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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/07/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI OT REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2029/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GIRIMONTE SALVATORE DONATO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
ANGELA ROSA Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive già riconosciute dalla sentenza n.113/2017 del Tribunale di TO (quantificate nel ricorso in euro 23.147,98 -importo ridotto a euro 15.043,34 nelle note scritte depositate telematicamente in data 8/7/2025- ) e la condanna dell'amministrazione scolastica al collocamento della parte ricorrente, a far data dal 2/11/2021, nella fascia stipendiale 15-20 anni. Il ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto Controparte_1 il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio verte sulla quantificazione delle differenze retributive riconosciute in favore della parte ricorrente dalla sentenza n.113/2017 del Tribunale di TO in atti, di cui si riporta di seguito uno stralcio del dispositivo: “Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati e con la condanna della parte convenuta a collocare parte ricorrente, per effetto di quanto sopra, nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio così maturata, nei limiti della prescrizione quinquennale e con la condanna della parte convenuta al pagamento delle relative differenze maturate dal 1.9.2009 tra la retribuzione percepita
1 e quella dovuta in base alla posizione stipendiale prevista dal c.c.n.l. applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo” [così essendo stato riconosciuto il diritto della parte ricorrente alle differenze retributive maturate dall'1/9/2009, come si evince dal tenore letterale del dispositivo della sentenza in parola]. Su tali basi, è stata disposta CTU con la formulazione del seguente quesito:
“Quantifichi il CTU, sulla base della documentazione in atti e utilizzando i CCNL ratione temporis applicabili, le differenze retributive dovute alla parte ricorrente (appartenente al personale scolastico docente) dal Controparte_1
dall'1/9/2009 (come stabilito dalla sentenza del Tribunale di TO
[...]
n.113/2017 in atti) e fino al 31/8/2023 (come richiesto nelle conclusioni del ricorso), avuto riguardo alla retribuzione percepita dalla parte ricorrente e a quella che le sarebbe spettata considerando il servizio effettivamente prestato (anche quello precedente alla sua immissione in ruolo) come integralmente utile ai fini giuridici ed economici (come stabilito dalla sentenza del Tribunale di TO n.113/2017), senza però applicare la clausola di salvaguardia del CCNL del 4/8/2011 relativo al personale del comparto scuola (neanche menzionata nella sentenza del Tribunale di TO n.113/2017) e tenendo conto degli arretrati già percepiti riportati nel cedolino paga di novembre 2023 in atti. Indichi infine il CTU qual è l'anzianità di servizio della parte ricorrente alla data del 2/11/2021, in applicazione di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di TO n.113/2017”. Il CTU ha risposto al quesito quantificando le differenze retributive dovute alla parte ricorrente in euro 15.043,34 (somme già comprensive del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolato fino al 3/6/2025 -data di deposito della relazione di consulenza tecnica- ). Quanto all'anzianità di servizio della parte ricorrente alla data del 2/11/2021, il CTU l'ha determinata in 15 anni. Non vi sono ragioni per discostarsi dalla liquidazione effettuata dal CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e analitici conteggi, anche in ragione del fatto che le parti non hanno trasmesso al CTU alcuna osservazione nei termini previsti, non avendo dunque le parti prospettato elementi tali da contrastare i conteggi contenuti nella relazione di consulenza tecnica. Da quanto precede discende che il deve essere Controparte_1 condannato al pagamento delle differenze retributive (riconosciute dalla sentenza n.113/2017 del Tribunale di TO) maturate dalla parte ricorrente dall'1/9/2009 al 31/8/2023, quantificate con la presente pronuncia in euro 15.043,34 (oltre accessori di legge dal 3/6/2025 al soddisfo). Le spese di lite sono integralmente poste a carico del Controparte_1
(in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in
[...] dispositivo. 2
P.Q.M.
Condanna il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate dalla parte ricorrente dall'1/9/2009 al 31/8/2023 (riconosciute dalla sentenza n.113/2017 del Tribunale di TO) quantificate in euro 15.043,34, oltre interessi o (se maggiore) rivalutazione come per legge dal 3/6/2025 al soddisfo. Condanna il a collocare la parte ricorrente, a far Controparte_1 data dal 2/11/2021, nella fascia stipendiale 15-20 anni. Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico del
[...]
. Controparte_1
TO, 10/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3
TRIBUNALE DI OT REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2029/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GIRIMONTE SALVATORE DONATO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
ANGELA ROSA Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive già riconosciute dalla sentenza n.113/2017 del Tribunale di TO (quantificate nel ricorso in euro 23.147,98 -importo ridotto a euro 15.043,34 nelle note scritte depositate telematicamente in data 8/7/2025- ) e la condanna dell'amministrazione scolastica al collocamento della parte ricorrente, a far data dal 2/11/2021, nella fascia stipendiale 15-20 anni. Il ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto Controparte_1 il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio verte sulla quantificazione delle differenze retributive riconosciute in favore della parte ricorrente dalla sentenza n.113/2017 del Tribunale di TO in atti, di cui si riporta di seguito uno stralcio del dispositivo: “Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati e con la condanna della parte convenuta a collocare parte ricorrente, per effetto di quanto sopra, nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio così maturata, nei limiti della prescrizione quinquennale e con la condanna della parte convenuta al pagamento delle relative differenze maturate dal 1.9.2009 tra la retribuzione percepita
1 e quella dovuta in base alla posizione stipendiale prevista dal c.c.n.l. applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo” [così essendo stato riconosciuto il diritto della parte ricorrente alle differenze retributive maturate dall'1/9/2009, come si evince dal tenore letterale del dispositivo della sentenza in parola]. Su tali basi, è stata disposta CTU con la formulazione del seguente quesito:
“Quantifichi il CTU, sulla base della documentazione in atti e utilizzando i CCNL ratione temporis applicabili, le differenze retributive dovute alla parte ricorrente (appartenente al personale scolastico docente) dal Controparte_1
dall'1/9/2009 (come stabilito dalla sentenza del Tribunale di TO
[...]
n.113/2017 in atti) e fino al 31/8/2023 (come richiesto nelle conclusioni del ricorso), avuto riguardo alla retribuzione percepita dalla parte ricorrente e a quella che le sarebbe spettata considerando il servizio effettivamente prestato (anche quello precedente alla sua immissione in ruolo) come integralmente utile ai fini giuridici ed economici (come stabilito dalla sentenza del Tribunale di TO n.113/2017), senza però applicare la clausola di salvaguardia del CCNL del 4/8/2011 relativo al personale del comparto scuola (neanche menzionata nella sentenza del Tribunale di TO n.113/2017) e tenendo conto degli arretrati già percepiti riportati nel cedolino paga di novembre 2023 in atti. Indichi infine il CTU qual è l'anzianità di servizio della parte ricorrente alla data del 2/11/2021, in applicazione di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di TO n.113/2017”. Il CTU ha risposto al quesito quantificando le differenze retributive dovute alla parte ricorrente in euro 15.043,34 (somme già comprensive del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolato fino al 3/6/2025 -data di deposito della relazione di consulenza tecnica- ). Quanto all'anzianità di servizio della parte ricorrente alla data del 2/11/2021, il CTU l'ha determinata in 15 anni. Non vi sono ragioni per discostarsi dalla liquidazione effettuata dal CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e analitici conteggi, anche in ragione del fatto che le parti non hanno trasmesso al CTU alcuna osservazione nei termini previsti, non avendo dunque le parti prospettato elementi tali da contrastare i conteggi contenuti nella relazione di consulenza tecnica. Da quanto precede discende che il deve essere Controparte_1 condannato al pagamento delle differenze retributive (riconosciute dalla sentenza n.113/2017 del Tribunale di TO) maturate dalla parte ricorrente dall'1/9/2009 al 31/8/2023, quantificate con la presente pronuncia in euro 15.043,34 (oltre accessori di legge dal 3/6/2025 al soddisfo). Le spese di lite sono integralmente poste a carico del Controparte_1
(in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in
[...] dispositivo. 2
P.Q.M.
Condanna il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate dalla parte ricorrente dall'1/9/2009 al 31/8/2023 (riconosciute dalla sentenza n.113/2017 del Tribunale di TO) quantificate in euro 15.043,34, oltre interessi o (se maggiore) rivalutazione come per legge dal 3/6/2025 al soddisfo. Condanna il a collocare la parte ricorrente, a far Controparte_1 data dal 2/11/2021, nella fascia stipendiale 15-20 anni. Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico del
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. Controparte_1
TO, 10/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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