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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/10/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2251/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Stefania Rignanese Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 08/07/2025 da
con l'Avv. FIORELLA LUIGIA Parte_1
e
, con l'Avv. FIORELLA LUIGIA Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cerignola il 2.06.1997 (anno 1997 atto n. 79 parte 2 serie A)
□ separati consensualmente giusta sentenza di omologa del Tribunale di Foggia del 12/11/2024
con i seguenti figli: , , maggiorenni economicamente Persona_1 Persona_2 indipendenti.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 17.07.2025 DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in Cerignola il 2.06.1997 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del predetto Comune (anno 1997, serie A, parte II, n. 79);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 28/10/2025 .
IL GIUDICE RELATORE DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA IL PRESIDENTE DOTT. ANTONIO BUCCARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Stefania Rignanese Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 08/07/2025 da
con l'Avv. FIORELLA LUIGIA Parte_1
e
, con l'Avv. FIORELLA LUIGIA Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cerignola il 2.06.1997 (anno 1997 atto n. 79 parte 2 serie A)
□ separati consensualmente giusta sentenza di omologa del Tribunale di Foggia del 12/11/2024
con i seguenti figli: , , maggiorenni economicamente Persona_1 Persona_2 indipendenti.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 17.07.2025 DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in Cerignola il 2.06.1997 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del predetto Comune (anno 1997, serie A, parte II, n. 79);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 28/10/2025 .
IL GIUDICE RELATORE DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA IL PRESIDENTE DOTT. ANTONIO BUCCARO