Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00760/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01174/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2025, proposto da
Società Cibra Pubblicità s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Mastroviti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Peyron 47;
contro
Comune di Erba, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ops Vision Tech s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Vrespa, Gabriele Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 163/2025,
Visto l'art. 62 c.p.a;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ops Vision Tech S.r.l.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR Lombardia, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Mastroviti e Vrespa;
- ritenuto, nei limiti di cognizione propri della presente fase cautelare, l’insussistenza del fumus di fondatezza del gravame, atteso che:
a) in relazione al primo motivo di appello, il contatto di avvalimento in atti, nel richiamare, quale requisito esperenziale dell’ausiliaria, lo svolgimento del servizio di gestione degli elementi di arredo urbano in almeno 10 Comuni nel triennio 2021-2023, non sembra porsi in contrasto con la previsione di cui all’art. 101 d. lgs. n. 36/23;
b) in relazione al secondo motivo di gravame, la lex specialis non prevede espressamente la non computabilità, all’interno dell’offerta, dei ricavi attesi dalla gestione delle migliorie, e non sembra pertanto autorizzare l’interpretazione restrittiva sostenuta dall’appellante, soprattutto nell’ottica del favor partecipationis ;
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare l’appello cautelare;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (ric. n. 1174/2025).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO