Sentenza 3 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 03/05/2021, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00425/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2016, proposto da
Gruppo Cmv Snc, di C.M.V. Servizi S.r.l. Ora Fallimento Gruppo Cmv S.n.c. di " Cmv Servizi S.r.l." in persona dei Curatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Nicodemo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, viale Filopanti 4;
contro
Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Fabbri, Maria Assunta Fontemaggi, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore n. 31;
Provincia di Rimini, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-della delibera n. 15 del 15 marzo 2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) la cui comunicazione è stata pubblicata sul BUR dell'Emilia Romagna n. 92 del 6 aprile 2016, e del relativo PSC nella parte in cui adotta prescrizioni che interessano la proprietà del ricorrente, come dedotto in prosieguo;
della delibera n. 16 del 15 marzo 2016 con cui il Consiglio Comunale di Rimini ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Rimini, la cui comunicazione è stata pubblicata sul BUR dell'Emilia Romagna n. 92 del e aprile, e del relativo RUE nella parte in cui adotta prescrizioni che interessano la proprietà del ricorrente, come dedotto in prosieguo;
nonché di ogni altro presupposto connesso e consequenziale anche allo stato ignoto ed in particolare,
della delibera della Giunta della Provincia di Rimini n. 268 del 7 dicembre 2011, dove nella riserva n. 14 ha ritenuto il contrasto con l'art. 12 c. 1 della LR 20/2000 dell'art. 1.13 c. 4 e 5 e6 contenuto nel PSC approvato;
e per il risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 marzo 2021 il Cons. Marco Morgantini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del d. l. n° 137 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Parte ricorrente impugna le delibere di approvazione del piano strutturale comunale e del regolamento urbanistico edilizio n° 15 e 16 del Consiglio comunale di Rimini dell'anno 2016.
Fa presente che le aree di proprietà avevano destinazione turistica, alberghiera e ad impianti sportivi ed inoltre
che su una parte delle aree era stato presentato un piano particolareggiato che tuttavia non è mai stato attuato. : quindi contesta che le nuove previsioni di piano fanno ricadere quasi completamente le aree in proprietà in ambito di territorio rurale a vocazione produttiva.
Contesta altresì che non sia possibile approvare i piani particolareggiati già presentati.
Parte ricorrente lamenta illegittimità per violazione di legge, violazione degli artt. 41 e 42 Cost., illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, eccesso di potere, irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Lamenta in particolare che i nuovi strumenti urbanistici approvati escludono l'edificabilità sulle aree di proprietà del ricorrente, creando un effetto sostanzialmente espropriativo e ledono le aspettative del privato ad ottenere l'approvazione di un piano particolareggiato già presentato.
Denuncia profili di illegittimità per violazione di legge, violazione e mancata applicazione dell'art. 7 della L.R. ER n. 20 del 2000, illegittimità per eccesso di potere, sotto il profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento.
Formula domanda risarcitoria in relazione ai danni derivanti dal non aver potuto e non potere utilizzare e trasformare le aree di proprietà conformemente alla loro vocazione, anche con riferimento al piano particolareggiato non approvato.
Il Comune di Rimini si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
2. L’assunto difensivo fondamentale fatto valere col proposto gravame, quello secondo cui le previsioni urbanistiche recate dagli strumenti qui impugnati avrebbero un contenuto ablatorio della proprietà privata non appare condivisibile
Secondo un noto orientamento giurisprudenziale i vincoli conformativi della proprietà sono quelli privata che incidono su una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione svolta dall’intera zona in cui questi ricadono e delle sue caratteristiche ( cfr Cons Stato Sez. IV n. 3256; Tar Parma n. 305/2017; TAR Campania Napoli 15/3/2021) .
Ebbene quelli qui in rilievo rientrano perfettamente nella suddetta categoria proprio perché sono diretti a conformare una serie di aree , tra cui quelle di proprietà della parte ricorrente alla “nuova” destinazione di una parte del territorio comunale, senza che con ciò si dia luogo ad un effetto ablatorio della proprietà privata e delle facoltà domenicali ad essa connesse
In tali sensi depone la normativa del PSC con riferimento alla relazione generale, agli elaborati di piano ed ai documenti di accompagnamento che supportano lo strumento urbanistico sì da costituire motivazione congrua oltrechè tecnicamente valida alla volontà di dettare una disciplina diretta anche alla tutela idrogeologica ed ambientale delle zone fluviali, alla sostenibilità ambientale e al contenimento del consumo di suolo.
Né parte ricorrente può contestare tali scelte in relazione all'autonomo ambito di determinazione dell'autorità comunale che non è vincolata a conservare destinazioni d'uso precedenti, specie quando, come nel caso di specie, la individuazione della nuova destinazione è sorretta da congrua motivazione e lo ius variandi nelle scelte urbanistiche risulta adeguatamente giustificato
Né sussistono ipotesi di affidamento "qualificato" tali da inibire il cambio di destinazione.
Tali ipotesi sono state infatti individuate nei seguenti casi tendenzialmente tassativi (così Consiglio di Stato II n° 220 del 9 gennaio 2020, IV n° 2265 dell'8 aprile 2019):
superamento degli standard minimi, presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace, presenza di pronunce di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento, passate in giudicato (C.d.S., sez. IV, n. 4343/19 cit.; sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 821; sez. IV, 3 novembre 2008, n. 5478), ovvero modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (C.d.S., sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2265; sez. IV, 9 aprile 1999, n. 594), condizioni questi nella specie non sussistenti
È inammissibile poi la censura di mancata approvazione del piano particolareggiato o di mancata inclusione delle sue previsioni nella pianificazione impugnata.
Invero sul punto questo Tribunale si è già pronunciato sul ricorso n° 181/2012 proposto ai fini della dichiarazione dell'obbligo di approvazione dell'invocato piano particolareggiato, rigettandolo
La censura attinente alla violazione dei principi di equa distribuzione dei diritti edificatori e alla determinazione dell'indice edificatorio è inammissibile per genericità e perché trattasi di scelta riservata al merito amministrativo, anche con riferimento all'individuazione delle aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica.
Né i diritti edificatori risultano interessati dal contestato vincolo relativo alla presenza della paleofalesia.
Infatti la relativa individuazione è derivata da uno studio geologico specifico, effettuato per la redazione degli aspetti geologici del Piano, che ha consentito di definire l'esatta dimensione dell'area soggetta a tutela – sia riguardo alla richiesta di modifica di ambito, in quanto, a seguito di riserva provinciale, l'area è stata esclusa dagli ANS, e riclassificata in territorio rurale, ai fini del contenimento del consumo del suolo, obiettivo derivante dall'art. 7.3 di PTCP e dall'art. 2 della LR n.20/2000.
Conclusivamente il ricorso deve considerarsi infondato e va pertanto respinto
Dall'infondatezza dell'azione impugnatoria consegue altresì la inammissibilità e/o infondatezza della domanda risarcitoria.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Rimini nella misura di Euro 2.000/00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con contestuale e continua presenza dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO