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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI US ZI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2096 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nata a [...] il [...], C.F. con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
MASSIRONI TIBERIO con domicilio eletto in Gallarate alla via Magenta,25 presso il difensore avv. MASSIRONI
TIBERIO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
D'AMATO DOMENICO con domicilio eletto in Legnano alla via XXIX Maggio n.2, presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi ed hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio innanzi al Tribunale di TO RS , rispettivamente madre di e Controparte_1 Parte_1 suocera di , esponendo che la convenuta aveva posto in essere reiterate condotte moleste e Parte_2 invadenti nei confronti di entrambi.
A titolo esemplificativo, la convenuta aveva chiamato insistentemente il figlio aveva inseguito la Pt_1
controllandone in maniera ossessiva gli spostamenti per poi riferirli al figlio, si era introdotta di Pt_2 nascosto nella loro abitazione, aveva disegnato una croce su una finestra, aveva gettato una testa mozzata sotto le scale di casa dei coniugi, aveva acceso roghi in giardino durante la notte, aveva insultato la nuora e in una circostanza la aveva colpita ripetutamente con la propria borsa, aveva origliato le conversazioni degli attori, ne aveva controllato la spazzatura al fine di verificarne i consumi, li aveva screditati diffondendo notizie false, li aveva minacciati anche telefonicamente e aveva lasciato bigliettini intimidatori sulle loro auto o davanti all'ingresso dell'abitazione.
Le suddette condotte reiterate, moleste e invadenti avevano cagionato agli attori un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendoli a cambiare le proprie abitudini di vita. In particolare, gli attori erano stati costretti a cambiare la serratura di casa, a installare un impianto di video sorveglianza e antifurto, ad assumere ansiolitici,
a intraprendere un percorso psicoterapico e, da ultimo, a lasciare l'abitazione coniugale.
- 1 - A seguito della denuncia querela sporta dagli attori (docc. 1 e 2), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di TO RS aveva incardinato a carico di il procedimento penale n. 6488/2018 R.G.N.R. per Controparte_1 il reato di atti persecutori (612 bis c.p.), che si era concluso con una sentenza di condanna (sentenza n.
1676/2021, doc. 5) con la quale la convenuta veniva condannata alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione e alla corresponsione di una provvisionale di €5.000 nei confronti di ciascun attore rimettendo, per l'ulteriore risarcimento del danno, le parti dinanzi al giudice civile.
CP La aveva proposto appello avverso la suddetta sentenza e la Corte di Appello di Milano, con sentenza n.
3286/2023, aveva confermato la responsabilità penale dell'imputata in ordine al reato ascrittole e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di TO RS, aveva riconosciuto alla convenuta il beneficio della non menzione e la sospensione condizionale della pena subordinandola alla partecipazione da parte dell'imputata a
“specifico corso di recupero presso Ente o Associazione che si occupa di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il reato qui giudicato, da iniziare entro mesi 6 dal passaggio in giudicato della sentenza” (doc. 7).
Gli attori hanno riferito che la convenuta, decorso qualche mese dal deposito delle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello, aveva ripreso a tenere le condotte moleste di cui sopra nei confronti degli attori, tanto che in data 30.12.2023 il aveva sporto denuncia querela nei confronti della madre. Pt_1
Per tali ragioni gli attori hanno concluso chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di
, la condanna di quest'ultima alla corresponsione di €197.964,14, oltre rivalutazione monetaria e Controparte_1 interessi legali, a titolo di risarcimento del danno, di cui €50.000 a titolo di danno non patrimoniale ed
€147.964,14 a titolo di danno patrimoniale.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e Controparte_1 in diritto posto che gli attori non hanno in alcun modo provato l'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli lamentate nonché il nesso causale tra i fatti e i pregiudizi lamentati.
La convenuta ha chiesto, in via subordinata, la riduzione della somma dovuta agli attori a titolo risarcitorio.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti di cui al prosieguo.
Oggetto di causa è la domanda di accertamento di responsabilità e la conseguente domanda di condanna al risarcimento dei danni che gli attori lamentano di aver subito a seguito delle condotte di reato tenute da
. Controparte_1
In merito all'an debeatur, dai documenti prodotti dagli attori risulta che il Tribunale di TO RS (sentenza n.
1676/2021, doc. 5 di parte attrice) ha condannato la convenuta alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione e alla corresponsione di una provvisionale di €5.000 nei confronti di ciascun attore rimettendo, per l'ulteriore risarcimento del danno, le parti dinanzi al giudice civile.
- 2 - CP L'appello proposto dalla avverso la suddetta sentenza ha confermato la responsabilità penale di quest'ultima in ordine al reato ascrittole e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di TO RS, ha riconosciuto alla convenuta il beneficio della non menzione e la sospensione condizionale della pena subordinandola alla partecipazione da parte dell'imputata a “specifico corso di recupero presso Ente o
Associazione che si occupa di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il reato qui giudicato, da iniziare entro mesi 6 dal passaggio in giudicato della sentenza” (doc. 7 di parte attrice).
Come è noto, l'art. 651 cod. proc. pen., norma che disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per il risarcimento del danno, dispone che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".
Nel caso di specie, dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di TO RS, confermata in appello e passata in giudicato, risulta quindi provato che la convenuta ha posto in essere reiterate condotte moleste nei confronti di entrambi gli attori costituite: “dal tentativo di aggressione fisica nei confronti della nell'agosto 2018; da Pt_2 frequenti ingiurie e minacce (anche di morte) proferite nei confronti del figlio e, soprattutto, della nuora;
da continui tentativi di contatti telefonici non graditi dalle parti civili;
da continui tentativi di denigrare la Pt_2
(rivolgendole direttamente le offese e le insinuazioni, oppure parlando male di lei e accusandola di condotte fedifraghe o addirittura delittuose davanti al marito o a terzi); da pedinamenti delle parti civili e da intrusioni nella vita familiare della e dei suoi parenti;
dai tentativi di creare tensioni all'interno della coppia costituita Pt_2 dalle parti civili e tra i loro figli;
da frequenti intrusioni clandestine nella casa delle parti civili;
dall'azionamento dell'allarme di casa, quando le parti civili erano assenti;
da appostamenti per origliare le conversazioni domestiche delle parti civili;
dal controllo di chi frequentasse l'abitazione delle parti civili;
dal controllo della spazzatura delle parti civili;
dal compimento di atti molesti contro le parti civili (accensione di roghi o spargimenti di sale in cortile, disegno di croci sulle finestre, apposizione di messaggi sull'auto delle parti civili)” (doc. 5 di parte attrice, pagina 18).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non vi è alcun dubbio sulla responsabilità della convenuta, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché dell'art. 185 c.p., in relazione ai fatti che sono stati oggetto di accertamento dinanzi al giudice penale.
Giova comunque ricordare che l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, che vede accertata la responsabilità penale dell'imputato e riconosce il diritto al risarcimento del danno patito delle parti civili, con liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva, vincola il giudice civile in ordine al solo an debeatur, non invece al diverso profilo del quantum debeatur. Difatti, ai sensi dell'art. 539 c.p.p. il giudice penale, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile, salva condanna al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. “È principio giurisprudenziale […] consolidato […] quello secondo cui il provvedimento de quo ha carattere meramente delibativo, è per sua natura provvisorio, è insuscettibile di passare in giudicato in sede civile e non è impugnabile in Cassazione anche per la sua intrinseca discrezionalità nel merito in quanto è destinato ad essere travolto dalla liquidazione definitiva” (così Cass. n. 14537 del 2013).
- 3 - Ne consegue, quindi, che ogni determinazione relativamente al quantum debeatur è rimessa al giudice civile, dovendosi escludere che la liquidazione fatta dal giudice penale in sede di condanna sia esaustiva della pretesa risarcitoria eventualmente vantata dai danneggiati dal reato.
Tutto quanto sopra premesso in punto di an debeatur, il “thema decidendum” oggetto del presente giudizio è necessariamente ed esclusivamente rappresentato dalla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato dagli attori quale conseguenza immediata e diretta delle fattispecie di reato ascritte a e già definitivamente accertate in sede penale. Controparte_1 CP Più precisamente, gli attori hanno chiesto la condanna della alla corresponsione di €197.964,14, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento del danno, di cui €50.000 a titolo di danno non patrimoniale ed €147.964,14 a titolo di danno patrimoniale.
Al riguardo, vale la pena ricordare, in via generale, che, in tema di responsabilità civile, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana, occorre un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale con la condotta, ed un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica. In questo senso, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o di fatto che lega la condotta all'evento di danno, inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato;
il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c.
(richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, così da stabilire la misura del risarcimento (da ultimo, Cass. n. 22857/2019; Cass. n. 21255/2013). Il nesso di causalità materiale, quindi, è un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, mentre il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento (Cass. n.
28986/2019).
In particolare, quanto alla causalità giuridica, vale la pena ricordare che il risarcimento dovuto al danneggiato riguarda non quei pregiudizi che presentano carattere meramente riflesso (ex multis, Cass., S.U. n. 2515/2002), ma solo le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito, così come disposto dall'art. 1223, richiamato dal comma 1 dell'art. 2056 c.c., comprensive tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (ex multis, Cass. n. 18832/2016). Sotto questo aspetto,
è richiesto al giudice di stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto), costituiscano conseguenza immediata e diretta di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo, andando ad individuare e quantificare le singole conseguenze pregiudizievoli con il criterio controfattuale, vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'infortunio non si fosse verificato (Cass. n. 28986/2019).
- 4 - Tale regola mira ad impedire che il risarcimento del danno costituisca occasione di locupletazione del danneggiato, dovendo la legge assicurare l'effettivo ristoro del suo patrimonio, nei limiti in cui sia stato effettivamente leso dall'evento dannoso e non potendosi pertanto accordare il risarcimento per quelle pretese che, appunto, perché frutto di una scelta del danneggiato, non causalmente riconducibile con un rapporto di necessarietà al fatto illecito, non trovano una giustificazione nelle previsioni in tema di disciplina del risarcimento del danno (da ultimo, Cass. n. 18509/2021).
Ciò precisato va osservato che quanto al danno patrimoniale richiesto da parte attrice non possono riconoscersi le seguenti spese.
Innanzitutto, non possono riconoscersi le spese di affitto delle case di Bienate e di TO RS.
Ed infatti va osservato che era titolare del diritto di usufrutto ( per una quota di 3/9) Controparte_1 relativamente all'immobile sito in AT e che la parte attrice ha abbandonato a seguito dei comportamenti oggetto del procedimento penale tenuti dalla convenuta.
Sul punto, il danno che avrebbe potuto essere risarcito non può essere sic et simpliciter quantificato nei canoni di affitto versati dagli attori in quanto il danno avrebbe dovuto essere provato allegando quale fosse il valore
CP locativo dell'immobile di AT tenendo in conto la parte di usufrutto di cui godeva la che poteva godere dei 3/9 dell'appartamento.
Non può quindi riconoscersi in favore degli attori ( rectius di essendo lui il titolare del diritto Parte_1 reale sull'immobile) la somma che gli stessi hanno dovuto elargire per la locazione di un altro appartamento essendo il danno sempre una componente differenziale e quindi avendo potuto riconoscersi alla parte attrice solo la differenza tra il canone pagato per l'appartamento in cui si sono trasferiti e l'importo del canone locativo ( desumibile dal valore locativo dell'immobile di AT) decurtato in percentuale rispetto alla quota di proprietà CP del (che non era esclusivo proprietario dell'immobile essendo pacifico che la era usufruttaria Pt_1 dell'immobile per una quota pari a 3/9).
La circostanza che il dato iniziale ( e cioè il valore locativo dell'immobile) non sia stato fornito da parte attrice non consente al Tribunale di poter accertare il danno dedotto.
Inoltre, va altresì osservato che la parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare (sempre nell'ottica di addossare al responsabile del danno solo le conseguenze dirette ed immediate) di aver condotto in locazione un immobile che avesse caratteristiche quantomeno simili a quelle dell'immobile di AT.
Non si riconosce inoltre l'importo relativo alla voce “Spese condominiali TO RS” (doc. 12 di parte attrice), CP in quanto trattasi di spese non eziologicamente ricollegate alla condotta persecutoria della .
A ciò si aggiunga, poi, che alcune delle indicate spese sarebbero state sostenute presso qualsiasi immobile, dunque anche ove gli attori fossero rimasti presso l'abitazione sita in AT (si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti spese: “pulizia stabile”, “manutenzione impianto elettrico”, “pulizia pozzetti tubazioni..”, “acqua”, “teleriscaldamento”); quanto alle altre, trattasi di spese riconducibili alla libera scelta degli attori di locare un immobile sito all'interno di un condominio e non, ad esempio, una unità abitativa indipendente
(si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle spese relative al compenso dell'amministratore, alle spese relative alla manutenzione dell'ascensore ecc…).
- 5 - CP Ne discende che la suddetta libera scelta non può ricadere sulla la quale, pertanto, non è tenuta a corrispondere le spese condominiali sostenute dagli attori.
Per le medesime considerazioni, non possono essere riconosciute le spese relative alle voci “Idraulico” (doc. 16 di parte attrice) e “imbianchino” (doc. 15 di parte attrice).
Con riguardo ad entrambe le voci citate, peraltro, non vi è prova dell'esborso sostenuto dagli attori.
Non possono essere parimenti riconosciuti i seguenti importi:
- €3.552,00 a titolo di “Parcheggio auto TO RS” (doc. 17 di parte attrice). Tale esborso non è eziologicamente ricollegabile alla condotta della convenuta quanto, piuttosto, ad una libera scelta del Pt_1
- “spese mobilio e adattamento mobili esistenti”: non solo non vi è prova degli esborsi sostenuti dagli attori
(ad eccezione dello scontrino relativo all'acquisto di elettrodomestici, pari ad €1.574,98 e di €139,00, pagati a favore di Ikea), ma trattasi perlopiù di spese non necessarie e non eziologicamente ricollegate alla condotta persecutoria della convenuta soprattutto in assenza di prova che il mobilio della abitazione di AT di proprietà degli attori non fosse trasportabile nella nuova abitazione e quindi che la spese fosse necessaria;
- €1.964,00 a titolo di costo pagato dagli attori per i traslochi (AT-Bienate e Bienate-TO RS, doc. 13 di parte attrice). Sul punto si precisa che ove fosse stato provato l'esborso si sarebbe comunque potuto liquidare solo l'importo di €500 sostenuto dagli attori per allontanarsi dalla casa di AT, e non €1.464,00.
Tale ultimo esborso, infatti, non è eziologicamente ricollegabile alla condotta della convenuta ma ad una decisione degli attori i quali, “stante la gravosità del canone” del primo immobile locato (cfr atto di citazione pag.
10), hanno deciso di trasferirsi presso altro immobile in TO RS;
- €396 a titolo di spese sostenute per i colloqui psicoterapici di (doc. 18 di parte Persona_1 attrice). Non solo non vi è prova della riconducibilità dei colloqui alla condotta della convenuta, ma neppure degli asseriti esborsi. Le fatture prodotte, infatti, non sono sufficienti a ritenere che gli attori abbiano effettivamente pagato gli importi indicati;
- €5.889,33 ed €278,00 a titolo di spese per utenze domestiche (gas, elettricità e acqua) e Tari, non essendo stato provato l'esborso sostenuto dagli attori;
- €41.332,63 a titolo di rate del mutuo pagate dal dal marzo 2019 al marzo 2024 (doc. 19 di Pt_1 parte attrice). Trattandosi di mutuo finalizzato all'acquisto, da parte del della nuda proprietà Pt_1 dell'immobile va osservato che lo stesso, anche se ha dovuto trasferirsi dall'immobile di cui è comproprietario, non perde il diritto reale a causa della condotta tenuta dalla madre.
Possono invece essere riconosciute a titolo di danno patrimoniale le seguenti voci:
- €1.746,00 a titolo di spese sostenute dai coniugi per sottoporsi ad un percorso di psicoterapia (doc. 9 di parte attrice). Vi è prova che il percorso di psicoterapia è stato intrapreso dagli attori in seguito ad un episodio CP aggressivo posto in essere dalla (si legga, al riguardo, pag. 50 della deposizione resa dal in sede Pt_1 dibattimentale, doc. 3 di parte convenuta);
- €1.817,80 a titolo di spesa sostenuta per l'installazione di un impianto di videosorveglianza. Anche la suddetta spesa si è resa necessaria a causa delle condotte della convenuta. Ad esempio, le telecamere di videosorveglianza installate hanno consentito agli attori di riprendere la convenuta mentre disegnava una croce su una finestra e gettava la testa di una statua sotto le scale di casa degli attori.
- 6 - In conclusione, dunque, la convenuta deve corrispondere agli attori € 4221,18 ( somma così rivalutata dai singoli esborsi alla data odierna) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dagli stessi patito e oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo ma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità
di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo,
indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
Per quel che attiene, invece, al danno non patrimoniale che gli attori asseriscono di aver patito a causa della CP condotta della , si rileva quanto segue.
Innanzitutto, quanto al danno morale lamentato dagli attori in conseguenza del reato, si ricorda, in via generale, che, secondo quanto affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalle note pronunce di
San NO (S.U. nn. 26792-26795/2008), il danno non patrimoniale da reato, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa.
Occorre, infatti, distinguere, l'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale che si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela (nella specie, l'art. 185 c.p.: “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”) e che si risolve nella estensione della responsabilità civile dell'autore dell'illecito al ristoro di un'ulteriore tipologia di pregiudizio di natura non economica, dalla verifica giudiziale di tale pregiudizio, che deve compiersi attraverso gli ordinari criteri di accertamento dei fatti previsti dall'ordinamento giuridico, che richiedono la dimostrazione (che implica evidentemente la allegazione) della esistenza del danno, della sua derivazione causale dall'evento lesivo della situazione giuridica tutelata, nonché della sua entità (intensità o dimensione del pregiudizio).
- 7 - Le Sezioni Unite, in particolare, hanno evidenziato come “Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.u. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.u. n.
9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (…) nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento. In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale” (cfr. Cass. S.U. n. 26975 cit.; v. anche Cass. n. 25164/2020).
Il danno morale soggettivo per essere risarcito deve, tuttavia, essere sempre accertato in concreto, nell'an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito, con la precisazione che, costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra parte, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (cfr. Cass. n. 11001/2003; n.
13754/2006; n. 8546/2008; (Cass. n. 8421/2011; Cass. n. 7471/2012; Cass. n. 21865/2013; Cass. n.
25420/2017; Cass. n. 339/2016; Cass. n. 11269/2018).
Ebbene, nel caso in esame gli attori hanno allegato e provato di aver patito, in conseguenza della condotta illecita della convenuta, un elevato stress emotivo, crisi d'ansia e insonnia.
In tal senso depongono: a) la documentazione medica prodotta (docc. 33 e 34 di parte attrice); b) le deposizioni testimoniali rese dal in sede dibattimentale (doc. 3 di parte convenuta) e i verbali di SIT di cui al doc. 4 Pt_1 di parte attrice ( , sorella di ha riferito di aver notato che la cognata Persona_2 Parte_1
era dimagrita tantissimo e che la stessa le aveva confidato di avere molta paura di subire aggressioni Pt_2 CP da parte della . Anche , ex compagna dell'attore, ha riferito che la le avrebbe Controparte_2 Pt_2 confidato di vivere quotidianamente in uno stato di paura e di ansia);
c) la sentenza n. 1676/2021 (doc. 5 di parte attrice, pag. 9), ove si legge, con riguardo alla , che a Pt_2 causa del comportamento della suocera non riusciva più ad uscire di casa tranquillamente, era costretta ad eliminare i pochi momenti che trascorreva con le amiche, faceva fatica a mangiare e dormire, “viveva in uno stato di ansia continuo, si sentiva sempre sotto assedio…si sentiva in pericolo, aveva paura”; d) la gravità dei
- 8 - CP fatti posti in essere dalla e integranti un fatto di reato.
In particolare, con riguardo alla gravità dei fatti posti in essere dalla convenuta, come stabilito dalla giurisprudenza, nel caso di liquidazione del danno morale da stalking può tenersi conto di molteplici fattori, tra i CP quali la durata delle condotte persecutorie. Nel caso di specie le condotte persecutorie poste in essere dalla sono iniziate nel 2018, sono continuate durante il processo di primo grado (cfr pagg. 19 e 20 della sentenza di CP cui al doc. 5 di parte attrice, ove si legge: “le condotte penalmente rilevanti della sono continuate anche nel corso del processo di primo grado, perlomeno fino a marzo 2021”) e in data 30.12.2023 il ha sporto Pt_1 CP denuncia-querela in quanto la ha ripreso a tenere le condotte moleste nei confronti degli attori (cfr avviso di conclusione delle indagini di cui al doc. 8 di parte attrice). CP Non si può non considerare, da ultimo, che la condotta della ha costretto gli attori dapprima ad allontanarsi dalla casa coniugale e a vivere separatamente - la si è recata a vivere presso casa della madre - e, Pt_2 successivamente, a lasciare definitivamente la casa di AT. CP Ciò premesso, accertate la gravità delle condotte tenute dalla e le ripercussioni morali ed esistenziali che le stesse hanno avuto sulle vite degli attori, si ritiene congruo liquidare, ex artt. 1226 c.c. e 2056 c.c., il danno non patrimoniale dagli stessi patito in euro 20.000,00 per ciascun attore in moneta attuale (si vedano, in senso conforme, Tribunale Sondrio, 10/07/2017, n. 285; Tribunale sez. I - Agrigento, 28/09/2023, n. 1277).
Va però osservato che in sede penale è stata riconosciuta agli attori una provvisionale.
La provvisionale liquidata in sede penale è destinata a risarcire, in favore delle parti civili che abbiano agito per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ai sensi dell'art. 74 c.p.p., proprio i danni lamentati in dipendenza del fatto illecito costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova (ex art. 539 c.p.p., comma 2), fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile.
Non vi è dubbio quindi che di essa si debba tenere conto quando, in tale ultima sede, si procede alla definitiva liquidazione dei danni complessivamente prodotti in capo al medesimo danneggiato da quello stesso fatto illecito che ha formato oggetto del giudizio penale conclusosi con la liquidazione di una provvisionale.
Il regime applicabile è del tutto coincidente con quello degli acconti riscossi a titolo di anticipata parziale liquidazione del danno e, come questi, anche la provvisionale, la cui liquidazione risulti dagli atti, va tenuta in conto dal giudice civile che, d'ufficio, dovrà imputarne l'importo a scomputo delle somme complessivamente dovute per il risarcimento dei danni.
La sentenza penale costituisce titolo esecutivo del quale il danneggiato si può valere per conseguire coattivamente il pagamento, ove non effettuato spontaneamente dall'imputato condannato anche quale responsabile civile o comunque dal responsabile civile condannato in sede penale.
Considerato, quindi che il Giudice penale ha disposto, in favore di ciascuna parte civile, una provvisionale pari ad €5.000 a titolo di danno non patrimoniale e, più precisamente, a titolo di danno “connesso alla sofferenza subìta a causa della condotta dell'imputata” (doc. 5 di parte attrice, pag. 21) la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di ciascuna parte attrice della somma pari ad euro 15.000,00 ( somma già valutata all'attualità) oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed esclusione degli interessi compensativi come già motivato in precedenza in relazione al danno patrimoniale.
- 9 - In conclusione, quindi, la ZI deve corrispondere al figlio e alla nuora la Parte_1 Parte_2 somma di euro 4221,18 a titolo di danno patrimoniale in solido tra loro ed euro 30.000,00 (15.000,00 euro a testa) a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del singolo esborso al saldo.
Attesa la soccombenza reciproca, in ragione della notevolissima riduzione nell'accoglimento della domanda di parte attrice, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite (Cass. ord. n.
21684/2013: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”).
P.Q.M.
Il Tribunale di TO RS, sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ed nei confronti di così provvede: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
1) accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori nei confronti di , accertando la Controparte_1 responsabilità della stessa in relazione ai fatti oggetto di causa, e per l'effetto condanna a Controparte_1 pagare in favore di ed , in solido tra loro, a titolo di risarcimento del Parte_1 Parte_2 danno patrimoniale, la somma complessiva di euro 4221,18 ed euro 30.000,00 (15.000,00 euro a testa e già
detratta la provvisionale) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in TO RS, il 20/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 10 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI US ZI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2096 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nata a [...] il [...], C.F. con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
MASSIRONI TIBERIO con domicilio eletto in Gallarate alla via Magenta,25 presso il difensore avv. MASSIRONI
TIBERIO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
D'AMATO DOMENICO con domicilio eletto in Legnano alla via XXIX Maggio n.2, presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi ed hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio innanzi al Tribunale di TO RS , rispettivamente madre di e Controparte_1 Parte_1 suocera di , esponendo che la convenuta aveva posto in essere reiterate condotte moleste e Parte_2 invadenti nei confronti di entrambi.
A titolo esemplificativo, la convenuta aveva chiamato insistentemente il figlio aveva inseguito la Pt_1
controllandone in maniera ossessiva gli spostamenti per poi riferirli al figlio, si era introdotta di Pt_2 nascosto nella loro abitazione, aveva disegnato una croce su una finestra, aveva gettato una testa mozzata sotto le scale di casa dei coniugi, aveva acceso roghi in giardino durante la notte, aveva insultato la nuora e in una circostanza la aveva colpita ripetutamente con la propria borsa, aveva origliato le conversazioni degli attori, ne aveva controllato la spazzatura al fine di verificarne i consumi, li aveva screditati diffondendo notizie false, li aveva minacciati anche telefonicamente e aveva lasciato bigliettini intimidatori sulle loro auto o davanti all'ingresso dell'abitazione.
Le suddette condotte reiterate, moleste e invadenti avevano cagionato agli attori un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendoli a cambiare le proprie abitudini di vita. In particolare, gli attori erano stati costretti a cambiare la serratura di casa, a installare un impianto di video sorveglianza e antifurto, ad assumere ansiolitici,
a intraprendere un percorso psicoterapico e, da ultimo, a lasciare l'abitazione coniugale.
- 1 - A seguito della denuncia querela sporta dagli attori (docc. 1 e 2), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di TO RS aveva incardinato a carico di il procedimento penale n. 6488/2018 R.G.N.R. per Controparte_1 il reato di atti persecutori (612 bis c.p.), che si era concluso con una sentenza di condanna (sentenza n.
1676/2021, doc. 5) con la quale la convenuta veniva condannata alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione e alla corresponsione di una provvisionale di €5.000 nei confronti di ciascun attore rimettendo, per l'ulteriore risarcimento del danno, le parti dinanzi al giudice civile.
CP La aveva proposto appello avverso la suddetta sentenza e la Corte di Appello di Milano, con sentenza n.
3286/2023, aveva confermato la responsabilità penale dell'imputata in ordine al reato ascrittole e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di TO RS, aveva riconosciuto alla convenuta il beneficio della non menzione e la sospensione condizionale della pena subordinandola alla partecipazione da parte dell'imputata a
“specifico corso di recupero presso Ente o Associazione che si occupa di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il reato qui giudicato, da iniziare entro mesi 6 dal passaggio in giudicato della sentenza” (doc. 7).
Gli attori hanno riferito che la convenuta, decorso qualche mese dal deposito delle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello, aveva ripreso a tenere le condotte moleste di cui sopra nei confronti degli attori, tanto che in data 30.12.2023 il aveva sporto denuncia querela nei confronti della madre. Pt_1
Per tali ragioni gli attori hanno concluso chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di
, la condanna di quest'ultima alla corresponsione di €197.964,14, oltre rivalutazione monetaria e Controparte_1 interessi legali, a titolo di risarcimento del danno, di cui €50.000 a titolo di danno non patrimoniale ed
€147.964,14 a titolo di danno patrimoniale.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e Controparte_1 in diritto posto che gli attori non hanno in alcun modo provato l'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli lamentate nonché il nesso causale tra i fatti e i pregiudizi lamentati.
La convenuta ha chiesto, in via subordinata, la riduzione della somma dovuta agli attori a titolo risarcitorio.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti di cui al prosieguo.
Oggetto di causa è la domanda di accertamento di responsabilità e la conseguente domanda di condanna al risarcimento dei danni che gli attori lamentano di aver subito a seguito delle condotte di reato tenute da
. Controparte_1
In merito all'an debeatur, dai documenti prodotti dagli attori risulta che il Tribunale di TO RS (sentenza n.
1676/2021, doc. 5 di parte attrice) ha condannato la convenuta alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione e alla corresponsione di una provvisionale di €5.000 nei confronti di ciascun attore rimettendo, per l'ulteriore risarcimento del danno, le parti dinanzi al giudice civile.
- 2 - CP L'appello proposto dalla avverso la suddetta sentenza ha confermato la responsabilità penale di quest'ultima in ordine al reato ascrittole e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di TO RS, ha riconosciuto alla convenuta il beneficio della non menzione e la sospensione condizionale della pena subordinandola alla partecipazione da parte dell'imputata a “specifico corso di recupero presso Ente o
Associazione che si occupa di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il reato qui giudicato, da iniziare entro mesi 6 dal passaggio in giudicato della sentenza” (doc. 7 di parte attrice).
Come è noto, l'art. 651 cod. proc. pen., norma che disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per il risarcimento del danno, dispone che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".
Nel caso di specie, dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di TO RS, confermata in appello e passata in giudicato, risulta quindi provato che la convenuta ha posto in essere reiterate condotte moleste nei confronti di entrambi gli attori costituite: “dal tentativo di aggressione fisica nei confronti della nell'agosto 2018; da Pt_2 frequenti ingiurie e minacce (anche di morte) proferite nei confronti del figlio e, soprattutto, della nuora;
da continui tentativi di contatti telefonici non graditi dalle parti civili;
da continui tentativi di denigrare la Pt_2
(rivolgendole direttamente le offese e le insinuazioni, oppure parlando male di lei e accusandola di condotte fedifraghe o addirittura delittuose davanti al marito o a terzi); da pedinamenti delle parti civili e da intrusioni nella vita familiare della e dei suoi parenti;
dai tentativi di creare tensioni all'interno della coppia costituita Pt_2 dalle parti civili e tra i loro figli;
da frequenti intrusioni clandestine nella casa delle parti civili;
dall'azionamento dell'allarme di casa, quando le parti civili erano assenti;
da appostamenti per origliare le conversazioni domestiche delle parti civili;
dal controllo di chi frequentasse l'abitazione delle parti civili;
dal controllo della spazzatura delle parti civili;
dal compimento di atti molesti contro le parti civili (accensione di roghi o spargimenti di sale in cortile, disegno di croci sulle finestre, apposizione di messaggi sull'auto delle parti civili)” (doc. 5 di parte attrice, pagina 18).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non vi è alcun dubbio sulla responsabilità della convenuta, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché dell'art. 185 c.p., in relazione ai fatti che sono stati oggetto di accertamento dinanzi al giudice penale.
Giova comunque ricordare che l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, che vede accertata la responsabilità penale dell'imputato e riconosce il diritto al risarcimento del danno patito delle parti civili, con liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva, vincola il giudice civile in ordine al solo an debeatur, non invece al diverso profilo del quantum debeatur. Difatti, ai sensi dell'art. 539 c.p.p. il giudice penale, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile, salva condanna al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. “È principio giurisprudenziale […] consolidato […] quello secondo cui il provvedimento de quo ha carattere meramente delibativo, è per sua natura provvisorio, è insuscettibile di passare in giudicato in sede civile e non è impugnabile in Cassazione anche per la sua intrinseca discrezionalità nel merito in quanto è destinato ad essere travolto dalla liquidazione definitiva” (così Cass. n. 14537 del 2013).
- 3 - Ne consegue, quindi, che ogni determinazione relativamente al quantum debeatur è rimessa al giudice civile, dovendosi escludere che la liquidazione fatta dal giudice penale in sede di condanna sia esaustiva della pretesa risarcitoria eventualmente vantata dai danneggiati dal reato.
Tutto quanto sopra premesso in punto di an debeatur, il “thema decidendum” oggetto del presente giudizio è necessariamente ed esclusivamente rappresentato dalla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato dagli attori quale conseguenza immediata e diretta delle fattispecie di reato ascritte a e già definitivamente accertate in sede penale. Controparte_1 CP Più precisamente, gli attori hanno chiesto la condanna della alla corresponsione di €197.964,14, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento del danno, di cui €50.000 a titolo di danno non patrimoniale ed €147.964,14 a titolo di danno patrimoniale.
Al riguardo, vale la pena ricordare, in via generale, che, in tema di responsabilità civile, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana, occorre un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale con la condotta, ed un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica. In questo senso, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o di fatto che lega la condotta all'evento di danno, inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato;
il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c.
(richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, così da stabilire la misura del risarcimento (da ultimo, Cass. n. 22857/2019; Cass. n. 21255/2013). Il nesso di causalità materiale, quindi, è un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, mentre il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento (Cass. n.
28986/2019).
In particolare, quanto alla causalità giuridica, vale la pena ricordare che il risarcimento dovuto al danneggiato riguarda non quei pregiudizi che presentano carattere meramente riflesso (ex multis, Cass., S.U. n. 2515/2002), ma solo le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito, così come disposto dall'art. 1223, richiamato dal comma 1 dell'art. 2056 c.c., comprensive tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (ex multis, Cass. n. 18832/2016). Sotto questo aspetto,
è richiesto al giudice di stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto), costituiscano conseguenza immediata e diretta di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo, andando ad individuare e quantificare le singole conseguenze pregiudizievoli con il criterio controfattuale, vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'infortunio non si fosse verificato (Cass. n. 28986/2019).
- 4 - Tale regola mira ad impedire che il risarcimento del danno costituisca occasione di locupletazione del danneggiato, dovendo la legge assicurare l'effettivo ristoro del suo patrimonio, nei limiti in cui sia stato effettivamente leso dall'evento dannoso e non potendosi pertanto accordare il risarcimento per quelle pretese che, appunto, perché frutto di una scelta del danneggiato, non causalmente riconducibile con un rapporto di necessarietà al fatto illecito, non trovano una giustificazione nelle previsioni in tema di disciplina del risarcimento del danno (da ultimo, Cass. n. 18509/2021).
Ciò precisato va osservato che quanto al danno patrimoniale richiesto da parte attrice non possono riconoscersi le seguenti spese.
Innanzitutto, non possono riconoscersi le spese di affitto delle case di Bienate e di TO RS.
Ed infatti va osservato che era titolare del diritto di usufrutto ( per una quota di 3/9) Controparte_1 relativamente all'immobile sito in AT e che la parte attrice ha abbandonato a seguito dei comportamenti oggetto del procedimento penale tenuti dalla convenuta.
Sul punto, il danno che avrebbe potuto essere risarcito non può essere sic et simpliciter quantificato nei canoni di affitto versati dagli attori in quanto il danno avrebbe dovuto essere provato allegando quale fosse il valore
CP locativo dell'immobile di AT tenendo in conto la parte di usufrutto di cui godeva la che poteva godere dei 3/9 dell'appartamento.
Non può quindi riconoscersi in favore degli attori ( rectius di essendo lui il titolare del diritto Parte_1 reale sull'immobile) la somma che gli stessi hanno dovuto elargire per la locazione di un altro appartamento essendo il danno sempre una componente differenziale e quindi avendo potuto riconoscersi alla parte attrice solo la differenza tra il canone pagato per l'appartamento in cui si sono trasferiti e l'importo del canone locativo ( desumibile dal valore locativo dell'immobile di AT) decurtato in percentuale rispetto alla quota di proprietà CP del (che non era esclusivo proprietario dell'immobile essendo pacifico che la era usufruttaria Pt_1 dell'immobile per una quota pari a 3/9).
La circostanza che il dato iniziale ( e cioè il valore locativo dell'immobile) non sia stato fornito da parte attrice non consente al Tribunale di poter accertare il danno dedotto.
Inoltre, va altresì osservato che la parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare (sempre nell'ottica di addossare al responsabile del danno solo le conseguenze dirette ed immediate) di aver condotto in locazione un immobile che avesse caratteristiche quantomeno simili a quelle dell'immobile di AT.
Non si riconosce inoltre l'importo relativo alla voce “Spese condominiali TO RS” (doc. 12 di parte attrice), CP in quanto trattasi di spese non eziologicamente ricollegate alla condotta persecutoria della .
A ciò si aggiunga, poi, che alcune delle indicate spese sarebbero state sostenute presso qualsiasi immobile, dunque anche ove gli attori fossero rimasti presso l'abitazione sita in AT (si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti spese: “pulizia stabile”, “manutenzione impianto elettrico”, “pulizia pozzetti tubazioni..”, “acqua”, “teleriscaldamento”); quanto alle altre, trattasi di spese riconducibili alla libera scelta degli attori di locare un immobile sito all'interno di un condominio e non, ad esempio, una unità abitativa indipendente
(si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle spese relative al compenso dell'amministratore, alle spese relative alla manutenzione dell'ascensore ecc…).
- 5 - CP Ne discende che la suddetta libera scelta non può ricadere sulla la quale, pertanto, non è tenuta a corrispondere le spese condominiali sostenute dagli attori.
Per le medesime considerazioni, non possono essere riconosciute le spese relative alle voci “Idraulico” (doc. 16 di parte attrice) e “imbianchino” (doc. 15 di parte attrice).
Con riguardo ad entrambe le voci citate, peraltro, non vi è prova dell'esborso sostenuto dagli attori.
Non possono essere parimenti riconosciuti i seguenti importi:
- €3.552,00 a titolo di “Parcheggio auto TO RS” (doc. 17 di parte attrice). Tale esborso non è eziologicamente ricollegabile alla condotta della convenuta quanto, piuttosto, ad una libera scelta del Pt_1
- “spese mobilio e adattamento mobili esistenti”: non solo non vi è prova degli esborsi sostenuti dagli attori
(ad eccezione dello scontrino relativo all'acquisto di elettrodomestici, pari ad €1.574,98 e di €139,00, pagati a favore di Ikea), ma trattasi perlopiù di spese non necessarie e non eziologicamente ricollegate alla condotta persecutoria della convenuta soprattutto in assenza di prova che il mobilio della abitazione di AT di proprietà degli attori non fosse trasportabile nella nuova abitazione e quindi che la spese fosse necessaria;
- €1.964,00 a titolo di costo pagato dagli attori per i traslochi (AT-Bienate e Bienate-TO RS, doc. 13 di parte attrice). Sul punto si precisa che ove fosse stato provato l'esborso si sarebbe comunque potuto liquidare solo l'importo di €500 sostenuto dagli attori per allontanarsi dalla casa di AT, e non €1.464,00.
Tale ultimo esborso, infatti, non è eziologicamente ricollegabile alla condotta della convenuta ma ad una decisione degli attori i quali, “stante la gravosità del canone” del primo immobile locato (cfr atto di citazione pag.
10), hanno deciso di trasferirsi presso altro immobile in TO RS;
- €396 a titolo di spese sostenute per i colloqui psicoterapici di (doc. 18 di parte Persona_1 attrice). Non solo non vi è prova della riconducibilità dei colloqui alla condotta della convenuta, ma neppure degli asseriti esborsi. Le fatture prodotte, infatti, non sono sufficienti a ritenere che gli attori abbiano effettivamente pagato gli importi indicati;
- €5.889,33 ed €278,00 a titolo di spese per utenze domestiche (gas, elettricità e acqua) e Tari, non essendo stato provato l'esborso sostenuto dagli attori;
- €41.332,63 a titolo di rate del mutuo pagate dal dal marzo 2019 al marzo 2024 (doc. 19 di Pt_1 parte attrice). Trattandosi di mutuo finalizzato all'acquisto, da parte del della nuda proprietà Pt_1 dell'immobile va osservato che lo stesso, anche se ha dovuto trasferirsi dall'immobile di cui è comproprietario, non perde il diritto reale a causa della condotta tenuta dalla madre.
Possono invece essere riconosciute a titolo di danno patrimoniale le seguenti voci:
- €1.746,00 a titolo di spese sostenute dai coniugi per sottoporsi ad un percorso di psicoterapia (doc. 9 di parte attrice). Vi è prova che il percorso di psicoterapia è stato intrapreso dagli attori in seguito ad un episodio CP aggressivo posto in essere dalla (si legga, al riguardo, pag. 50 della deposizione resa dal in sede Pt_1 dibattimentale, doc. 3 di parte convenuta);
- €1.817,80 a titolo di spesa sostenuta per l'installazione di un impianto di videosorveglianza. Anche la suddetta spesa si è resa necessaria a causa delle condotte della convenuta. Ad esempio, le telecamere di videosorveglianza installate hanno consentito agli attori di riprendere la convenuta mentre disegnava una croce su una finestra e gettava la testa di una statua sotto le scale di casa degli attori.
- 6 - In conclusione, dunque, la convenuta deve corrispondere agli attori € 4221,18 ( somma così rivalutata dai singoli esborsi alla data odierna) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dagli stessi patito e oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo ma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità
di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo,
indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
Per quel che attiene, invece, al danno non patrimoniale che gli attori asseriscono di aver patito a causa della CP condotta della , si rileva quanto segue.
Innanzitutto, quanto al danno morale lamentato dagli attori in conseguenza del reato, si ricorda, in via generale, che, secondo quanto affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalle note pronunce di
San NO (S.U. nn. 26792-26795/2008), il danno non patrimoniale da reato, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa.
Occorre, infatti, distinguere, l'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale che si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela (nella specie, l'art. 185 c.p.: “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”) e che si risolve nella estensione della responsabilità civile dell'autore dell'illecito al ristoro di un'ulteriore tipologia di pregiudizio di natura non economica, dalla verifica giudiziale di tale pregiudizio, che deve compiersi attraverso gli ordinari criteri di accertamento dei fatti previsti dall'ordinamento giuridico, che richiedono la dimostrazione (che implica evidentemente la allegazione) della esistenza del danno, della sua derivazione causale dall'evento lesivo della situazione giuridica tutelata, nonché della sua entità (intensità o dimensione del pregiudizio).
- 7 - Le Sezioni Unite, in particolare, hanno evidenziato come “Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.u. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.u. n.
9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (…) nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento. In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale” (cfr. Cass. S.U. n. 26975 cit.; v. anche Cass. n. 25164/2020).
Il danno morale soggettivo per essere risarcito deve, tuttavia, essere sempre accertato in concreto, nell'an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito, con la precisazione che, costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra parte, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (cfr. Cass. n. 11001/2003; n.
13754/2006; n. 8546/2008; (Cass. n. 8421/2011; Cass. n. 7471/2012; Cass. n. 21865/2013; Cass. n.
25420/2017; Cass. n. 339/2016; Cass. n. 11269/2018).
Ebbene, nel caso in esame gli attori hanno allegato e provato di aver patito, in conseguenza della condotta illecita della convenuta, un elevato stress emotivo, crisi d'ansia e insonnia.
In tal senso depongono: a) la documentazione medica prodotta (docc. 33 e 34 di parte attrice); b) le deposizioni testimoniali rese dal in sede dibattimentale (doc. 3 di parte convenuta) e i verbali di SIT di cui al doc. 4 Pt_1 di parte attrice ( , sorella di ha riferito di aver notato che la cognata Persona_2 Parte_1
era dimagrita tantissimo e che la stessa le aveva confidato di avere molta paura di subire aggressioni Pt_2 CP da parte della . Anche , ex compagna dell'attore, ha riferito che la le avrebbe Controparte_2 Pt_2 confidato di vivere quotidianamente in uno stato di paura e di ansia);
c) la sentenza n. 1676/2021 (doc. 5 di parte attrice, pag. 9), ove si legge, con riguardo alla , che a Pt_2 causa del comportamento della suocera non riusciva più ad uscire di casa tranquillamente, era costretta ad eliminare i pochi momenti che trascorreva con le amiche, faceva fatica a mangiare e dormire, “viveva in uno stato di ansia continuo, si sentiva sempre sotto assedio…si sentiva in pericolo, aveva paura”; d) la gravità dei
- 8 - CP fatti posti in essere dalla e integranti un fatto di reato.
In particolare, con riguardo alla gravità dei fatti posti in essere dalla convenuta, come stabilito dalla giurisprudenza, nel caso di liquidazione del danno morale da stalking può tenersi conto di molteplici fattori, tra i CP quali la durata delle condotte persecutorie. Nel caso di specie le condotte persecutorie poste in essere dalla sono iniziate nel 2018, sono continuate durante il processo di primo grado (cfr pagg. 19 e 20 della sentenza di CP cui al doc. 5 di parte attrice, ove si legge: “le condotte penalmente rilevanti della sono continuate anche nel corso del processo di primo grado, perlomeno fino a marzo 2021”) e in data 30.12.2023 il ha sporto Pt_1 CP denuncia-querela in quanto la ha ripreso a tenere le condotte moleste nei confronti degli attori (cfr avviso di conclusione delle indagini di cui al doc. 8 di parte attrice). CP Non si può non considerare, da ultimo, che la condotta della ha costretto gli attori dapprima ad allontanarsi dalla casa coniugale e a vivere separatamente - la si è recata a vivere presso casa della madre - e, Pt_2 successivamente, a lasciare definitivamente la casa di AT. CP Ciò premesso, accertate la gravità delle condotte tenute dalla e le ripercussioni morali ed esistenziali che le stesse hanno avuto sulle vite degli attori, si ritiene congruo liquidare, ex artt. 1226 c.c. e 2056 c.c., il danno non patrimoniale dagli stessi patito in euro 20.000,00 per ciascun attore in moneta attuale (si vedano, in senso conforme, Tribunale Sondrio, 10/07/2017, n. 285; Tribunale sez. I - Agrigento, 28/09/2023, n. 1277).
Va però osservato che in sede penale è stata riconosciuta agli attori una provvisionale.
La provvisionale liquidata in sede penale è destinata a risarcire, in favore delle parti civili che abbiano agito per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ai sensi dell'art. 74 c.p.p., proprio i danni lamentati in dipendenza del fatto illecito costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova (ex art. 539 c.p.p., comma 2), fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile.
Non vi è dubbio quindi che di essa si debba tenere conto quando, in tale ultima sede, si procede alla definitiva liquidazione dei danni complessivamente prodotti in capo al medesimo danneggiato da quello stesso fatto illecito che ha formato oggetto del giudizio penale conclusosi con la liquidazione di una provvisionale.
Il regime applicabile è del tutto coincidente con quello degli acconti riscossi a titolo di anticipata parziale liquidazione del danno e, come questi, anche la provvisionale, la cui liquidazione risulti dagli atti, va tenuta in conto dal giudice civile che, d'ufficio, dovrà imputarne l'importo a scomputo delle somme complessivamente dovute per il risarcimento dei danni.
La sentenza penale costituisce titolo esecutivo del quale il danneggiato si può valere per conseguire coattivamente il pagamento, ove non effettuato spontaneamente dall'imputato condannato anche quale responsabile civile o comunque dal responsabile civile condannato in sede penale.
Considerato, quindi che il Giudice penale ha disposto, in favore di ciascuna parte civile, una provvisionale pari ad €5.000 a titolo di danno non patrimoniale e, più precisamente, a titolo di danno “connesso alla sofferenza subìta a causa della condotta dell'imputata” (doc. 5 di parte attrice, pag. 21) la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di ciascuna parte attrice della somma pari ad euro 15.000,00 ( somma già valutata all'attualità) oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed esclusione degli interessi compensativi come già motivato in precedenza in relazione al danno patrimoniale.
- 9 - In conclusione, quindi, la ZI deve corrispondere al figlio e alla nuora la Parte_1 Parte_2 somma di euro 4221,18 a titolo di danno patrimoniale in solido tra loro ed euro 30.000,00 (15.000,00 euro a testa) a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del singolo esborso al saldo.
Attesa la soccombenza reciproca, in ragione della notevolissima riduzione nell'accoglimento della domanda di parte attrice, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite (Cass. ord. n.
21684/2013: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”).
P.Q.M.
Il Tribunale di TO RS, sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ed nei confronti di così provvede: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
1) accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori nei confronti di , accertando la Controparte_1 responsabilità della stessa in relazione ai fatti oggetto di causa, e per l'effetto condanna a Controparte_1 pagare in favore di ed , in solido tra loro, a titolo di risarcimento del Parte_1 Parte_2 danno patrimoniale, la somma complessiva di euro 4221,18 ed euro 30.000,00 (15.000,00 euro a testa e già
detratta la provvisionale) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in TO RS, il 20/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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