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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/11/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n° 644/2022 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Malandrino ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Del Pizzo Giuseppina, in Via Selva Piana snc, Casoli (Chieti), in virtù di delega in atti;
- ricorrente-
e
, elettivamente domiciliata alla P.zza Porta Caldari n. 26, presso e nello Controparte_1 studio dell'avv. Maurizio di Nardo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante indicato in epigrafe, premesso:
-di essere agente assicurativo mandatario della per la zona di Casoli e che Controparte_2 CP_1
è stata sua dipendente per il periodo dal 29.12.2014 al 22.05.2022 (part-time al 53,33%);
[...]
-che ella si occupava della gestione amministrativa delle polizze, delle relative scadenze, dei sinistri e, nel tempo, aveva anche costituito presso l'agenzia un portafoglio di clienti prevalentemente del ramo auto;
-che, tra le sue mansioni, rientrava anche quella di mantenere costantemente aggiornato un gestionale di nome con una rubrica di tutti i clienti dell'agenzia (tra i quali rientravano CP_3 anche quelli procurati dalla stessa), ivi indicando per ogni cliente i corretti recapiti telefonici, il domicilio, gli eventuali indirizzi di posta elettronica;
-che in data 01.05.2022 rassegnava le proprie dimissioni decorrenti dal 21.05.2022;
-che tutti i clienti che facevano parte del portafoglio polizze dell'agenzia, procurato e seguito dalla
(alla quale era stato attribuito un apposito codice interno quale collaboratrice – codice CP_1
n. 107 – con riconoscimento delle relative provvigioni), non rinnovavano o disdettavano le polizze alle prime scadenze utili e ogni tentativo di contattare gli stessi risultava impossibile dal momento che tutti i telefoni e gli indirizzi mail dei clienti, annotati dalla sulle apposite rubriche CP_1 dell'ufficio ( ), risultavano errati e modificati nel tempo;
CP_3
- che da successivi accertamenti si appurava che tutte le polizze che non venivano rinnovate alle scadenze presso l'agenzia , erano state trasferite con la collaborazione della Pt_1 CP_1 presso l'agenzia Sara Assicurazioni di che era stato fino al 17.02.2022 subagente Persona_1
e collaboratore del ricorrente e presso il quale la svolgeva attività di collaborazione CP_1 dal 05.07.2022; pur non negando il diritto della a percepire il TFR e le spettanze relative al mese di CP_1 maggio 2022, ha lamentato che la stessa abbia svolto attività gravemente contrarie ai suoi doveri di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. e che debba pertanto risarcire un danno per un ammontare (pari ad €
22.348,55) di gran lunga superiore al TFR vantato pari ad € 4.624,08 e alle somme dovute a titolo di ratei di 13^, 14^, ferie, festività e giorni lavorati nel mese di maggio 2022 per complessivi €.
1.420,74, come da buste paga in atti.
Il ricorrente ha, dunque, adito l'intestato Tribunale spiegando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la violazione dei doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104, 2105
c.c. da parte della resistente e voglia altresì accertare da parte di quest'ultima Controparte_1 attività di concorrenza sleale ex art 2598 cc , realizzata anche attraverso la violazione dei predetti doveri;
voglia quindi per l'effetto condannare la resistente a corrispondere a titolo di CP_1 risarcimento del danno da sviamento di clientela a concorrenza sleale nella misura di € 22.348,55 oppure in quel diverso ammontare ritenuto giusto ed equo;
voglia inoltre l'adito Tribunale compensare il predetto credito del ricorrente con il TFR e ogni altra spettanza di fine rapporto dovuta alla Sig.ra , che qui si quantificano come segue: € 4.624,08 quale TFR ed € CP_1
1.420,74 per ferie non godute, festività, ratei 13 e 14^ (già al netto della indennità di mancato preavviso dovuta dalla resistente al ricorrente)”.
Vittorie di spese, diritti ed onorari ed ogni altro accessorio del credito”.
Si è costituita in giudizio la resistente chiedendo in via preliminare, di emettere ai sensi dell'art. 423 cpc, ordinanza ingiunzione a carico del sig. per l'importo di € 6.044,82, oltre interessi Parte_1
e rivalutazioni a far data da giugno 2022, sino all'effettivo saldo;
nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato e spiegando domanda riconvenzionale volta a condannare al Parte_1 pagamento in suo della somma di €. 6.044,82, oltre interessi e valutazioni a far data da giugno 2022, sino all'effettivo saldo, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, emessa ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 423 c.p.c.,
a carico del sig. e in favore della sig.ra per l'importo non Parte_1 Controparte_1 contestato di € 6.044,82, è stato esperito l'interrogatorio formale della resistente e sono stati escussi i testi addotti dalle parti. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata la relativa udienza, assegnando termine per note conclusionali e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle note conclusionali e delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Agendo in giudizio il ricorrente ha contestato alla resistente una serie di condotte, che CP_1 sarebbero state realizzate sia durante il rapporto di lavoro, sia dopo la sua conclusione, gravemente contrarie ai doveri di diligenza e di fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., integranti concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c, sub species di sistematica e massiccia opera di sviamento di tutta la clientela appartenente al portafoglio da ella gestito, tali da causargli un danno patrimoniale pari al mancato incasso delle provvigioni annuali che l'agenzia riceveva a fronte dei premi assicurativi percepiti, oltre al danno incrementale calcolato su un orizzonte temporale stimato di cinque anni.
In particolare, il ricorrente ha attribuito alla lavoratrice le seguenti condotte:
-l'aver modificato sul gestionale di nome i dati di contatto (numero di telefono e indirizzi CP_3 mail) di tutti i clienti da lei gestiti impedendogli in tal modo di contattare gli stessi dopo le sue dimissioni;
-l'aver provocato il trasferimento di tutti i clienti da lei gestiti presso l'agenzia Controparte_4
mediante l'utilizzo massiccio e sistematico degli elenchi dei clienti;
Persona_1
-l'aver redatto e spedito personalmente le disdette dei clienti a mezzo posta o pec;
-l'aver sottratto le polizze cartacee dall'ufficio del ricorrente.
In punto di diritto va premesso che i vantaggi, in termini di avviamento e clientela, che derivano al committente dall'attività promozionale svolta dall'agente, restano acquisiti al committente medesimo, anche dopo l'estinzione del rapporto di agenzia, come bene appartenente alla sua azienda, tutelabile contro eventuali atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dall'agente stesso dopo l'estinzione del rapporto, con la conseguenza che lo sviamento di clientela posto in essere dall'ex agente (come dall'ex dipendente) di una azienda, facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o, comunque, con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, costituisce concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3,
c.c.
Costituisce, perciò, concorrenza sleale per sviamento di clientela, la sistematica utilizzazione da parte di ex collaboratori di informazioni riservate acquisite nel precedente rapporto, quali la lista della clientela, ed aver proposto ad essi condizioni contrattuali più favorevoli.
D'altra parte "non è ravvisabile illecito sviamento di clientela nella condotta del subagente assicurativo che, avendo sciolto unilateralmente il contratto di subagenzia, avvicini i clienti onde comunicare loro di avere assunto incarico da altra compagnia assicuratrice, laddove i dati utilizzati riguardino soltanto i nominativi dei clienti e non anche informazioni di pertinenza della compagnia assicuratrice quali dati di polizza, scadenze, profilo del cliente: infatti, soltanto nel caso in cui l'agente o il subagente utilizzi non solo i dati relativi all'identificazione del cliente ma anche i dati relativi a contratti stipulati da quest'ultimo- in modo da proporgli contratti analoghi per conto di altra compagnia, a condizioni economiche più vantaggiose - viene in questione una condotta illecita ai sensi dell'articolo 2598 cc." (cfr. Cass. civ. sez. lav., 03/10/2016, n. 19701).
Per poter richiedere il risarcimento dei danni derivanti dallo sviamento della clientela è in sostanza necessario: avere le prove dell'effettiva perdita della clientela e del suo sviamento;
poter dimostrare in sede di giudizio il comportamento illecito dell'ex dipendente;
poter dimostrare la riduzione del fatturato e, soprattutto, la sua connessione diretta con l'atto stesso di sviamento della clientela.
Ciò chiarito, la valutazione complessiva del compendio probatorio in atti, costituito dalle prove documentali e da quelle orali raccolte nel presente procedimento, conduce a ritenere non assolto l'onere gravante sul ricorrente di dimostrare la violazione degli obblighi incombenti sulla dipendente, oltre che il danno asseritamente subito in termini di nesso di causa-effetto con la condotta lamentata.
Invero, è risultata smentita in giudizio la premessa da cui muove la prospettazione di parte ricorrente secondo cui la condotta della fosse preordinata e teleologicamente orientata CP_1 ad un'attività di sistematica e massiccia opera di sviamento di clientela, vale a dire la circostanza che ella abbia modificato i dati di contatto di tutti i clienti da lei gestiti in quanto era l'unica persona a poter apportare modifiche dei codici nel gestionale . CP_3
La circostanza, negata dalla ricorrente in sede di memoria di costituzione ed in sede di interrogatorio formale, non ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi addotti da entrambe le parti.
Nel dettaglio, il teste di parte ricorrente (subagente per il ricorrente dal 2013 a Persona_1 febbraio 2022) ha chiarito che tutti, lui compreso, erano in possesso come la ricorrente di un username e password per accedere al sistema operativo e che i dati ivi contenuti erano modificabili anche dal ricorrente, quale titolare dell'agenzia, e dall'impiegata (“11) Vero che, Testimone_1 nel periodo in cui ha collaborato con l' dal 2013 al 2022, Controparte_5 il sig. , quale titolare dell'agenzia, aveva la possibilità, tramite il gestionale AssEasy, Parte_1 di accedere alle schede di tutti i clienti dell'Agenzia, anche se seguiti da suoi sub-agenti e collaboratori, e di modificarne il contenuto, inserendo e/o modificando dati;
-“E' vera la circostanza, avrebbe potuto”).
La teste addotta da parte resistente , dipendente del ricorrente da circa dieci anni, Testimone_1 ha chiarito che lei stessa si occupava della compilazione e all'aggiornamento della rubrica contenente i numeri telefonici e i dati di contatto via mail con i clienti, denominata e che CP_3
CP_ tutti avevano username e password per accedere sia a che a , giungendo ad affermare CP_3 che “I dati dei clienti della resistente erano modificabili anche da altre persone oltre che dalla
Signora , […]”. Controparte_1
Infine, anche il teste di parte ricorrente , subagente dell'agenzia del ricorrente Testimone_2 da circa 5/6, anni ha affermato che chiunque può modificare i dati una volta entrato nel programma gestionale.
Allo stesso modo è smentita dall'istruttoria svolta la circostanza che il ricorrente si sia trovato nell'impossibilità di contattare i propri clienti dopo le dimissioni della dal momento CP_1 che, come confermato dal teste i dati dei clienti dell'agenzia, oltre che all'interno Persona_1 del gestionale , erano presenti, su supporti cartacei custoditi presso l'agenzia. Né vi è CP_3 prova che la ricorrente abbia sottratto le polizze cartacee dall'ufficio del ricorrente, come sostenuto nell'atto introduttivo. Anzi, al contrario la teste addotta dal ricorrente ha Testimone_1 dichiarato che “le polizze in originale erano tutte in agenzia”.
D'altronde la documentazione prodotta dalla resistente (cfr. documenti 2a, 2b, 2c allegati alla memoria di costituzione), unitamente alle prove orali (cfr. deposizioni di in Testimone_1 merito alla cliente , ma anche di e , dimostrano che il Per_2 Testimone_3 Tes_4 ricorrente, successivamente alle dimissioni della lavoratrice, abbia effettivamente contattato alcuni clienti gestiti dalla . CP_1
Peraltro, risulta indimostrata la dedotta circostanza che tutti i clienti che facevano parte del portafoglio polizze dell'agenzia, procurato e seguito dalla , non rinnovavano o CP_1 disdettavano le polizze alle prime scadenze utili.
I clienti appartenenti al portafoglio della , indicati dalla difesa di parte ricorrente come CP_1 testimoni nel presente giudizio (ossia e , hanno dichiarato di Testimone_5 Tes_4 essere rimasti clienti dell'agenzia di . Controparte_5 Pt_1 Anche il teste , indicato dalla parte resistente, ha dichiarato che Testimone_6 successivamente alle dimissioni presentate dalla dall'agenzia Cattolica di Odorisio CP_1
Ugo, egli ha mantenuto alcune o tutte le sue polizze assicurative presso detta agenzia.
Invece i testi e hanno dichiarato di essere Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 transitati ad altra agenzia diversa dalla Sara Assicurazioni.
E' stato, infine, dimostrato che alcuni clienti hanno spontaneamente deciso di proseguire il rapporto personale intrattenuto con la resistente, stipulando delle nuove polizze con l'agenzia Sara
Assicurazioni di Lanciano, dove la ha iniziato a lavorare. Invero, i testi CP_1 Tes_10
, , e hanno dichiarato di essere stati
[...] Testimone_11 Testimone_12 Testimone_13 informati da che ella aveva presentato le dimissioni dall'agenzia assicurativa Parte_2
e che, pertanto, le successive incombenze contrattuali sarebbero state gestite direttamente CP_2 da e che essi stessi, nell'occasione, hanno chiesto alla presso quale agenzia Pt_1 CP_1 sarebbe andata a lavorare, manifestando la volontà di continuare il rapporto fiduciario costruito nel tempo ed effettivamente hanno poi trasferito la propria polizza assicurativa presso l'agenzia Sara
Assicurazioni di Lanciano.
Peraltro, la dimostrazione che tutti i clienti appartenenti al portafoglio della siano CP_1 transitati alla Sara Assicurazioni non si può trarre neanche dalla disamina del documento 8 allegato all'atto introduttivo (visura SIC) in quanto, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte resistente, il documento in questione riporta due volte le stesse polizze RCA riferite alla stessa targa
(pagina 3 contiene la stessa visura indicata a pagina 8 e lo stesso vale per le visure a pagina 15 e 23,
16 e 21, 20 e 35, 11 e 22, 25 e 4, 2 e 26, 30 e 39, 38 e 40, 18 e 42, 14 e 44, 7 e 43) e dimostra che solo 32 delle 233 polizze sarebbero state oggetto di trasferimento da una compagnia all'altra, ossia un numero assai inferiore rispetto a quanto rappresentato nell'atto introduttivo e rispetto alle pretese avanzate, che può ragionevolmente trovare spiegazione nel rapporto personale tra l'ex dipendente e gli assicurati, radicato al punto di considerare secondario quale fosse la compagnia da lei rappresentata.
Appare peraltro irrilevante la circostanza, peraltro indimostrata, che le disdette siano state formalizzate su moduli predisposti dalla resistente, essendo usuale che tali dichiarazioni, allorché
l'assicurato decide di lasciare quello precedente, siano predisposte dall'agente del nuovo assicuratore, il quale provvede alla loro redazione e all'inoltro.
L'unico elemento a sostegno dell'affermato storno illecito di clienti è rappresentato, dunque, dal numero di disdette o mancati rinnovi di polizze, ma si tratta di elemento debole, poiché spiegabile anche nei termini indicati dalla resistente. Il punto decisivo attiene invece alle motivazioni che hanno spinto gli assicurati a dare disdetta, ovvero agli argomenti spesi dall'agente per convincerli, che, in un caso come il presente, non devono andare oltre la mera informativa sul cambio di compagnia rappresentata. Illecito sarebbe, da parte dell'agente, spendere argomenti per indurre il cliente a trasferirsi da una compagnia all'altra e suggerire confronti avvalendosi di notizie riservate del precedente assicuratore per favorire il nuovo. Di tali elementi non vi è però deduzione e prova nel presente giudizio.
In difetto della prova degli elementi costitutivi dell'illecito, la domanda dev'essere respinta.
Deve invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla difesa di parte resistente avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento in favore della CP_1 della somma di €. 6.044,82, oltre interessi e rivalutazioni a far data da giugno 2022, a titolo di
[...]
TFR e di ratei di 13^, 14^, ferie, festività e giorni lavorati nel mese di maggio 2022, non essendo la pretesa contestata nell'an e nel quantum. Deve però darsi atto dell'intervenuto pagamento, per come ammesso da entrambe le parti, in ottemperanza dell'ordinanza ingiunzione resa ex art. 423 c.p.c. in data 18.04.2023.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo (avuto riguardo al valore dichiarato della controversia e all'attività concretamente espletata nel corso del procedimento), seguono la soccombenza del ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente della somma di €. 6.044,82, oltre interessi e rivalutazioni a far data da giugno 2022, detratto quanto già versato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. resa in data 18.04.2023;
-condanna il ricorrente a rifondere in favore della resistente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 9.257,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso il 25.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Malandrino ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Del Pizzo Giuseppina, in Via Selva Piana snc, Casoli (Chieti), in virtù di delega in atti;
- ricorrente-
e
, elettivamente domiciliata alla P.zza Porta Caldari n. 26, presso e nello Controparte_1 studio dell'avv. Maurizio di Nardo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante indicato in epigrafe, premesso:
-di essere agente assicurativo mandatario della per la zona di Casoli e che Controparte_2 CP_1
è stata sua dipendente per il periodo dal 29.12.2014 al 22.05.2022 (part-time al 53,33%);
[...]
-che ella si occupava della gestione amministrativa delle polizze, delle relative scadenze, dei sinistri e, nel tempo, aveva anche costituito presso l'agenzia un portafoglio di clienti prevalentemente del ramo auto;
-che, tra le sue mansioni, rientrava anche quella di mantenere costantemente aggiornato un gestionale di nome con una rubrica di tutti i clienti dell'agenzia (tra i quali rientravano CP_3 anche quelli procurati dalla stessa), ivi indicando per ogni cliente i corretti recapiti telefonici, il domicilio, gli eventuali indirizzi di posta elettronica;
-che in data 01.05.2022 rassegnava le proprie dimissioni decorrenti dal 21.05.2022;
-che tutti i clienti che facevano parte del portafoglio polizze dell'agenzia, procurato e seguito dalla
(alla quale era stato attribuito un apposito codice interno quale collaboratrice – codice CP_1
n. 107 – con riconoscimento delle relative provvigioni), non rinnovavano o disdettavano le polizze alle prime scadenze utili e ogni tentativo di contattare gli stessi risultava impossibile dal momento che tutti i telefoni e gli indirizzi mail dei clienti, annotati dalla sulle apposite rubriche CP_1 dell'ufficio ( ), risultavano errati e modificati nel tempo;
CP_3
- che da successivi accertamenti si appurava che tutte le polizze che non venivano rinnovate alle scadenze presso l'agenzia , erano state trasferite con la collaborazione della Pt_1 CP_1 presso l'agenzia Sara Assicurazioni di che era stato fino al 17.02.2022 subagente Persona_1
e collaboratore del ricorrente e presso il quale la svolgeva attività di collaborazione CP_1 dal 05.07.2022; pur non negando il diritto della a percepire il TFR e le spettanze relative al mese di CP_1 maggio 2022, ha lamentato che la stessa abbia svolto attività gravemente contrarie ai suoi doveri di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. e che debba pertanto risarcire un danno per un ammontare (pari ad €
22.348,55) di gran lunga superiore al TFR vantato pari ad € 4.624,08 e alle somme dovute a titolo di ratei di 13^, 14^, ferie, festività e giorni lavorati nel mese di maggio 2022 per complessivi €.
1.420,74, come da buste paga in atti.
Il ricorrente ha, dunque, adito l'intestato Tribunale spiegando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la violazione dei doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104, 2105
c.c. da parte della resistente e voglia altresì accertare da parte di quest'ultima Controparte_1 attività di concorrenza sleale ex art 2598 cc , realizzata anche attraverso la violazione dei predetti doveri;
voglia quindi per l'effetto condannare la resistente a corrispondere a titolo di CP_1 risarcimento del danno da sviamento di clientela a concorrenza sleale nella misura di € 22.348,55 oppure in quel diverso ammontare ritenuto giusto ed equo;
voglia inoltre l'adito Tribunale compensare il predetto credito del ricorrente con il TFR e ogni altra spettanza di fine rapporto dovuta alla Sig.ra , che qui si quantificano come segue: € 4.624,08 quale TFR ed € CP_1
1.420,74 per ferie non godute, festività, ratei 13 e 14^ (già al netto della indennità di mancato preavviso dovuta dalla resistente al ricorrente)”.
Vittorie di spese, diritti ed onorari ed ogni altro accessorio del credito”.
Si è costituita in giudizio la resistente chiedendo in via preliminare, di emettere ai sensi dell'art. 423 cpc, ordinanza ingiunzione a carico del sig. per l'importo di € 6.044,82, oltre interessi Parte_1
e rivalutazioni a far data da giugno 2022, sino all'effettivo saldo;
nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato e spiegando domanda riconvenzionale volta a condannare al Parte_1 pagamento in suo della somma di €. 6.044,82, oltre interessi e valutazioni a far data da giugno 2022, sino all'effettivo saldo, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, emessa ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 423 c.p.c.,
a carico del sig. e in favore della sig.ra per l'importo non Parte_1 Controparte_1 contestato di € 6.044,82, è stato esperito l'interrogatorio formale della resistente e sono stati escussi i testi addotti dalle parti. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata la relativa udienza, assegnando termine per note conclusionali e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle note conclusionali e delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Agendo in giudizio il ricorrente ha contestato alla resistente una serie di condotte, che CP_1 sarebbero state realizzate sia durante il rapporto di lavoro, sia dopo la sua conclusione, gravemente contrarie ai doveri di diligenza e di fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., integranti concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c, sub species di sistematica e massiccia opera di sviamento di tutta la clientela appartenente al portafoglio da ella gestito, tali da causargli un danno patrimoniale pari al mancato incasso delle provvigioni annuali che l'agenzia riceveva a fronte dei premi assicurativi percepiti, oltre al danno incrementale calcolato su un orizzonte temporale stimato di cinque anni.
In particolare, il ricorrente ha attribuito alla lavoratrice le seguenti condotte:
-l'aver modificato sul gestionale di nome i dati di contatto (numero di telefono e indirizzi CP_3 mail) di tutti i clienti da lei gestiti impedendogli in tal modo di contattare gli stessi dopo le sue dimissioni;
-l'aver provocato il trasferimento di tutti i clienti da lei gestiti presso l'agenzia Controparte_4
mediante l'utilizzo massiccio e sistematico degli elenchi dei clienti;
Persona_1
-l'aver redatto e spedito personalmente le disdette dei clienti a mezzo posta o pec;
-l'aver sottratto le polizze cartacee dall'ufficio del ricorrente.
In punto di diritto va premesso che i vantaggi, in termini di avviamento e clientela, che derivano al committente dall'attività promozionale svolta dall'agente, restano acquisiti al committente medesimo, anche dopo l'estinzione del rapporto di agenzia, come bene appartenente alla sua azienda, tutelabile contro eventuali atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dall'agente stesso dopo l'estinzione del rapporto, con la conseguenza che lo sviamento di clientela posto in essere dall'ex agente (come dall'ex dipendente) di una azienda, facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o, comunque, con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, costituisce concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3,
c.c.
Costituisce, perciò, concorrenza sleale per sviamento di clientela, la sistematica utilizzazione da parte di ex collaboratori di informazioni riservate acquisite nel precedente rapporto, quali la lista della clientela, ed aver proposto ad essi condizioni contrattuali più favorevoli.
D'altra parte "non è ravvisabile illecito sviamento di clientela nella condotta del subagente assicurativo che, avendo sciolto unilateralmente il contratto di subagenzia, avvicini i clienti onde comunicare loro di avere assunto incarico da altra compagnia assicuratrice, laddove i dati utilizzati riguardino soltanto i nominativi dei clienti e non anche informazioni di pertinenza della compagnia assicuratrice quali dati di polizza, scadenze, profilo del cliente: infatti, soltanto nel caso in cui l'agente o il subagente utilizzi non solo i dati relativi all'identificazione del cliente ma anche i dati relativi a contratti stipulati da quest'ultimo- in modo da proporgli contratti analoghi per conto di altra compagnia, a condizioni economiche più vantaggiose - viene in questione una condotta illecita ai sensi dell'articolo 2598 cc." (cfr. Cass. civ. sez. lav., 03/10/2016, n. 19701).
Per poter richiedere il risarcimento dei danni derivanti dallo sviamento della clientela è in sostanza necessario: avere le prove dell'effettiva perdita della clientela e del suo sviamento;
poter dimostrare in sede di giudizio il comportamento illecito dell'ex dipendente;
poter dimostrare la riduzione del fatturato e, soprattutto, la sua connessione diretta con l'atto stesso di sviamento della clientela.
Ciò chiarito, la valutazione complessiva del compendio probatorio in atti, costituito dalle prove documentali e da quelle orali raccolte nel presente procedimento, conduce a ritenere non assolto l'onere gravante sul ricorrente di dimostrare la violazione degli obblighi incombenti sulla dipendente, oltre che il danno asseritamente subito in termini di nesso di causa-effetto con la condotta lamentata.
Invero, è risultata smentita in giudizio la premessa da cui muove la prospettazione di parte ricorrente secondo cui la condotta della fosse preordinata e teleologicamente orientata CP_1 ad un'attività di sistematica e massiccia opera di sviamento di clientela, vale a dire la circostanza che ella abbia modificato i dati di contatto di tutti i clienti da lei gestiti in quanto era l'unica persona a poter apportare modifiche dei codici nel gestionale . CP_3
La circostanza, negata dalla ricorrente in sede di memoria di costituzione ed in sede di interrogatorio formale, non ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi addotti da entrambe le parti.
Nel dettaglio, il teste di parte ricorrente (subagente per il ricorrente dal 2013 a Persona_1 febbraio 2022) ha chiarito che tutti, lui compreso, erano in possesso come la ricorrente di un username e password per accedere al sistema operativo e che i dati ivi contenuti erano modificabili anche dal ricorrente, quale titolare dell'agenzia, e dall'impiegata (“11) Vero che, Testimone_1 nel periodo in cui ha collaborato con l' dal 2013 al 2022, Controparte_5 il sig. , quale titolare dell'agenzia, aveva la possibilità, tramite il gestionale AssEasy, Parte_1 di accedere alle schede di tutti i clienti dell'Agenzia, anche se seguiti da suoi sub-agenti e collaboratori, e di modificarne il contenuto, inserendo e/o modificando dati;
-“E' vera la circostanza, avrebbe potuto”).
La teste addotta da parte resistente , dipendente del ricorrente da circa dieci anni, Testimone_1 ha chiarito che lei stessa si occupava della compilazione e all'aggiornamento della rubrica contenente i numeri telefonici e i dati di contatto via mail con i clienti, denominata e che CP_3
CP_ tutti avevano username e password per accedere sia a che a , giungendo ad affermare CP_3 che “I dati dei clienti della resistente erano modificabili anche da altre persone oltre che dalla
Signora , […]”. Controparte_1
Infine, anche il teste di parte ricorrente , subagente dell'agenzia del ricorrente Testimone_2 da circa 5/6, anni ha affermato che chiunque può modificare i dati una volta entrato nel programma gestionale.
Allo stesso modo è smentita dall'istruttoria svolta la circostanza che il ricorrente si sia trovato nell'impossibilità di contattare i propri clienti dopo le dimissioni della dal momento CP_1 che, come confermato dal teste i dati dei clienti dell'agenzia, oltre che all'interno Persona_1 del gestionale , erano presenti, su supporti cartacei custoditi presso l'agenzia. Né vi è CP_3 prova che la ricorrente abbia sottratto le polizze cartacee dall'ufficio del ricorrente, come sostenuto nell'atto introduttivo. Anzi, al contrario la teste addotta dal ricorrente ha Testimone_1 dichiarato che “le polizze in originale erano tutte in agenzia”.
D'altronde la documentazione prodotta dalla resistente (cfr. documenti 2a, 2b, 2c allegati alla memoria di costituzione), unitamente alle prove orali (cfr. deposizioni di in Testimone_1 merito alla cliente , ma anche di e , dimostrano che il Per_2 Testimone_3 Tes_4 ricorrente, successivamente alle dimissioni della lavoratrice, abbia effettivamente contattato alcuni clienti gestiti dalla . CP_1
Peraltro, risulta indimostrata la dedotta circostanza che tutti i clienti che facevano parte del portafoglio polizze dell'agenzia, procurato e seguito dalla , non rinnovavano o CP_1 disdettavano le polizze alle prime scadenze utili.
I clienti appartenenti al portafoglio della , indicati dalla difesa di parte ricorrente come CP_1 testimoni nel presente giudizio (ossia e , hanno dichiarato di Testimone_5 Tes_4 essere rimasti clienti dell'agenzia di . Controparte_5 Pt_1 Anche il teste , indicato dalla parte resistente, ha dichiarato che Testimone_6 successivamente alle dimissioni presentate dalla dall'agenzia Cattolica di Odorisio CP_1
Ugo, egli ha mantenuto alcune o tutte le sue polizze assicurative presso detta agenzia.
Invece i testi e hanno dichiarato di essere Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 transitati ad altra agenzia diversa dalla Sara Assicurazioni.
E' stato, infine, dimostrato che alcuni clienti hanno spontaneamente deciso di proseguire il rapporto personale intrattenuto con la resistente, stipulando delle nuove polizze con l'agenzia Sara
Assicurazioni di Lanciano, dove la ha iniziato a lavorare. Invero, i testi CP_1 Tes_10
, , e hanno dichiarato di essere stati
[...] Testimone_11 Testimone_12 Testimone_13 informati da che ella aveva presentato le dimissioni dall'agenzia assicurativa Parte_2
e che, pertanto, le successive incombenze contrattuali sarebbero state gestite direttamente CP_2 da e che essi stessi, nell'occasione, hanno chiesto alla presso quale agenzia Pt_1 CP_1 sarebbe andata a lavorare, manifestando la volontà di continuare il rapporto fiduciario costruito nel tempo ed effettivamente hanno poi trasferito la propria polizza assicurativa presso l'agenzia Sara
Assicurazioni di Lanciano.
Peraltro, la dimostrazione che tutti i clienti appartenenti al portafoglio della siano CP_1 transitati alla Sara Assicurazioni non si può trarre neanche dalla disamina del documento 8 allegato all'atto introduttivo (visura SIC) in quanto, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte resistente, il documento in questione riporta due volte le stesse polizze RCA riferite alla stessa targa
(pagina 3 contiene la stessa visura indicata a pagina 8 e lo stesso vale per le visure a pagina 15 e 23,
16 e 21, 20 e 35, 11 e 22, 25 e 4, 2 e 26, 30 e 39, 38 e 40, 18 e 42, 14 e 44, 7 e 43) e dimostra che solo 32 delle 233 polizze sarebbero state oggetto di trasferimento da una compagnia all'altra, ossia un numero assai inferiore rispetto a quanto rappresentato nell'atto introduttivo e rispetto alle pretese avanzate, che può ragionevolmente trovare spiegazione nel rapporto personale tra l'ex dipendente e gli assicurati, radicato al punto di considerare secondario quale fosse la compagnia da lei rappresentata.
Appare peraltro irrilevante la circostanza, peraltro indimostrata, che le disdette siano state formalizzate su moduli predisposti dalla resistente, essendo usuale che tali dichiarazioni, allorché
l'assicurato decide di lasciare quello precedente, siano predisposte dall'agente del nuovo assicuratore, il quale provvede alla loro redazione e all'inoltro.
L'unico elemento a sostegno dell'affermato storno illecito di clienti è rappresentato, dunque, dal numero di disdette o mancati rinnovi di polizze, ma si tratta di elemento debole, poiché spiegabile anche nei termini indicati dalla resistente. Il punto decisivo attiene invece alle motivazioni che hanno spinto gli assicurati a dare disdetta, ovvero agli argomenti spesi dall'agente per convincerli, che, in un caso come il presente, non devono andare oltre la mera informativa sul cambio di compagnia rappresentata. Illecito sarebbe, da parte dell'agente, spendere argomenti per indurre il cliente a trasferirsi da una compagnia all'altra e suggerire confronti avvalendosi di notizie riservate del precedente assicuratore per favorire il nuovo. Di tali elementi non vi è però deduzione e prova nel presente giudizio.
In difetto della prova degli elementi costitutivi dell'illecito, la domanda dev'essere respinta.
Deve invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla difesa di parte resistente avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento in favore della CP_1 della somma di €. 6.044,82, oltre interessi e rivalutazioni a far data da giugno 2022, a titolo di
[...]
TFR e di ratei di 13^, 14^, ferie, festività e giorni lavorati nel mese di maggio 2022, non essendo la pretesa contestata nell'an e nel quantum. Deve però darsi atto dell'intervenuto pagamento, per come ammesso da entrambe le parti, in ottemperanza dell'ordinanza ingiunzione resa ex art. 423 c.p.c. in data 18.04.2023.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo (avuto riguardo al valore dichiarato della controversia e all'attività concretamente espletata nel corso del procedimento), seguono la soccombenza del ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente della somma di €. 6.044,82, oltre interessi e rivalutazioni a far data da giugno 2022, detratto quanto già versato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. resa in data 18.04.2023;
-condanna il ricorrente a rifondere in favore della resistente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 9.257,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso il 25.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -