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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 8853/2024; promossa da: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Adriana Di Gennaro;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Annantonia Romano;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12.04.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla percezione del cd "conguaglio ore anno", a far data dal gennaio 2018 al dicembre 2022; accertarsi e dichiararsi che su tali somme spetta la maggiorazione di cui all'art. 38 del CCNL;
accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla percezione per le causali evidenziate della somma complessiva di €.1.311,38, e per l'effetto condannarsi la convenuta, al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 1.311,38, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, con attribuzione.
Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso la con la qualifica di operaio, inquadrata al 3° liv. Controparte_1 contratto CCNL servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi a far data dal 02.07.03 al 31.07.22, data in cui il proprio rapporto di lavoro cessava per il proprio pensionamento a partire dal 01.11.22. Evidenziava che fin dalla propria assunzione, la società convenuta gli aveva erogato nella voce conguaglio ore mese, le ore di lavoro prestate in misura maggiore rispetto a quelle retribuite. Deduceva, che, alla luce di una corretta applicazione dell'art. 31 del CCNL, e dell'art. 36 della Costituzione, che ha introdotto il principio della retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato, le prestazioni che superano il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare
/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Deduceva che fino al gennaio del 2016 la società convenuta, dopo aver calcolato gli orari da compensare con le ore eccedenti svolte dai lavoratori, calcolava ed erogava, nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, il compenso per le ore straordinarie svolte, sotto la voce "conguaglio ore anno". Dichiarava che dal gennaio 2016, la società resistente, senza fornire alcuna giustificazione, cessava la erogazione di tale somma. Deduceva a fondamento della propria tesi, che per tale motivo i lavoratori avevano adito l'Autorità Giudiziaria. Esponeva che con propunce favorevoli, rese all'esito di tali giudizi, veniva confermato il diritto dei lavoratori d ottenere il compenso per le ore in eccedenza svolte. Evidenziava, altresì, che la Società convenuta aveva conciliato parte delle controversie in corso erogando l'emolumento dovuto. Dichiarava, tuttavia, che la convenuta non aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione delle ore di straordinario svolte a coloro che, come lei, avevano ottenuto pronunce favorevoli, ma erano in stato di quiescenza. Deduceva, pertanto, di aver inoltrato, in data 22.02.24, a mezzo pec una richiesta volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto, richiesta che tuttavia restava inevasa.
In data 30.11.2024 la società resistente, ritualmente costituitasi, merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda proposta è fondata e deve pertanto trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che la – Controparte_1 premesso di essere una società in house pro io è il ha evidenziato che, pur rivestendo la forma Controparte_2 societaria, essa deve essere inquadrata in modo corretto come un'articolazione della pubblica amministrazione, e dunque muovendosi in un contesto non concorrenziale, deve rispettare i principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, dovendo quindi, ottemperare alla necessità del contenimento dei costi delle retribuzioni dei dipendenti;
dunque, in tale ottica di rispetto della spending review, essa non avrebbe più corrisposto , a partire da Gennaio 2016, la c.d. voce “conguaglio ore”. RB, la ricostruzione fornita dalla società resistente appare priva di pregio. Deve, infatti, escludersi la natura pubblica delle società in house providing. Prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016, a tali società è stato applicato sia il regime giuridico pubblico delle PP.AA., e dunque le stesse società erano parificate agli enti pubblici non economici disciplinati dalla legge 165/2001, sia il regime privatistico, così come previsto ex art. 2093 c.c., per gli enti pubblici economici. RB, per delineare correttamente la natura di tali forme societarie occorre in primis richiamarsi all'art. 4 della legge 20 marzo 1975 n. 70 secondo cui per poter riconoscere ad un soggetto la natura di ente pubblico era necessaria l'esplicita previsione legislativa (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2006, n. 705 in Foro Amm. Cons Stato, 2006, 553). Dunque, attribuire ad una società di capitale la natura di ente sostanzialmente pubblico violerebbe la riserva di legge (cfr. Cass., 9 marzo 2000, n. 2677), e il principio delineato all'art. 101 Cost., secondo cui l'interpretazione di una disposizione legislativa non non può mai porsi contra legem. Pertanto, occorre evidenziare che le società partecipate dagli enti pubblici hanno una natura privatistica, tale tesi è suffragata anche dalle disposizioni normative applicabili, come quelle correlate alla loro costituzione secondo forme e tipi societari. Inoltre, la stessa giurisprudenza amministrativa ha precisato in più occasioni che lo svolgimento di pubbliche funzioni da parte di una società di diritto privato non può escludere ex se la loro natura privatistica (cfr. Cons. Stato, sez II 22 ottobre 2008, n.1293, Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4299, Cons. Stato sez. I, 25 luglio 2007, 2661). A tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che: “la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta” .(Cass. sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26806). L'unico profilo pubblico della società in house è costituito dal controllo dei bilanci da parte della Corte dei Conti e dal rispetto delle regole in materia di mercato e di tutela della concorrenza. Alla luce delle considerazioni svolte sinora, occorre evidenziare che la è una società di capitale, partecipata da un Controparte_1 ente pubblico, dunque il funzionamento della società ed il rapporto di lavoro subordinato con i dipendenti segue regole privatistiche, trovando applicazione il diritto del lavoro delle imprese private (codice civile, statuto dei lavoratori ecc.) e la normativa prevista dai CCNL di natura privatistica e non quella dei comparti pubblici. Tale disciplina sarà derogata ed integrata dalle regole speciali previste dal d.lgs. 175/2016, così come integrato dal d.l.gs. 100/2017. RB, nel caso di specie, tra le parti troverà applicazione la disciplina prevista dal CCNL per i dipendenti da Imprese di pulizia e servizi integrati (Multiservizi), che all'art. 31 statuisce che “Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a.. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data. Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite. Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”. RB , da un attenta analisi di tale disposizione, emerge che il rapporto di lavoro sottostante è caratterizzato da 'flessibilità' dell'orario, con il pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di eccedenza che in quelli di minore prestazione. Deve essere pertanto considerata priva di pregio la censura mossa dalla società resistente in merito alla presunta insussistenza di un obbligo contrattuale al pagamento degli importi rivendicati a titolo di 'conguaglio ore'. Tale conguaglio tra ore effettuate in più o in meno nell'arco di ogni mese di lavoro, infatti, è correlato alla natura multiperiodale dell'orario di lavoro svolto dalla ricorrente. Giova, altresì, precisare che la presente disamina ha ad oggetto le differenze retributive non corrisposte dal datore di lavoro, differenze, che come ampiamente precisato, sono correlate alle ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto a quelle stabilite contrattualmente. A tal proposito, laddove un lavoratore rivendichi in giudizio il compenso per il lavoro straordinario svolto deve assolvere l'onere di provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro in modo rigoroso, come precisato dalla Suprema Corte, infatti, : “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. Sent n.12434/06). Inoltre, per la Suprema Corte è necessario altresì che : “, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (Cass. sez. lav. Sentenza n.3714/09). La parte datoriale, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 12695 del 17/10/2001). Dunque, per accertare la differenza tra la retribuzione corrisposta e quella dovuta in base al lavoro effettivamente svolto, occorre in primis accertare le ore esatte di lavoro svolto. Nel caso di specie, dai documenti versati i atti dalle parti, risultano provate in modo rigoroso le ore di straordinario svolte dalla ricorrente nel periodo oggetto del presente giudizio. In particolare, analizzando le buste paga mensili, emerge che laddove le ore lavorate nel mese sono state inferiori a quelle retribuite su base fissa pari a 173 ore mensili, l'orario minore viene convertito nel corrispondente valore economico e indicato a debito nella colonna “competenze”; mentre laddove le ore di lavoro effettivamente svolte dalla ricorrente siano state superiori al monte complessivo di 173, l'orario di lavoro svolto in eccedenza viene calcolato a credito per la stessa ed è riportato nella colonna
“trattenute”. Nella busta paga di gennaio di ogni anno, poi, la società resistente realizza il “conguaglio ore” tra l'orario a credito e quello a debito dell'intero anno, da tale computo per le annualità 2018-2022 è emerso un credito in favore della ricorrente, che non era stato corrisposto. Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati dalla ricorrente in merito alle ore di straordinario svolto, riportate in ricorso. Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente condanna della società resistente a versare, in favore della ricorrente, gli importi calcolati dall'istante.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accerta il diritto della ricorrente alla percezione del cd “ conguaglio ore anno", a far data dal gennaio 2018 al dicembre 2022;
- Accerta che su tali somme spetta la maggiorazione di cui all'art. 38 del CCNL;
- Condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 1.311,38, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1314,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
Così deciso in data 6 /6/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 8853/2024; promossa da: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Adriana Di Gennaro;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Annantonia Romano;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12.04.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla percezione del cd "conguaglio ore anno", a far data dal gennaio 2018 al dicembre 2022; accertarsi e dichiararsi che su tali somme spetta la maggiorazione di cui all'art. 38 del CCNL;
accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla percezione per le causali evidenziate della somma complessiva di €.1.311,38, e per l'effetto condannarsi la convenuta, al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 1.311,38, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, con attribuzione.
Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso la con la qualifica di operaio, inquadrata al 3° liv. Controparte_1 contratto CCNL servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi a far data dal 02.07.03 al 31.07.22, data in cui il proprio rapporto di lavoro cessava per il proprio pensionamento a partire dal 01.11.22. Evidenziava che fin dalla propria assunzione, la società convenuta gli aveva erogato nella voce conguaglio ore mese, le ore di lavoro prestate in misura maggiore rispetto a quelle retribuite. Deduceva, che, alla luce di una corretta applicazione dell'art. 31 del CCNL, e dell'art. 36 della Costituzione, che ha introdotto il principio della retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato, le prestazioni che superano il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare
/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Deduceva che fino al gennaio del 2016 la società convenuta, dopo aver calcolato gli orari da compensare con le ore eccedenti svolte dai lavoratori, calcolava ed erogava, nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, il compenso per le ore straordinarie svolte, sotto la voce "conguaglio ore anno". Dichiarava che dal gennaio 2016, la società resistente, senza fornire alcuna giustificazione, cessava la erogazione di tale somma. Deduceva a fondamento della propria tesi, che per tale motivo i lavoratori avevano adito l'Autorità Giudiziaria. Esponeva che con propunce favorevoli, rese all'esito di tali giudizi, veniva confermato il diritto dei lavoratori d ottenere il compenso per le ore in eccedenza svolte. Evidenziava, altresì, che la Società convenuta aveva conciliato parte delle controversie in corso erogando l'emolumento dovuto. Dichiarava, tuttavia, che la convenuta non aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione delle ore di straordinario svolte a coloro che, come lei, avevano ottenuto pronunce favorevoli, ma erano in stato di quiescenza. Deduceva, pertanto, di aver inoltrato, in data 22.02.24, a mezzo pec una richiesta volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto, richiesta che tuttavia restava inevasa.
In data 30.11.2024 la società resistente, ritualmente costituitasi, merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda proposta è fondata e deve pertanto trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che la – Controparte_1 premesso di essere una società in house pro io è il ha evidenziato che, pur rivestendo la forma Controparte_2 societaria, essa deve essere inquadrata in modo corretto come un'articolazione della pubblica amministrazione, e dunque muovendosi in un contesto non concorrenziale, deve rispettare i principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, dovendo quindi, ottemperare alla necessità del contenimento dei costi delle retribuzioni dei dipendenti;
dunque, in tale ottica di rispetto della spending review, essa non avrebbe più corrisposto , a partire da Gennaio 2016, la c.d. voce “conguaglio ore”. RB, la ricostruzione fornita dalla società resistente appare priva di pregio. Deve, infatti, escludersi la natura pubblica delle società in house providing. Prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016, a tali società è stato applicato sia il regime giuridico pubblico delle PP.AA., e dunque le stesse società erano parificate agli enti pubblici non economici disciplinati dalla legge 165/2001, sia il regime privatistico, così come previsto ex art. 2093 c.c., per gli enti pubblici economici. RB, per delineare correttamente la natura di tali forme societarie occorre in primis richiamarsi all'art. 4 della legge 20 marzo 1975 n. 70 secondo cui per poter riconoscere ad un soggetto la natura di ente pubblico era necessaria l'esplicita previsione legislativa (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2006, n. 705 in Foro Amm. Cons Stato, 2006, 553). Dunque, attribuire ad una società di capitale la natura di ente sostanzialmente pubblico violerebbe la riserva di legge (cfr. Cass., 9 marzo 2000, n. 2677), e il principio delineato all'art. 101 Cost., secondo cui l'interpretazione di una disposizione legislativa non non può mai porsi contra legem. Pertanto, occorre evidenziare che le società partecipate dagli enti pubblici hanno una natura privatistica, tale tesi è suffragata anche dalle disposizioni normative applicabili, come quelle correlate alla loro costituzione secondo forme e tipi societari. Inoltre, la stessa giurisprudenza amministrativa ha precisato in più occasioni che lo svolgimento di pubbliche funzioni da parte di una società di diritto privato non può escludere ex se la loro natura privatistica (cfr. Cons. Stato, sez II 22 ottobre 2008, n.1293, Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4299, Cons. Stato sez. I, 25 luglio 2007, 2661). A tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che: “la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta” .(Cass. sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26806). L'unico profilo pubblico della società in house è costituito dal controllo dei bilanci da parte della Corte dei Conti e dal rispetto delle regole in materia di mercato e di tutela della concorrenza. Alla luce delle considerazioni svolte sinora, occorre evidenziare che la è una società di capitale, partecipata da un Controparte_1 ente pubblico, dunque il funzionamento della società ed il rapporto di lavoro subordinato con i dipendenti segue regole privatistiche, trovando applicazione il diritto del lavoro delle imprese private (codice civile, statuto dei lavoratori ecc.) e la normativa prevista dai CCNL di natura privatistica e non quella dei comparti pubblici. Tale disciplina sarà derogata ed integrata dalle regole speciali previste dal d.lgs. 175/2016, così come integrato dal d.l.gs. 100/2017. RB, nel caso di specie, tra le parti troverà applicazione la disciplina prevista dal CCNL per i dipendenti da Imprese di pulizia e servizi integrati (Multiservizi), che all'art. 31 statuisce che “Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a.. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data. Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite. Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”. RB , da un attenta analisi di tale disposizione, emerge che il rapporto di lavoro sottostante è caratterizzato da 'flessibilità' dell'orario, con il pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di eccedenza che in quelli di minore prestazione. Deve essere pertanto considerata priva di pregio la censura mossa dalla società resistente in merito alla presunta insussistenza di un obbligo contrattuale al pagamento degli importi rivendicati a titolo di 'conguaglio ore'. Tale conguaglio tra ore effettuate in più o in meno nell'arco di ogni mese di lavoro, infatti, è correlato alla natura multiperiodale dell'orario di lavoro svolto dalla ricorrente. Giova, altresì, precisare che la presente disamina ha ad oggetto le differenze retributive non corrisposte dal datore di lavoro, differenze, che come ampiamente precisato, sono correlate alle ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto a quelle stabilite contrattualmente. A tal proposito, laddove un lavoratore rivendichi in giudizio il compenso per il lavoro straordinario svolto deve assolvere l'onere di provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro in modo rigoroso, come precisato dalla Suprema Corte, infatti, : “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. Sent n.12434/06). Inoltre, per la Suprema Corte è necessario altresì che : “, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (Cass. sez. lav. Sentenza n.3714/09). La parte datoriale, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 12695 del 17/10/2001). Dunque, per accertare la differenza tra la retribuzione corrisposta e quella dovuta in base al lavoro effettivamente svolto, occorre in primis accertare le ore esatte di lavoro svolto. Nel caso di specie, dai documenti versati i atti dalle parti, risultano provate in modo rigoroso le ore di straordinario svolte dalla ricorrente nel periodo oggetto del presente giudizio. In particolare, analizzando le buste paga mensili, emerge che laddove le ore lavorate nel mese sono state inferiori a quelle retribuite su base fissa pari a 173 ore mensili, l'orario minore viene convertito nel corrispondente valore economico e indicato a debito nella colonna “competenze”; mentre laddove le ore di lavoro effettivamente svolte dalla ricorrente siano state superiori al monte complessivo di 173, l'orario di lavoro svolto in eccedenza viene calcolato a credito per la stessa ed è riportato nella colonna
“trattenute”. Nella busta paga di gennaio di ogni anno, poi, la società resistente realizza il “conguaglio ore” tra l'orario a credito e quello a debito dell'intero anno, da tale computo per le annualità 2018-2022 è emerso un credito in favore della ricorrente, che non era stato corrisposto. Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati dalla ricorrente in merito alle ore di straordinario svolto, riportate in ricorso. Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente condanna della società resistente a versare, in favore della ricorrente, gli importi calcolati dall'istante.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accerta il diritto della ricorrente alla percezione del cd “ conguaglio ore anno", a far data dal gennaio 2018 al dicembre 2022;
- Accerta che su tali somme spetta la maggiorazione di cui all'art. 38 del CCNL;
- Condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 1.311,38, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1314,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
Così deciso in data 6 /6/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio