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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 18/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 398/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente
TRA
, ( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giuseppe Lucibello, come da procura versata in atti;
ricorrente
E
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Galardo MAruzio , come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. 80974; Persona_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 01/03/2018 Parte_1
proponeva ricorso avverso estratti di ruolo relativi a n° 25 titoli (fra cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) ivi dettagliatamente indicate e che vedevano come ente impositore l , e precisamente: 10020020004543987000 CP_2
10020000073165388000, 10020020008616579000, 10020000068174831000 10020010085854013000, 10020000063317302000, 10020030007933824000
10020030012304016000, 10020030009884089000, 10020030012304016000,
100211001998631, 10020110019986371000, 10020110025313251000
40020120003376545000, 40020120003809706000, 40020120003929386000
40020120004914277000, 40020120006258131000, 40020130000448442000
40020130003445971000, 40020140000131619000, 40020140000671423000
10020140031252862000, 40020140002921619000, 40020140003916517000.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, ed adiva a questo tribunale, in funzione del giudice del lavoro, per sentire dichiarare nelle e/o inefficaci detti titoli.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l . Non si costituiva l' , a seguito della Controparte_3 CP_2
rinotifica autorizzata in data 12/04/2019 (e tempestivamente passata il
.06/05/2019) Di conseguenza si dichiara la contumacia di parte resistente
CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Giova premettere che il ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in Pt_1
atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa.
Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della
Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113
Pag. 2 di 6 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>> 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Con note dell'11/02/2023 il ricorrente, anche alla luce di detta giurisprudenza, depositava documentazione ed argomentava in ordine all'interesse di agire, eccependo: 1) “è anche custode giudiziario per il
[...]
quindi per la , Tribunale di Vallo della CP_4 Controparte_5
Lucania, Procura di Vallo della Lucania , oltre a svolgere anche raccolta di rifiuti pericolosi sempre per il per cui ha sempre la Controparte_4
necessità di avere sempre il DURC regolare”; 2) che i titoli in questione sono stati attivati esecutivamente attraverso avviso di pagamento n°
10020179001730052000 (a detta del ricorrente, oggetto di separato giudizio); 3)
Pag. 3 di 6 che è stato introdotto pignoramento presso terzi in suo danno “che gli creava un grave disagio pscico ed economico oltre che d'immagine”.
I tre motivi, che potenzialmente possono configurare interesse ad agire per l'impugnazione del ruolo, risultano indimostrati.
Precisamente, la necessità di avere il “DURC” regolare è solo paventata dal ricorrente, il quale non dimostra né effettivamente di aver svolto prestazioni di lavoro per i su citati enti pubblici né di aver subito ingiusto danno dall'iscrizione a ruolo di dette cartelle, che pur apparirebbe naturale attese le attività societarie previste in statuto. La nebulosità dell'eccezione di parte ricorrente viene superata, in ogni caso, dal deposito da parte dello stesso di detti “DURC” relativi agli anni 2019 e 2020 (estrazione quindi successiva ai titoli impugnati) che rilevano entrambi una posizione “regolare”, contraddicendo la prospettazione dei fatti avanzata in difesa, e rilevando come dette cartelle/avvisi, pur iscritti a ruolo, non influissero sul Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Parimenti non è influente il richiamo all'avviso di pagamento n°
10020179001730052000. Lo stesso non è stato prodotto in giudizio, di tal ché non è possibile per il giudicante rilevare se effettivamente i titoli dedotti in giudizio siano stati attivati, fermo restando che pur se tanto fosse avvenuto il rimedio messo a disposizione del contribuente sarebbe stata l'opposizione all'atto notificatogli (come afferma, pur senza alcun riscontro documentale).
Quanto, infine, all'azione esecutiva paventata, non risulta nessuno dei titoli oggetto del giudizio, e neppure l'avviso di pagamento paventato come relativo agli stessi.
2.3 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto
Pag. 4 di 6 di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedottoper cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso {detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma [“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e
Pag. 5 di 6 relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”. (Cass. 7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
2.3 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della decisiva applicazione (nel caso di specie) di una normativa sopravvenuta
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_3 [...]
(costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_6
), così provvede: Controparte_7 CP_8
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 18/03/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 18/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 398/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente
TRA
, ( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giuseppe Lucibello, come da procura versata in atti;
ricorrente
E
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Galardo MAruzio , come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. 80974; Persona_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 01/03/2018 Parte_1
proponeva ricorso avverso estratti di ruolo relativi a n° 25 titoli (fra cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) ivi dettagliatamente indicate e che vedevano come ente impositore l , e precisamente: 10020020004543987000 CP_2
10020000073165388000, 10020020008616579000, 10020000068174831000 10020010085854013000, 10020000063317302000, 10020030007933824000
10020030012304016000, 10020030009884089000, 10020030012304016000,
100211001998631, 10020110019986371000, 10020110025313251000
40020120003376545000, 40020120003809706000, 40020120003929386000
40020120004914277000, 40020120006258131000, 40020130000448442000
40020130003445971000, 40020140000131619000, 40020140000671423000
10020140031252862000, 40020140002921619000, 40020140003916517000.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, ed adiva a questo tribunale, in funzione del giudice del lavoro, per sentire dichiarare nelle e/o inefficaci detti titoli.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l . Non si costituiva l' , a seguito della Controparte_3 CP_2
rinotifica autorizzata in data 12/04/2019 (e tempestivamente passata il
.06/05/2019) Di conseguenza si dichiara la contumacia di parte resistente
CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Giova premettere che il ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in Pt_1
atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa.
Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della
Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113
Pag. 2 di 6 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>> 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Con note dell'11/02/2023 il ricorrente, anche alla luce di detta giurisprudenza, depositava documentazione ed argomentava in ordine all'interesse di agire, eccependo: 1) “è anche custode giudiziario per il
[...]
quindi per la , Tribunale di Vallo della CP_4 Controparte_5
Lucania, Procura di Vallo della Lucania , oltre a svolgere anche raccolta di rifiuti pericolosi sempre per il per cui ha sempre la Controparte_4
necessità di avere sempre il DURC regolare”; 2) che i titoli in questione sono stati attivati esecutivamente attraverso avviso di pagamento n°
10020179001730052000 (a detta del ricorrente, oggetto di separato giudizio); 3)
Pag. 3 di 6 che è stato introdotto pignoramento presso terzi in suo danno “che gli creava un grave disagio pscico ed economico oltre che d'immagine”.
I tre motivi, che potenzialmente possono configurare interesse ad agire per l'impugnazione del ruolo, risultano indimostrati.
Precisamente, la necessità di avere il “DURC” regolare è solo paventata dal ricorrente, il quale non dimostra né effettivamente di aver svolto prestazioni di lavoro per i su citati enti pubblici né di aver subito ingiusto danno dall'iscrizione a ruolo di dette cartelle, che pur apparirebbe naturale attese le attività societarie previste in statuto. La nebulosità dell'eccezione di parte ricorrente viene superata, in ogni caso, dal deposito da parte dello stesso di detti “DURC” relativi agli anni 2019 e 2020 (estrazione quindi successiva ai titoli impugnati) che rilevano entrambi una posizione “regolare”, contraddicendo la prospettazione dei fatti avanzata in difesa, e rilevando come dette cartelle/avvisi, pur iscritti a ruolo, non influissero sul Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Parimenti non è influente il richiamo all'avviso di pagamento n°
10020179001730052000. Lo stesso non è stato prodotto in giudizio, di tal ché non è possibile per il giudicante rilevare se effettivamente i titoli dedotti in giudizio siano stati attivati, fermo restando che pur se tanto fosse avvenuto il rimedio messo a disposizione del contribuente sarebbe stata l'opposizione all'atto notificatogli (come afferma, pur senza alcun riscontro documentale).
Quanto, infine, all'azione esecutiva paventata, non risulta nessuno dei titoli oggetto del giudizio, e neppure l'avviso di pagamento paventato come relativo agli stessi.
2.3 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto
Pag. 4 di 6 di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedottoper cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso {detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma [“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e
Pag. 5 di 6 relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”. (Cass. 7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
2.3 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della decisiva applicazione (nel caso di specie) di una normativa sopravvenuta
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_3 [...]
(costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_6
), così provvede: Controparte_7 CP_8
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 18/03/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 6 di 6