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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/05/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6014/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 27 febbraio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Silvestro CARBONI _1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Oberdan n. 24,
PARTE ATTRICE
CONTRO
- ; OP
PARTE CONVENUTA-contumace
E
- PA
PARTE CONVENUTA-contumace
OGGETTO: lesioni personali
Per l'udienza di discussione del 27 febbraio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 25 febbraio 2025 da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 6 novembre 2019 deduceva: _1
a) In data 02/10/2014, alle ore 18.00 circa, la IG.ra entrata _1 all'interno del Centro Commerciale “Shopping Center LEON” sito in Latina, via
Scrivia, in corrispondenza dell'accesso al supermercato “Leon”, sito all'interno del detto Centro Commerciale, cadeva rovinosamente a terra a causa del pavimento bagnato, in alcun modo visibile, non segnalato, e privo di tappeti o barre antiscivolo. A causa della caduta, la IG.ra riportava gravi lesioni personali, PT
venendo immediatamente soccorsa e trasportata tramite ambulanza al Pronto
Soccorso dell'ICOT, dove, effettuato un primo soccorso, veniva ricoverata presso il reparto di traumatologia ortopedica con diagnosi di frattura sovracondiloidea pluriframmentaria scomposta femore DX e trauma al ginocchio DX con impotenza funzionale, in soggetto già portatore di artoprotesi, e con prognosi di 30 giorni;
b) Successivamente in data 06/10/2014 la IG.ra veniva sottoposta a PT intervento chirurgico di riduzione e sintesi della lesione fratturativa mediante sostituzione della componente protesica femorale con modello a stelo lungo, dietro prescrizione dei medici del Pronto Soccorso ICOT. In seguito in data 17/10/2014
l'attrice veniva trasferita presso l'Istituto Fisioterapico di riabilitazione “C.
Franceschini” di Sabaudia, per essere sottoposta a mobilizzazione passiva e attiva assistita degli arti, ed esercizi assistiti per la stazione eretta con appoggio monopodalico sinistro. Infine in data 03/12/2014 la IG.ra veniva dimessa PT
con prescrizione di prosecuzione del trattamento riabilitativo a domicilio e con divieto di carico a destra;
c) L'attrice, si sottoponeva a controlli periodici presso l'ICOT di Latina ed alle cure mediche prescritte. In seguito ed a causa di tale sinistro, la IG.ra _1 riportava lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, ossia
[...]
“limitazione funzionale dell'anca destra e del ginocchio destro con notevole e forte difficoltà ambulatoriale”, come emerso in seguito ad accertamenti medici ed alla perizia di parte redatta dal Dott. ; Persona_1
d) La responsabilità dell'evento era da ricondurre ex art. 2051 c.c in via esclusiva al gestore del “ Commerciale Shopping Center Leon”, e/o in via solidale al Pt_2
gestore del “ ”, quali custodi dei locali commerciali di loro Parte_3
competenza, sui quali vigeva l'obbligo di vigilare, prevenire ed impedire il verificarsi di danni a terzi. Pertanto, ne conseguiva il diritto per l'attrice
[...]
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito dell'evento _1
infortunistico così quest'ultima con lettera raccomandata A.R. del 26/05/2015, formulava richiesta di risarcimento ad entrambi i convenuti. Tuttavia, nonostante i numerosi solleciti inoltrati, alcuna offerta di risarcimento dei danni per le lesioni subite dall'attrice era stata formalizzata da parte delle predette società e vano era stato risultato ogni tentativo di bonario componimento della controversia;
e) In merito alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice sulla base della perizia di parte redatta dal Dott. essa riportava un danno biologico Persona_1
permanente pari al 18%, 120 giorni di invalidità temporanea totale al 100%; 80 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%. Ai fini del calcolo economico del danno si applicavano alla fattispecie le “tabelle orientative elaborate dal Tribunale di Milano” per l'anno 2018 pertanto i danni patiti dalla IG.ra , _1
per il danno biologico ammontavano ad euro 83.174,00. Oltre a ciò a seguito del sinistro per cui era causa, l'attrice aveva dovuto sostenere spese mediche pari ad euro 2.268,54;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare la responsabilità della società OP
gestore del Centro Commerciale “Shopping Center Leon”, e/o della società in
[...] CP_2 liquidazione, gestore del “ ”, anche in solido tra loro, nella causazione sinistro Parte_3 per cui è causa e, per l'effetto condannare la società gestore OP del Centro Commerciale “Shopping Center Leon”, e/o la società gestore del CP_2
“ ”, anche in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Parte_3 dall'attrice e così al pagamento in favore di quest'ultima dell'importo di euro _1 85.442,54, o di quella maggiore o minore determinata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì dell'evento sino a quello dell'effettivo pagamento. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente avvocato che si dichiara procuratore antistatario”. In via istruttoria si chiede ammettersi CTU medico legale sulla persona della IG.ra per la _1 quantificazione dei danni subiti a seguito del sinistro occorso. Con riserva, altresì, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori ai sensi dell'art. 183 cpc 6° comma, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta.
All'udienza del 4 febbraio 2020 il Giudice dato atto della regolarità delle notifiche dichiarava la contumacia di e OP [...]
. Parte attrice si riportava al proprio atto di citazione e chiedeva la PA
concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. Il Giudice dato atto li concedeva e rinviava all'udienza del 17 settembre 2020
Con memorie ex art.183 c.p.c., VI comma, 2° termine, del 8 giugno 2020 parte attrice chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “Vero che il giorno
02/10/2014 alle ore 18.00 circa, la IG.ra , si trovava all'interno del _1
Centro Commerciale Shopping Center Leon sito in Latina Via Scrivia”? 2) “Vero che la
IG.ra mentre percorreva l'area tra l'ingresso del Centro _1
Commerciale e l'accesso al supermercato, giunta in prossimità di quest'ultimo, cadeva rovinosamente a terra”? 3) “Vero che la pavimentazione era bagnata”? 4) “Vero che l'area era priva di cartelli segnalanti la presenza di pericolo – pavimento bagnato o scivoloso”? 5)
“Vero che l'area era priva di tappeto e/o barre antiscivolo”? 6) “Vero che la IG.ra
[...]
cadeva e rimaneva a terra”? 7) “Vero che, immediatamente soccorsa dai _1
presenti, la IG.ra veniva trasportata dal soccorso 118 in ambulanza _1 presso il presidio ospedaliero dell'ICOT di Latina”? Indicava come testimoni il IG.
, , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
All'udienza del 17 settembre 2020 parte attrice si riportava alle memorie istruttorie ed insisteva per l 'ammissione dei mezzi di prova richiesti. Il Giudice dato atto, si riservava
Con ordinanza del 17 settembre 2020 il Giudice, letti gli atti di causa, viste le richieste di prova articolate da parte attrice nella memoria istruttoria secondo termine;
considerato che
la prova testimoniale appariva ammissibile e rilevante la ammetteva su tutti i sette capitoli indicati limitando a due i testimoni da assumere. Riservava all'esito in ordine alla CTU medico legale e rinviava per l'esame dei due testi ammessi all'udienza dell'8 aprile 2021
All'udienza del 8 aprile 2021 veniva introdotto il primo testimone che dichiarava: “sono nato a [...] il [...] residente in [...] Testimone_4
Latina autista soccorritore identificato con C.I. n. 960704 rilasciata in data 17 giugno 2019 non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli della memoria istruttoria dichiarava: Capitolo 1): è vero Capitolo 2): è vero. Capitolo 3): è vero. Capitolo 4): è vero non c'era alcun cartello che indicava pericolo.
Capitolo 5): è vero non c'era il tappeto e non c'erano barre antiscivolo. Capitolo 6): è vero.
Capitolo 7): è stata soccorsa dall'ambulanza ma non so dire in quale ospedale sia stata portata. A domanda del giudice: io ho assistito all'incidente perché mi trovavo al centro commerciale per fare delle spese. Quando la IG.ra è caduta mi trovavo a qualche metro. Io stavo entrando e la IGnora è caduta davanti a me. Non conoscevo la IG.ra . Dopo PT
la caduta mi sono avvicinato per prestare soccorso insieme ad un'altra IGnora che ho rivisto ora nel corridoio in attesa di testimoniare. Non ricordo se vi erano addetti del centro commerciali. Si era formato un capannello di persone intorno alla IG.ra. Non so dire chi abbia chiamato l'ambulanza. Non ricordo se sono stato io a chiamare l'ambulanza.
La IGnora è caduta all'interno del centro commerciale. Nel punto dove la IGnora è caduta il centro commerciale era illuminato. Quando mi sono avvicinato alla IGnora ho notato che il pavimento era bagnato. Non so dire se fosse bagnato perché era stato lavato o per altri motivi. Veniva introdotto il secondo testimone che dichiarava: “sono Tes_2
ata a Roma il 3 giugno 1981 residente in [...]
[...]
identificato con C.I. n. in corso di validità non ho rapporti di Parte_4 NumeroD_1
parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli della memoria istruttoria dichiarava: Capitolo 1): è vero;
Capitolo 2): è vero;
Capitolo 3): è vero;
Capitolo 4): è vero non vi era alcuna segnalazione di pericolo. Capitolo 5): è vero non vi erano tappeti o barre antiscivolo Capitolo 6): è vero;
Capitolo 7): è vero è stata soccorsa dall'ambulanza. A domande del giudice: ho assistito all'incidente perché mi trovavo nel centro commerciale per fare degli acquisiti. Io mi trovavo a circa sei o sette metri quando ho visto cadere la IG.ra. Dopo la caduta mi sono avvicinata alla IG.ra per prestare soccorso. Non sono stata io a chiamare l'ambulanza. La IG.ra è rimasta per terra e si lamentava. Nessuno l'ha spostata fino all'arrivo del personale dell'ambulanza. Quando mi sono avvicinata alla IGnora ho notato che il pavimento era bagnato. Nel percorso che ho fatto io verso il supermercato non ho notato che il pavimento fosse bagnato. Il centro era normalmente illuminato. Ho visto la IG.ra scivolare sul pavimento. Non ricordo se sia scivolata con il piede destro o sinistro. Dopo l'incidente mi pare che si lamentasse del dolore al piede destro. Ho lasciato il mio numero di telefono al IGnore che aiutava la IGnora caduta e che suppongo fosse il marito. Ricordo che tra le persone che hanno prestato soccorso vi era anche il IGnore che ho visto ora nel corridoio e che ha testimoniato prima di me. All'esito, parte attrice insisteva per la richiesta di CTU medica.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 8 aprile 2021 il Giudice, letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all' udienza, sulla richiesta di CTU medica avanzata da parte attrice, ritenutala ammissibile e rilevante la ammetteva e nominava CTU la dottoressa
[...]
con il seguente incarico 1) descriva il CTU le lesioni riportate da Persona_2
nell'incidente per cui è causa, la loro evoluzione, i trattamenti _1 praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse, precisando se detto stato sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento e se il soggetto dovrà in futuro sottoporsi a cure mediche e/o ad interventi riabilitativi e/o medico-chirurgici, specificandone in caso positivo natura e caratteristiche;
descriva lo stato psico-fisico preesistente del soggetto onde tenerne conto nelle valutazioni elencate di seguito;
2) stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, si sia verificata compromissione temporanea (totale e/o parziale) della validità psicofisica del soggetto, intesa come incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e ne determini la durata, rilevando altresì se il periziando, per il periodo di invalidità temporanea, abbia avuto la necessità di assistenza personale infermieristica o comunque generica a causa del tipo di lesioni riportate;
3) stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, sussistano esiti di compromissione permanente della validità psicofisica del soggetto (con conseguente menomazione del modo di essere della persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago), ne quantifichi la percentuale sotto il profilo del danno biologico e dica inoltre se il soggetto medesimo abbia riportato danno estetico;
4) precisi la eventuale incidenza che tale compromissione della validità psicofisica del soggetto abbia avuto e/o abbia sulla capacità lavorativa propria del medesimo, sia temporanea che permanente, ed in riferimento sia alla capacità generica che a quella specifica eventuale;
5) riferisca quant'altro ritenuto utile ai fini dell'indagine …” Rinviava la causa per il conferimento dell'incarico all'udienza dell' 8 giugno 2021.
Con ordinanza del 26 aprile 2021 il Giudice letta l'istanza e la comunicazione di rinuncia della dott.ssa nominava come CTU in sostituzione il dott. Persona_2 Per_3
che doveva comparire all'udienza dell'8 giugno 2021 per il conferimento
[...]
dell'incarico
Con ordinanza del 8 giugno 2021 dato atto, che il CTU dott. benchè Persona_3
regolarmente avvisato non era comparso, ne revocava la nomina e nominava CTU il dott.
. Rinviava poi la causa per il conferimento dell'incarico all'udienza Persona_4
del 22 giugno 2021
All'udienza del 22 giugno 2021 il Giudice dato atto, dopo aver fatto presente al consulente l'importanza delle funzioni che era chiamato ad adempiere gli conferiva l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza dell'8 aprile 2021; gli concedeva l'acconto di
Euro 500,00 oltre IVA che poneva provvisoriamente a carico di parte attrice;
dava atto che il consulente tecnico dichiarava che le operazioni peritali avevano inizio il giorno 7 luglio
2021 presso il proprio studio;
assegnava al CTU termine sino al 7 ottobre 2021 per trasmettere alle parti costituite la bozza di relazione scritta tramite posta elettronica certificata e termine sino al 7 dicembre 2021 per depositare la relazione di consulenza tecnica;
assegnava alle parti termine sino al 7 novembre 2021 per rimettere, al CTU, le proprie eventuali osservazioni;
autorizzava il CTU ad avvalersi di mezzo proprio, di ausiliari ed ad accedere presso istituti pubblici o privati al fine di acquisire, anche in originale ove non acquisibili in copia, documentazione utile all'esperimento dell'incarico; autorizzava le parti alla nomina di CTP con termine sino al giorno antecedente la data d'inizio delle operazioni peritali, con nota da depositare, in via telematica, al fascicolo d'ufficio; disponeva che il CTU desse conto della presenza dei CTP alle operazioni peritali avendo cura di redigere apposito verbale nel quale raccogliere le domande e le eccezioni di natura tecnica che dovevano essere esplicitate dai CTP prima di dare inizio alle indagini peritali;
autorizzava poi il CTU al ritiro dei fascicoli delle parti. Rinviava infine all'udienza del 13 gennaio 2022 per definitivo esame della CTU.
Con ordinanza del 18 ottobre 2021 il Giudice disponeva che l'udienza del 13 gennaio
2022 venisse trattata in modalità telematica conformemente a quanto previsto dall'art. 221,
4 c., D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020 Con relazione definitiva del 30 ottobre 2021 il CTU sul quesito n.1 asseriva che sulla base della documentazione presente in atti e del quadro obiettivo la IG.ra _1
, in conseguenza dell'evento occorsole in data 2 ottobre 2014, aveva riportato un
[...] trauma fratturativo a carico del ginocchio destro (con frattura sovracondiloidea pluriframmentaria e scomposta del femore destro insorta su pregressa protesi totale di ginocchio), trattato mediante intervento chirurgico di sostituzione della componente protesica femorale, immobilizzazione, riposo funzionale, nonché con cicli di FKT e terapia medica. I postumi invalidanti derivanti dal sinistro in trattazione erano sufficientemente stabilizzati e non suscettibili, in senso prognostico, di miglioramento/peggioramento per cui non sussistevano terapie specifiche volti ad attenuarli od eliminarli. Sul quesito n.2 il
Ctu precisava che in considerazione dell'evento traumatico descritto, la IG.ra PT veniva sottoposta ad intervento chirurgico e lungo periodo di ricovero in regime ospedaliero riabilitativo e controlli medici in cui venivano conIGliati periodi di immobilizzazione, nonché a successivi cicli di riabilitazione fisioterapica e di terapia medica che rendevano congrua una valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 60 (sessanta), parziale al 75% di giorni 30 (trenta), parziale al 50% di giorni 60 (sessanta) e parziale al 25% di giorni 30 (trenta). Sui quesiti n.3-4-5 il Ctu riferiva che sussistevano, in conseguenza del trauma in oggetto, postumi permanenti consistenti negli esiti morfologico-funzionali di una frattura sovracondiloidea pluriframmentaria e scomposta del femore destro (insorta in soggetto già sottoposto a protesi totale di ginocchio), trattata mediante intervento chirurgico di sostituzione della componente protesica femorale, consistenti in una severa limitazione articolare del ginocchio omolaterale, plus perimetrico della corrispondente regione mesorotulea, nonché la presenza di un esito cicatriziale a tale livello determinante un pregiudizio estetico che, per caratteristiche morfologiche e sede di localizzazione, poteva considerarsi di natura lievissima. Concomitava un accorciamento dell'arto inferiore destro, pari a cm rispetto al controlaterale. In conclusione, considerata la natura di “maggior danno” della valutazione oggetto dell'accertamento, tenuto debitamente conto della pregressa limitazione “attesa” in caso di soggetti sottoposti a protesizzazione totale del ginocchio (come nel caso della
) i postumi invalidanti descritti, determinavano una menomazione permanente PT dell'integrità psicofisica – danno biologico – della la cui entità poteva essere PT
considerabile pari al 30% da cui andavano però scorporati gli esiti di una protesi totale del ginocchio, quantificabili nella misura del 15%, per un residuo valutabile nel caso in oggetto pari al 15% (quindici) del totale.
Con ordinanza del 13 gennaio 2022 il Giudice letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 3 gennaio 2022 rinviava la causa, considerato l'anno di iscrizione e il carico di ruolo, per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 27 febbraio 2025 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte attrice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 28 aprile 2025 così concludendo:
“Alla luce delle risultanze istruttorie, quindi, non può che insistersi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione, da intendersi qui riportate e trascritte. Con ogni conseguente provvedimento in punto di spese da distrarsi in favore dello scrivente avvocato dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e pertanto deve essere accolta.
La fattispecie di causa deve essere ricondotta nell'alveo normativo dell'art. 2051 c.c. che configura la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia la quale come noto possiede carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, con la precisazione che
“La responsabilità dell'art. 2051 c.c. presuppone che il danno prodotto dalla cosa in custodia derivi da un dinamismo intrinseco alla medesima, non essendo sufficiente che la stessa abbia svolto un ruolo puramente passivo nella causalità del danno (comprensivo, tra l'altro, del fatto del terzo e della colpa del danneggiato)”. (Cass. civ., Sez. III, 25/02/2004, n. 3808).
Va, inoltre, sottolineato che, in tema di insidie e trabocchetti cui parte attrice riconduce il pavimento bagnato, il danneggiato, una volta provato il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non è tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode ovvero ancora della condotta omissiva o commissiva del medesimo, poiché l'art. 2051 c.c. introduce un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito. Più in particolare, il custode è tenuto a dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi o dalla danneggiata medesima, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eIGibile l'intervento riparatore o manutentivo del custode medesimo (cfr. Cass., sent. n. 11802/2016 e Cass., sent. n.
6826/2021) ed in particolare la Suprema Corte precisa che “non risulta predicabile la ricorrenza dei caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”; (cfr. Cass. Sez. 3, sera. 20 novembre 2020, n. 26524;
Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035) escludendo pertanto la responsabilità del custode solo in caso di realizzazione di un evento che praevideri non potest.
Nel caso in esame giacchè l'attrice scivolava a causa della pavimentazione bagnata, all'interno del centro commerciale ed in prossimità dell'entrata del supermercato stesso la sola società titolare del centro commerciale era dotata dei poteri che caratterizzano il rapporto di custodia, ovvero i poteri di controllo della cosa, di modifica della situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata, di esclusione dell'ingerenza altrui sulla cosa al momento della produzione del danno (cfr., ex multis, Cass. n. 17377 del
08/08/2007).
Non vi è prova poi del caso fortuito derivante dalla condotta imperita, imprudente, imprevedibile ed eccezionale della danneggiata, giacchè nonostante entrambi i testi riferiscono che il centro commerciale fosse normalmente illuminato, tuttavia precisano di essersi accorti del pavimento bagnato una volta avvicinatisi all'attrice attestando in tal modo la non visibilità del pericolo dalla distanza. In particolare il teste he si trovava Tes_4
solo a qualche metro di distanza da parte attrice riferisce “Quando mi sono avvicinato alla IGnora ho notato che il pavimento era bagnato” mentre la teste riporta che “Nel Tes_2
percorso che ho fatto io verso il supermercato non ho notato che il pavimento fosse bagnato. Quando mi sono avvicinata alla IGnora ho notato che il pavimento era bagnato” pertanto in tal modo i testi confermano che non era possibile scorgere da lontano il pavimento bagnato tenuto conto anche dell' assenza di segnalazione di pericolo, di conseguenza tali elementi dimostrano che la caduta dell'attrice non risulta essere un evento imprevedibile ed eccezionale poiché esso è avvenuto a fronte di un' insidia piuttosto inevitabile, che con tutta la diligenza possibile, essa non aveva la possibilità di avvertire ed evitare anticipatamente.
Pertanto, alla luce di tali elementi, nel caso di specie, l'onere probatorio incombente alla società titolare del centro commerciale non è stato assolto giacchè quest'ultima non costituendosi nel presente giudizio, non ha neppure prospettato la possibilità di soluzioni alternative alla ricostruzione dell'evento per cui è causa.
Ne deriva, dunque, da quanto rappresentato, che parte attrice, in adempimento dell'onere probatorio sulla stessa incombente, ha provato innanzitutto il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa ed, inoltre, il nesso di causalità tra il pavimento bagnato e la caduta, nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate, anche avuto riguardo alle condizioni temporali e di luogo.
In ordine all'accertamento ed alla quantificazione dei danni, in esito alle risultanze dell'espletata CTU medica, veniva accertato che l'attrice riportava lesioni fisiche consistite in “un trauma fratturativo a carico del ginocchio destro (con frattura sovracondiloidea pluriframmentaria e scomposta del femore destro insorta su pregressa protesi totale di ginocchio)”, causalmente collegate al sinistro de quo che hanno determinato un'inabilità temporanea assoluta di gg. 60, un'inabilità temporanea relativa al 75% di gg. 30, un'inabilità temporanea relativa al 50% di gg. 60, un'inabilità temporanea relativa al 25% di gg. 30, postumi permanenti complessivamente corrispondenti ad un danno biologico permanente nella misura del considerabile pari al 30% da cui vanno però scorporati gli esiti di una protesi totale del ginocchio, quantificabili nella misura del 15%, per un residuo valutabile nel caso in oggetto pari al 15% (quindici) del totale precisando che i postumi permanenti sono da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di aggravamento o miglioramento. Le conclusioni del CTU vengono condivise, perché adeguatamente motivate e immuni da vizi logici.
Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali, trattandosi di lesioni c.d. macro- permanenti per la monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri previsti dalle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano (2024) tenuto conto che il danno non patrimoniale da lesione della salute ha natura unitaria ed il relativo risarcimento deve essere liquidato in una somma omnicomprensiva di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla danneggiata (estetico, dinamico-relazionale, morale ecc.) che non costituiscono voci di danno autonomamente risarcibili ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. Sez.Un. n. 26972/08). Per come successivamente precisato dalla giurisprudenza, il grado percentuale di invalidità permanente è già espressione di tutti i pregiudizi (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali) indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale e la misura del risarcimento può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l “id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (in tal senso Cass. n. 23469/2018).
Non sussistono nel caso di specie i presupposti giustificativi della c.d. personalizzazione, del danno in difetto di allegazione e prova di pregiudizi eccedenti quelli normalmente correlati alle lesioni personali subite dall'attrice.
Pertanto ai fini della liquidazione del danno, tenuto conto delle risultanze della CTU in applicazione dei richiamati criteri, dell'età della persona (70 anni) al momento dell'evento e della percentuale di invalidità permanente come stimata dal CTU, devono essere liquidati in € 31.553,00 per danno biologico permanente (15%), € 6.900,00 per invalidità temporanea totale di giorni 60 (sessanta), € 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al
75% di giorni 30 (trenta), € 3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 60
(sessanta) e € 862,50 per invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta) per un totale di € 45.353,00. Tale somma deve essere devalutata alla data dell'evento lesivo
(02/10/2014) e rivalutata con Interessi (ISTAT indice Foi) per un totale di € 50.192,20.
Quanto ai danni patrimoniali si ritengono rimborsabili le spese mediche sostenute da parte attrice e documentate per € 2.268,54.
La soccombenza di parte convenuta nel merito della OP domanda regola le spese di lite liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 nella misura media. Le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta OP
che deve pertanto rifonderle a parte attrice la quale le aveva anticipate.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna parte convenuta
[...]
e , in solido tra loro, al pagamento OP PA della somma di € 50.192,20 già rivalutata, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed inoltre della somma di € 2.268,54 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
- condanna parte convenuta e OP PA
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per
[...] compensi, € 786,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali;
- pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento, definitivamente a carico di parte convenuta che deve OP
pertanto rifonderle a parte attrice la quale le aveva anticipate.
Lì 23 maggio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava