Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/1999, n. 8826
CASS
Sentenza 23 agosto 1999

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Nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 cod. civ. un danno indennizzabile sussiste solo se essa ricorre.

In tema di assicurazione presso diversi assicuratori, la norma del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 cod. civ., la quale stabilisce che l'assicurato può chiedere a ciascuno di essi l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno, è applicabile anche nell'assicurazione contro gli infortuni, essendo espressione di un principio generale, in quanto mira ad evitare che il beneficiario ottenga un indebito arricchimento, con conseguenze pregiudizievoli per l'economia (nella specie, peraltro, la Suprema Corte, pur affermando la validità di tale principio e pur mostrandosi consapevole del contrario orientamento di parte della dottrina, ha ritenuto assorbente la circostanza che l'art. 1910 era stato oggetto di espresso richiamo nella polizza assicurativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/1999, n. 8826
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8826
    Data del deposito : 23 agosto 1999

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