Articolo 22 della Legge 6 agosto 1967, n. 765
Articolo 21
Versione
1 settembre 1967
Art. 22.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o comunque inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150 , si fa riferimento alla "entrata in vigore della presente legge", il riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo comma del presente articolo.

Entrata in vigore il 1 settembre 1967
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