Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3831.2023 R.A.C.L., promossa da:
Antonio Paiano
con il proc. avv. Di Noia dom.
CONTRO
, CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito ex art.445 bis cpc questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto alla indennità di accompagnamento per ciechi assoluti da data antecedente al luglio 2022 con conseguente
CP_ condanna di al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Fissata l'udienza di discussione si è costituita parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella legge 3 aprile 2001, n. 138, dettata in materia di classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici, è dato rintracciare la definizione delle varie forme di minorazioni visive suscettibili di riconoscimento giuridico, nel rispetto dei parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale.
Ebbene sono definiti ciechi totali (art.2):
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Viceversa sono qualificabili quali ciechi parziali (art.3):
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Accanto a queste due categorie sono quelle degli ipovedenti, gravi, medio-gravi e lievi.
Si definiscono ipovedenti gravi (art.4):
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
Invece ipovedenti medio-gravi (art.5) sono:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.
Infine, sono definiti ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
In effetti, l'ordinamento giuridico conosce altre definizioni di cecità.
La l.
5.3.65 n.155, dettata in tema di modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi considera privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
(art.2).
La legge 10 febbraio 1962, n. 66, con cui sono state introdotte nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili, recita all'art.8 che tutti coloro i quali siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età. A sua volta, la l. 27 maggio 1970, n. 382 relativa alle disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, prevedeva all'art.1 che la pensione non riversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, fosse aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che avessero un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Rispetto a quelle definizioni, l'intervento del legislatore del 2001 si segnala nella misura in cui sembra avere recepito le indicazioni scientifiche dell'Oms che, è noto, costruisce la nozione di cecità e di ipovedenza non soltanto sul visus ma anche sul range di campo visivo.
Tuttavia, giova ripetere, in considerazione della natura meramente tecnica della classificazione del
2001 e degli scarti rispetto alle definizione di cecità in relazione alle singole provvidenze economiche poste a tutela dei ciechi da parte dell'Ordinamento giuridico, deve sottolinearsi la scarsa incidenza di detto recepimento.
Invero, la nozione di cecità da porre a fondamento del riconoscimento del diritto a pensione di invalidità per i soggetti privi di vista va desunta dagli artt. 8 della legge n. 66 del 1962 e 1 della legge n. 382 del 1970 - che sono le uniche due norme che si occupano della materia - secondo cui possono beneficiare della suddetta provvidenza i ciechi assoluti e coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Tale nozione non corrisponde a quella cui si riferiscono le norme che prevedono, a favore della suddetta categoria di soggetti, il diritto al collocamento al lavoro agevolato, le quali fanno riferimento ai ciechi assoluti e a coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Data la diversità delle due situazioni rispettivamente disciplinate dalle due normative in argomento e considerato che compete al legislatore scegliere discrezionalmente il tipo di intervento da praticare per i soggetti menomati nella vista, la suddetta previsione di due differenti nozioni di cecità si sottrae ad ogni censura di violazione dell'art.3 della Costituzione [cfr. Cass., sez. lav., 8.4.00 n.4450].
Ebbene, la tutela dei soggetti affetti da cecità si indirizza su due canali di intervento: accanto alla promozione di forme di inserimento e di integrazione lavorativa dei suddetti disabili, il sistema normativo prevede misure di natura patrimoniale.
Infatti, a favore dei ciechi assoluti, l'ordinamento conosce una pensione non reversibile e l'indennità di accompagnamento.
Inoltre occorre osservare come, mentre la cecità assoluta è di per sè titolo sufficiente per il conseguimento del diritto alla indennità di accompagnamento prevista dalla legge 27 maggio 1970, n.
382 - indennità che può anche cumularsi con la pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio
1962, n. 66 -, la cecità parziale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1989
(che ha dichiarato, "in parte qua", l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,
n. 18) puo' costituire un fattore concorrente per integrare, assieme ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilita' che, in presenza degli altri requisiti prescritti da quest'ultima legge (impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessita' di un'assistenza continua), attribuisce il diritto all'indennita' di accompagnamento dalla stessa prevista [Cass.16.11.01 n.14339]. Ebbene, disposta consulenza tecnica d'ufficio è emerso come parte ricorrente sia affetta da cecità assoluta solo dal luglio 2022 siccome già riconosciuto in sede di Atp.
Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico- legale disposta nel corso del giudizio di opposizione possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata.
Occorre pertanto dichiarare che la parte ricorrente versa nelle condizioni di cecità assoluta dalla data CP_ indicata dal consulente tecnico d'ufficio e conseguentemente condannare alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese successivo oltre interessi e rivalutazione e salvo i periodi di eventuale ricovero. Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva infatti, giova ripetere, esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone piuttosto come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce pertanto ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore.
In proposito giova ricordare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del 1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI, l.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito.
La decorrenza della prestazione rispetto alla data degli accertamenti in sede amministrativa (oltre a quanto accertato in sede di atp) e l'esito della opposizione giustificano la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
rigettata ogni altra domanda ed eccezione;
dichiara che la parte ricorrente versa nella condizione di cecità assoluta solo dal luglio 2022 e CP_ conseguentemente condanna alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con la decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione (siccome specificato in parte motiva).
CP_ Pone le spese di consulenza siccome liquidate a carico di Spese, per il resto, compensate.
Lecce, 28/01/2025
Lorenzo Bellanova