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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
128/2025 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce Parte_1
al ricorso, dagli Avv.ti Stefano Tamagna del Foro di Parma e Giulia Menoni del Foro di Massa Carrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Pontremoli (MS), Viale Cabrini n. 41;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A – 00153, in persona del Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 06.02.2025, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della IG.ra , Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...]alla via Schoffel
155, C.F.: ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 C.F._1
annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e conseguentemente condannare il , C.F.: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Viale P.IVA_1
Trastevere, 76, 00153 Roma, al pagamento in favore della IG.ra Parte_1
della somma di € 2.000,00 (duemila) a titolo di Carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
In via subordinata: previo accertamento del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 legge
107/2015, condannare il , C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Viale Trastevere, 76,
00153 Roma, al riconoscimento delle somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari come da procura alle liti allegata.”
1.2. L'Amministrazione convenuta, benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 13.03.2025, previa dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente in quanto ritualmente evocata in giudizio, il Giudice, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per i motivi di seguito esposti.
La ricorrente – insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza e attualmente assunta con contratto di lavoro a tempo determinato – ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi Controparte_1
contratti a tempo determinato di varia natura per gli anni scolastici analiticamente dedotti in ricorso.
Con il presente giudizio, la lavoratrice ha lamentato di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015.
Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
La domanda attorea deve essere rigettata con riguardo alla totalità delle annualità, trattandosi di anni accademici nel corso dei quali i contratti stipulati non prevedevano, in una prospettiva ex ante, la copertura dell'intera durata dell'anno scolastico (ossia da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto).
La Suprema Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 29961 resa in data
27.10.2023, ha avuto cura di precisare come la logica delle scelte legislative sottenda il sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”.
Si è, invero, sottolineato che la taratura dell'importo di 500 Euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, conferma, sul piano sistematico, il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Ad avviso della Corte, più precisamente, “il nesso tra la Carta Docente e la didattica
è evidenziato dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata
a “sostenere la formazione continua dei docenti”, ma vi si affianca l'aggiunta del fine di “valorizzarne le competenze professionali”, il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad “iniziative coerenti” con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del
2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei
Docenti, ad individuare “annualmente” (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato – in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano – miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità. La scelta – lo si dice per esemplificare – avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocabilmente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n.
31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”)”.
Se, dunque, il richiamo all'annualità della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, l'emolumento in questione non potrà che essere riconosciuto nelle sole ipotesi in cui i contratti stipulati prevedano, in una prospettiva ex ante, la copertura dell'intera durata dell'anno scolastico (ossia da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto).
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Nella recentissima ordinanza 3912/2024 del 19.03.2024, la Corte di Cassazione ha reso – sia pur incidentalmente – ulteriori precisazioni in ordine alla regolamentazione delle cc.dd. supplenze brevi e saltuarie, evidenziando come, in tali ipotesi, un utile parametro orientativo per il giudice di merito, ai fini del riconoscimento dell'emolumento in questione, sia rappresentato dalla configurabilità o meno, in relazione alla fattispecie in controversia, di un abuso nella reiterazione di tali tipologie contrattuali e precisando che, per le supplenze temporanee, l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi, non già la CP_1
sola reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra)”. CP_2
Circostanza, questa, che, tuttavia, né è stata dedotta dalla ricorrente, né – a ben vedere, da quanto è dato evincersi dalla disamina della documentazione versata in atti
– si è verificata nella fattispecie in controversia;
e, ciò, sia con riguardo all'annualità
2021/2022, sia con riguardo all'annualità 2022/2023, sia con riguardo all'annualità
2023/2024, sia con riguardo all'annualità 2024/20251.
Alla stregua delle considerazioni svolte, la pretesa attorea deve essere, dunque, rigettata.
3. Le spese di lite.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il giorno 13 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con riguardo alla predetta annualità si precisa ulteriormente che nemmeno in tale circostanza si può ritenere che i contratti stipulati prevedessero, in una prospettiva ex ante, la copertura dell'intero anno scolastico, in quanto, in assenza di specifica contestazione di parte ricorrente, emerge unicamente che la lavoratrice, presso l'Istituto Superiore “Carlo Emilio Gadda” di Fornovo di Taro
(PR), abbia stipulato dapprima un contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 19/09/2024 e cessazione al 31/12/2024 e, solo successivamente, un ulteriore contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 01/01/2025 e cessazione al 30/06/2025.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
128/2025 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce Parte_1
al ricorso, dagli Avv.ti Stefano Tamagna del Foro di Parma e Giulia Menoni del Foro di Massa Carrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Pontremoli (MS), Viale Cabrini n. 41;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A – 00153, in persona del Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 06.02.2025, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della IG.ra , Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...]alla via Schoffel
155, C.F.: ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 C.F._1
annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e conseguentemente condannare il , C.F.: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Viale P.IVA_1
Trastevere, 76, 00153 Roma, al pagamento in favore della IG.ra Parte_1
della somma di € 2.000,00 (duemila) a titolo di Carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
In via subordinata: previo accertamento del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 legge
107/2015, condannare il , C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Viale Trastevere, 76,
00153 Roma, al riconoscimento delle somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari come da procura alle liti allegata.”
1.2. L'Amministrazione convenuta, benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 13.03.2025, previa dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente in quanto ritualmente evocata in giudizio, il Giudice, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per i motivi di seguito esposti.
La ricorrente – insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza e attualmente assunta con contratto di lavoro a tempo determinato – ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi Controparte_1
contratti a tempo determinato di varia natura per gli anni scolastici analiticamente dedotti in ricorso.
Con il presente giudizio, la lavoratrice ha lamentato di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015.
Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
La domanda attorea deve essere rigettata con riguardo alla totalità delle annualità, trattandosi di anni accademici nel corso dei quali i contratti stipulati non prevedevano, in una prospettiva ex ante, la copertura dell'intera durata dell'anno scolastico (ossia da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto).
La Suprema Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 29961 resa in data
27.10.2023, ha avuto cura di precisare come la logica delle scelte legislative sottenda il sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”.
Si è, invero, sottolineato che la taratura dell'importo di 500 Euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, conferma, sul piano sistematico, il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Ad avviso della Corte, più precisamente, “il nesso tra la Carta Docente e la didattica
è evidenziato dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata
a “sostenere la formazione continua dei docenti”, ma vi si affianca l'aggiunta del fine di “valorizzarne le competenze professionali”, il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad “iniziative coerenti” con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del
2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei
Docenti, ad individuare “annualmente” (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato – in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano – miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità. La scelta – lo si dice per esemplificare – avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocabilmente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n.
31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”)”.
Se, dunque, il richiamo all'annualità della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, l'emolumento in questione non potrà che essere riconosciuto nelle sole ipotesi in cui i contratti stipulati prevedano, in una prospettiva ex ante, la copertura dell'intera durata dell'anno scolastico (ossia da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto).
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Nella recentissima ordinanza 3912/2024 del 19.03.2024, la Corte di Cassazione ha reso – sia pur incidentalmente – ulteriori precisazioni in ordine alla regolamentazione delle cc.dd. supplenze brevi e saltuarie, evidenziando come, in tali ipotesi, un utile parametro orientativo per il giudice di merito, ai fini del riconoscimento dell'emolumento in questione, sia rappresentato dalla configurabilità o meno, in relazione alla fattispecie in controversia, di un abuso nella reiterazione di tali tipologie contrattuali e precisando che, per le supplenze temporanee, l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi, non già la CP_1
sola reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra)”. CP_2
Circostanza, questa, che, tuttavia, né è stata dedotta dalla ricorrente, né – a ben vedere, da quanto è dato evincersi dalla disamina della documentazione versata in atti
– si è verificata nella fattispecie in controversia;
e, ciò, sia con riguardo all'annualità
2021/2022, sia con riguardo all'annualità 2022/2023, sia con riguardo all'annualità
2023/2024, sia con riguardo all'annualità 2024/20251.
Alla stregua delle considerazioni svolte, la pretesa attorea deve essere, dunque, rigettata.
3. Le spese di lite.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il giorno 13 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con riguardo alla predetta annualità si precisa ulteriormente che nemmeno in tale circostanza si può ritenere che i contratti stipulati prevedessero, in una prospettiva ex ante, la copertura dell'intero anno scolastico, in quanto, in assenza di specifica contestazione di parte ricorrente, emerge unicamente che la lavoratrice, presso l'Istituto Superiore “Carlo Emilio Gadda” di Fornovo di Taro
(PR), abbia stipulato dapprima un contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 19/09/2024 e cessazione al 31/12/2024 e, solo successivamente, un ulteriore contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 01/01/2025 e cessazione al 30/06/2025.