare l'opera di mediazione svolta dal mediatore, il quale, per quanto riguarda la conclusione dell'affare, non può operare nell'interesse di una sola parte, per la quale non può assumere compiti o funzioni ulteriori rispetto a quelli tipici e funzionali al contratto di mediazione.
Dall'enunciato predicato normativo – per cui il mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti che pone in relazione da rapporti di dipendenza o di collaborazione – discende il tratto essenziale del rapporto di mediazione, costituito dall'imparzialità del mediatore, che, ponendosi in posizione di equidistanza tra le parti che intermedia, non può operare nell'interesse di una di esse o dei futuri contraenti, dovendo operare nell'interesse di tutte le parti.
L'imparzialità costituisce il logico corollario dell'autonomia, espressa dal dettato normativo per cui il mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
L'esigenza che il mediatore non abbia legami con alcuna delle parti contrattuali intermediate è funzionale a garantire l'indipendenza e l'imparzialità, in difetto delle quali la fattispecie non può inquadrarsi nell'alveo della mediazione, con la conseguenza che dall'eventuale attività svolta non può sorgere il diritto alla provvigione.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico essendo sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cfr. Cass. Civ. n. 11656/2018;
Cass. Civ. n. 25851/2014), atteso che il rapporto di intermediazione nei termini innanzi declinati non postula un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore essendo configurabile anche in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti percepiscano e accettino come tale anche solo tacitamente, nella consapevolezza di utilizzarne i risultati nella futura conclusione del contratto oggetto dell'attività intermediatrice posta in essere dal mediatore.
Secondo il dettato dell'art. 1755 c.c., l'affare, la cui conclusione costituisce il diritto alla provvigione del mediatore, va identificato in quello che il mediatore ha proposto alle parti, la conseguenza che, nel caso in cui sia concluso successivamente un contratto diverso da quello originariamente proposto dal pagina 11 di 16 mediatore, viene meno ogni rapporto di causalità tra l'attività svolta dal mediatore, che, determinando l'incontro delle parti negoziali convogliandole verso la conclusione dell'affare negoziato, e l'affare concluso, potendo spettare il diritto alla provvigione soltanto nel caso in cui la conclusione dell'affare sia causalmente riconducibile all'attività di mediazione (Cass. Civ. n. 11467/2001).
Cone rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la formulazione dell'art. 1755 c.c. in relazione al diritto del mediatore alla provvigione risulta alquanto estesa, accogliendo una concezione ampia dell'affare la cui conclusione, se conseguenza causale dell'attività di mediazione, determina il sorgere del diritto alla provvigione. Il termine affare, rivestente un significato più esteso di quello di contratto, nell'accezione confluita nel testo normativo in esame secondo l'accezione accolta dal dettato dell'art. 1755 c.c., consiste in un atto di volontà giuridicamente efficace a vincolare le parti, e dunque in un accordo tra due soggetti idoneo ad abilitare ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto concluso o, in difetto, per il risarcimento del danno conseguentemente all'inadempimento agli obblighi assunti. Più specificamente, il termine affare è riferibile ad ogni operazione generatrice di obbligazioni e dunque di ogni rapporto giuridico rivestente carattere vincolante.
Alla figura della mediazione tipica o bilaterale, nella quale il diritto alla provvigione del mediatore sorge ex art. 1755 c.c. nei confronti di ciascuna parte intermediata se l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore, si affianca quella della mediazione atipica, caratterizzata dall'essere l'incarico unilateralmente conferito al mediatore da una sola delle parti intermediate.
Il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata a favore di una delle parti contraenti è configurabile anche nel caso in cui lo stesso sia stato contemporaneamente procacciatore di affari dell'altro contraente se l'altro contraente ne abbia nella piena consapevolezza accettato l'opera, o in presenza di specifiche pattuizioni tra il mediatore ed il terzo intermediato, e dunque in presenza di vincoli negoziali anche con l'altro contraente (cfr. Cass. Civ. n. 29287/2018).
Nello specifico, come affermato dal supremo consesso di giustizia, è configurabile il diritto del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui egli sia stato contemporaneamente procacciatore di affari dell'altro contraente. Infatti, se è vero che, normalmente il procacciatore di affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore di affari, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza,
pagina 12 di 16 essendo il procacciatore di affari figura atipica i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta con riguardo alla singola fattispecie, occorre aver riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico (Cass. Civ. Sez. II, 25.06.2020 n.
12651/2020).
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Nel caso di specie è comprovato che il contraente, e segnatamente il possibile conduttore del bene da realizzare sull'area di proprietà della – nella specie la società Controparte_6 convenuta con la quale è stato poi concluso il contratto preliminare di locazione CP_1 immobiliare – è stato individuato direttamente ed autonomamente dalla stessa società proprietaria dell'area e dal fondo finanziatore, dopo l'esito negativo delle Controparte_6 trattative precedentemente svolte dalla – che aveva portato alla Parte_1 individuazione della società la quale tuttavia non offriva le garanzie di stabilità Controparte_7 economico-patrimoniale necessarie alla conclusione dell'affare – senza alcun apporto causale nella individuazione della da parte della società appellante. CP_1
Del pari, è comprovato che la convenuta è rimasta completamente estranea al contratto, CP_1 stipulato tra e la società appellante Controparte_6 Parte_1
con cui ha conferito, in via unilaterale e senza alcun
[...] Controparte_6 coinvolgimento negoziale della convenuta incarico alla CP_1 Parte_1 di svolgere l'attività necessaria per la conclusione con la già individuata conduttrice del CP_1 contratto di locazione immobiliare relativo all'immobile da edificare, disciplinando articolatamente il rapporto e i reciproci obblighi prestazionali nonché le modalità di pagamento da parte della conferitaria del corrispettivo nei termini innanzi indicati, senza alcuna previsione in ordine alla posizione della individuata possibile conduttrice.
Essendone rimasta completamente estranea, nessun obbligo prestazionale può configurarsi a carico della convenuta in ordine all'attività svolta dalla in CP_1 Parte_1 relazione alla stipula del preliminare di locazione immobiliare oggetto di causa, essendo comprovato che la individuazione della contraente, nella specie della società convenuta quale promissaria conduttrice dell'immobile oggetto del contratto di locazione immobiliare, è avvenuta senza alcuna intermediazione della società appellante causalmente efficiente verso la individuazione della parte pagina 13 di 16 contraente, la cui individuazione è avvenuta in modo del tutto autonomo ed indipendente ad opera della società proprietaria dell'area e del fondo finanziatore.
In particolare, nell'atto di conferimento di incarico sottoscritto in data 25.09.2018 tra
[...]
e la società nessun vincolo negoziale è stato Controparte_6 Parte_1 previsto a carico della quale società individuata dalla stessa conferente già CP_1 precedentemente al conferimento dell'incarico, nel quale la stessa viene menzionata quale soggetto con cui svolgere per conto della mandante l'attività negoziale volta alla stipula del contratto di locazione immobiliare, alla quale è poi seguita la conclusione del contratto preliminare di locazione immobiliare, le cui intese sono risultate antecedenti alla formalizzazione del predetto incarico. Pertanto, in assenza di specifici vincoli o pattuizioni tra il mediatore e la qualificando nei termini della CP_1 mediazione atipica e unilaterale il rapporto di mediazione di cui al predetto contratto di conferimento intercorso tra e non è Controparte_6 Parte_1 configurabile a carico della alcun obbligo di corresponsione della provvisionale non CP_1 essendo stato in alcun modo provato ad opera della società appellante che la convenuta CP_1 fosse a conoscenza dell'attività di mediazione svolta dalla né che siano Parte_1 intercorse specifiche pattuizioni tra la suddetta società convenuta e la società mediatrice.
Né, la conclusione dell'affare può ritenersi riferibile alla attività di mediazione precedentemente svolta dalla in relazione alla individuazione della precedente società Parte_1 conduttrice attesa la diversità dell'affare, la diversità soggettiva e l'assenza di ogni Controparte_7 collegamento causale tra detta attività e la individuazione della nuova conduttrice in relazione alla diversa unità immobiliare peraltro ancora da realizzare.
È, infatti, ampiamente comprovata la diversità dell'affare, atteso che diverso risulta essere stato il bene oggetto del contratto preliminare di locazione immobiliare, di caratteristiche dimensionali ed estetiche diverse, situato in diverso sito, distante da quello relativo all'immobile oggetto della attività di intermediazione svolta dalla società appellante che ha portato alla individuazione della precedente e diversa società oltre che dalle evidenziate diverse condizioni economiche Controparte_7 dell'affare.
La diversità dell'affare esclude pertanto alla radice la possibilità di ricondurne anche solo in via indiretta la conclusione dell'affare alla pregressa attività di intermediazione svolta in relazione alla società costituente soggetto giuridico diverso e non collegabile alla società Controparte_7 convenuta.
pagina 14 di 16 Al riguardo appaiono infondate e sprovviste di idonei elementi probatori le asserzioni di parte appellante in ordine alla riconducibilità della società convenuta al medesimo gruppo, trattandosi di ente giuridico e dunque soggetto giuridico diverso con autonomo management e autonomia amministrativa e gestionale.
Inoltre, nel contratto preliminare di locazione immobiliare concluso tra la conduttrice e CP_1 la società proprietaria dell'area, poco dopo la sottoscrizione, in Controparte_6 data 25.09.2018, del contratto con cui ha conferito alla società Controparte_6 appellante l'incarico di seguire le attività volte alla conclusione del contratto di locazione immobiliare con la predetta e già individuata società nessun riferimento, neanche implicito, è fatto CP_1 alla asserita attività di intermediazione di il che dà ulteriore Parte_1 dimostrazione della totale estraneità della società convenuta dagli accordi meditativi CP_1 unilateralmente intercorsi unicamente tra e l'appellante Controparte_6 [...]
Parte_1
Nessun collegamento causale può ravvisarsi tra la pregressa attività svolta dalla
[...]
peraltro in assenza di un formale atto di conferimento di incarico, e l'individuazione Parte_1 della parte contraente con la quale ha avuto luogo la stipula del contratto preliminare di locazione immobiliare in oggetto, in modo del tutto autonomo svincolato dalla pregressa attività svolta dalla odierna appellante.
Conferma se ne ha dalla conclusione in epoca ampiamente successiva alla individuazione della società
e solo dopo l'avvenuta individuazione della stessa ad opera della CP_1 [...] ed in prossimità della stipula del preliminare di vendita, dell'atto di conferimento di Controparte_6 incarico, intercorso, come innanzi rilevato, unicamente tra la sola società conferente e proprietaria dell'area, e la società di intermediazione Controparte_6 [...]
con completa estromissione della società conduttrice, della quale nessuna menzione è Parte_1 fatta nel contratto preliminare di locazione immobiliare concluso tra la Controparte_6
e la predetta
[...] CP_1
Segue il rigetto dell'appello.
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Al rigetto dell'appello proposto da consegue la conferma della Parte_1 sentenza appellata.
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pagina 15 di 16 Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in CP_1 considerazione del valore della causa (compresa nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 10.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed VA, se dovuta, come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la sentenza n. 7293/2024 pubblicata il Parte_3 CP_1
22.07.2024 del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro CP_1
10.000,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed VA (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
il consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
il presidente
dr.ssa ER Monte
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