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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/375
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sottosezione civile 2°
composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru ConIGliere
Grazia M. Bagella ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 375 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
, in persona del legale rappresentante, IG. , con sede legale Parte_1 Parte_2
in Sommacampagna (Vr), Via dell'Industria n. 40, P.Iva , elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Patrizia Lecca in Capoterra (CA), rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Gianluigi Bonfante, c.f. , e Giada De Angeli, c.f. che C.F._1 C.F._2
la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti,
appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
e , nato a [...] il [...], codice fiscale C.F._3 Controparte_2
Pagina 1 , entrambi residenti in [...], ed C.F._4
elettivamente domiciliati in Cagliari, Viale Bonaria n. 96, presso lo studio dell'Avv. Stefanino Casti
(codice fiscale: ; indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._5
fax: 070.670324), che li rappresenta e difende in forza di procura speciale Email_1
resa a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello,
appellati
All'udienza del 24 gennaio 2025 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.mo Collegio deIGnato,
in riforma della impugnata sentenza di primo grado, n. 879/2020, RG. 7563/2016 del 22.03.2022
Tribunale di Cagliari, non notificata
Nel merito in via principale
1. Accertarsi, previa se del caso dichiarazione di intervenuta simulazione e/o falsità delle
dichiarazioni rese in sede di rogito notatile datato 18.07.2011, n. 29499/rep., n. 8443 Racc., notaio
rogante dott. (ai sensi del DL 04/07/2006, n. 223 convertito con modifiche Persona_1
dalla L 04/08/2006, nr. 48, così come modificato dalla L 296/2006), dai coniugi convenuti IG.ri
e , che il prezzo ricavato dalla vendita del complesso immobiliare Controparte_2 CP_1
di cui in oggetto apparteneva in proprietà pari al 50% tra IG.ri e CP_1 CP_2
, per avere la IG.ra donato al marito il 50% del ricavato della
[...] CP_1 Controparte_2
vendita, e per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale tra loro e/o ciascuno per il proprio
titolo a corrispondere alla parte attrice la complessiva somma portata dal decreto ingiuntivo n.
2117/2016 del 24.05.2016, R.G. n. 5033/2016, Repert. n. 2979/2016 con sentenza n. 310/2012,
cont. n. 7191/2009, cron. n. 619, rep. n. 572 del 31.01.12, emesso dal Tribunale di Verona
Tribunale, oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria, e/o la maggiore e/o minore somma
che risulterà di giustizia in corso di causa;
Pagina 2 Nel merito in via subordinata al sub. 1
2. Accertarsi, previa dichiarazione di illegittimo prelievo e/o utilizzo illegittimo e/o fraudolento da
parte del IG. del 50% delle somme ricavate dalla vendita del complesso Controparte_2
immobiliare, giusto rogito notatile datato 18.07.2011, n. 29499/rep., n. 8443 Racc., notaio rogante
dott. già in proprietà pari ad ½ della IG.ra , che la somma Persona_1 CP_1
di euro 117.500,00 apparteneva in proprietà alla convenuta IG.ra , e per l'effetto CP_1
condannare i convenuti, in via solidale tra loro e/o ciascuno per il proprio titolo a corrispondere
alla parte attrice la complessiva somma portata dal decreto ingiuntivo n. 2117/2016 del
24.05.2016, R.G. n. 5033/2016, Repert. n. 2979/2016 con sentenza n. 310/2012, cont. n. 7191/2009,
cron. n. 619, rep. n. 572 del 31.01.12, emesso dal Tribunale di Verona, oltre ad interessi moratori e
rivalutazione monetaria, e/o la maggiore e/o minore somma che risulterà di giustizia in corso di
causa;
In via istruttoria
3. Anche alla luce della recente sentenza delle SSUU (01/02/2022 nr. 3086), qualora ritenuto
necessario, voglia l'odierna Corte di Appello di Cagliari, disporre CTU contabile volta a
determinare l'entità della comunione “de residuo” dei coniugi e al momento dello CP_1 CP_2
scioglimento della comunione legale dei coniugi, CTU volta quindi a determinare l'ammontare
delle somme e/o dei beni da attribuirsi alla IG.ra al momento dello scioglimento della CP_1
stessa, tenendo in debito conto l'ammontare dell'attivo e del passivo dei beni della comunione
legale che è risultato e/o risulterà in corso di giudizio.
4. Si produce: fascicolo di primo grado;
duplicato informatico sentenza di primo grado e Doc. 1.
In ogni caso
5. Con vittoria di spese, e compensi professionali, oltre ad IVA e CPA, e rimborso forfetario del
15%, come per legge per entrambi i gradi del giudizio
Nell'interesse degli appellati: Affinché voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
Pagina 3 -Rigettare l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente
la sentenza impugnata.-Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Svolgimento del processo
ha proposto appello avverso la sentenza n. 819/2022, RG. n. 7563/2016, con la Parte_1
quale il Tribunale di Cagliari aveva rigettato le domande dalla medesima proposte nei confronti dei
IG.ri e tese a dimostrare la strumentalità di taluni atti di CP_1 Controparte_2
disposizione patrimoniale posti in essere dai convenuti al fine di sottrarre all'attrice la garanzia costituita dal patrimonio della in relazione alle obbligazioni contratte dalla CP_1 [...]
concernenti forniture di capi di abbigliamento effettuate negli anni Controparte_3
2009-2010 e rimaste impagate, per le quali l'esponente aveva già ottenuto, nel 2016, decreto ingiuntivo fondato su assegni protestati (n. 2117/2016) immediatamente esecutivo, nei confronti della suddetta società e delle socie illimitatamente responsabili e per la somma di CP_3 CP_1
euro 104.196,98, oltre interessi e spese.
Davanti al Tribunale l'attrice aveva allegato che in concomitanza con il dissesto finanziario della società, le due socie si erano spogliate dei propri beni, e che, in particolare, la e il coniuge CP_1
in data 18.7.2011, in costanza di comunione legale, avevano alienato beni per la CP_2
somma di euro 235.000,00, interamente percepita dal Questi, dopo che i coniugi avevano CP_2
sciolto (in tempi brevi) la comunione entrando in regime convenzionale di separazione, aveva,
trascorsi appena 10 mesi, acquistato immobili intestandoli a sé in via esclusiva, rendendosi, così, la nullatenente. Il tutto senza che i coniugi provvedessero a regolare i loro rapporti ex art. 192 CP_1
c.c. e violando il disposto dell'art. 2740 c.c. non restituendo, in particolare, il alla CP_2
moglie, la metà dell'intero prezzo conseguito dalla vendita, pari a euro 117.000,00.
Sulla scorta di quanto esposto l'attrice aveva proposto domanda di simulazione ex art. 1414 c.c., in subordine di revocatoria ex art. 2901 c.c. della convenzione matrimoniale di separazione posta in essere in suo danno, nonché, in via ulteriormente e gradatamente subordinata, aveva chiesto accertarsi la falsità delle dichiarazioni rese dai coniugi nell'atto di compravendita di beni immobili
Pagina 4 stipulato in data 18.7.2011, nella parte in cui avevano affermato che il prezzo ricavato dalla vendita sarebbe appartenuto in proprietà pari al 50% ciascuno ai IGnori e per avere, la prima, CP_1 CP_2
invece, donato al secondo il 50% del ricavato della vendita, e, per l'effetto di tale accertamento,
condannarsi i convenuti in solido a corrispondere alla parte attrice la complessiva somma indicata nel decreto ingiuntivo n. 2117/2016; accertarsi che la somma di € 117.550,00 derivante dalla vendita del
18.7.2011 apparteneva alla e che il aveva illegittimamente prelevato dette somme, con CP_1 CP_2
conseguente condanna dei convenuti in solido a corrispondere alla parte attrice la complessiva somma indicata nel decreto ingiuntivo 2117/2016.
I convenuti, nel costituirsi, avevano anzitutto contestato di trovarsi, al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita del 18.7.2011, in regime di comunione legale dei beni, essendo gli stessi addivenuti a separazione consensuale già in data 7.10.2010, omologata dal Tribunale di Cagliari,
con conseguente, automatico mutamento del regime patrimoniale della comunione legale nel regime di separazione dei beni. Avevano quindi allegato: che in seguito alla stipula dell'atto di compravendita del
18.7.2011, la aveva ricevuto dal nel tempo, la parte di sua spettanza, come dimostrato CP_1 CP_2
dagli assegni versati agli atti;
che la società attrice non aveva intrapreso alcuna azione esecutiva nei confronti dell'obbligata principale agendo direttamente Controparte_3
contro le due socie illimitatamente responsabili senza osservare il dovere di preventiva escussione della società; che la società aveva un patrimonio sociale, costituito da merce giacente, del valore CP_3
complessivo pari a € 151.105,00.
***
Si espongono in sintesi, e per quanto in questa sede ancora rileva, le argomentazioni logico-giuridiche poste dal Tribunale a fondamento della decisione assunta.
Ha osservato il primo giudicante: “… l'attrice si è riferita alla convenzione matrimoniale oggetto
dell'azione simulatoria in modo generico, senza individuarne precisamente la data (pur collocandola
cronologicamente fra la vendita dei beni immobili da parte dei coniugi in data 18.7.2011 e l'acquisto
dei beni immobili da parte del solo in data 8.5.2012), né tantomeno producendo alcuna prova CP_2
concreta della sua esistenza. I convenuti, dal canto loro, hanno contestato l'esistenza di tale contratto,
Pagina 5 allegando di essersi separati con separazione omologata dal Tribunale di Cagliari in data antecedente
alla compravendita del 18.7.2011 (non rileva, al fine di considerare integrato l'onere di contestazione
ex art. 115 cpc, che gli stessi non abbiano concretamente fornito prova della separazione personale
allegata). Neppure è possibile riscontrare la prova dell'esistenza della convenzione matrimoniale dalla
lettura di altri atti acquisiti al processo, dovendosi evidenziare che parte attrice non ha neppure
prodotto la prova documentale dei contratti di acquisto di beni immobili che il avrebbe CP_2
concluso dopo la stipula della suddetta convenzione (sottoscritti, secondo le allegazioni di parte, in data
8.5.2012). Pur potendosi tali acquisti considerare avvenuti, dal momento che i convenuti non li hanno
contestati, si deve rilevare che non risultano prodotti agli atti i contratti di acquisto, da cui si sarebbe
forse potuto conoscere dell'esistenza della convenzione matrimoniale impugnata.”. Tanto precisato, il
Tribunale ha quindi disatteso le domande di simulazione e revocatoria poiché, nel primo caso, secondo la stessa prospettazione attrice, la parti avevano inteso porre in essere proprio l'atto asseritamente simulato tendendo a conseguirne i relativi effetti, mentre nel secondo l'accoglimento era precluso dalla mancata prova della convenzione allegata.
Con riguardo alle domande proposte in via subordinata, il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni.
1. Quanto alla prima (punto 4 delle conclusioni), le dichiarazioni rese in sede di redazione dell'atto pubblico di vendita del 18.7.2011 non avevano, in realtà, prodotto effetti diversi da quelli che
sarebbero derivati dal contratto automaticamente (in assenza di ogni dichiarazione), considerato che i
beni immobili alienati appartenevano in comproprietà ad entrambi i coniugi e che gli stessi si
trovavano in regime di comunione legale dei beni al momento della vendita. Il corrispettivo ricevuto in
cambio dei beni sarebbe perciò in ogni caso spettato in comproprietà ai coniugi. L'accertamento preteso non avrebbe prodotto alcun effetto in relazione alle conseguenze dell'atto impugnato, né vi erano elementi per affermare – sempre che sia stato chiesto (il che non pare) – che con le dichiarazioni
rese nell'atto notarile in esame la abbia voluto effettuare una donazione in favore del coniuge. In CP_1
altri termini, il fatto che il avesse incassato gli assegni e i bonifici dovuti per il pagamento del CP_2
bene nulla provava in ordine alla titolarità delle somme, comunque cadute in comunione fra i coniugi.
Pagina 6 2. Quanto alla seconda (punto 5 delle conclusioni), che non fosse contestato dalle parti convenute che gli immobili alienati il 18.7.2011 fossero in comproprietà tra i coniugi, essendo invece, contestato che al momento dell'alienazione tra i coniugi vigesse il regime della comunione legale – come sostenuto dagli attori e dichiarato dagli stessi convenuti nell'atto notarile – ovvero in regime di separazione – come allegato dalle stesse parti convenute secondo cui nel 2010 sarebbe tra loro intervenuta una separazione personale (peraltro non documentata). Stanti le indimostrate allegazioni e avuto riguardo alle dichiarazioni dei coniugi nel rogito, il Tribunale ha dunque concluso che il e la fossero CP_1 CP_2
in regime di comunione legale, con la conseguenza che il corrispettivo della vendita doveva ritenersi caduto in comunione e ciò a prescindere dall'intestazione degli assegni, per il disposto di cui agli artt.
177 e ss. cod. civ. Pertanto, al fine di verificare se e in che misura il avesse trattenuto somme CP_2
di spettanza del coniuge, sarebbe stato necessario accertare non solo il momento dello scioglimento
della comunione legale tra i coniugi (e sul punto come si è detto c'è contrasto), ma altresì – ai sensi
dell'art. 194 c.p.c. – l'entità dell'attivo e del passivo dei beni facenti parte della comunione. Con la conseguenza che “Non può quindi accertarsi, come preteso dalla parte attrice, che la somma di
117.500,00 € fosse di proprietà esclusiva della , trattandosi di somme cadute in comunione, né CP_1
sono state proposte in causa domande ex art. 189 comma II cod. civ.”.
***
L'appellante, premesso testualmente, “… non si impugnano i due capi della sentenza relativi alla
“domanda principale di simulazione” e “l'azione revocatoria proposta in subordine”, dal
momento che è pacifico in atti come a determinare lo scioglimento della comunione legale tra i
coniugi sia stata, non già una convenzione matrimoniale stipulata successivamente al matrimonio,
bensì la loro separazione personale, omologata dal Tribunale di Cagliari in data 25.10.2010…”,
ha invece censurato i capi della sentenza relativi alle “domande proposte in via ulteriormente subordinata di cui ai punti 4 e 5 delle conclusioni di parte attrice” ritenendoli fondati su presupposti errati.
1. VIOLAZIONE E/O ERRATA E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2900 C.C.
E VIOLAZIONE PER LA MANCATA APPLICAZIONE ARTT. 2733 C.C. E 115 C.P.C.
Pagina 7 Lamenta l'appellante che, se è vero che la somma di euro 235.000,00 derivante dalla compravendita è caduta in comunione tra i convenuti, “… non si comprende allora perché il
Giudice non abbia accolto la domanda di surroga proposta dalla società creditrice, volta ad
ottenere il 50% di dette somme, ovvero euro 117.500,00, appartenenti alla IGnora , dal CP_1
momento che quest'ultima non risulta averne richiesto la restituzione al IG. ”. Ma anche CP_2
a volere ipotizzare che la avesse deciso di donare la quota di sua spettanza al marito, tale CP_1
lascito/donazione sarebbe nullo per difetto di forma;
ne conseguirebbe, pertanto, l'incontrovertibile sussistenza del diritto della IGnora alla restituzione della somma di euro 117.500,00, nonché CP_1
il connesso diritto dell'attrice, creditrice della convenuta, ad agire in surroga, data l'inerzia di quest'ultima. Irrilevante, poi, sarebbe la circostanza concernente la falsità o meno della dichiarazione circa la sussistenza della comunione legale dei coniugi, posto che (come constatato anche dal primo giudice), le somme ricavate dal negozio cadrebbero comunque in comunione
(ordinaria o legale che sia), tanto più che in tema di conti correnti vige la presunzione per cui: “la
cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di
creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e
fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una
inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché
gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella
risultante dalla cointestazione stessa” (Cassazione civile, sez. II, 23/02/2021, n. 4838).
Quindi, correttamente essa società aveva aggredito il bene (la somma riscossa dalla vendita de qua), nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale, oppure per la metà di competenza della
IG.ra nel caso in cui si fosse considerata già sciolta la comunione legale in favore di una CP_1
comunione ordinaria.
Inoltre, era stato lo stesso a sostenere in comparsa - senza peraltro dimostrarlo in CP_2
giudizio - di aver restituito/rimborsato alla “la quota” di sua spettanza “nel tempo”, così CP_1
ammettendo la sussistenza dell'obbligo restitutorio in capo a sé e in favore della stessa e di esserne,
Pagina 8 altresì pienamente consapevole. Fatto incontestato e addirittura ammesso, di cui il giudice non aveva tenuto conto in violazione del disposto degli artt. 115 c.p.c. e 2933 c.c. Secondo l'appellante,
in particolare, “… Conseguenza di ciò, avrebbe dovuto essere l'accoglimento della domanda
surrogatoria attorea di condanna dei convenuti a corrispondere, in solido tra loro e/o ciascuno per
il proprio titolo la somma complessivamente dovuta alla stessa.”. Domandandosi, inoltre, il perché,
nonostante la puntuale allegazione effettuata, i convenuti non avessero prodotto la relativa documentazione [non si comprende perché non abbiano mai prodotto l'estratto dell'atto di
matrimonio per provarlo] l'appellante ha affermato come “tuttavia, la circostanza è vera, come
risulta dai Pubblici Registri del Comune di Cagliari (doc. 1).”. A ciò conseguirebbe la falsità della dichiarazione resa al notaio e che le somme derivanti dalla vendita dei beni fossero cadute in comunione ordinaria e non già legale.
Peraltro, ipotizza l'appellante, qualora le somme dovessero essere ritenute cadute in regime di comunione legale, “diversamente dalle considerazioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado, ai
fini della restituzione della somma di euro 117.500,00”, non ci sarebbe” alcun bisogno di accertare
ai sensi dell'art. 194 c.c. l'entità dell'attivo e del passivo dei beni facenti parte della comunione,
dal momento che è stato lo stesso IG. a non contestare e, anzi ad ammettere, di dover CP_2
corrispondere tale somma alla IG.ra , laddove ha allegato di avergliela restituita (ma solo in CP_1
parte!!) nel corso del tempo. “
2. VIOLAZIONE E/O ERRATA E/O MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115
C.P.C. E 2733 C.C.; VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C
IN RELAZIONE ALL'ART. 194 C.C.; ERRATA INDIVIDUAZIONE DELL'ART. 189
COMMA II C.C. QUALE NORMA APPLICABILE.
Errato sarebbe il capo della sentenza ove il Giudice aveva esaminato l'ultima domanda, proposta in via ulteriormente subordinata, rigettandola “sulla base di un'errata inversione dell'onere della
prova circa un fatto non contestato, oltre a citare una norma, l'art. 189, 2 comma, c.c., che si
riferisce all'azione esecutiva e non certo azionabile in sede di cognizione ordinaria”.
Pagina 9 In particolare, il Giudice aveva svolto una articolata argomentazione [… Non è contestato dalle
parti convenute che gli immobili alienati il 18.7.2011 fossero in comproprietà tra i coniugi. È
contestato invece che al momento dell'alienazione tra i coniugi vigesse il regime della comunione
legale …] per poi concludere che al momento del rogito i coniugi si trovassero in regime di comunione legale, laddove costituiva dato assodato e pacifico che i coniugi, al momento del rogito,
non fossero più in regime di comunione legale, con conseguente inapplicabilità, alla fattispecie esaminata, dell' art. 194 c.c. Ha poi osservato l'appellante che qualora la Corte ritenesse “… di
non poter prendere atto, in questa fase processuale, di tale circostanza [si dovrebbe] accettare la
soluzione che le somme derivanti dalla stessa sono anch'esse cadute in regime di comunione legale,
con conseguente applicazione dell'art. 194 c.c. a regolarne lo scioglimento. […]. Ciò posto,
richiamata la regola che tale norma pone [… la comunione legale tra i coniugi è una comunione
senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni
che ne fanno parte e dalla quale sono esclusi gli estranei. La quota, caratterizzata dalla
indivisibilità e dalla indisponibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni
possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità
sussidiaria di ciascuno dei coniugi con propri beni personali verso i creditori della comunione (art.
190 c.c.) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo ed il passivo saranno ripartiti
tra i coniugi ed i loro eredi (art. 194 c.c.).] l'appellante fa dunque rilevare che, nella specie, la
prova ai sensi dell'art. 194 c.c., in questo giudizio, dell'entità dell'attivo e del passivo dei beni
facenti parte della comunione al momento dello scioglimento avrebbe dovuto essere fornita proprio dai convenuti e non già dall'attrice – pena l'illegittima inversione dell'onere della prova di cui
all'art. 2697 c.c..
In siffatto quadro il Giudice avrebbe dovuto prendere atto, piuttosto, dell'unico dato certo ed incontestato in giudizio, ovvero che tra i beni della comunione legale vi era sicuramente l'attivo di euro 235.000,00 derivante dalla citata vendita, da suddividersi, quindi, al 50% tra i coniugi.
Pagina 10 Circostanza questa che, ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2733 c.c., non era stata contestata, ma addirittura ammessa dallo stesso IG. CP_2
In definitiva, evidentemente errata sarebbe la conclusione del Giudice di prime cure, laddove sostiene che non può accertarsi che la somma di euro 117.500,00 fosse di proprietà esclusiva della
IG.ra difatti: CP_1
- l'immobile venduto con l'atto del 18.11.2011 era stato precedentemente acquistato in regime di comunione legale tra i coniugi;
- il danaro ricavato dalla vendita dell'atto del 18.11.2011 doveva presumersi di proprietà al 50% tra i coniugi.
Da ultimo, del tutto inconferente sarebbe l'osservazione contenuta in sentenza, secondo cui non sono state proposte in causa domande ex art. 189 comma II, c.c. dal momento che tale norma regola l'azione esecutiva, ovvero l'espropriazione del bene in comunione legale - non proponibile in un giudizio ordinario - consentendo al creditore particolare di uno dei coniugi di soddisfarsi sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (in proposito l'appellante richiama Cass Civ., Sez. III, n. 22210 del 04/08/2021).
***
L'appello è fondato.
Le due censure, in quanto fra loro strettamente connesse, così come le due domande, gradatamente subordinate (tali da costituire lo sviluppo logico – giuridico l'una dell'altra) vengono esaminate congiuntamente.
Va premesso che l'appellante non svolge argomenti finalizzati a confutare le conclusioni del giudice per cui, contrariamente a quanto pareva sostenuto nella subordinata sub 4, le parti avevano conseguito realmente l'effetto di far cadere in comunione il corrispettivo del bene comune compravenduto e, tanto, indipendentemente dalla dichiarazione resa. Piuttosto l'appellante evidenzia che proprio tale rilievo avrebbe dovuto condurre il giudicante ad una soluzione diametralmente opposta. Con riguardo poi, ad una ipotizzata donazione da parte della della CP_1
Pagina 11 propria quota del prezzo conseguito, l'appellante conferma, a ben vedere, l'interpretazione data dal
Tribunale circa la portata di tale riferimento [per cui non vi sono elementi per affermare -sempre
che sia stato chiesto (il che non pare) che con le dichiarazioni rese nell'atto notarile in esame la
abbia voluto effettuare una donazione in favore del coniuge] sviluppando il ragionamento e CP_1
rilevando che in ogni caso, una donazione sarebbe stata comunque nulla per mancanza della necessaria forma solenne.
Ciò detto deve condividersi il rilievo dell'appellante, la cui correttezza è confermata dagli appellati,
secondo cui, nello sviluppo del primo grado del giudizio l'assunto originario per cui i coniugi,
all'epoca della vendita, fossero in regime di comunione legale dei beni, era stato ampiamente superato dalla allegazione dei convenuti, secondo cui prima di allora (in data 7/10/2010) essi erano addivenuti ad una separazione personale (con conseguente, automatico scioglimento della comunione legale). Ed infatti l'allegazione, seppure non documentata, non aveva costituito oggetto di contestazione da parte dell'attrice. Tuttavia il Tribunale ha ritenuto l'allegazione rilevante al limitato fine di considerare non dimostrata la stipula di una differente convenzione patrimoniale fra i coniugi, non documentata agli atti, per poi concludere nel senso della persistenza del regime di comunione legale, così entrando in contraddizione rispetto al fatto storico della separazione personale dei coniugi che, pure, aveva preso in considerazione.
Ebbene, anche in queste sede gli appellati hanno confermato la fondatezza del rilievo dell'appellante secondo cui costituiva circostanza acclarata, fin dalle difese svolte in sede di comparsa di risposta in primo grado, non contestate, quella per cui al momento della stipulazione della compravendita essi erano separati consensualmente [“… Innanzitutto, come pacificamente
ammesso anche dall'appellante (pag. 10 avverso appello) non è vero che, al momento della
sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita a rogito Notaio Dott. Rep. n. 29499, Per_1
Racc. n. 8443 del 18.11.2011, i convenuti fossero in regime di comunione legale dei beni, essendo
gli stessi addivenuti a separazione consensuale già in data 7.10.2010 ed omologata davanti al
Tribunale di Cagliari, con conseguente automatico mutamento del regime patrimoniale tra essi da
Pagina 12 comunione a separazione dei beni.”….]. Il fatto storico può dunque ritenersi provato a prescindere dalla produzione, che l'appellante ha effettuato, inammissibilmente, nel presente grado, dell'estratto dell'atto di matrimonio recante l'annotazione dell'intervenuta separazione alla data indicata.
Sviluppando il ragionamento deve allora ritenersi che, avendo i coniugi separati proceduto alla vendita di un bene di comune proprietà (non più in regime di comunione legale bensì di comunione ordinaria) il ricavato avrebbe dovuto essere ripartito fra i due comproprietari in eguale misura,
senza che fossero di ostacolo ipotetici limiti al soddisfacimento del creditore particolare del coniuge in relazione al disposto degli artt. 189, 192 e 194 c.c.
Tuttavia giova osservare che anche a volere seguire il ragionamento del primo giudice, ritenendo non sussistente la prova della non corrispondenza al vero della dichiarazione contenuta nell'atto notarile circa la vigenza di una comunione legale fra i coniugi, le previsioni normative richiamate non sarebbero di ostacolo al soddisfacimento della pretesa del creditore particolare della CP_1
non avendo, i convenuti, eccepito -come sarebbe stato loro onere- situazioni ostative all'esercizio del diritto da parte di questi, al contrario implicitamente escluse dalle difese svolte dai convenuti,
secondo cui il dopo avere percepito l'intero corrispettivo della vendita, avrebbe nel CP_2
tempo provveduto a rimborsare integralmente alla la quota di sua spettanza. Difatti, tale CP_1
allegazione, come esattamente fatto rilevare dall'appellante, implica l' inequivoca ammissione circa l'esistenza, in seguito alla vendita, di un diritto attuale ed eIGibile in capo alla di conseguire CP_1
dal la metà del prezzo introitato, circostanza che implica, a ben vedere e ove occorrer CP_2
possa (peraltro la premessa del ragionamento lo escluderebbe), l'assenza di creditori comuni da soddisfare prioritariamente rispetto alla divisione ex art. 194 c.p.c. Ciò anche a volere ipotizzare un onere probatorio sul punto -ma lo si esclude- a carico della creditrice particolare della CP_1
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Peraltro, per completezza espositiva e motivazionale deve considerarsi che siffatto onere opera,
semmai, nell'ambito della pretesa rivolta da un coniuge nei confronti dell'altro di procedere alla divisione ex art. 194 c.c., afferendo in tal caso alla disponibilità di colui che fa la domanda, la
Pagina 13 possibilità di individuare o escludere la presenza di creditori comuni. Diversamente, quando si discuta del diritto del creditore particolare del coniuge sulla quota di spettanza di questi, l'ipotetica presenza di creditori comuni non potrebbe che costituire ostacolo e limite all'esercizio di tale diritto, con conseguente onere di allegazione e prova in capo ai coniugi medesimi, peraltro ampiamente agevolati dalla disponibilità/vicinanza di siffatta prova. Neppure, dunque, aderendo alla impostazione seguita dal primo giudicante potrebbe pervenirsi alle sue conclusioni, dovendo al contrario darsi atto che, a fronte della pretesa attrice, la mancata allegazione, prima ancora della prova da parte dei convenuti circa la sussistenza di creditori comuni della ipotetica comunione legale, avrebbe comunque imposto di ritenere insussistenti cause ostative all'esercizio del diritto da parte dei creditore particolare della sulla quota del corrispettivo della vendita di sua CP_1
spettanza.
Consegue, da quanto rilevato, pertanto, l'incoerenza ed illogicità della conclusione cui pervengono gli appellati (peraltro sul solco della sentenza di primo grado) per cui “… al fine di verificare se e
in che misura il abbia trattenuto somme di spettanza del coniuge, sarebbe stato CP_2
necessario accertare non solo il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi ma
altresì, ai sensi dell'art. 194 codice civile –l'entità dell'attivo e del passivo dei beni facenti parte
della comunione. [Con la conseguenza che] Non può infatti accertarsi, né è stata fornita alcuna
prova dall'odierna appellante ai sensi dell'art. 2697 c.c., che la somma di € 117.500,00 fosse di
proprietà esclusiva della , trattandosi eventualmente di somme cadute in comunione ed, in CP_1
proposito controparte non ha proposto in causa alcuna domanda ex art. 189 comma 2 cod. civ.”.
Come sopra rilevato, l' assunto dei convenuti per cui le somme sarebbero state interamente restituite, presuppone, piuttosto, il riconoscimento di un obbligo restitutorio incondizionato e attuale nei confronti della contitolare del corrispettivo della vendita, comproprietaria del bene dismesso.
Rilievo che di per sé varrebbe, come fatto rilevare dall'appellante, a circoscrivere l'oggetto d'indagine alla sola prova – evidentemente gravante sulla parte debitrice, di avere assolto pienamente la propria obbligazione.
Pagina 14 Ebbene, tale prova non è stata fornita né in tutto né in parte dai convenuti, non potendosi essa ricavare da alcune copie di assegni emessi in svariati periodi, per un importo globale ben inferiore all'importo azionato (poco più di 20.000,00 euro) di cui neppure risulta beneficiaria la e di CP_1
cui non risultano le causali.
Giova ora soffermarsi sulla domanda surrogatoria e su quella di condanna solidale svolte dall'appellante. Quanto alla prima si osserva che sebbene manchi una esplicita qualificazione delle originarie domande subordinate in detti termini, tuttavia le istanze formulate esprimono ab origine,
inequivocabilmente, la volontà di esercitare un diritto dai contenuti corrispondenti alla suddetta azione, di tal che, l'esplicitazione operata in questa sede (peraltro neppure oggetto di contestazione),
è perfettamente ammissibile.
Ciò posto, va ricordato che: “La legittimazione ad agire in via surrogatoria spetta qualora il
credito verso il terzo sia già consacrato in una sentenza di condanna o in altro titolo esecutivo,
ovvero si tratti di un decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi
dell'articolo 642 c.p.c. benché detto titolo non sia definitivo. Nondimeno, ai fini del legittimo
esercizio dell'azione surrogatoria è sufficiente anche un credito non determinato nel suo
ammontare, oppure sottoposto a condizione o a termine.” (Cass. sez. 2, Ord. n. 34940
del 28/11/2022). Nella specie il credito nei confronti della socia (nonché della e CP_1 CP_3
dell'altra socia è accertato con decreto ingiuntivo dotato di provvisoria esecutività, con atto CP_3
di precetto in calce (per l'importo di euro 164.032,77 di cui euro 104.196,98 per capitale, euro
59.835,79 per interessi, oltre compensi e spese), sicché bene poteva agire la nei Parte_1
confronti dell'ex coniuge della per ripetere le somme dovute in luogo CP_1 Controparte_2
della CP_1
Né osta all'esercizio dell'azione l'eccepita necessità di previa escussione del patrimonio sociale.
Premesso, invero, che: “Il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili
di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da
uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva,
Pagina 15 nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo
aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire
direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria. Infatti, la responsabilità del socio si
configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al
preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato
terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere
socio….” (Cass. civ. n. 279/2017), deve in ogni caso darsi atto che è agli atti il documentato tentativo, con esito negativo (doc. 9, 10,11), di pignoramento mobiliare presso la sede della società
e presso terzi (banche), confermandosi l'assoluta incapienza della società debitrice.
Deve invece ritenersi inammissibile la domanda di condanna della solidalmente con il CP_1
non determinando, l'esercizio della surrogatoria, una solidarietà fra il terzo debitore e il CP_2
debitore originario a vantaggio del creditore, ed essendo, per altro verso, la società attrice, già
munita di titolo esecutivo nei confronti di costituito dal decreto ingiuntivo sopra CP_1
menzionato.
Per quanto esposto deve essere condannato a pagare direttamente a Controparte_2 [...]
l'importo di euro 117.500,00 pari al 50% delle somme ricavate dalla vendita del Parte_1
complesso immobiliare, giusto rogito notatile datato 18.07.2011, n. 29499/rep., n. 8443 Racc.,
notaio rogante dott. con gli interessi legali dalla domanda (azionata in questa Persona_1
sede) al saldo (non invece importi superiori quali desumibili dall'ingiunzione citata e dal precetto).
Le spese di entrambi gradi, da liquidare entro lo scaglione fino a euro 260.000,00 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i valori medi (minimi quanto alla fase trattazione/istruttoria in primo grado, per la contenuta attività svolta e con esclusione della suddetta fase in appello, non tenutasi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda, accoglie per quanto di ragione l'appello avverso la sentenza n. 819/2022 del Tribunale di Cagliari, e per l'effetto, in sua riforma:
Pagina 16 1. condanna a pagare direttamente a in persona del suo Controparte_2 Parte_1
legale rappresentante, l'importo di euro 117.500,00 pari al 50% delle somme ricavate dalla vendita del complesso immobiliare, giusto rogito notatile datato 18.07.2011, n. 29499/rep.,
n. 8443 Racc., notaio rogante dott. con gli interessi legali dalla Persona_1
domanda al saldo;
2. dichiara inammissibile la domanda di condanna solidale di CP_1
3. condanna e alla rifusione in solido, in favore di Controparte_2 CP_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante, delle spese processuali di entrambi i Parte_1
gradi del giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, quanto al primo, in €
11.268,00, quanto al secondo in euro 9.991,00, oltre spese forfettarie, spese esenti e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio del 15 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il ConIGliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sottosezione civile 2°
composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru ConIGliere
Grazia M. Bagella ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 375 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
, in persona del legale rappresentante, IG. , con sede legale Parte_1 Parte_2
in Sommacampagna (Vr), Via dell'Industria n. 40, P.Iva , elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Patrizia Lecca in Capoterra (CA), rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Gianluigi Bonfante, c.f. , e Giada De Angeli, c.f. che C.F._1 C.F._2
la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti,
appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
e , nato a [...] il [...], codice fiscale C.F._3 Controparte_2
Pagina 1 , entrambi residenti in [...], ed C.F._4
elettivamente domiciliati in Cagliari, Viale Bonaria n. 96, presso lo studio dell'Avv. Stefanino Casti
(codice fiscale: ; indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._5
fax: 070.670324), che li rappresenta e difende in forza di procura speciale Email_1
resa a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello,
appellati
All'udienza del 24 gennaio 2025 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.mo Collegio deIGnato,
in riforma della impugnata sentenza di primo grado, n. 879/2020, RG. 7563/2016 del 22.03.2022
Tribunale di Cagliari, non notificata
Nel merito in via principale
1. Accertarsi, previa se del caso dichiarazione di intervenuta simulazione e/o falsità delle
dichiarazioni rese in sede di rogito notatile datato 18.07.2011, n. 29499/rep., n. 8443 Racc., notaio
rogante dott. (ai sensi del DL 04/07/2006, n. 223 convertito con modifiche Persona_1
dalla L 04/08/2006, nr. 48, così come modificato dalla L 296/2006), dai coniugi convenuti IG.ri
e , che il prezzo ricavato dalla vendita del complesso immobiliare Controparte_2 CP_1
di cui in oggetto apparteneva in proprietà pari al 50% tra IG.ri e CP_1 CP_2
, per avere la IG.ra donato al marito il 50% del ricavato della
[...] CP_1 Controparte_2
vendita, e per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale tra loro e/o ciascuno per il proprio
titolo a corrispondere alla parte attrice la complessiva somma portata dal decreto ingiuntivo n.
2117/2016 del 24.05.2016, R.G. n. 5033/2016, Repert. n. 2979/2016 con sentenza n. 310/2012,
cont. n. 7191/2009, cron. n. 619, rep. n. 572 del 31.01.12, emesso dal Tribunale di Verona
Tribunale, oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria, e/o la maggiore e/o minore somma
che risulterà di giustizia in corso di causa;
Pagina 2 Nel merito in via subordinata al sub. 1
2. Accertarsi, previa dichiarazione di illegittimo prelievo e/o utilizzo illegittimo e/o fraudolento da
parte del IG. del 50% delle somme ricavate dalla vendita del complesso Controparte_2
immobiliare, giusto rogito notatile datato 18.07.2011, n. 29499/rep., n. 8443 Racc., notaio rogante
dott. già in proprietà pari ad ½ della IG.ra , che la somma Persona_1 CP_1
di euro 117.500,00 apparteneva in proprietà alla convenuta IG.ra , e per l'effetto CP_1
condannare i convenuti, in via solidale tra loro e/o ciascuno per il proprio titolo a corrispondere
alla parte attrice la complessiva somma portata dal decreto ingiuntivo n. 2117/2016 del
24.05.2016, R.G. n. 5033/2016, Repert. n. 2979/2016 con sentenza n. 310/2012, cont. n. 7191/2009,
cron. n. 619, rep. n. 572 del 31.01.12, emesso dal Tribunale di Verona, oltre ad interessi moratori e
rivalutazione monetaria, e/o la maggiore e/o minore somma che risulterà di giustizia in corso di
causa;
In via istruttoria
3. Anche alla luce della recente sentenza delle SSUU (01/02/2022 nr. 3086), qualora ritenuto
necessario, voglia l'odierna Corte di Appello di Cagliari, disporre CTU contabile volta a
determinare l'entità della comunione “de residuo” dei coniugi e al momento dello CP_1 CP_2
scioglimento della comunione legale dei coniugi, CTU volta quindi a determinare l'ammontare
delle somme e/o dei beni da attribuirsi alla IG.ra al momento dello scioglimento della CP_1
stessa, tenendo in debito conto l'ammontare dell'attivo e del passivo dei beni della comunione
legale che è risultato e/o risulterà in corso di giudizio.
4. Si produce: fascicolo di primo grado;
duplicato informatico sentenza di primo grado e Doc. 1.
In ogni caso
5. Con vittoria di spese, e compensi professionali, oltre ad IVA e CPA, e rimborso forfetario del
15%, come per legge per entrambi i gradi del giudizio
Nell'interesse degli appellati: Affinché voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
Pagina 3 -Rigettare l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente
la sentenza impugnata.-Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Svolgimento del processo
ha proposto appello avverso la sentenza n. 819/2022, RG. n. 7563/2016, con la Parte_1
quale il Tribunale di Cagliari aveva rigettato le domande dalla medesima proposte nei confronti dei
IG.ri e tese a dimostrare la strumentalità di taluni atti di CP_1 Controparte_2
disposizione patrimoniale posti in essere dai convenuti al fine di sottrarre all'attrice la garanzia costituita dal patrimonio della in relazione alle obbligazioni contratte dalla CP_1 [...]
concernenti forniture di capi di abbigliamento effettuate negli anni Controparte_3
2009-2010 e rimaste impagate, per le quali l'esponente aveva già ottenuto, nel 2016, decreto ingiuntivo fondato su assegni protestati (n. 2117/2016) immediatamente esecutivo, nei confronti della suddetta società e delle socie illimitatamente responsabili e per la somma di CP_3 CP_1
euro 104.196,98, oltre interessi e spese.
Davanti al Tribunale l'attrice aveva allegato che in concomitanza con il dissesto finanziario della società, le due socie si erano spogliate dei propri beni, e che, in particolare, la e il coniuge CP_1
in data 18.7.2011, in costanza di comunione legale, avevano alienato beni per la CP_2
somma di euro 235.000,00, interamente percepita dal Questi, dopo che i coniugi avevano CP_2
sciolto (in tempi brevi) la comunione entrando in regime convenzionale di separazione, aveva,
trascorsi appena 10 mesi, acquistato immobili intestandoli a sé in via esclusiva, rendendosi, così, la nullatenente. Il tutto senza che i coniugi provvedessero a regolare i loro rapporti ex art. 192 CP_1
c.c. e violando il disposto dell'art. 2740 c.c. non restituendo, in particolare, il alla CP_2
moglie, la metà dell'intero prezzo conseguito dalla vendita, pari a euro 117.000,00.
Sulla scorta di quanto esposto l'attrice aveva proposto domanda di simulazione ex art. 1414 c.c., in subordine di revocatoria ex art. 2901 c.c. della convenzione matrimoniale di separazione posta in essere in suo danno, nonché, in via ulteriormente e gradatamente subordinata, aveva chiesto accertarsi la falsità delle dichiarazioni rese dai coniugi nell'atto di compravendita di beni immobili
Pagina 4 stipulato in data 18.7.2011, nella parte in cui avevano affermato che il prezzo ricavato dalla vendita sarebbe appartenuto in proprietà pari al 50% ciascuno ai IGnori e per avere, la prima, CP_1 CP_2
invece, donato al secondo il 50% del ricavato della vendita, e, per l'effetto di tale accertamento,
condannarsi i convenuti in solido a corrispondere alla parte attrice la complessiva somma indicata nel decreto ingiuntivo n. 2117/2016; accertarsi che la somma di € 117.550,00 derivante dalla vendita del
18.7.2011 apparteneva alla e che il aveva illegittimamente prelevato dette somme, con CP_1 CP_2
conseguente condanna dei convenuti in solido a corrispondere alla parte attrice la complessiva somma indicata nel decreto ingiuntivo 2117/2016.
I convenuti, nel costituirsi, avevano anzitutto contestato di trovarsi, al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita del 18.7.2011, in regime di comunione legale dei beni, essendo gli stessi addivenuti a separazione consensuale già in data 7.10.2010, omologata dal Tribunale di Cagliari,
con conseguente, automatico mutamento del regime patrimoniale della comunione legale nel regime di separazione dei beni. Avevano quindi allegato: che in seguito alla stipula dell'atto di compravendita del
18.7.2011, la aveva ricevuto dal nel tempo, la parte di sua spettanza, come dimostrato CP_1 CP_2
dagli assegni versati agli atti;
che la società attrice non aveva intrapreso alcuna azione esecutiva nei confronti dell'obbligata principale agendo direttamente Controparte_3
contro le due socie illimitatamente responsabili senza osservare il dovere di preventiva escussione della società; che la società aveva un patrimonio sociale, costituito da merce giacente, del valore CP_3
complessivo pari a € 151.105,00.
***
Si espongono in sintesi, e per quanto in questa sede ancora rileva, le argomentazioni logico-giuridiche poste dal Tribunale a fondamento della decisione assunta.
Ha osservato il primo giudicante: “… l'attrice si è riferita alla convenzione matrimoniale oggetto
dell'azione simulatoria in modo generico, senza individuarne precisamente la data (pur collocandola
cronologicamente fra la vendita dei beni immobili da parte dei coniugi in data 18.7.2011 e l'acquisto
dei beni immobili da parte del solo in data 8.5.2012), né tantomeno producendo alcuna prova CP_2
concreta della sua esistenza. I convenuti, dal canto loro, hanno contestato l'esistenza di tale contratto,
Pagina 5 allegando di essersi separati con separazione omologata dal Tribunale di Cagliari in data antecedente
alla compravendita del 18.7.2011 (non rileva, al fine di considerare integrato l'onere di contestazione
ex art. 115 cpc, che gli stessi non abbiano concretamente fornito prova della separazione personale
allegata). Neppure è possibile riscontrare la prova dell'esistenza della convenzione matrimoniale dalla
lettura di altri atti acquisiti al processo, dovendosi evidenziare che parte attrice non ha neppure
prodotto la prova documentale dei contratti di acquisto di beni immobili che il avrebbe CP_2
concluso dopo la stipula della suddetta convenzione (sottoscritti, secondo le allegazioni di parte, in data
8.5.2012). Pur potendosi tali acquisti considerare avvenuti, dal momento che i convenuti non li hanno
contestati, si deve rilevare che non risultano prodotti agli atti i contratti di acquisto, da cui si sarebbe
forse potuto conoscere dell'esistenza della convenzione matrimoniale impugnata.”. Tanto precisato, il
Tribunale ha quindi disatteso le domande di simulazione e revocatoria poiché, nel primo caso, secondo la stessa prospettazione attrice, la parti avevano inteso porre in essere proprio l'atto asseritamente simulato tendendo a conseguirne i relativi effetti, mentre nel secondo l'accoglimento era precluso dalla mancata prova della convenzione allegata.
Con riguardo alle domande proposte in via subordinata, il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni.
1. Quanto alla prima (punto 4 delle conclusioni), le dichiarazioni rese in sede di redazione dell'atto pubblico di vendita del 18.7.2011 non avevano, in realtà, prodotto effetti diversi da quelli che
sarebbero derivati dal contratto automaticamente (in assenza di ogni dichiarazione), considerato che i
beni immobili alienati appartenevano in comproprietà ad entrambi i coniugi e che gli stessi si
trovavano in regime di comunione legale dei beni al momento della vendita. Il corrispettivo ricevuto in
cambio dei beni sarebbe perciò in ogni caso spettato in comproprietà ai coniugi. L'accertamento preteso non avrebbe prodotto alcun effetto in relazione alle conseguenze dell'atto impugnato, né vi erano elementi per affermare – sempre che sia stato chiesto (il che non pare) – che con le dichiarazioni
rese nell'atto notarile in esame la abbia voluto effettuare una donazione in favore del coniuge. In CP_1
altri termini, il fatto che il avesse incassato gli assegni e i bonifici dovuti per il pagamento del CP_2
bene nulla provava in ordine alla titolarità delle somme, comunque cadute in comunione fra i coniugi.
Pagina 6 2. Quanto alla seconda (punto 5 delle conclusioni), che non fosse contestato dalle parti convenute che gli immobili alienati il 18.7.2011 fossero in comproprietà tra i coniugi, essendo invece, contestato che al momento dell'alienazione tra i coniugi vigesse il regime della comunione legale – come sostenuto dagli attori e dichiarato dagli stessi convenuti nell'atto notarile – ovvero in regime di separazione – come allegato dalle stesse parti convenute secondo cui nel 2010 sarebbe tra loro intervenuta una separazione personale (peraltro non documentata). Stanti le indimostrate allegazioni e avuto riguardo alle dichiarazioni dei coniugi nel rogito, il Tribunale ha dunque concluso che il e la fossero CP_1 CP_2
in regime di comunione legale, con la conseguenza che il corrispettivo della vendita doveva ritenersi caduto in comunione e ciò a prescindere dall'intestazione degli assegni, per il disposto di cui agli artt.
177 e ss. cod. civ. Pertanto, al fine di verificare se e in che misura il avesse trattenuto somme CP_2
di spettanza del coniuge, sarebbe stato necessario accertare non solo il momento dello scioglimento
della comunione legale tra i coniugi (e sul punto come si è detto c'è contrasto), ma altresì – ai sensi
dell'art. 194 c.p.c. – l'entità dell'attivo e del passivo dei beni facenti parte della comunione. Con la conseguenza che “Non può quindi accertarsi, come preteso dalla parte attrice, che la somma di
117.500,00 € fosse di proprietà esclusiva della , trattandosi di somme cadute in comunione, né CP_1
sono state proposte in causa domande ex art. 189 comma II cod. civ.”.
***
L'appellante, premesso testualmente, “… non si impugnano i due capi della sentenza relativi alla
“domanda principale di simulazione” e “l'azione revocatoria proposta in subordine”, dal
momento che è pacifico in atti come a determinare lo scioglimento della comunione legale tra i
coniugi sia stata, non già una convenzione matrimoniale stipulata successivamente al matrimonio,
bensì la loro separazione personale, omologata dal Tribunale di Cagliari in data 25.10.2010…”,
ha invece censurato i capi della sentenza relativi alle “domande proposte in via ulteriormente subordinata di cui ai punti 4 e 5 delle conclusioni di parte attrice” ritenendoli fondati su presupposti errati.
1. VIOLAZIONE E/O ERRATA E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2900 C.C.
E VIOLAZIONE PER LA MANCATA APPLICAZIONE ARTT. 2733 C.C. E 115 C.P.C.
Pagina 7 Lamenta l'appellante che, se è vero che la somma di euro 235.000,00 derivante dalla compravendita è caduta in comunione tra i convenuti, “… non si comprende allora perché il
Giudice non abbia accolto la domanda di surroga proposta dalla società creditrice, volta ad
ottenere il 50% di dette somme, ovvero euro 117.500,00, appartenenti alla IGnora , dal CP_1
momento che quest'ultima non risulta averne richiesto la restituzione al IG. ”. Ma anche CP_2
a volere ipotizzare che la avesse deciso di donare la quota di sua spettanza al marito, tale CP_1
lascito/donazione sarebbe nullo per difetto di forma;
ne conseguirebbe, pertanto, l'incontrovertibile sussistenza del diritto della IGnora alla restituzione della somma di euro 117.500,00, nonché CP_1
il connesso diritto dell'attrice, creditrice della convenuta, ad agire in surroga, data l'inerzia di quest'ultima. Irrilevante, poi, sarebbe la circostanza concernente la falsità o meno della dichiarazione circa la sussistenza della comunione legale dei coniugi, posto che (come constatato anche dal primo giudice), le somme ricavate dal negozio cadrebbero comunque in comunione
(ordinaria o legale che sia), tanto più che in tema di conti correnti vige la presunzione per cui: “la
cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di
creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e
fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una
inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché
gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella
risultante dalla cointestazione stessa” (Cassazione civile, sez. II, 23/02/2021, n. 4838).
Quindi, correttamente essa società aveva aggredito il bene (la somma riscossa dalla vendita de qua), nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale, oppure per la metà di competenza della
IG.ra nel caso in cui si fosse considerata già sciolta la comunione legale in favore di una CP_1
comunione ordinaria.
Inoltre, era stato lo stesso a sostenere in comparsa - senza peraltro dimostrarlo in CP_2
giudizio - di aver restituito/rimborsato alla “la quota” di sua spettanza “nel tempo”, così CP_1
ammettendo la sussistenza dell'obbligo restitutorio in capo a sé e in favore della stessa e di esserne,
Pagina 8 altresì pienamente consapevole. Fatto incontestato e addirittura ammesso, di cui il giudice non aveva tenuto conto in violazione del disposto degli artt. 115 c.p.c. e 2933 c.c. Secondo l'appellante,
in particolare, “… Conseguenza di ciò, avrebbe dovuto essere l'accoglimento della domanda
surrogatoria attorea di condanna dei convenuti a corrispondere, in solido tra loro e/o ciascuno per
il proprio titolo la somma complessivamente dovuta alla stessa.”. Domandandosi, inoltre, il perché,
nonostante la puntuale allegazione effettuata, i convenuti non avessero prodotto la relativa documentazione [non si comprende perché non abbiano mai prodotto l'estratto dell'atto di
matrimonio per provarlo] l'appellante ha affermato come “tuttavia, la circostanza è vera, come
risulta dai Pubblici Registri del Comune di Cagliari (doc. 1).”. A ciò conseguirebbe la falsità della dichiarazione resa al notaio e che le somme derivanti dalla vendita dei beni fossero cadute in comunione ordinaria e non già legale.
Peraltro, ipotizza l'appellante, qualora le somme dovessero essere ritenute cadute in regime di comunione legale, “diversamente dalle considerazioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado, ai
fini della restituzione della somma di euro 117.500,00”, non ci sarebbe” alcun bisogno di accertare
ai sensi dell'art. 194 c.c. l'entità dell'attivo e del passivo dei beni facenti parte della comunione,
dal momento che è stato lo stesso IG. a non contestare e, anzi ad ammettere, di dover CP_2
corrispondere tale somma alla IG.ra , laddove ha allegato di avergliela restituita (ma solo in CP_1
parte!!) nel corso del tempo. “
2. VIOLAZIONE E/O ERRATA E/O MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115
C.P.C. E 2733 C.C.; VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C
IN RELAZIONE ALL'ART. 194 C.C.; ERRATA INDIVIDUAZIONE DELL'ART. 189
COMMA II C.C. QUALE NORMA APPLICABILE.
Errato sarebbe il capo della sentenza ove il Giudice aveva esaminato l'ultima domanda, proposta in via ulteriormente subordinata, rigettandola “sulla base di un'errata inversione dell'onere della
prova circa un fatto non contestato, oltre a citare una norma, l'art. 189, 2 comma, c.c., che si
riferisce all'azione esecutiva e non certo azionabile in sede di cognizione ordinaria”.
Pagina 9 In particolare, il Giudice aveva svolto una articolata argomentazione [… Non è contestato dalle
parti convenute che gli immobili alienati il 18.7.2011 fossero in comproprietà tra i coniugi. È
contestato invece che al momento dell'alienazione tra i coniugi vigesse il regime della comunione
legale …] per poi concludere che al momento del rogito i coniugi si trovassero in regime di comunione legale, laddove costituiva dato assodato e pacifico che i coniugi, al momento del rogito,
non fossero più in regime di comunione legale, con conseguente inapplicabilità, alla fattispecie esaminata, dell' art. 194 c.c. Ha poi osservato l'appellante che qualora la Corte ritenesse “… di
non poter prendere atto, in questa fase processuale, di tale circostanza [si dovrebbe] accettare la
soluzione che le somme derivanti dalla stessa sono anch'esse cadute in regime di comunione legale,
con conseguente applicazione dell'art. 194 c.c. a regolarne lo scioglimento. […]. Ciò posto,
richiamata la regola che tale norma pone [… la comunione legale tra i coniugi è una comunione
senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni
che ne fanno parte e dalla quale sono esclusi gli estranei. La quota, caratterizzata dalla
indivisibilità e dalla indisponibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni
possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità
sussidiaria di ciascuno dei coniugi con propri beni personali verso i creditori della comunione (art.
190 c.c.) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo ed il passivo saranno ripartiti
tra i coniugi ed i loro eredi (art. 194 c.c.).] l'appellante fa dunque rilevare che, nella specie, la
prova ai sensi dell'art. 194 c.c., in questo giudizio, dell'entità dell'attivo e del passivo dei beni
facenti parte della comunione al momento dello scioglimento avrebbe dovuto essere fornita proprio dai convenuti e non già dall'attrice – pena l'illegittima inversione dell'onere della prova di cui
all'art. 2697 c.c..
In siffatto quadro il Giudice avrebbe dovuto prendere atto, piuttosto, dell'unico dato certo ed incontestato in giudizio, ovvero che tra i beni della comunione legale vi era sicuramente l'attivo di euro 235.000,00 derivante dalla citata vendita, da suddividersi, quindi, al 50% tra i coniugi.
Pagina 10 Circostanza questa che, ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2733 c.c., non era stata contestata, ma addirittura ammessa dallo stesso IG. CP_2
In definitiva, evidentemente errata sarebbe la conclusione del Giudice di prime cure, laddove sostiene che non può accertarsi che la somma di euro 117.500,00 fosse di proprietà esclusiva della
IG.ra difatti: CP_1
- l'immobile venduto con l'atto del 18.11.2011 era stato precedentemente acquistato in regime di comunione legale tra i coniugi;
- il danaro ricavato dalla vendita dell'atto del 18.11.2011 doveva presumersi di proprietà al 50% tra i coniugi.
Da ultimo, del tutto inconferente sarebbe l'osservazione contenuta in sentenza, secondo cui non sono state proposte in causa domande ex art. 189 comma II, c.c. dal momento che tale norma regola l'azione esecutiva, ovvero l'espropriazione del bene in comunione legale - non proponibile in un giudizio ordinario - consentendo al creditore particolare di uno dei coniugi di soddisfarsi sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (in proposito l'appellante richiama Cass Civ., Sez. III, n. 22210 del 04/08/2021).
***
L'appello è fondato.
Le due censure, in quanto fra loro strettamente connesse, così come le due domande, gradatamente subordinate (tali da costituire lo sviluppo logico – giuridico l'una dell'altra) vengono esaminate congiuntamente.
Va premesso che l'appellante non svolge argomenti finalizzati a confutare le conclusioni del giudice per cui, contrariamente a quanto pareva sostenuto nella subordinata sub 4, le parti avevano conseguito realmente l'effetto di far cadere in comunione il corrispettivo del bene comune compravenduto e, tanto, indipendentemente dalla dichiarazione resa. Piuttosto l'appellante evidenzia che proprio tale rilievo avrebbe dovuto condurre il giudicante ad una soluzione diametralmente opposta. Con riguardo poi, ad una ipotizzata donazione da parte della della CP_1
Pagina 11 propria quota del prezzo conseguito, l'appellante conferma, a ben vedere, l'interpretazione data dal
Tribunale circa la portata di tale riferimento [per cui non vi sono elementi per affermare -sempre
che sia stato chiesto (il che non pare) che con le dichiarazioni rese nell'atto notarile in esame la
abbia voluto effettuare una donazione in favore del coniuge] sviluppando il ragionamento e CP_1
rilevando che in ogni caso, una donazione sarebbe stata comunque nulla per mancanza della necessaria forma solenne.
Ciò detto deve condividersi il rilievo dell'appellante, la cui correttezza è confermata dagli appellati,
secondo cui, nello sviluppo del primo grado del giudizio l'assunto originario per cui i coniugi,
all'epoca della vendita, fossero in regime di comunione legale dei beni, era stato ampiamente superato dalla allegazione dei convenuti, secondo cui prima di allora (in data 7/10/2010) essi erano addivenuti ad una separazione personale (con conseguente, automatico scioglimento della comunione legale). Ed infatti l'allegazione, seppure non documentata, non aveva costituito oggetto di contestazione da parte dell'attrice. Tuttavia il Tribunale ha ritenuto l'allegazione rilevante al limitato fine di considerare non dimostrata la stipula di una differente convenzione patrimoniale fra i coniugi, non documentata agli atti, per poi concludere nel senso della persistenza del regime di comunione legale, così entrando in contraddizione rispetto al fatto storico della separazione personale dei coniugi che, pure, aveva preso in considerazione.
Ebbene, anche in queste sede gli appellati hanno confermato la fondatezza del rilievo dell'appellante secondo cui costituiva circostanza acclarata, fin dalle difese svolte in sede di comparsa di risposta in primo grado, non contestate, quella per cui al momento della stipulazione della compravendita essi erano separati consensualmente [“… Innanzitutto, come pacificamente
ammesso anche dall'appellante (pag. 10 avverso appello) non è vero che, al momento della
sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita a rogito Notaio Dott. Rep. n. 29499, Per_1
Racc. n. 8443 del 18.11.2011, i convenuti fossero in regime di comunione legale dei beni, essendo
gli stessi addivenuti a separazione consensuale già in data 7.10.2010 ed omologata davanti al
Tribunale di Cagliari, con conseguente automatico mutamento del regime patrimoniale tra essi da
Pagina 12 comunione a separazione dei beni.”….]. Il fatto storico può dunque ritenersi provato a prescindere dalla produzione, che l'appellante ha effettuato, inammissibilmente, nel presente grado, dell'estratto dell'atto di matrimonio recante l'annotazione dell'intervenuta separazione alla data indicata.
Sviluppando il ragionamento deve allora ritenersi che, avendo i coniugi separati proceduto alla vendita di un bene di comune proprietà (non più in regime di comunione legale bensì di comunione ordinaria) il ricavato avrebbe dovuto essere ripartito fra i due comproprietari in eguale misura,
senza che fossero di ostacolo ipotetici limiti al soddisfacimento del creditore particolare del coniuge in relazione al disposto degli artt. 189, 192 e 194 c.c.
Tuttavia giova osservare che anche a volere seguire il ragionamento del primo giudice, ritenendo non sussistente la prova della non corrispondenza al vero della dichiarazione contenuta nell'atto notarile circa la vigenza di una comunione legale fra i coniugi, le previsioni normative richiamate non sarebbero di ostacolo al soddisfacimento della pretesa del creditore particolare della CP_1
non avendo, i convenuti, eccepito -come sarebbe stato loro onere- situazioni ostative all'esercizio del diritto da parte di questi, al contrario implicitamente escluse dalle difese svolte dai convenuti,
secondo cui il dopo avere percepito l'intero corrispettivo della vendita, avrebbe nel CP_2
tempo provveduto a rimborsare integralmente alla la quota di sua spettanza. Difatti, tale CP_1
allegazione, come esattamente fatto rilevare dall'appellante, implica l' inequivoca ammissione circa l'esistenza, in seguito alla vendita, di un diritto attuale ed eIGibile in capo alla di conseguire CP_1
dal la metà del prezzo introitato, circostanza che implica, a ben vedere e ove occorrer CP_2
possa (peraltro la premessa del ragionamento lo escluderebbe), l'assenza di creditori comuni da soddisfare prioritariamente rispetto alla divisione ex art. 194 c.p.c. Ciò anche a volere ipotizzare un onere probatorio sul punto -ma lo si esclude- a carico della creditrice particolare della CP_1
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Peraltro, per completezza espositiva e motivazionale deve considerarsi che siffatto onere opera,
semmai, nell'ambito della pretesa rivolta da un coniuge nei confronti dell'altro di procedere alla divisione ex art. 194 c.c., afferendo in tal caso alla disponibilità di colui che fa la domanda, la
Pagina 13 possibilità di individuare o escludere la presenza di creditori comuni. Diversamente, quando si discuta del diritto del creditore particolare del coniuge sulla quota di spettanza di questi, l'ipotetica presenza di creditori comuni non potrebbe che costituire ostacolo e limite all'esercizio di tale diritto, con conseguente onere di allegazione e prova in capo ai coniugi medesimi, peraltro ampiamente agevolati dalla disponibilità/vicinanza di siffatta prova. Neppure, dunque, aderendo alla impostazione seguita dal primo giudicante potrebbe pervenirsi alle sue conclusioni, dovendo al contrario darsi atto che, a fronte della pretesa attrice, la mancata allegazione, prima ancora della prova da parte dei convenuti circa la sussistenza di creditori comuni della ipotetica comunione legale, avrebbe comunque imposto di ritenere insussistenti cause ostative all'esercizio del diritto da parte dei creditore particolare della sulla quota del corrispettivo della vendita di sua CP_1
spettanza.
Consegue, da quanto rilevato, pertanto, l'incoerenza ed illogicità della conclusione cui pervengono gli appellati (peraltro sul solco della sentenza di primo grado) per cui “… al fine di verificare se e
in che misura il abbia trattenuto somme di spettanza del coniuge, sarebbe stato CP_2
necessario accertare non solo il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi ma
altresì, ai sensi dell'art. 194 codice civile –l'entità dell'attivo e del passivo dei beni facenti parte
della comunione. [Con la conseguenza che] Non può infatti accertarsi, né è stata fornita alcuna
prova dall'odierna appellante ai sensi dell'art. 2697 c.c., che la somma di € 117.500,00 fosse di
proprietà esclusiva della , trattandosi eventualmente di somme cadute in comunione ed, in CP_1
proposito controparte non ha proposto in causa alcuna domanda ex art. 189 comma 2 cod. civ.”.
Come sopra rilevato, l' assunto dei convenuti per cui le somme sarebbero state interamente restituite, presuppone, piuttosto, il riconoscimento di un obbligo restitutorio incondizionato e attuale nei confronti della contitolare del corrispettivo della vendita, comproprietaria del bene dismesso.
Rilievo che di per sé varrebbe, come fatto rilevare dall'appellante, a circoscrivere l'oggetto d'indagine alla sola prova – evidentemente gravante sulla parte debitrice, di avere assolto pienamente la propria obbligazione.
Pagina 14 Ebbene, tale prova non è stata fornita né in tutto né in parte dai convenuti, non potendosi essa ricavare da alcune copie di assegni emessi in svariati periodi, per un importo globale ben inferiore all'importo azionato (poco più di 20.000,00 euro) di cui neppure risulta beneficiaria la e di CP_1
cui non risultano le causali.
Giova ora soffermarsi sulla domanda surrogatoria e su quella di condanna solidale svolte dall'appellante. Quanto alla prima si osserva che sebbene manchi una esplicita qualificazione delle originarie domande subordinate in detti termini, tuttavia le istanze formulate esprimono ab origine,
inequivocabilmente, la volontà di esercitare un diritto dai contenuti corrispondenti alla suddetta azione, di tal che, l'esplicitazione operata in questa sede (peraltro neppure oggetto di contestazione),
è perfettamente ammissibile.
Ciò posto, va ricordato che: “La legittimazione ad agire in via surrogatoria spetta qualora il
credito verso il terzo sia già consacrato in una sentenza di condanna o in altro titolo esecutivo,
ovvero si tratti di un decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi
dell'articolo 642 c.p.c. benché detto titolo non sia definitivo. Nondimeno, ai fini del legittimo
esercizio dell'azione surrogatoria è sufficiente anche un credito non determinato nel suo
ammontare, oppure sottoposto a condizione o a termine.” (Cass. sez. 2, Ord. n. 34940
del 28/11/2022). Nella specie il credito nei confronti della socia (nonché della e CP_1 CP_3
dell'altra socia è accertato con decreto ingiuntivo dotato di provvisoria esecutività, con atto CP_3
di precetto in calce (per l'importo di euro 164.032,77 di cui euro 104.196,98 per capitale, euro
59.835,79 per interessi, oltre compensi e spese), sicché bene poteva agire la nei Parte_1
confronti dell'ex coniuge della per ripetere le somme dovute in luogo CP_1 Controparte_2
della CP_1
Né osta all'esercizio dell'azione l'eccepita necessità di previa escussione del patrimonio sociale.
Premesso, invero, che: “Il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili
di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da
uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva,
Pagina 15 nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo
aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire
direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria. Infatti, la responsabilità del socio si
configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al
preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato
terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere
socio….” (Cass. civ. n. 279/2017), deve in ogni caso darsi atto che è agli atti il documentato tentativo, con esito negativo (doc. 9, 10,11), di pignoramento mobiliare presso la sede della società
e presso terzi (banche), confermandosi l'assoluta incapienza della società debitrice.
Deve invece ritenersi inammissibile la domanda di condanna della solidalmente con il CP_1
non determinando, l'esercizio della surrogatoria, una solidarietà fra il terzo debitore e il CP_2
debitore originario a vantaggio del creditore, ed essendo, per altro verso, la società attrice, già
munita di titolo esecutivo nei confronti di costituito dal decreto ingiuntivo sopra CP_1
menzionato.
Per quanto esposto deve essere condannato a pagare direttamente a Controparte_2 [...]
l'importo di euro 117.500,00 pari al 50% delle somme ricavate dalla vendita del Parte_1
complesso immobiliare, giusto rogito notatile datato 18.07.2011, n. 29499/rep., n. 8443 Racc.,
notaio rogante dott. con gli interessi legali dalla domanda (azionata in questa Persona_1
sede) al saldo (non invece importi superiori quali desumibili dall'ingiunzione citata e dal precetto).
Le spese di entrambi gradi, da liquidare entro lo scaglione fino a euro 260.000,00 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i valori medi (minimi quanto alla fase trattazione/istruttoria in primo grado, per la contenuta attività svolta e con esclusione della suddetta fase in appello, non tenutasi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda, accoglie per quanto di ragione l'appello avverso la sentenza n. 819/2022 del Tribunale di Cagliari, e per l'effetto, in sua riforma:
Pagina 16 1. condanna a pagare direttamente a in persona del suo Controparte_2 Parte_1
legale rappresentante, l'importo di euro 117.500,00 pari al 50% delle somme ricavate dalla vendita del complesso immobiliare, giusto rogito notatile datato 18.07.2011, n. 29499/rep.,
n. 8443 Racc., notaio rogante dott. con gli interessi legali dalla Persona_1
domanda al saldo;
2. dichiara inammissibile la domanda di condanna solidale di CP_1
3. condanna e alla rifusione in solido, in favore di Controparte_2 CP_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante, delle spese processuali di entrambi i Parte_1
gradi del giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, quanto al primo, in €
11.268,00, quanto al secondo in euro 9.991,00, oltre spese forfettarie, spese esenti e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio del 15 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il ConIGliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
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