Art. 2.
L'Opera nazionale per i ciechi civili e' retta da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di dieci consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno.
I Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanita' e per il tesoro designano rispettivamente un consigliere; quattro sono designati dalla Unione italiana ciechi e uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni prociechi.
I cinque rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi sono scelti dal Ministro per l'interno su una rosa di quindici nomi di cui dodici proposti dall'Unione italiana ciechi e tre proposti dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.
Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.
L'Opera nazionale per i ciechi civili e' retta da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di dieci consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno.
I Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanita' e per il tesoro designano rispettivamente un consigliere; quattro sono designati dalla Unione italiana ciechi e uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni prociechi.
I cinque rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi sono scelti dal Ministro per l'interno su una rosa di quindici nomi di cui dodici proposti dall'Unione italiana ciechi e tre proposti dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.
Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.