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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 5117/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5117/2019 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATA IN ACIREALE (CT), IL 10 NOVEMBRE 1954 (CF: ) Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. VALENTINA A. DI GRAZIA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 7 NOVEMBRE 1957 (CF: ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 8 marzo 1997, in Acireale. Parte_1 Controparte_1
Dalla coppia è nato un figlio, , nato a [...] il [...]. Persona_1
Con sentenza di questo Tribunale n. 4264/2018, emessa il 5 ottobre 2018 è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, con previsione a carico del Candura di un contributo di mantenimento per il figlio di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno di €
200,00 per il mantenimento del coniuge.
Con ricorso depositato il 28.3.2019 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio e di confermare l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, un contributo di € 300,00 per il figlio e un assegno divorzile di € 200,00 per la stessa;
inoltre, ha chiesto di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n.
898, a carico del resistente ed in favore della ricorrente l'attribuzione della quota del quaranta per cento (40%) del Tfr.
Con ricorso ex art. 671 c.p.c. del 24.6.2021 la ricorrente ha chiesto il sequestro conservativo dell'indennità di fine rapporto dovuta al resistente da parte dell'ASP, accolto con ordinanza del
15.11.2021.
Non si è costituito in giudizio , e all'udienza presidenziale del 13.1.2021 non è Controparte_1
stato possibile esperire il tentativo di conciliazione da parte del Presidente.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 14.2.2024, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
La ricorrente ha concluso come da ricorso e memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. insistendo anche nel ricorso per sequestro conservativo.
Con atto conclusivo ha reiterato le richieste di cui all'atto introduttivo, ed è stato acquisito il parere del pubblico ministero.
____ La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Lo stato di separazione sussiste tra i coniugi per il prescritto termine, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale nel giudizio per separazione consensuale definito con sentenza n. 4264/2018 di questo Tribunale (giudizio RG
n. 11828/2014), e risulta dimostrato dalla produzione della sentenza unitamente al ricorso, mentre deve presumersi la non interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalla ricorrente, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
____
Con riferimento al figlio maggiorenne , la ricorrente rappresenta la non indipendenza Per_1
economica dello stesso, allegando certificazione atta a dimostrare la difficoltà dello stesso ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Il presente giudizio, non articolandosi quale modifica dei precedenti accordi tra i coniugi, è finalizzato ad individuare un regime di contribuzione dei genitori al mantenimento della prole autonomo rispetto al precedente giudizio di separazione. Nel caso di figli maggiorenni, è onere della parte istante dimostrare la permanenza delle condizioni di non autosufficienza economica del figlio, determinate da causa non imputabile allo stesso (la giurisprudenza evidenzia che “se non
è possibile fissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un'età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell'assegno, con onere del figlio di provare le ragioni individuali specifiche che giustifichino la situazione di soggetto ancora non autosufficiente: restando a carico del richiedente l'onere provare che l'inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali” impedienti (come li qualifica Cass. 22 giugno 2016, n. 12952), con riguardo vuoi allo stesso conseguimento di «un livello di competenza professionale e tecnica» idoneo al reperimento di un lavoro, vuoi al «suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro» (Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380); pertanto, il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass.
7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 14 agosto 2020, n. 17183)”, Cass. n. 22813/2023).
Invero, i documenti allegati al ricorso non riescono a fornire la prova della incolpevole non autosufficienza del figlio, atteso che si riferiscono ad un periodo di molto precedente rispetto al ricorso (anno 2014) ed attestano unicamente l'esistenza di un deficit cognitivo del ragazzo, all'epoca minorenne.
Ne consegue che, in assenza di prova, la domanda di contribuzione per il figlio maggiorenne a carico del resistente non può trovare accoglimento.
____
Neppure può trovare accoglimento l'istanza di prevedere un assegno divorzile per la ricorrente, atteso che non è stata provata la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi che andrebbe a svolgere nel caso di specie, funzione finalizzata “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” ( SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018). Invero, l'assegno divorzile
è previsto per il caso in cui l'ex coniuge richiedente non sia nelle condizioni di vivere autonomamente e dignitosamente e a fronte della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass.
n. 38362 del 03/12/2021). L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. Parte ricorrente non ha dimostrato nel presente giudizio né la funzione compensativa riequilibratrice dell'assegno, né la funzione assistenziale, essendosi limitata ad allegare ISEE del
2019 e documentazione sanitaria del 2015 e 2016, che attesta l'esistenza di spondilosi e artopatia cronica e osteoporosi (all. al ricorso); documentazione che, per la risalenza e non specificità, non giustifica, in relazione ai parametri sopra evidenziati, l'esistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile.
____
In ultimo, atteso il rigetto della previsione di un assegno divorzile per la ricorrente, va rigettata la domanda di attribuzione di una quota del TFR del resistente, che trova fondamento, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nella titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 l. cit.; al rigetto della relativa domanda consegue la revoca dell'ordinanza adottata dal G.I. nel procedimento cautelare in corso di causa ai sensi dell'art. 671 c.p.c., che aveva accolto l'istanza di sequestro.
____
In ragione dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente, le spese sono irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 8 marzo 1997, in Acireale (CT), iscritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio di quel Comune, atto n. 19, P. 2, S. A, Anno 1997;
2) revoca il provvedimento di sequestro conservativo del 15.11.2021;
3) spese irripetibili.
Cosi deciso in Catania il 13/12/2024.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5117/2019 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATA IN ACIREALE (CT), IL 10 NOVEMBRE 1954 (CF: ) Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. VALENTINA A. DI GRAZIA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 7 NOVEMBRE 1957 (CF: ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 8 marzo 1997, in Acireale. Parte_1 Controparte_1
Dalla coppia è nato un figlio, , nato a [...] il [...]. Persona_1
Con sentenza di questo Tribunale n. 4264/2018, emessa il 5 ottobre 2018 è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, con previsione a carico del Candura di un contributo di mantenimento per il figlio di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno di €
200,00 per il mantenimento del coniuge.
Con ricorso depositato il 28.3.2019 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio e di confermare l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, un contributo di € 300,00 per il figlio e un assegno divorzile di € 200,00 per la stessa;
inoltre, ha chiesto di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n.
898, a carico del resistente ed in favore della ricorrente l'attribuzione della quota del quaranta per cento (40%) del Tfr.
Con ricorso ex art. 671 c.p.c. del 24.6.2021 la ricorrente ha chiesto il sequestro conservativo dell'indennità di fine rapporto dovuta al resistente da parte dell'ASP, accolto con ordinanza del
15.11.2021.
Non si è costituito in giudizio , e all'udienza presidenziale del 13.1.2021 non è Controparte_1
stato possibile esperire il tentativo di conciliazione da parte del Presidente.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 14.2.2024, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
La ricorrente ha concluso come da ricorso e memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. insistendo anche nel ricorso per sequestro conservativo.
Con atto conclusivo ha reiterato le richieste di cui all'atto introduttivo, ed è stato acquisito il parere del pubblico ministero.
____ La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Lo stato di separazione sussiste tra i coniugi per il prescritto termine, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale nel giudizio per separazione consensuale definito con sentenza n. 4264/2018 di questo Tribunale (giudizio RG
n. 11828/2014), e risulta dimostrato dalla produzione della sentenza unitamente al ricorso, mentre deve presumersi la non interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalla ricorrente, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
____
Con riferimento al figlio maggiorenne , la ricorrente rappresenta la non indipendenza Per_1
economica dello stesso, allegando certificazione atta a dimostrare la difficoltà dello stesso ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Il presente giudizio, non articolandosi quale modifica dei precedenti accordi tra i coniugi, è finalizzato ad individuare un regime di contribuzione dei genitori al mantenimento della prole autonomo rispetto al precedente giudizio di separazione. Nel caso di figli maggiorenni, è onere della parte istante dimostrare la permanenza delle condizioni di non autosufficienza economica del figlio, determinate da causa non imputabile allo stesso (la giurisprudenza evidenzia che “se non
è possibile fissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un'età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell'assegno, con onere del figlio di provare le ragioni individuali specifiche che giustifichino la situazione di soggetto ancora non autosufficiente: restando a carico del richiedente l'onere provare che l'inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali” impedienti (come li qualifica Cass. 22 giugno 2016, n. 12952), con riguardo vuoi allo stesso conseguimento di «un livello di competenza professionale e tecnica» idoneo al reperimento di un lavoro, vuoi al «suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro» (Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380); pertanto, il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass.
7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 14 agosto 2020, n. 17183)”, Cass. n. 22813/2023).
Invero, i documenti allegati al ricorso non riescono a fornire la prova della incolpevole non autosufficienza del figlio, atteso che si riferiscono ad un periodo di molto precedente rispetto al ricorso (anno 2014) ed attestano unicamente l'esistenza di un deficit cognitivo del ragazzo, all'epoca minorenne.
Ne consegue che, in assenza di prova, la domanda di contribuzione per il figlio maggiorenne a carico del resistente non può trovare accoglimento.
____
Neppure può trovare accoglimento l'istanza di prevedere un assegno divorzile per la ricorrente, atteso che non è stata provata la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi che andrebbe a svolgere nel caso di specie, funzione finalizzata “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” ( SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018). Invero, l'assegno divorzile
è previsto per il caso in cui l'ex coniuge richiedente non sia nelle condizioni di vivere autonomamente e dignitosamente e a fronte della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass.
n. 38362 del 03/12/2021). L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. Parte ricorrente non ha dimostrato nel presente giudizio né la funzione compensativa riequilibratrice dell'assegno, né la funzione assistenziale, essendosi limitata ad allegare ISEE del
2019 e documentazione sanitaria del 2015 e 2016, che attesta l'esistenza di spondilosi e artopatia cronica e osteoporosi (all. al ricorso); documentazione che, per la risalenza e non specificità, non giustifica, in relazione ai parametri sopra evidenziati, l'esistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile.
____
In ultimo, atteso il rigetto della previsione di un assegno divorzile per la ricorrente, va rigettata la domanda di attribuzione di una quota del TFR del resistente, che trova fondamento, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nella titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 l. cit.; al rigetto della relativa domanda consegue la revoca dell'ordinanza adottata dal G.I. nel procedimento cautelare in corso di causa ai sensi dell'art. 671 c.p.c., che aveva accolto l'istanza di sequestro.
____
In ragione dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente, le spese sono irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 8 marzo 1997, in Acireale (CT), iscritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio di quel Comune, atto n. 19, P. 2, S. A, Anno 1997;
2) revoca il provvedimento di sequestro conservativo del 15.11.2021;
3) spese irripetibili.
Cosi deciso in Catania il 13/12/2024.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher