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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1409 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Molinari ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via del Verzaro n. 53, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Manuela Landi e Loris Mattrella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Via Alunno n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Giampiero Molinari, per l'appellante: “Voglia il Tribunale adito, nel merito: in via principale: in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del proposto appello, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese di entrambi i giudizi;
in via subordinata, ove effettivamente dimostrato il coinvolgimento e la responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro de quo, accertare e dichiarare il concorso di colpa della Sig.ra e per l'effetto ridurre proporzionalmente anche ai sensi CP_1 dell'art. 1227 C.C., il risarcimento dovuto, con reiezione di qualsiasi ulteriore domanda, perché infondata. Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite”. - Gli avv.ti Manuela Landi e Loris Mattrella, per l'appellata: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, in funzione del Giudice dell'appello, disattesa ogni contraria istanza
e/o eccezione, per i motivi esposti, accertare e dichiarare l'inammissibilità e
l'infondatezza dell'interposto gravame in rito e nel merito, e per l'effetto rigettare lo stesso con conferma integrale della sentenza impugnata. […] Con vittoria di spese e competenze di lite anche con riferimento a quelle relative al procedimento cautelare già definito con separato provvedimento, tutte distratte in favore dei procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05/09/2024, la – Parte_1 quale impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/05 – conveniva in giudizio CP_1 proponendo appello avverso la sentenza n. 281/2024 del Giudice di Pace di Terni,
[...] depositata in data 13/08/2024, con la quale era stata parzialmente accolta (per l'importo di €
7.774,30 oltre interessi e spese processuali) la domanda proposta nei suoi confronti dalla predetta per il risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza dell'investimento da parte di un veicolo non identificato (indicato dall'attrice in una Fiat Panda di colore chiaro, che l'avrebbe travolta in retromarcia uscendo dall'area di parcheggio antistante il condominio di
Via dell'Argine n. 1, facendola cadere in terra e poi schiacciandole la gamba e il piede destro con uno pneumatico posteriore), avvenuto alle ore 11:00 circa del 13/02/2021 in Narni (TR),
Loc. Santa Lucia. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamentava la violazione dell'art. 283, co. 1, d.lgs. 209/05 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto provata la dinamica del sinistro nonostante: a) l'attrice avesse fornito, di volta in volta (dapprima nell'atto di querela, poi nella diffida alla compagnia assicurativa, e infine nell'atto di citazione e finanche nel corso delle operazioni peritali dinanzi al c.t.u.) versioni diverse circa le modalità dell'incidente; b) le fotografie in atti fossero prive di data e in esse non fosse mai visibile il volto dell'attrice, ragion per cui non vi era prova che le stesse fossero realmente riconducibili alla sua persona;
c) i sanitari del Pronto Soccorso non avessero rilevato tracce di pneumatico sull'arto asseritamente schiacciato, e tra tutti i testimoni escussi (nessuno dei quali aveva assistito all'incidente) solo la figlia dell'attrice avesse riferito di aver visto sulla gamba destra della vittima segni di schiacciamento provocati da uno pneumatico;
d) le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. fossero erronee e non adeguatamente motivate, tenuto conto sia del fatto che in Pronto Soccorso non erano state accertate le conseguenze dell'asserito urto con l'autovettura che avrebbe provocato la caduta dell'attrice, sia dell'entità delle lesioni alla gamba e al piede destro, che in caso di schiacciamento (addirittura doppio, nella versione da ultimo riferita dall'attrice al c.t.u.) sarebbe stata ben più grave di quella accertata. Con il secondo motivo di gravame,
l'appellante affermava che il Giudice di Pace non aveva valutato la condotta della danneggiata, la quale aveva cagionato (o, quantomeno, concorso a cagionare) con colpa l'incidente, cadendo in terra verosimilmente a causa di una distrazione o di una buca sull'asfalto, e rendendosi in tal modo invisibile all'automobilista intento a ripartire dal parcheggio. L'appellante chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sentenza impugnata venisse riformata, con declaratoria di rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, con l'applicazione del concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. e la conseguente riduzione del risarcimento dovuto.
Con comparsa depositata in data 14/10/2024 l'appellata si Controparte_1 costituiva nel sub-procedimento per la summenzionata sospensiva, chiedendo il rigetto dell'avversa istanza ex art. 283 c.p.c..
All'esito dell'udienza del 15/10/2024 veniva dichiarato il non luogo a provvedere sulla suddetta istanza, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del pagamento avvenuto nelle more in favore della n esecuzione della sentenza impugnata. CP_1
In data 05/12/2024 l'appellata depositava la propria comparsa di costituzione e risposta sul merito, eccependo: a) che nelle versioni da essa fornite sulla dinamica del sinistro non vi era in realtà alcuna contraddizione;
b) che le avverse contestazioni alle valutazioni espresse dal c.t.u. e alle fotografie in atti erano tardive e infondate, come dimostrato anche dalla scheda di
Pronto Soccorso (confermata anche in sede testimoniale dal suo autore) nella quale risultava riportato anche il trauma da schiacciamento della gamba destra, incompatibile – così come le altre lesioni riportate – con una mera caduta;
c) che nessuna condotta imprudente della danneggiata era emersa dall'istruttoria svolta dinanzi al Giudice di Pace. L'appellata concludeva quindi per l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Dopo la prima udienza tenutasi in data 07/01/2025, all'esito della successiva udienza del
02/04/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 03/04/2025), preso atto degli scritti conclusionali depositati dalle parti costituite nei termini concessi ai sensi dell'art. 352, co. 1, c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Quanto al primo motivo di gravame, il Giudice di Pace ha correttamente applicato il consolidato principio in base al quale, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 283, co. 1, lett. a, d.lgs. 209/05, spetta al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo, rimasto sconosciuto (v. ex multis Cass. 20714/2024 e Cass. 10540/2023).
3. Deve premettersi, a tal riguardo, che nessuna rilevante contraddizione si rinviene nelle varie versioni fornite di volta in volta dall'attrice sulla dinamica del sinistro, vertendo le differenze evidenziate dall'appellante a pag.
4-5 dell'atto di appello su aspetti del tutto marginali della vicenda, immutata nei suoi tratti essenziali.
4. Ciò premesso, va altresì evidenziato che non può attribuirsi di per sé rilevanza decisiva al fatto che nessun testimone abbia assistito all'evento (v. ex multis Cass. 2595/2023, nonché, in un caso analogo a quello qui in esame, Trib. Massa 19 ottobre 2020), ben potendo la prova della dinamica reputarsi comunque raggiunta – come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace – in base alla situazione di fatto rinvenuta in loco dai testimoni a breve distanza di tempo dall'accaduto (v. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si attribuisce rilievo anche alla posizione a terra della danneggiata come riferita dai testimoni escussi) e alle risultanze della c.t.u. in merito alla piena compatibilità tra le lesioni subite dall'attrice e la suddetta dinamica
(sulla possibilità di utilizzare anche la valutazione del c.t.u. quale elemento di prova a tal fine,
a conforto delle altre risultanze istruttorie, v. Cass. 15442/2023 e Cass. 13478/2019), nonché alle convergenti deposizioni de relato actoris rese da tutti i testimoni escussi (che ben possono assurgere a valido elemento di prova, proprio in quanto suffragate, nel caso di specie, dalle suddette risultanze probatorie che concorrono a confortarne la credibilità: v. Cass.
14736/2024 e Cass. 20793/2022).
5. D'altra parte, la compagnia appellante non si confronta specificamente con le risultanze della scheda di Pronto Soccorso in atti, adeguatamente valorizzate dal Giudice di prime cure – unitamente agli altri elementi istruttori sopra menzionati – ai fini della prova della dinamica del sinistro, in cui si trova annotata la rilevazione, all'esame obiettivo, di un trauma da schiacciamento della gamba e del piede destro, che non troverebbe alcuna plausibile spiegazione nel caso in cui si fosse trattato (come sostiene la stessa compagnia) di una semplice caduta del pedone senza il coinvolgimento di veicoli. Né il suddetto schiacciamento può escludersi, evidentemente, per il solo fatto che quasi tutti i testimoni abbiano riferito di non aver fatto caso, nel soccorrere la vittima, all'eventuale presenza di segni evidenti di pneumatico sull'arto della stessa.
6. Quanto, poi, alle censure mosse dall'appellante alle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio, se è vero che tali censure non possono reputarsi inammissibili per tardività
(v. in argomento Cass., SS.UU., 5624/2022), le stesse, tuttavia, non appaiono sufficientemente puntuali (e tali da evidenziare la totale assenza di giustificazione delle conclusioni dell'elaborato peritale: v. Cass. 31227/2024), tenuto conto, in particolare, della mancanza di specifiche argomentazioni di carattere tecnico-scientifico a supporto delle affermazioni del difensore della compagnia secondo cui l'urto tra l'autovettura e l'attrice – che ha causato la caduta di quest'ultima – “avrebbe dovuto senza dubbio causare uno specifico dolore ed evidenti ecchimosi” (laddove invece, trattandosi di uscita da un parcheggio in retromarcia, l'urto ben potrebbe essere stato di modesta entità, pur comportando la caduta dell'attrice, già all'epoca ultrasettantenne) e secondo cui in caso di schiacciamento con lo pneumatico posteriore sinistro dell'auto “il piede avrebbe dovuto riportare più importanti fratture e/o più significative impronte […] e non invece una semplice escoriazione come individuata dal Dott. nove giorni dopo il sinistro sul calcagno destro” Parte_3
(affermazione di per sé apodittica).
7. Del pari infondato è il secondo motivo di appello, atteso che, come detto, risulta adeguatamente provato che la caduta dell'attrice sia stata determinata dall'autovettura in uscita dal parcheggio in retromarcia (e non dalle altre cause meramente ipotizzate dall'appellante, tra cui l'eventuale esistenza di buche nell'asfalto, in assenza di qualsiasi elemento probatorio in atti a supporto di tale tesi), e che l'odierna appellante non ha in alcun modo provato l'inevitabilità dell'investimento da parte del conducente del veicolo non identificato, essendosi la stessa limitata a dedurre l'esistenza di una condotta – l'aver la camminato “incautamente rasentando le auto parcheggiate” (v. pag. 7 dell'atto di CP_1 appello) anziché in altro punto del piazzale o sul marciapiede esistente sul margine destro della strada – che di per sé appare tutt'altro che imprevedibile da parte di un conducente avveduto, sul quale grava comunque l'onere di accertarsi che non vi siano pedoni in transito dietro la propria autovettura prima di intraprendere la manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio (v. sul tema Cass. 9856/2022, secondo cui, in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, co. 1, c.c. dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento, e a tal fine non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto).
8. Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere integralmente rigettato.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono quindi liquidate a carico dell'appellante come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M.
147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media, per il sub-procedimento cautelare, con esclusione delle fasi non svolte in ragione della carenza di interesse sopravvenuta prima dell'udienza; media per il giudizio di merito, con riduzione quasi al minimo per la fase istruttoria e/o di trattazione, in considerazione del mancato espletamento di una nuova istruttoria in senso stretto) della controversia, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dell'appellata, dichiaratisi antistatari (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass.
1989/2020 e Cass. 8436/2019).
10. Stante l'integrale respingimento dell'appello, deve darsi atto (al solo fine di agevolare l'accertamento amministrativo, e senza che la statuizione sul punto assuma la natura di condanna: v. Cass. 21776/2022, Cass. 21328/2022, Cass. 2083/2022, Cass. 1760/2022, Cass.
16728/2021, Cass. 13913/2021, Cass. 24948/2020, Cass. 24056/2020, Cass. 10512/2020,
Cass. 29424/2019 e Cass. 26907/2018) che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla quale impresa designata ex art. Parte_1
286 d.lgs. 209/05 – nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
281/2024 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna la alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese processuali, che liquida in € 5.100,00 (di cui € 853,00 per il sub-
[...] procedimento cautelare, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
850,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori di parte appellata.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater,
D.P.R. 115/02
Terni, 07/04/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1409 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Molinari ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via del Verzaro n. 53, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Manuela Landi e Loris Mattrella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Via Alunno n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Giampiero Molinari, per l'appellante: “Voglia il Tribunale adito, nel merito: in via principale: in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del proposto appello, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese di entrambi i giudizi;
in via subordinata, ove effettivamente dimostrato il coinvolgimento e la responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro de quo, accertare e dichiarare il concorso di colpa della Sig.ra e per l'effetto ridurre proporzionalmente anche ai sensi CP_1 dell'art. 1227 C.C., il risarcimento dovuto, con reiezione di qualsiasi ulteriore domanda, perché infondata. Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite”. - Gli avv.ti Manuela Landi e Loris Mattrella, per l'appellata: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, in funzione del Giudice dell'appello, disattesa ogni contraria istanza
e/o eccezione, per i motivi esposti, accertare e dichiarare l'inammissibilità e
l'infondatezza dell'interposto gravame in rito e nel merito, e per l'effetto rigettare lo stesso con conferma integrale della sentenza impugnata. […] Con vittoria di spese e competenze di lite anche con riferimento a quelle relative al procedimento cautelare già definito con separato provvedimento, tutte distratte in favore dei procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05/09/2024, la – Parte_1 quale impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/05 – conveniva in giudizio CP_1 proponendo appello avverso la sentenza n. 281/2024 del Giudice di Pace di Terni,
[...] depositata in data 13/08/2024, con la quale era stata parzialmente accolta (per l'importo di €
7.774,30 oltre interessi e spese processuali) la domanda proposta nei suoi confronti dalla predetta per il risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza dell'investimento da parte di un veicolo non identificato (indicato dall'attrice in una Fiat Panda di colore chiaro, che l'avrebbe travolta in retromarcia uscendo dall'area di parcheggio antistante il condominio di
Via dell'Argine n. 1, facendola cadere in terra e poi schiacciandole la gamba e il piede destro con uno pneumatico posteriore), avvenuto alle ore 11:00 circa del 13/02/2021 in Narni (TR),
Loc. Santa Lucia. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamentava la violazione dell'art. 283, co. 1, d.lgs. 209/05 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto provata la dinamica del sinistro nonostante: a) l'attrice avesse fornito, di volta in volta (dapprima nell'atto di querela, poi nella diffida alla compagnia assicurativa, e infine nell'atto di citazione e finanche nel corso delle operazioni peritali dinanzi al c.t.u.) versioni diverse circa le modalità dell'incidente; b) le fotografie in atti fossero prive di data e in esse non fosse mai visibile il volto dell'attrice, ragion per cui non vi era prova che le stesse fossero realmente riconducibili alla sua persona;
c) i sanitari del Pronto Soccorso non avessero rilevato tracce di pneumatico sull'arto asseritamente schiacciato, e tra tutti i testimoni escussi (nessuno dei quali aveva assistito all'incidente) solo la figlia dell'attrice avesse riferito di aver visto sulla gamba destra della vittima segni di schiacciamento provocati da uno pneumatico;
d) le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. fossero erronee e non adeguatamente motivate, tenuto conto sia del fatto che in Pronto Soccorso non erano state accertate le conseguenze dell'asserito urto con l'autovettura che avrebbe provocato la caduta dell'attrice, sia dell'entità delle lesioni alla gamba e al piede destro, che in caso di schiacciamento (addirittura doppio, nella versione da ultimo riferita dall'attrice al c.t.u.) sarebbe stata ben più grave di quella accertata. Con il secondo motivo di gravame,
l'appellante affermava che il Giudice di Pace non aveva valutato la condotta della danneggiata, la quale aveva cagionato (o, quantomeno, concorso a cagionare) con colpa l'incidente, cadendo in terra verosimilmente a causa di una distrazione o di una buca sull'asfalto, e rendendosi in tal modo invisibile all'automobilista intento a ripartire dal parcheggio. L'appellante chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sentenza impugnata venisse riformata, con declaratoria di rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, con l'applicazione del concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. e la conseguente riduzione del risarcimento dovuto.
Con comparsa depositata in data 14/10/2024 l'appellata si Controparte_1 costituiva nel sub-procedimento per la summenzionata sospensiva, chiedendo il rigetto dell'avversa istanza ex art. 283 c.p.c..
All'esito dell'udienza del 15/10/2024 veniva dichiarato il non luogo a provvedere sulla suddetta istanza, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del pagamento avvenuto nelle more in favore della n esecuzione della sentenza impugnata. CP_1
In data 05/12/2024 l'appellata depositava la propria comparsa di costituzione e risposta sul merito, eccependo: a) che nelle versioni da essa fornite sulla dinamica del sinistro non vi era in realtà alcuna contraddizione;
b) che le avverse contestazioni alle valutazioni espresse dal c.t.u. e alle fotografie in atti erano tardive e infondate, come dimostrato anche dalla scheda di
Pronto Soccorso (confermata anche in sede testimoniale dal suo autore) nella quale risultava riportato anche il trauma da schiacciamento della gamba destra, incompatibile – così come le altre lesioni riportate – con una mera caduta;
c) che nessuna condotta imprudente della danneggiata era emersa dall'istruttoria svolta dinanzi al Giudice di Pace. L'appellata concludeva quindi per l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Dopo la prima udienza tenutasi in data 07/01/2025, all'esito della successiva udienza del
02/04/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 03/04/2025), preso atto degli scritti conclusionali depositati dalle parti costituite nei termini concessi ai sensi dell'art. 352, co. 1, c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Quanto al primo motivo di gravame, il Giudice di Pace ha correttamente applicato il consolidato principio in base al quale, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 283, co. 1, lett. a, d.lgs. 209/05, spetta al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo, rimasto sconosciuto (v. ex multis Cass. 20714/2024 e Cass. 10540/2023).
3. Deve premettersi, a tal riguardo, che nessuna rilevante contraddizione si rinviene nelle varie versioni fornite di volta in volta dall'attrice sulla dinamica del sinistro, vertendo le differenze evidenziate dall'appellante a pag.
4-5 dell'atto di appello su aspetti del tutto marginali della vicenda, immutata nei suoi tratti essenziali.
4. Ciò premesso, va altresì evidenziato che non può attribuirsi di per sé rilevanza decisiva al fatto che nessun testimone abbia assistito all'evento (v. ex multis Cass. 2595/2023, nonché, in un caso analogo a quello qui in esame, Trib. Massa 19 ottobre 2020), ben potendo la prova della dinamica reputarsi comunque raggiunta – come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace – in base alla situazione di fatto rinvenuta in loco dai testimoni a breve distanza di tempo dall'accaduto (v. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si attribuisce rilievo anche alla posizione a terra della danneggiata come riferita dai testimoni escussi) e alle risultanze della c.t.u. in merito alla piena compatibilità tra le lesioni subite dall'attrice e la suddetta dinamica
(sulla possibilità di utilizzare anche la valutazione del c.t.u. quale elemento di prova a tal fine,
a conforto delle altre risultanze istruttorie, v. Cass. 15442/2023 e Cass. 13478/2019), nonché alle convergenti deposizioni de relato actoris rese da tutti i testimoni escussi (che ben possono assurgere a valido elemento di prova, proprio in quanto suffragate, nel caso di specie, dalle suddette risultanze probatorie che concorrono a confortarne la credibilità: v. Cass.
14736/2024 e Cass. 20793/2022).
5. D'altra parte, la compagnia appellante non si confronta specificamente con le risultanze della scheda di Pronto Soccorso in atti, adeguatamente valorizzate dal Giudice di prime cure – unitamente agli altri elementi istruttori sopra menzionati – ai fini della prova della dinamica del sinistro, in cui si trova annotata la rilevazione, all'esame obiettivo, di un trauma da schiacciamento della gamba e del piede destro, che non troverebbe alcuna plausibile spiegazione nel caso in cui si fosse trattato (come sostiene la stessa compagnia) di una semplice caduta del pedone senza il coinvolgimento di veicoli. Né il suddetto schiacciamento può escludersi, evidentemente, per il solo fatto che quasi tutti i testimoni abbiano riferito di non aver fatto caso, nel soccorrere la vittima, all'eventuale presenza di segni evidenti di pneumatico sull'arto della stessa.
6. Quanto, poi, alle censure mosse dall'appellante alle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio, se è vero che tali censure non possono reputarsi inammissibili per tardività
(v. in argomento Cass., SS.UU., 5624/2022), le stesse, tuttavia, non appaiono sufficientemente puntuali (e tali da evidenziare la totale assenza di giustificazione delle conclusioni dell'elaborato peritale: v. Cass. 31227/2024), tenuto conto, in particolare, della mancanza di specifiche argomentazioni di carattere tecnico-scientifico a supporto delle affermazioni del difensore della compagnia secondo cui l'urto tra l'autovettura e l'attrice – che ha causato la caduta di quest'ultima – “avrebbe dovuto senza dubbio causare uno specifico dolore ed evidenti ecchimosi” (laddove invece, trattandosi di uscita da un parcheggio in retromarcia, l'urto ben potrebbe essere stato di modesta entità, pur comportando la caduta dell'attrice, già all'epoca ultrasettantenne) e secondo cui in caso di schiacciamento con lo pneumatico posteriore sinistro dell'auto “il piede avrebbe dovuto riportare più importanti fratture e/o più significative impronte […] e non invece una semplice escoriazione come individuata dal Dott. nove giorni dopo il sinistro sul calcagno destro” Parte_3
(affermazione di per sé apodittica).
7. Del pari infondato è il secondo motivo di appello, atteso che, come detto, risulta adeguatamente provato che la caduta dell'attrice sia stata determinata dall'autovettura in uscita dal parcheggio in retromarcia (e non dalle altre cause meramente ipotizzate dall'appellante, tra cui l'eventuale esistenza di buche nell'asfalto, in assenza di qualsiasi elemento probatorio in atti a supporto di tale tesi), e che l'odierna appellante non ha in alcun modo provato l'inevitabilità dell'investimento da parte del conducente del veicolo non identificato, essendosi la stessa limitata a dedurre l'esistenza di una condotta – l'aver la camminato “incautamente rasentando le auto parcheggiate” (v. pag. 7 dell'atto di CP_1 appello) anziché in altro punto del piazzale o sul marciapiede esistente sul margine destro della strada – che di per sé appare tutt'altro che imprevedibile da parte di un conducente avveduto, sul quale grava comunque l'onere di accertarsi che non vi siano pedoni in transito dietro la propria autovettura prima di intraprendere la manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio (v. sul tema Cass. 9856/2022, secondo cui, in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, co. 1, c.c. dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento, e a tal fine non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto).
8. Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere integralmente rigettato.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono quindi liquidate a carico dell'appellante come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M.
147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media, per il sub-procedimento cautelare, con esclusione delle fasi non svolte in ragione della carenza di interesse sopravvenuta prima dell'udienza; media per il giudizio di merito, con riduzione quasi al minimo per la fase istruttoria e/o di trattazione, in considerazione del mancato espletamento di una nuova istruttoria in senso stretto) della controversia, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dell'appellata, dichiaratisi antistatari (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass.
1989/2020 e Cass. 8436/2019).
10. Stante l'integrale respingimento dell'appello, deve darsi atto (al solo fine di agevolare l'accertamento amministrativo, e senza che la statuizione sul punto assuma la natura di condanna: v. Cass. 21776/2022, Cass. 21328/2022, Cass. 2083/2022, Cass. 1760/2022, Cass.
16728/2021, Cass. 13913/2021, Cass. 24948/2020, Cass. 24056/2020, Cass. 10512/2020,
Cass. 29424/2019 e Cass. 26907/2018) che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla quale impresa designata ex art. Parte_1
286 d.lgs. 209/05 – nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
281/2024 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna la alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese processuali, che liquida in € 5.100,00 (di cui € 853,00 per il sub-
[...] procedimento cautelare, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
850,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori di parte appellata.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater,
D.P.R. 115/02
Terni, 07/04/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)