Ordinanza cautelare 23 novembre 2024
Sentenza 12 giugno 2025
Decreto collegiale 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00680/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01008/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Barra, con domicilio eletto presso il suo studio a Genova, via Macaggi 21/5;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Commissione Regionale per l’Accertamento dei Titoli Professionali, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio II Esami di Stato Scuole non statali -OMISSIS-, comunicato informalmente via e-mail -OMISSIS-, con cui è stata disposta l’esclusione della docente -OMISSIS- dalla classe di concorso A061 – Fascia II;
- della citata proposta di esclusione prot.-OMISSIS-, assunta dalla Commissione regionale per l’accertamento dei titoli professionali, nominata con decreto del Direttore Generale dell’USR Liguria prot. -OMISSIS-;
- del decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio III-OMISSIS-, di pubblicazione, in versione provvisoria, delle graduatorie provinciali di supplenza (G.P.S.) dell’A.T. di Genova e delle graduatorie per l’anno scolastico 2024/2025, nella parte in cui fa propria ed approva l’allegata graduatoria della classe di concorso A061 - fascia II TAB4, escludente -OMISSIS-, che a sua volta si impugna;
- del decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio III -OMISSIS-, di pubblicazione, in via definitiva, delle graduatorie provinciali di supplenza (G.P.S.) dell’A.T. di Genova per l’anno scolastico 2024/2025, nella parte in cui fa propria ed approva l’allegata graduatoria della classe di concorso A061 - fascia II TAB4, escludente -OMISSIS-, che a sua volta si impugna;
- di tutti gli altri atti preparatori e/o presupposti e/o connessi e/o consequenziali, nessuno escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso è stato impugnato l’atto dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria che ha escluso la ricorrente dalla Graduatoria Provinciale di Supplenza (cosiddetta GPS) per l’anno scolastico 2024-25, classe di concorso A061, fascia II TAB4.
2) La ricorrente è stata inclusa nelle suddette GPS per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, in -OMISSIS-, ha presentato una domanda di aggiornamento al fine del riconoscimento del maggior punteggio maturato in ragione dei titoli di servizio medio tempore conseguiti.
3) Senonché l’Ufficio scolastico regionale, con decreto -OMISSIS-, ha approvato la nuova GPS per l’anno scolastico 2024-25 (poi pubblicata il 3.9.24) da cui la ricorrente è stata esclusa per mancato accertamento dei titoli professionali di ammissione.
4) Con il ricorso, munito di istanza cautelare, sono stati impugnati tali atti emanati dall’Ufficio scolastico regionale.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria con richiesta di rigetto del ricorso e dell’istanza interinale.
Con ordinanza n. 286/2024 è stata accolta l’istanza cautelare.
All’udienza di discussione del 4.4.2025 il Collegio ha rilevato la possibile ragione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo a favore di quella del Giudice ordinario. Rinviata la discussione su richiesta del difensore della ricorrente, all’udienza del 30.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5) Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
6) Secondo la giurisprudenza prevalente – condivisa dal Collegio - in materia di graduatorie provinciali per le supplenze del personale scolastico, la giurisdizione del Giudice amministrativo è limitata alla sola conoscenza di profili di illegittimità degli atti dell’Amministrazione centrale (decreti ed ordinanze) che disciplinano la loro formazione, ove questi siano in grado di ledere in via immediata la sfera giuridica dei privati; rientrano invece nella giurisdizione ordinaria le rimanenti questioni relative alla costituzione e alla gestione degli anzidetti elenchi di docenti, venendo in rilievo unicamente i poteri di natura privatistica esercitati dalla p.a. con funzioni proprie del datore di lavoro (cfr. ex multis Cass., Sez. Un., ord. 17123/2019 e 22693/2022 e Cons. Stato, Sez. VII, sent. nn. 1461/2022, 1543/2022, 2048/2022, 4070/2022, 9698/2022).
Anche il supremo organo della giustizia amministrativa in più occasioni ha precisato che l’atto dell’Ufficio scolastico regionale recante l’esclusione di un docente dalla Graduatoria provinciale della supplenze (o da quella di istituto) costituisce un “ atto strettamente inerente a vicende del rapporto di impiego privatizzato, perché conseguente all'esercizio di un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione della graduatoria ” (Cons. Stato, sez. VII, 23.8.2024, n. 7222).
L’inclusione in tale elenco, infatti, non è disposta in seguito ad una procedura concorsuale con comparazione tra candidati, ma in base all’accertamento del possesso dei titoli cui corrisponde un punteggio, talché la pretesa azionata in giudizio dal docente escluso dalla GPS non consiste nella censura di un potere amministrativo scorrettamente esercitato, ma nella richiesta di accertamento del diritto soggettivo a permanere nella graduatoria medesima in applicazione dei suddetti criteri vincolati (T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, 21/6/2021, n. 587; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 24/11/2021, n.1017).
Ne consegue che, secondo il principio generale della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la relativa controversia è attratta alla giurisdizione ordinaria (Cass., Sez. Un., n. 22693 del 20 luglio 2022 e ancora Cons. Stato 7222/24).
7) Conclusivamente il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale potranno essere riproposte le domande formulate in questa sede ai sensi dell’art. 11 C.p.a..
8) La natura in rito della presente pronuncia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
9) In ragione dello svolgimento del giudizio si conferma l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta con Decreto n. 24/2024 dell’apposita Commissione, limitatamente all’attività processuale svolta davanti a questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come giusdicente il Giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 del C.p.a;
b) compensa le spese del giudizio;
c) conferma l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per l’attività processuale svolta davanti a questo Tribunale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Liliana Felleti, Presidente FF
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Liliana Felleti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.