Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.147/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da con l'Avv. PASCUCCI LUCA, Parte_1 C.F._1
-parte attrice contro
, in persona del sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
con l'Avv. FORMICA GIANFRANCO,
-parte convenuta
Avente ad oggetto: pagamento somma
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
Per parte attrice condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore del Sig.re della somma di Euro Parte_1
18.000,00 per i C.A.S. non percepiti da giugno 2020 sino al mese di gennaio
2022 e, comunque, anche per i C.A.S. non percepiti dalla data della notifica della citazione sino a che non siano cessate le condizioni di «disagio abitativo», ovvero quando l'immobile dell'abitazione principale tornerà ad essere agibile, così come specificata e quantificata nella premessa della presente citazione, o nell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta sussistere dal Giudicante in seguito ad espletanda istruttoria.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO ha convenuto in giudizio il in persona del Parte_1 Controparte_1
sindaco pro tempore, al fine di ottenere il pagamento del contributo di autonoma sistemazione (denominato per abbreviazione CAS ) a cui era stato ammesso a seguito dell'ordinanza di inagibilità, avendo avuto la propria abitazione di via papa Sisto 8 in lesionata e dichiarata inagibile a seguito del sisma del CP_1
2016 .
Il contributo CAS concessogli dal 2016 veniva sospeso dal comune di CP_1
con comunicazione del 11.08.2020 .
Rappresentava il comune che a seguito del superamento della fase emergenziale e della conseguente razionalizzazione delle misure di sostegno, con circolare del 23.07.20 la Regione aveva chiarito che in merito alla disciplina di erogazione del CAS, qualora l'immobile di proprietà fosse idoneo all'uso ( ovvero conforme per metratura ai parametri previsti per la assegnazione
SAE secondo il numero del nucleo familiare ) l'utente avrebbe perduto il diritto al CAS .
L'attore lamentava il fatto che, a seguito della ordinanza comunale di inagibilità della propria abitazione di Via Papa Sisto, pure alloggiando dal settembre 2016 in un immobile di sua proprietà sito in Via Bartolotti in , l'appartamento CP_1
non era nella sua disponibilità essendo stato concesso in locazione dal 2015 alla figlia, pertanto aveva diritto al contributo di autonoma sistemazione , rientrando nell'ipotesi normativa prevista dall' OCDPC n 614/19 art 2 ,
Esaminato il contratto di locazione, prodotto in atti da parte attrice , nello stesso i contraenti ( attore e la di lui moglie, quali locatori e la figlia quale locataria) concordavano la cessione in locazione al canone annuale di euro 1.000,00, di terreni agricoli con sovrastanti fabbricati, Il contratto sottoscritto tra le parti nel
2005 per la durata di 10 anni , era stato rinnovato nel 2015.
2 Esaminate le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile emanate per gestire la fase emergenziale, a seguito del sisma del 2016 che aveva colpito le regioni del centro Italia, si osserva quanto segue.
L'Ordinanza n 388/2016 all'art 3 prevedeva la concessione di un contributo variabile per l'autonoma sistemazione al nucleo familiare la cui casa fosse stata distrutta in tutto o in parte dal sisma;
all'art 3 precisava che
“I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.”
Successivamente, superata la fase emergenziale, attesa la necessità di razionalizzare le misure di aiuto disponendole laddove effettivamente necessarie, il Capo dipartimento della Protezione civile emanava l'ordinanza n
614/19 che imponeva ai destinatari dei contributi CAS un aggiornamento sulla situazione abitativa. In particolare avrebbero dovuto presentare una dichiarazione specificando “ di non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante “( art 1 OCDPC 614/1) In ragione del dettato normativo sopra richiamato l'attore chiede il ripristino della concessione del contributo, ritenendo di averne i requisiti .
Si costituiva in giudizio il in persona del legale rapp.te Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda . Parte convenuta rappresentava di aver sospeso l'erogazione del CAS a seguito delle direttive del capo dipartimento della protezione civile ed in attesa di chiarimenti avendo pure rappresentato il caso specifico al CDPC e di aver ricevuto riscontro come da comunicazione depositata in atti
3 Rigettate le istanze istruttorie, ritenuta la natura prettamente documentale del presente giudizio, lo stesso va deciso in diritto con sentenza redatta ai sensi del novellato art 132 cpc mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione, senza la necessità di ripercorrere le varie fasi del processo se non laddove necessario alla miglior comprensione della vicenda .
Dalla lettura delle ordinanze sopra citate e da quanto contenuto nelle premesse Parte_ di ciascuna ordinanza, il ( contributo di autonoma sistemazione) aveva funzione di sostegno e di contributo nell'immediatezza, subito dopo gli eventi sismici del 2016, al fine di sostenere tutti coloro che fossero stati destinatari di ordinanze di inagibilità delle abitazioni,.
A seguito dell'ordinanza 614/19 emanata successivamente, sono stati introdotti dei correttivi, con funzione ricognitiva e di verifica della permanenza delle condizioni di disagio abitativo, superata la fase emergenziale ed a distanza di oltre tre anni dal sisma, prevedendosi il venir meno dei requisiti del diritto al
CAS per i soggetti che nel frattempo avessero trovato una sistemazione alternativa stabile e continuativa purchè l'unità abitativa fosse idonea all'uso e conforme per metratura al nucleo familiare .
Esaminata la normativa sopra descritta, secondo un' interpretazione del contenuto delle ordinanze emanate nell'emergenza degli eventi sismici, che va oltre il tenore letterale, valutando concretamente l'applicabilità del dato normativo alla finalità che ci si proponeva di fronteggiare , ovvero al disagio abitativo, esaminata la fattispecie in esame deve rigettarsi la domanda introdotta da . Parte_1
La misura di sostegno concessa dal governo per il disagio abitativo deve ritenersi limitata alla fase emergenziale, essendo prevista come sostegno immediato a coloro che fossero destinatari di un' ordinanza di inagibilità della propria abitazione e non avessero disponibilità di altri immobili nel comune di residenza o in comuni limitrofi o , se pur proprietari di immobili, questi al momento degli eventi calamitosi , fossero locati o concessi in comodato a terzi .
4 Dunque, la deroga specificamente indicata dalla ordinanza 614/19 va interpretata secondo una logica previsione che qualora il soggetto fosse proprietario di altra soluzione abitativa ma questa fosse già di fatto occupata da terzi, avesse comunque diritto al contributo per autonoma sistemazione al fine di ovviare alla concreta possibilità di creare un ulteriore disagio abitativo per chi detenesse, anzi occupasse già l'immobile in ragione di relativo contratto ,
Il superamento della fase emergenziale, a distanza di circa quattro anni dagli eventi calamitosi imponeva la necessità di riconsiderare le concrete situazioni di fatto dei vari destinatari del CAS , in quanto la misura di sostegno era prevista fino a che non si fossero realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero non si fosse provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.” come testualmente indicato nella Ordinanza 388/16.
Dunque il diritto al CAS viene meno quando la sistemazione abitativa temporanea acquisisce carattere di stabilità.
Nel caso in osservazione, dalle emergenze probatorie risulta incontestato il fatto, peraltro ammesso dalla stessa parte attrice , che l' insieme alla Pt_1
moglie venissero “ospitati” continuativamente fin dal settembre 2016 presso uno degli appartamenti di proprietà dell'attore in via Bortolotti, facenti parte del complesso classificato come agriturismo, concesso in locazione alla figlia, ma in realtà non occupati da nessuno e quindi liberi .
Appare altresì incontestato che , figlia dell'attore e locataria, Persona_1
risiedesse in un immobile diverso da quello di Via Bortolotti, pertanto non sussisteva nessuna condivisione degli spazi abitativi con i genitori e nessuna dimostrazione di disagio è stato offerto da parte attrice per la sistemazione abitativa di cui l'attore ha potuto usufruire in modo continuativo e stabile.
Anzi, la difesa attorea nei propri scritti difensivi rappresentava che nel periodo successivo al terremoto nell'agriturismo sarebbero state “ospitate” altre famiglie.
5 Dunque ha dimorato nell'immobile di via Bortolotti di sua Parte_1
proprietà, avendone la disponibilità in quanto di fatto non occupato da altri seppur formalmente locato alla figlia abitante altrove, dal settembre 2016 in maniera stabile e duratura almeno fino all'introduzione del presente giudizio .
Per le ragioni sopra esposte deve rigettarsi la domanda attorea.
Alla parte soccombente consegue il pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo , tenuto conto dell'effettiva attività svolta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica sulla domanda proposta da Parte_1
- rigetta la domanda .
Visto l'art.91 cpc,
condanna parte attrice al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte convenuta, che si liquidano in euro 3.500,00 oltre rimborso forfetario, IVA e
CAP.
Così deciso in Macerata il 09/06/2025 .
Il giudice on.
Silvia Mosconi
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