Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3328/2024 promossa congiuntamente da:
C.F.: ) Email_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dagli Parte_1 CodiceFiscale_2
Avvocati GIANCARLO BALESTRA e STEFANO CLERICI
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2.12.2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata al di fuori del matrimonio il 4.08.2008, alle seguenti Per_1 condizioni:
1)La figlia minore, , è affidata in via condivisa a entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno le decisioni più rilevanti riguardanti la minore, tenendo conto della capacità, della inclinazione naturale e della aspirazione della medesima, e salvo l'esercizio della potestà separata del singolo genitore per le decisioni inerenti a questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di convivenza con , con mantenimento del Per_1 collocamento anagrafico della minore presso la madre, sig.ra in Codogno (LO), Parte_2
Viale Volta, n. 14.
2)Con riguardo alla casa familiare sita in Codogno (LO), Viale Volta, n. 14, composta da abitazione di tipo civile, identificata al N.C.E.U. del Comune di Codogno Foglio 14, Particella 118, Sub. 5, Cat. A/2,
Classe 3, Vani 5, Rendita Euro 309,87, Viale Volta, n. 14, di proprietà esclusiva della signora
[...]
i ricorrenti convengono che resti assegnata alla sig.ra così Parte_2 Parte_2 come gli arredi che la corredano, affinché vi viva con la figlia minore , e con facoltà per il sig. Per_1 di asportare i propri effetti personali ed ogni altro bene di sua proprietà; CP_1
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4)La regolamentazione di cui sopra in ordine ai tempi di permanenza della minore con i rispettivi genitori verrà rispettata, salvo diverso accordo tra i medesimi per imprevisti lavorativi che dovessero sorgere. Ciascun genitore si impegna sin d'ora a valutare, dapprima, la disponibilità dell'altro per la sostituzione nell'accudimento della minore e, solo in caso di indisponibilità dell'altro genitore, la minore starà con altri familiari;
5)Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della figlia nel periodo di settimanale coabitazione della minore presso ciascun genitore. Allo stesso modo il sig. continuerà CP_1
a corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di
€ 250,00 (euro duecentocinquanta virgola zero zero), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione a far data da un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso). Il succitato importo sarà corrisposto, in unica soluzione, mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 8 (otto) di ogni mese;
Parte_2
6)Entrambi i genitori concorreranno altresì, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la figlia secondo il Per_1 seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata, sms o e-mail) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.). In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
pagina 2 di 3 7)Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della CP_1 figlia, , fintanto che la stessa continuerà ad avere coabitazione prevalente presso la madre e/o Per_1 non sarà economicamente indipendente;
8)I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
9)I signori e dichiarano di essere al momento economicamente Parte_2 CP_1
e reciprocamente indipendenti l'uno dall'altro, e rinunciano, così, rispettivamente, ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
10)Le parti prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per sé stessi e per la minore”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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