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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato il [...] a [...]; Parte_1 Parte_2 nato il [...] a Rio de Janeiro (RJ) Brasile in [...] e congiuntamente a sua moglie
[...] nata a [...] - RJ - Brasile in data 30/11/1985, Persona_1 nell'esercizio della sua responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne:
[...]
, nata a [...] – Brasile in data 02/10/2014; Persona_2 Parte_3
nata il [...] a Rio de Janeiro (RJ), in [...] e congiuntamente a suo
[...] marito brasiliano, nato ad [...]. , in data Controparte_1 CP_2
06/05/1986 nell'esercizio della sua responsabilità genitoriale sul figlio minorenne:
[...]
nato a [...], RJ - Brasile, in data 22/10/2016; Persona_3 [...]
, nata il [...] a Rio de Janeiro (RJ), in [...] e Controparte_3 congiuntamente a suo marito nato a [...] - Controparte_4
RJ - Brasile in data 07/08/1977, nell'esercizio della sua responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne: , nata a [...] - RJ - Brasile, in data Parte_4
10/11/2016 tutti rappresentati e difesi, con facoltà anche disgiunta dall'Avv. Luca Romano in intesa con l'Abg. Emanuela Fornari presso il cui studio elettivamente domiciliano.
- RICORRENTI –
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_5 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato a Belvedere Marittimo (CS) il 05/02/1883 figlio di Persona_4
e di ed emigrato in , il quale non aveva mai Persona_5 Persona_6 CP_2 perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che contraeva Persona_4 matrimonio con in data 13/06/1907 e dalla loro unione nascevano i figli Controparte_6 da e Persona_7 Pt_1 Persona_8
, contraeva matrimonio con in data 20/08/1954, Persona_7 Pt_1 Persona_9
e da detta unione nasceva il figlio il 26/06/1957 a Rio de Janeiro. Parte_1 contraeva matrimonio con in data Parte_1 Persona_10
14/05/1982 e dal loro matrimonio nascevano i figli il 07.02.2983 e Parte_2 il 10/01/1989 a Rio de Janeiro. Parte_3
contraeva matrimonio con in Parte_2 Persona_11 data 14/02/2011 dalla loro unione nascevano la figlia a Rio de Persona_2
Janeiro Brasile in data 02/10/2014. sposava in data 10/11/2012 Parte_3 Controparte_1
e dal loro matrimonio nasceva il figlio a Rio de Janeiro, Persona_3 Parte_3
RJ - , in data 22/10/2016. CP_2
Ancora contraeva matrimonio con in data 16/01/1975 dal Persona_8 Persona_12 loro matrimonio nascevano la figlia il 06/02/1976 a Rio de Controparte_3
Janeiro.
sposava in data Controparte_3 Controparte_4
24/05/2008, e dal loro matrimonio nasceva la figlia a Rio de Parte_4
Janeiro - RJ - Brasile, in data 10/11/2016.
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di Rio de Janeiro (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web Parte_5
Pag. 2 di 5 istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis Parte_5 senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_5 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 28 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Belvedere Marittimo (CS) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in . CP_2
Pag. 3 di 5 La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, Persona_4 sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in , per i quali il tempo di attesa oscilla CP_2 tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa
Pag. 4 di 5 precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.
28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
Rio de Janeiro (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza - dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_5 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 21.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato il [...] a [...]; Parte_1 Parte_2 nato il [...] a Rio de Janeiro (RJ) Brasile in [...] e congiuntamente a sua moglie
[...] nata a [...] - RJ - Brasile in data 30/11/1985, Persona_1 nell'esercizio della sua responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne:
[...]
, nata a [...] – Brasile in data 02/10/2014; Persona_2 Parte_3
nata il [...] a Rio de Janeiro (RJ), in [...] e congiuntamente a suo
[...] marito brasiliano, nato ad [...]. , in data Controparte_1 CP_2
06/05/1986 nell'esercizio della sua responsabilità genitoriale sul figlio minorenne:
[...]
nato a [...], RJ - Brasile, in data 22/10/2016; Persona_3 [...]
, nata il [...] a Rio de Janeiro (RJ), in [...] e Controparte_3 congiuntamente a suo marito nato a [...] - Controparte_4
RJ - Brasile in data 07/08/1977, nell'esercizio della sua responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne: , nata a [...] - RJ - Brasile, in data Parte_4
10/11/2016 tutti rappresentati e difesi, con facoltà anche disgiunta dall'Avv. Luca Romano in intesa con l'Abg. Emanuela Fornari presso il cui studio elettivamente domiciliano.
- RICORRENTI –
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_5 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato a Belvedere Marittimo (CS) il 05/02/1883 figlio di Persona_4
e di ed emigrato in , il quale non aveva mai Persona_5 Persona_6 CP_2 perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che contraeva Persona_4 matrimonio con in data 13/06/1907 e dalla loro unione nascevano i figli Controparte_6 da e Persona_7 Pt_1 Persona_8
, contraeva matrimonio con in data 20/08/1954, Persona_7 Pt_1 Persona_9
e da detta unione nasceva il figlio il 26/06/1957 a Rio de Janeiro. Parte_1 contraeva matrimonio con in data Parte_1 Persona_10
14/05/1982 e dal loro matrimonio nascevano i figli il 07.02.2983 e Parte_2 il 10/01/1989 a Rio de Janeiro. Parte_3
contraeva matrimonio con in Parte_2 Persona_11 data 14/02/2011 dalla loro unione nascevano la figlia a Rio de Persona_2
Janeiro Brasile in data 02/10/2014. sposava in data 10/11/2012 Parte_3 Controparte_1
e dal loro matrimonio nasceva il figlio a Rio de Janeiro, Persona_3 Parte_3
RJ - , in data 22/10/2016. CP_2
Ancora contraeva matrimonio con in data 16/01/1975 dal Persona_8 Persona_12 loro matrimonio nascevano la figlia il 06/02/1976 a Rio de Controparte_3
Janeiro.
sposava in data Controparte_3 Controparte_4
24/05/2008, e dal loro matrimonio nasceva la figlia a Rio de Parte_4
Janeiro - RJ - Brasile, in data 10/11/2016.
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di Rio de Janeiro (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web Parte_5
Pag. 2 di 5 istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis Parte_5 senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_5 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 28 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Belvedere Marittimo (CS) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in . CP_2
Pag. 3 di 5 La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, Persona_4 sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in , per i quali il tempo di attesa oscilla CP_2 tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa
Pag. 4 di 5 precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.
28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
Rio de Janeiro (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza - dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_5 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 21.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
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