Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.: 1123 /2024
Tribunale di Patti Sez. Civile Il Tribunale di Patti, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta alla revocata udienza del 3.2.2025 osserva quanto segue. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa l'11.10.2024 con cui è stato respinto il Parte_1 ricorso contro e per la reintegra nel possesso dello slargo, quale sezione CP_1 Controparte_2 facente parte della stradella comune di accesso agli immobili siti in Contrada Salina alla via Giardino.
Il giudice del procedimento cautelare, dando atto della pendenza, al momento della proposizione del ricorso, del giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento della servitù di passaggio invocata da
[...]
sullo slargo antistante l'abitazione di e e della Pt_1 CP_1 Controparte_2 successiva definizione dello stesso, con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di
Messina n. 82/2022, accertante l'insussistenza di tale servitù ha rigettato il ricorso.
La reclamante lamenta che nel provvedimento impugnato non è stato fatto alcun riferimento all'attività istruttoria espletata, che ha confermato il passaggio per la stradella da parte della Ricorrente e che il giudice doveva limitarsi all'accertamento dello jus possessionis e della situazione di fatto atteso che nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché
è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale.
Ancora, la reclamante afferma che, come il giudicato possessorio non esplica effetti nel giudizio petitorio, deve ritenersi che il giudicato petitorio non esplichi effetti nel giudizio possessorio, essendo quanto limitato a dare tutela ad una situazione di fatto a prescindere dall'esistenza del diritto.
La reclamante, infine, lamenta che il giudice nel rigettare la domanda di reintegra, non abbia tenuto conto delle sue gravi difficoltà deambulatorie.
Integrato il contraddittorio, si sono costituiti e chiedendo il rigetto del CP_1 Controparte_2 reclamo.
Il reclamo non può trovare accoglimento.
Cassazione, i provvedimenti possessori emessi dal giudice del petitorio hanno carattere puramente incidentale e sono destinati ad essere assorbiti dalla sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, costituente l'unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e petitoria tra le parti
(in tal senso v. Cass. 2^ n. 6648/03, n. 11935/02 , n. 3718/94). Da tale principio deriva, quale corollario logico, la non attitudine della decisione possessoria, emessa nel corso del giudizio petitorio a tutela provvisoria dell'esercizio di fatto del diritto controverso, ad assumere l'efficacia del giudicato, considerato che, nel caso di accoglimento della pretesa petitoria, il provvedimento che l'ha preceduto viene ad essere confermato ed assorbito dalla stessa, mentre, nell'ipotesi inversa, resta travolto dal relativo rigetto;
in altri termini, poiché la particolare tutela incidentale accordata dall'art. 704 c.p.c., si giustifica solo in funzione dell'esigenza di mantenimento dello status quo tra le parti in contesa in ordine ad un diritto reale controverso, non è configurabile in siffatti casi anche un autonomo e diverso diritto al mantenimento del possesso in quanto tale ed indipendentemente dall'esito della causa petitoria, come nei diversi ed ordinari casi in cui la controversia tra le parti si svolga esclusivamente sul piano possessorio (in tali termini Cass. 16220/2008).
Intervenuto, quindi, il giudicato petitorio che accerta la inesistenza del diritto di passaggio, non può accordarsi tutela possessoria.
Il possesso è una situazione di fatto che corrisponde all'esercizio di un diritto reale: se il diritto non esiste, va escluso anche il possesso.
A ritenere il contrario si giungerebbe al paradosso di avere l'accertamento della inesistenza del diritto di passaggio e di fatto a dovere sopportare - con ingiustificata compressione del diritto –l'altrui passaggio.
Per quanto precede il reclamo va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo.
Condanna la reclamante al pagamento in favore dei reclamati di € 1.308,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater TUSG.
Si comunichi.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio dell'11/03/2025
Il Giudice Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi