CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/istr.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 3882/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 191/2023 pubblicata il 3.2.2023 e vertente
TRA
E. (p. iva , in persona del l.r.p.t. Ing. Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Scamardella Vincenzo (c.f.
[...]
presso il cui è elettivamente domiciliata in Torre del Greco, alla C.F._1
via Del Cammeo n. 1;
Pec e fax: 0818492514 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Avv. (c.f. e Avv. Lieto Linda (c.f. CP_3 C.F._2
rappresentate e difese da sé stesse ai sensi della legge ed C.F._3
elettivamente domiciliate presso lo studio della prima sito, in Avellino, alla via F.P.
Petronelli n. 15; Pec e fax: Email_2 Email_3
0825/782681
APPELLATE
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 191/2023, depositata il 3/02/2023 e non notificata, il Tribunale di Parte Avellino rigettava l'opposizione proposta con citazione notificata il 21.10.2019 dalla
DE. avverso l'atto di precetto notificatole il 9.10.2019 ad istanza degli Controparte_1 avv.ti e , recante l'importo di euro 804,67, in forza del decreto CP_3 CP_4
ingiuntivo n. 387/2019 del Giudice di Pace di Avellino, dichiarato provvisoriamente esecutivo, e condannava l'opponente alle spese del giudizio liquidate in euro 400,00, oltre spese generali al 15% c.a.p. e i.v.a. come per legge.
1.1. Con l'opposizione, che la società precettata qualificava in termini di opposizione ex art. 617 cpc, la stessa si era doluta che la notifica del precetto non era stata preceduta dalla notifica del decreto ingiuntivo e aveva chiesto dichiararsi la nullità e/o inefficacia del precetto.
1.1.1..A tal fine aveva esposto: di aver ricevuto, in data 9/10/2019, ad istanza delle opposte, la notifica di un atto di precetto di pagamento in reitera di euro 804,67 e che, solo in quella sede, era venuta a conoscenza che il Giudice di Pace di Avellino aveva ingiunto, in data
2/04/2019 con decreto n. 387/2019, il pagamento di euro 426,00 per compenso e spese del procedimento monitorio e che detto provvedimento giudiziale, con atto di precetto di pagamento, era stato notificato ad essa ingiunta in data 21.05.2019; che nel precetto opposto, tuttavia, erano stati dedotti fatti, relativi alla avvenuta notifica del titolo esecutivo, non veritieri, in quanto ad essa intimata non era mai stato notificato né il titolo esecutivo
(decreto ingiuntivo n. 387/2019 del Giudice di Pace di Avellino), né l'atto di precetto precedente (in data 21.5.2019), con la conseguenza che essa opponente non aveva avuto il diritto di formulare opposizione avverso detto provvedimento giudiziale asseritamente notificatole il 21.05.2019. Aveva, quindi, contestato il diritto delle precettanti a procedere in executivis in virtù dell'atto di precetto di pagamento notificato il 09.10.2019, instando per la declaratoria di sua nullità.
1.2. Si erano costituite le opposte chiedendo il rigetto dell'opposizione sostenendo che il decreto ingiuntivo era stato regolarmente notificato in data 21.5.2019 ed instando, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
1.3. Quanto ai presupposti di fatto e di diritto della decisione, il giudice di prime cure, preliminarmente qualificata l'iniziativa giudiziaria quale opposizione all'esecuzione, essendo in contestazione la carenza del titolo esecutivo- costituito da decreto ingiuntivo che l'opponente asseriva mai notificato- riteneva che i vizi della notifica evidenziati dall'opponente in relazione alla documentazione prodotta da controparte non costituivano ipotesi di inesistenza della notifica ( ricorrente nei casi di totale mancanza materiale dell'atto o di attività priva di elementi costitutivi essenziali idonea a renderla riconoscibile come notificazione) ma al più vizi di nullità, evidenziando come, dall'esame della documentazione prodotta dalle opposte, emergesse che il titolo risultava notificato a mezzo posta alla all'indirizzo di via Cimaglia 38/F di Torre del Greco, che era lo stesso Pt_2
indirizzo contenuto nella intestazione della citazione in opposizione (quindi, l'indirizzo era corretto); la prova della notifica era stata ottenuta dalle precettanti mediante duplicato della cartolina rilasciato dalle Poste;
sebbene la relata non fosse adeguatamente compilata ( mancando l'indicazione a chi era stato consegnato il plico) vi era però la firma del ricevente nella distinta di recapito prodotta dalle opposte e vi era regolare avviso di ricevimento.
Assumeva, quindi, che trattandosi di decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto,
l'unico rimedio esperibile per far valere la irregolarità e i vizi di notifica del lo stesso e la conseguente inefficacia del provvedimento a fungere da titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata era non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc ma l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc che, nella specie, pur a poter astrattamente applicarsi il principio della conversione dell'un rimedio nell'altro (essendovi prova di vizi di nullità della notifica e non essendo decorso il termine di gg. 10) non era ravvisabile nella specie la proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, mancando motivi di impugnazione riguardanti il merito della somma ingiunta.
1.3.1. Sulla base di tali ragioni il tribunale rigettava l'opposizione e provvedeva sulle spese nei termini sopra esposti.
Parte
2. Avverso tale decisione ha proposto appello la DE. Controparte_1
2.1. Con un unico articolato motivo di gravame la società censura la sentenza nella parte in cui si trova affermato che il decreto ingiuntivo era stato notificato all'indirizzo esatto, che la prova della notifica era stata ottenuta dalla precettante dalle Poste con un duplicato della cartolina, che effettivamente la relata non era adeguatamente compilata, ma che si trattava di vizi di nullità e non di inesistenza della notifica.
2.1.1. Sostiene l'appellante che la decisione impugnata sarebbe inficiata da un superficiale ed errato esame della documentazione in atti, dal travisamento dei fatti dedotti in giudizio, da un ragionamento illogico e contraddittorio, nonché dall'errata interpretazione della normativa e della giurisprudenza in materia.
2.1.2. A tal fine, riepilogate le vicende processuali del primo grado, ribadisce le incongruenze, irregolarità e omissioni nel procedimento di notifica già sollevate innanzi al tribunale riguardo al duplicato dell'avviso di ricevimento prodotto dalle precettanti quale prova della notifica del titolo esecutivo e cioè che: a) il documento in parola è stato rilasciato dall'ufficio postale di Ercolano che non è quello competente per la consegna (è quello di Torre del Greco) e che, quindi, non è in possesso del registro di consegna ove dovrebbe esserci la firma della persona che avrebbe ricevuto il plico, visto che può accedere solo alle risultanze della ricerca telematica effettuata sul portale di Poste Italiane s.p.a.; b)
l'atto giudiziario sarebbe stato consegnato all'opponente in data 21/05/2019 ad un civico in cui la stessa non ha sede. Infatti, in Via Cimaglia 38/B si trova un altro fabbricato, diverso da quello dell'opponente; c) l'atto giudiziario è stato consegnato a persona non identificata
“al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, che non avrebbe sottoscritto l'avviso di ricevimento;
d) il duplicato dell'avviso di ricevimento non presenta alcuna indicazione in merito al modello c.a.n. che l'agente postale, all'esito della pretesa consegna del plico, in luogo diverso dalla sede del destinatario e a persona diversa dal destinatario, avrebbe dovuto compilare e spedire al destinatario della notifica per dargli notizia della notificazione dell'atto. Lamenta, quindi, che il primo giudice, pur consapevole delle evidenti anomalie del procedimento notificatorio, non si era pronunciato in merito all'invio della CAN e aveva ritenuto regolare l'avviso di ricevimento.
2.1.3. Sulla scorta di tali doglianze, ha concluso per la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'opposizione proposta e declaratoria di illegittimità dell'esecuzione minacciata con l'atto di precetto notificato il 9.10.2019 per inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 387/2019 del giudice di pace di Avellino e del pedissequo precetto, con condanna delle appellate alle spese del doppio grado.
2.2. Si sono costituite le appellate che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e, nel merito, ne hanno chiesto il rigetto per totale infondatezza, vinte le spese del grado. In via istruttoria, hanno richiamato i documenti versati in atti e chiesto ammettersi prova per testi sulle circostanze indicate nella memoria di costituzione e risposta alla pag. 9.
3.E'stato nominato il Giudice istruttore che, verificata l'acquisizione del fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e concessi i termini ex art. 352 cpc per il deposito delle note conclusive e delle comparse conclusionali, ha riservata la causa in decisione al Collegio, come sopra composto, con ordinanza del 6.3.2025, in esito all'udienza del 5.3.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
4. Preliminarmente, il Collegio dà atto che, a seguito della verifica d'ufficio,
l'impugnazione è tempestiva.
4.1. Al riguardo, dall'esame degli atti emerge che la sentenza è stata pubblicata il 3.2.2023 e non è stata notificata e l'atto di citazione in appello è stato notificato a mezzo pec alle appellate in data 1.9.2023. Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato, considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale (dal'1 al 31 agosto
2023).
5. Va ora esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dalle appellate.
5.1. L'eccezione è fondata per quanto di seguito esposto.
5.2. Va premesso che in ragione della qualificazione dell'opposizione, da parte del giudice a quo, come opposizione all'esecuzione, invece che opposizione agli atti esecutivi come orginariamente prospettato dalla società deve ritenersi ammissibile Controparte_5
la presente impugnazione Tanto in ragione del principio della cosiddetta apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato avendo riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dalla sua esattezza (cfr., tra le tante, Cass. civ. Sez. Unite, 9 maggio 2011, n. 10073).
Peraltro, l'operazione ermeneutica del primo giudice non è censurata da alcuna delle parti e risulta coerente con le doglianze svolte nell'opposizione esecutiva fin dall'origine, avendo la società precettata assunto nel libello introduttivo del primo grado di non aver mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo, che essendo costituito da decreto ingiuntivo, escludeva il diritto delle precettanti ad agire in executivis.
5.2.1..Ciò posto, l'atto di appello, pur rispettoso dei dettami dell'art. 342 cpc quanto alla indicazione delle parti della decisione che ha inteso sottoporre a critica, non reca, invece, lo svolgimento di motivi di impugnazione costituenti effettiva contestazione dell'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione.
5.2.2. Invero, la questione centrale e dirimente che il primo giudice ha affrontato è quella della distinzione tra vizi di inesistenza e di nullità del procedimento notificatorio che, nel caso controverso, dopo avere richiamato gli arresti del Supremo Collegio in materia
(segnatamente SU 14916 e 14917 del 20.7.2016), ha risolto ritenendo essere vizi di nullità quelli denunciati dall'opponente e che effettivamente affliggevano la notificazione eseguita in data 21.5.20219 del decreto ingiuntivo n. 387 in uno al pedissequo precetto, consistenti nella inadeguata compilazione della relata della cartolina di ricevimento postale (“ non è indicato a chi sia stato consegnato il plico”, “non c'è la sottoscrizione del ricevente”), posto che tuttavia “la firma del ricevente è presente nella distinta di recapito prodotta dall'opposto; vi è regolare avviso di ricevimento”.
5.2.3.Per superare tali argomenti l'appellante si è limitato a ribadire le anomalie del procedimento notificatorio datato 21.5.2019 già evidenziate in primo grado (riportate a pag.
5 dell'atto d'appello), che, tuttavia, il giudice di prime cure ha già esaminato e ritenuto configurare vizi di nullità della notifica, qualificazione per superare la quale l'appellante non ha proposto alcuna ragione logico-giuridica a sostegno della diversa opzione ermeneutica da lui propugnata della inesistenza della notifica, tesi che quindi in appello si palesa del tutto genericamente riproposta senza conferente supporto argomentativo.
5.2.4. Infatti, anche la doglianza secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di
Parte pronunciarsi in merito al mancato invio della si sostanzia della denuncia di una violazione delle regole del procedimento della notifica postale che integra, al più, nullità ma non inesistenza della stessa.
5.2.5. Ora, come ha condivisibilmente affermato il primo giudice, nel caso- come quello in esame- in cui il titolo esecutivo posto a base del precetto sia costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, l'opposizione volta a fare valere l'inesistenza (in tesi) di un'attività di notificazione mira a scardinare tout court l'idoneità del provvedimento monitorio a sorreggere una procedura esecutiva, per cui la stessa ha natura di opposizione all'esecuzione. Laddove, tuttavia, il vizio della notificazione effettivamente riscontrato non sia riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc.
5.2.6. Tali principi, che hanno ricevuto l'avallo delle Sezione Unite (sentenza n. 9938 del 12 maggio 2005) e sono oramai divenuti diritto vivente (nello stesso senso, tra le più recenti:
Cass. 22 gennaio 2014, n. 1219; Cass. 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. 24 ottobre 2008, n.
25737) sono stati correttamente applicati dal primo giudice : infatti se l'assunto dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo era astrattamente idoneo a qualificare la proposta opposizione in termini di opposizione alla esecuzione, in concreto, la denunciata invalidità della notifica non attinge i livelli dell'inesistenza, come ha ben ritenuto il primo giudice, posto che la notificazione eseguita a mezzo posta affetta dai vizi replicati in appello e senza l'invio della CAN (vizio sui cui si concentra il gravame) non sarebbe giuridicamente inesistente, ma affetta da nullità.
5.2.6. Ne consegue che l'unico rimedio esperibile per paralizzare l'idoneità esecutiva del decreto ingiuntivo di cui al precetto qui opposto sarebbe stata l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, che però non è stata proposta dalla società appellante per le ragioni chiarite dal primo giudice e sul punto non censurate.
5.2.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non è rispettoso dei dettami dell'art. 342 cpc in quanto non costituisce “vera” critica all'iter motivazionale che sorregge la decisione impugnata con conseguente pronuncia in rito della sua inammissibilità.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri riferiti allo scaglione individuato secondo il valore della causa (ex art. 17 cpc importo del credito precettato: cause fino ad euro 1100,00), ridotti quelli medi per la semplicità delle questioni trattate, e tenuto conto dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
7. Attesa la pronuncia di inammissibilità, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, decidendo sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza Controparte_5
del tribunale di Avellino n. 191/2023 pubblicata il 3.2.2023, così definitivamente provvede:
1- dichiara inammissibile l'appello;
2- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA CPA come per legge;
3- dà atto che, attesa la pronuncia di inammissibilità dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico della società appellante dell'art. 13 comma 1 quater
DPR 115 del 2002.
Così deciso in Napoli, il 11.6.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/istr.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 3882/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 191/2023 pubblicata il 3.2.2023 e vertente
TRA
E. (p. iva , in persona del l.r.p.t. Ing. Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Scamardella Vincenzo (c.f.
[...]
presso il cui è elettivamente domiciliata in Torre del Greco, alla C.F._1
via Del Cammeo n. 1;
Pec e fax: 0818492514 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Avv. (c.f. e Avv. Lieto Linda (c.f. CP_3 C.F._2
rappresentate e difese da sé stesse ai sensi della legge ed C.F._3
elettivamente domiciliate presso lo studio della prima sito, in Avellino, alla via F.P.
Petronelli n. 15; Pec e fax: Email_2 Email_3
0825/782681
APPELLATE
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 191/2023, depositata il 3/02/2023 e non notificata, il Tribunale di Parte Avellino rigettava l'opposizione proposta con citazione notificata il 21.10.2019 dalla
DE. avverso l'atto di precetto notificatole il 9.10.2019 ad istanza degli Controparte_1 avv.ti e , recante l'importo di euro 804,67, in forza del decreto CP_3 CP_4
ingiuntivo n. 387/2019 del Giudice di Pace di Avellino, dichiarato provvisoriamente esecutivo, e condannava l'opponente alle spese del giudizio liquidate in euro 400,00, oltre spese generali al 15% c.a.p. e i.v.a. come per legge.
1.1. Con l'opposizione, che la società precettata qualificava in termini di opposizione ex art. 617 cpc, la stessa si era doluta che la notifica del precetto non era stata preceduta dalla notifica del decreto ingiuntivo e aveva chiesto dichiararsi la nullità e/o inefficacia del precetto.
1.1.1..A tal fine aveva esposto: di aver ricevuto, in data 9/10/2019, ad istanza delle opposte, la notifica di un atto di precetto di pagamento in reitera di euro 804,67 e che, solo in quella sede, era venuta a conoscenza che il Giudice di Pace di Avellino aveva ingiunto, in data
2/04/2019 con decreto n. 387/2019, il pagamento di euro 426,00 per compenso e spese del procedimento monitorio e che detto provvedimento giudiziale, con atto di precetto di pagamento, era stato notificato ad essa ingiunta in data 21.05.2019; che nel precetto opposto, tuttavia, erano stati dedotti fatti, relativi alla avvenuta notifica del titolo esecutivo, non veritieri, in quanto ad essa intimata non era mai stato notificato né il titolo esecutivo
(decreto ingiuntivo n. 387/2019 del Giudice di Pace di Avellino), né l'atto di precetto precedente (in data 21.5.2019), con la conseguenza che essa opponente non aveva avuto il diritto di formulare opposizione avverso detto provvedimento giudiziale asseritamente notificatole il 21.05.2019. Aveva, quindi, contestato il diritto delle precettanti a procedere in executivis in virtù dell'atto di precetto di pagamento notificato il 09.10.2019, instando per la declaratoria di sua nullità.
1.2. Si erano costituite le opposte chiedendo il rigetto dell'opposizione sostenendo che il decreto ingiuntivo era stato regolarmente notificato in data 21.5.2019 ed instando, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
1.3. Quanto ai presupposti di fatto e di diritto della decisione, il giudice di prime cure, preliminarmente qualificata l'iniziativa giudiziaria quale opposizione all'esecuzione, essendo in contestazione la carenza del titolo esecutivo- costituito da decreto ingiuntivo che l'opponente asseriva mai notificato- riteneva che i vizi della notifica evidenziati dall'opponente in relazione alla documentazione prodotta da controparte non costituivano ipotesi di inesistenza della notifica ( ricorrente nei casi di totale mancanza materiale dell'atto o di attività priva di elementi costitutivi essenziali idonea a renderla riconoscibile come notificazione) ma al più vizi di nullità, evidenziando come, dall'esame della documentazione prodotta dalle opposte, emergesse che il titolo risultava notificato a mezzo posta alla all'indirizzo di via Cimaglia 38/F di Torre del Greco, che era lo stesso Pt_2
indirizzo contenuto nella intestazione della citazione in opposizione (quindi, l'indirizzo era corretto); la prova della notifica era stata ottenuta dalle precettanti mediante duplicato della cartolina rilasciato dalle Poste;
sebbene la relata non fosse adeguatamente compilata ( mancando l'indicazione a chi era stato consegnato il plico) vi era però la firma del ricevente nella distinta di recapito prodotta dalle opposte e vi era regolare avviso di ricevimento.
Assumeva, quindi, che trattandosi di decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto,
l'unico rimedio esperibile per far valere la irregolarità e i vizi di notifica del lo stesso e la conseguente inefficacia del provvedimento a fungere da titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata era non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc ma l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc che, nella specie, pur a poter astrattamente applicarsi il principio della conversione dell'un rimedio nell'altro (essendovi prova di vizi di nullità della notifica e non essendo decorso il termine di gg. 10) non era ravvisabile nella specie la proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, mancando motivi di impugnazione riguardanti il merito della somma ingiunta.
1.3.1. Sulla base di tali ragioni il tribunale rigettava l'opposizione e provvedeva sulle spese nei termini sopra esposti.
Parte
2. Avverso tale decisione ha proposto appello la DE. Controparte_1
2.1. Con un unico articolato motivo di gravame la società censura la sentenza nella parte in cui si trova affermato che il decreto ingiuntivo era stato notificato all'indirizzo esatto, che la prova della notifica era stata ottenuta dalla precettante dalle Poste con un duplicato della cartolina, che effettivamente la relata non era adeguatamente compilata, ma che si trattava di vizi di nullità e non di inesistenza della notifica.
2.1.1. Sostiene l'appellante che la decisione impugnata sarebbe inficiata da un superficiale ed errato esame della documentazione in atti, dal travisamento dei fatti dedotti in giudizio, da un ragionamento illogico e contraddittorio, nonché dall'errata interpretazione della normativa e della giurisprudenza in materia.
2.1.2. A tal fine, riepilogate le vicende processuali del primo grado, ribadisce le incongruenze, irregolarità e omissioni nel procedimento di notifica già sollevate innanzi al tribunale riguardo al duplicato dell'avviso di ricevimento prodotto dalle precettanti quale prova della notifica del titolo esecutivo e cioè che: a) il documento in parola è stato rilasciato dall'ufficio postale di Ercolano che non è quello competente per la consegna (è quello di Torre del Greco) e che, quindi, non è in possesso del registro di consegna ove dovrebbe esserci la firma della persona che avrebbe ricevuto il plico, visto che può accedere solo alle risultanze della ricerca telematica effettuata sul portale di Poste Italiane s.p.a.; b)
l'atto giudiziario sarebbe stato consegnato all'opponente in data 21/05/2019 ad un civico in cui la stessa non ha sede. Infatti, in Via Cimaglia 38/B si trova un altro fabbricato, diverso da quello dell'opponente; c) l'atto giudiziario è stato consegnato a persona non identificata
“al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, che non avrebbe sottoscritto l'avviso di ricevimento;
d) il duplicato dell'avviso di ricevimento non presenta alcuna indicazione in merito al modello c.a.n. che l'agente postale, all'esito della pretesa consegna del plico, in luogo diverso dalla sede del destinatario e a persona diversa dal destinatario, avrebbe dovuto compilare e spedire al destinatario della notifica per dargli notizia della notificazione dell'atto. Lamenta, quindi, che il primo giudice, pur consapevole delle evidenti anomalie del procedimento notificatorio, non si era pronunciato in merito all'invio della CAN e aveva ritenuto regolare l'avviso di ricevimento.
2.1.3. Sulla scorta di tali doglianze, ha concluso per la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'opposizione proposta e declaratoria di illegittimità dell'esecuzione minacciata con l'atto di precetto notificato il 9.10.2019 per inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 387/2019 del giudice di pace di Avellino e del pedissequo precetto, con condanna delle appellate alle spese del doppio grado.
2.2. Si sono costituite le appellate che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e, nel merito, ne hanno chiesto il rigetto per totale infondatezza, vinte le spese del grado. In via istruttoria, hanno richiamato i documenti versati in atti e chiesto ammettersi prova per testi sulle circostanze indicate nella memoria di costituzione e risposta alla pag. 9.
3.E'stato nominato il Giudice istruttore che, verificata l'acquisizione del fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e concessi i termini ex art. 352 cpc per il deposito delle note conclusive e delle comparse conclusionali, ha riservata la causa in decisione al Collegio, come sopra composto, con ordinanza del 6.3.2025, in esito all'udienza del 5.3.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
4. Preliminarmente, il Collegio dà atto che, a seguito della verifica d'ufficio,
l'impugnazione è tempestiva.
4.1. Al riguardo, dall'esame degli atti emerge che la sentenza è stata pubblicata il 3.2.2023 e non è stata notificata e l'atto di citazione in appello è stato notificato a mezzo pec alle appellate in data 1.9.2023. Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato, considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale (dal'1 al 31 agosto
2023).
5. Va ora esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dalle appellate.
5.1. L'eccezione è fondata per quanto di seguito esposto.
5.2. Va premesso che in ragione della qualificazione dell'opposizione, da parte del giudice a quo, come opposizione all'esecuzione, invece che opposizione agli atti esecutivi come orginariamente prospettato dalla società deve ritenersi ammissibile Controparte_5
la presente impugnazione Tanto in ragione del principio della cosiddetta apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato avendo riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dalla sua esattezza (cfr., tra le tante, Cass. civ. Sez. Unite, 9 maggio 2011, n. 10073).
Peraltro, l'operazione ermeneutica del primo giudice non è censurata da alcuna delle parti e risulta coerente con le doglianze svolte nell'opposizione esecutiva fin dall'origine, avendo la società precettata assunto nel libello introduttivo del primo grado di non aver mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo, che essendo costituito da decreto ingiuntivo, escludeva il diritto delle precettanti ad agire in executivis.
5.2.1..Ciò posto, l'atto di appello, pur rispettoso dei dettami dell'art. 342 cpc quanto alla indicazione delle parti della decisione che ha inteso sottoporre a critica, non reca, invece, lo svolgimento di motivi di impugnazione costituenti effettiva contestazione dell'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione.
5.2.2. Invero, la questione centrale e dirimente che il primo giudice ha affrontato è quella della distinzione tra vizi di inesistenza e di nullità del procedimento notificatorio che, nel caso controverso, dopo avere richiamato gli arresti del Supremo Collegio in materia
(segnatamente SU 14916 e 14917 del 20.7.2016), ha risolto ritenendo essere vizi di nullità quelli denunciati dall'opponente e che effettivamente affliggevano la notificazione eseguita in data 21.5.20219 del decreto ingiuntivo n. 387 in uno al pedissequo precetto, consistenti nella inadeguata compilazione della relata della cartolina di ricevimento postale (“ non è indicato a chi sia stato consegnato il plico”, “non c'è la sottoscrizione del ricevente”), posto che tuttavia “la firma del ricevente è presente nella distinta di recapito prodotta dall'opposto; vi è regolare avviso di ricevimento”.
5.2.3.Per superare tali argomenti l'appellante si è limitato a ribadire le anomalie del procedimento notificatorio datato 21.5.2019 già evidenziate in primo grado (riportate a pag.
5 dell'atto d'appello), che, tuttavia, il giudice di prime cure ha già esaminato e ritenuto configurare vizi di nullità della notifica, qualificazione per superare la quale l'appellante non ha proposto alcuna ragione logico-giuridica a sostegno della diversa opzione ermeneutica da lui propugnata della inesistenza della notifica, tesi che quindi in appello si palesa del tutto genericamente riproposta senza conferente supporto argomentativo.
5.2.4. Infatti, anche la doglianza secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di
Parte pronunciarsi in merito al mancato invio della si sostanzia della denuncia di una violazione delle regole del procedimento della notifica postale che integra, al più, nullità ma non inesistenza della stessa.
5.2.5. Ora, come ha condivisibilmente affermato il primo giudice, nel caso- come quello in esame- in cui il titolo esecutivo posto a base del precetto sia costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, l'opposizione volta a fare valere l'inesistenza (in tesi) di un'attività di notificazione mira a scardinare tout court l'idoneità del provvedimento monitorio a sorreggere una procedura esecutiva, per cui la stessa ha natura di opposizione all'esecuzione. Laddove, tuttavia, il vizio della notificazione effettivamente riscontrato non sia riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc.
5.2.6. Tali principi, che hanno ricevuto l'avallo delle Sezione Unite (sentenza n. 9938 del 12 maggio 2005) e sono oramai divenuti diritto vivente (nello stesso senso, tra le più recenti:
Cass. 22 gennaio 2014, n. 1219; Cass. 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. 24 ottobre 2008, n.
25737) sono stati correttamente applicati dal primo giudice : infatti se l'assunto dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo era astrattamente idoneo a qualificare la proposta opposizione in termini di opposizione alla esecuzione, in concreto, la denunciata invalidità della notifica non attinge i livelli dell'inesistenza, come ha ben ritenuto il primo giudice, posto che la notificazione eseguita a mezzo posta affetta dai vizi replicati in appello e senza l'invio della CAN (vizio sui cui si concentra il gravame) non sarebbe giuridicamente inesistente, ma affetta da nullità.
5.2.6. Ne consegue che l'unico rimedio esperibile per paralizzare l'idoneità esecutiva del decreto ingiuntivo di cui al precetto qui opposto sarebbe stata l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, che però non è stata proposta dalla società appellante per le ragioni chiarite dal primo giudice e sul punto non censurate.
5.2.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non è rispettoso dei dettami dell'art. 342 cpc in quanto non costituisce “vera” critica all'iter motivazionale che sorregge la decisione impugnata con conseguente pronuncia in rito della sua inammissibilità.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri riferiti allo scaglione individuato secondo il valore della causa (ex art. 17 cpc importo del credito precettato: cause fino ad euro 1100,00), ridotti quelli medi per la semplicità delle questioni trattate, e tenuto conto dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
7. Attesa la pronuncia di inammissibilità, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, decidendo sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza Controparte_5
del tribunale di Avellino n. 191/2023 pubblicata il 3.2.2023, così definitivamente provvede:
1- dichiara inammissibile l'appello;
2- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA CPA come per legge;
3- dà atto che, attesa la pronuncia di inammissibilità dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico della società appellante dell'art. 13 comma 1 quater
DPR 115 del 2002.
Così deciso in Napoli, il 11.6.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello