Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 756/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere relatore
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa d'appello n.756/2023 R.G. contro la sentenza del Tribunale di EN in data
15.06.2023 n.1465 promossa da:
, ditta individuale di , con sede in Parte_1 Parte_1
Napoli, rappresentato e difeso dall'Agg.Gennaro Lallo del Foro di Napoli per mandato in atti - APPELLANTE
-
contro
-
con sede in EN, elettivamente domiciliata in EN via Controparte_1
G.D'Annunzio 2/21 nello studio degli Avv.ti Alessandro Salvetti e Paolo Piras, che la
- APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: “Voglia Ecc.ma Corte di Appello di EN , disattese ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento totale del presente appello, così provvedere:
- In via preliminare ed assorbente la presente difesa chiede di rimettere la causa al
Tribunale di EN, in composizione differente, con contestuale richiesta di concessione dei termini di cui all'art 183 VI c.p.c. al fine di assumere i mezzi istruttori;
- Disporre la CTU tecnica al fine di accertare i reali consumi eseguiti da parte appellante;
- riformare integralmente la sentenza n. N. 1465/2023 del 15.06.2023 emessa dal
Tribunale di EN per le ragioni espresse in diritto, e per l'effetto, revocare il D.I.
n.3030/2020 e la condanna ex art 96 c.p.c comma III;
- condannare la parte convenuta, al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA,
per entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previi gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso, respingere l'appello avversario siccome inammissibile, improponibile,
nullo, infondato in fatto e in diritto o come meglio ritenuto per tutto i motivi ex ante rappresentati in atti;
Comunque, rigettare nel merito il gravame proposto dalla impresa
[...]
ad insegna “Anni 80” nei confronti della società Parte_2 [...]
con l'integrale conferma della impugnata Sentenza del Tribunale di CP_1 EN nr. 1465/2023 del 15.06.2023, non notificata, ed accoglimento di tutte le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado da intendersi quivi integralmente richiamate, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'Appellante;
In ogni caso, con condanna della Parte Appellante alla rifusione delle spese e competenze professionali difensive di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%. Iva e C.p.a.”
FATTO
Con ricorso al Tribunale di EN chiedeva all'impresa individuale Controparte_1 Pt_1
il pagamento della fattura n.14162 di euro 13.742,65, relativa alla Pt_1 Parte_1 fornitura di energia elettrica, oltre ad interessi e spese. Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo , titolare dell'impresa individuale eccepiva Parte_1 Pt_1 pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di EN a conoscere la causa, indicando come giudice competente per il giudizio monitorio il Tribunale di Napoli, ove era la sede dell'impresa. Eccepiva inoltre l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la prescrizione dell'azione. Nel merito contestava la quantificazione del credito siccome i consumi stimati nella fattura oggetto della procedura monitoria non corrispondevano ai consumi reali. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Dichiarare non dovute le somme richieste dalla controparte in quanto prescritte e comunque attinenti a consumi stimati sulla base di criteri non attendibili e non corrispondenti ai consumi reali dell'impresa. La convenuta, costituendosi in giudizio, resisteva all'opposizione. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale respingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'attore al pagamento delle spese di causa ed al risarcimento del danno per la temerarietà della lite. L'opponente ha proposto appello contro la sentenza del
Tribunale, col quale si duole non solo del fatto che il Tribunale ha respinto la sua domanda di merito, volta ad ottenere una più esatta quantificazione dei consumi, ma anche perchè ha ritenuto ingiustamente che egli abbia agito con dolo al fine di sottrarsi al pagamento del dovuto e ha sanzionato la sua presunta mala fede con la condanna oltre al pagamento delle spese anche al risarcimento del danno per la temerarietà della lite. La convenuta resiste all'appello, opponendosi al suo accoglimento. La causa è stata rimessa alla decisione della Corte all'udienza del 12.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Col primo motivo l'appellante, pur dichiarando di rinunciare all'eccezione di incompetenza, si duole del fatto che essa sia stata considerata temeraria dal Tribunale. Il motivo è infondato. L'eccezione si fondava su di una tesi - che al rapporto di fornitura di energia elettrica fosse applicabile la disciplina di tutela del consumo, onde il foro competente fosse quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore – assolutamente non pertinente alla fattispecie, nella quale il ha stipulato il contratto non come consumatore ma Parte_1 come titolare di impresa individuale avente per oggetto l'attività di ristorazione. Onde
l'eccezione era palesemente infondata, siccome la competenza del foro del consumatore non era invocabile nella fattispecie, nella quale, trattandosi di diritti di obbligazione, concorre col foro del debitore il foro facoltativo del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione (forum destinatae solutionis) ex art.20 c.p.c.
Nel merito, il Tribunale ha accertato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, occultato sotto uno strato di intonaco, mediante il quale l'impresa ha utilizzato l'energia prelevata dalla rete elettrica senza pagarne il corrispettivo. Il verbale di accertamento della violazione, redatto dall'impresa distributrice in data 20.05.2019, è stato sottoscritto dal senza sollevare contestazioni. Onde il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione Parte_1
fosse stata proposta con dolo o mala fede, emergendo dal suddetto verbale un comportamento illecito tenuto in modo consapevole dall'opponente per sottrarsi al pagamento del dovuto.
L'appellante non contesta il fatto oggettivo dell'esistenza di un allacciamento abusivo.
Nega invece di avere tenuto un comportamento doloso, processuale e preprocessuale: pertanto, si duole del fatto che il Tribunale gli abbia addebitato la realizzazione dell'allaccio abusivo. In ogni caso, nega di avere agito in giudizio con mala fede, non essendo stato l'autore dell'illecito, di cui sostiene di essere stato all'oscuro fino al verbale di accertamento. Infatti, afferma di avere rilevato l'attività commerciale e preso in locazione il locale il 05.01.2015, molto tempo dopo l'installazione di cui sopra, di cui non ha mai avuto conoscenza, essendo – per l'appunto – coperta dall'intonaco e non visibile.
Il motivo è infondato. Non risulta con certezza la data di esecuzione della manomissione dell'impianto. Il non ha prodotto il contratto di locazione del negozio, onde Parte_1 possa dirsi con certezza che è subentrato nell'immobile a far data dal 05.01.2025. Al contrario, l'appellata ha prodotto la visura camerale dalla quale risulta che l'attività di ristorazione del è iniziata il 05.06.2014. D'altra parte, l'appellante non indica Parte_1
l'esistenza di altri contratti, precedenti il suo, né di altri occupanti dell'immobile che lo abbiano preceduto nella fruizione del locale.
L'appellante contesta anche la quantificazione del debito, liquidato forfettariamente dal fornitore- per il periodo dal 01.08.2015 al 30.04.2017 - sulla base di criteri che non rispecchiano i consumi reali del ristorante. Osserva che la stima dei consumi, per il periodo non coperto dalla lettura del contatore, doveva fare riferimento presuntivamente ai consumi storici del cliente.
Il motivo è infondato. L'appellante non indica i consumi relativi agli esercizi precedenti alla manomissione del contatore, ma afferma soltanto che i consumi stimati dall'impresa sono
“eccessivi e sfalsati rispetto a quelli misurati successivamente alla disinstallazione dell'allaccio”. In mancanza di un termine valido di confronto non è possibile contestare i consumi stimati dal fornitore sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”.
Infine, l'appellante contesta la quantificazione del danno liquidato dal Tribunale per la temerarietà della lite nella somma di euro 3.397,00, manifestamente spropositata a fronte dell'ammontare del credito azionato in giudizio da di euro 1.374,26. CP_1
Il motivo è infondato. Il credito vantato da col ricorso alla procedura monitoria non CP_1 era di euro 1.374,26, come asserito erroneamente dall'appellante, ma di euro 13.742,65.
Da ultimo, il difensore dell'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ridotto il suo compenso del 75% e quindi lo abbia determinato in euro 849,25, sempre per la temerarietà della lite, in applicazione del disposto dell'art.4 comma 9 DM n.55/2014.
Il motivo è inammissibile. Avendo per oggetto la rideterminazione del compenso del difensore avrebbe dovuto essere proposto dallo stesso difensore personalmente.
Respingendo l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di
EN in data 15.06.2023 n.1465 promossa da:
Parte_1
- APPELLANTE
-
contro
-
- Controparte_1
APPELLATA
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 5.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
EN, 18 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE