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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 135/2021 R.G. promossa da:
cf nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/01/1957, rappresentato e difeso dall'AVV. CHIMIRRI CARMELO
contro rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 P.IVA_1
GIARDINA AMILCARE
Avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21/10/2024 e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il in Parte_1 Controparte_2
AC e, premesso di essere proprietaria dell'immobile ubicato al piano terra,
facente parte dell'edificio condominiale denominato , ha Controparte_2
impugnato la delibera adottata dall'assemblea dei condomini in data 15.06.2010 deducendone la nullità delle statuizioni in esso contenute per violazione dei criteri di riparto delle spese di manutenzione delle parti comuni condominiali, chiedendo la condanna del CP_2
convenuto al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda ha rappresentato che in data Parte_1
3.07.2006 il aveva stipulato un contratto d'appalto con la Controparte_2
avente ad oggetto lavori condominiali di manutenzione Controparte_3
straordinaria, per un importo netto di Euro 248.266,28, e per un totale complessivo di circa Euro
430.000,00; che, alla data del 12.06.2008, pur manifestando il proprio disappunto circa la non esecuzione dei lavori secondo regola d'arte, aveva versato la somma di Euro 42.939,48, secondo il riparto pro quota delle spese riferite al progetto;
che con delibera adottata nell'assemblea condominiale del 15.06.2010 il aveva approvato la contabilità finale e il riparto pro CP_2
quota delle spese tra i condomini, connessi ai suddetti lavori di manutenzione e ristrutturazione;
che aveva impugnato tale delibera, con riferimento alla ripartizione finale delle spese,
instaurando il giudizio iscritto al n. 2964/2010 R.G. del Tribunale di AC successivamente dichiarato improcedibile con sentenza del 21.12.2020; che sulla base della delibera assembleare del 15.06.2010 era stato emesso dal Tribunale di AC un decreto ingiuntivo nei sui confronti e a favore della che il Comune di AC aveva accertato gravi Controparte_3
difformità edilizie nella realizzazione dei lavori di manutenzione e ristrutturazione condominiali pagina 2 di 8 e che in mancanza di un certificato di agibilità, il non avrebbe potuto nemmeno CP_2
approvare un piano di riparto finale dei lavori eseguiti né, tantomeno, richiedere il pagamento per i lavori. L'attrice ha chiesto inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera assembleare sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Si è costituito in giudizio il Condominio di Via Mirabella n. 64 in AC eccependo preliminarmente la inammissibilità della impugnazione per cessazione della materia del contendere in quanto con la successiva delibera assembleare del 29.07.2015, il
[...]
aveva approvato la revisione della ripartizione delle spese sostenute dai Controparte_2
condomini per gli interventi di restauro eseguiti sull'immobile condominiale e del contributo concesso dall'ufficio su prospetto redatto dall'Ing. , per cui tale delibera Pt_2 Persona_1
assembleare, con la quale era stato nuovamente approvato il riparto finale dei lavori straordinari di cui alla delibera del 15.06.2010, oggi impugnata, aveva di fatto sostituito il deliberato della predetta assemblea condominiale del 15.06.2010.
Il ha eccepito, inoltre, la inammissibilità della impugnazione Controparte_2
poiché la delibera condominiale del 15.06.2010 era già stata oggetto di impugnazione da parte della medesima odierna ricorrente e il relativo giudizio iscritto al n. 2964/2010 R.G. del
Tribunale di AC si era concluso con la sentenza n. 1291/2020 con la quale la domanda è
stata dichiarata improcedibile, per cui l'odierno giudizio rappresentava una evidente duplicazione del precedente giudizio, dichiarato improcedibile, in palese violazione del divieto di bis in idem.
Il convenuto ha eccepito, altresì, la inammissibilità dell'impugnazione per essendo CP_2
la ricorrente decaduta dal diritto di impugnare la delibera assembleare del 15/06/2010, posto che l'odierno ricorso era stato notificato a distanza di 11 anni dalla citata delibera, in violazione del pagina 3 di 8 termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c. previsto, a pena di decadenza e che l'impugnazione atteneva a presunti vizi di annullabilità e non di nullità della delibera condominiale.
Nel merito il ha sostenuto che, contrariamente a quanto Controparte_2
affermato dalla ricorrente, la ripartizione delle spese per le opere comuni era sempre avvenuta nel pieno rispetto delle norme del codice civile e di quanto deliberato e convenuto in sede assembleare;
che il CTU, Ing. nominato nel giudizio nel iscritto al n. 2964/2010 R.G. Per_2
del Tribunale di AC, dichiarato improcedibile, rispondere ai quesiti formulati dal Giudice,
aveva escluso la sussistenza di tutte le doglianze lamentate dalla odierna ricorrente in merito a presunti vizi nell'esecuzione delle opere;
che gli altri immobili facenti parti del CP_2
avevano ottenuto regolarmente l'agibilità, a dimostrazione che gli Enti pubblici competenti avevano di fatto ritenuto l'edificio condominiale nel suo complesso privo di problemi strutturali
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale del 15.06.2010 per carenza di fumus boni iuris e periculum in mora, provvedimento di poi confermato dal Tribunale in composizione collegiale a seguito di reclamo, iscritto al n. 1731/2022 R.G., proposto dalla ricorrente , Parte_1
indi, senza alcuna istruttoria orale, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa che devesi dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla controversia oggetto della presente causa intercorsa tra l'attrice MI e il convenuto Parte_1 Controparte_2
[...
, e ciò per il fatto che la delibera impugnata, adottata dal in Controparte_2
pagina 4 di 8 AC in data 15 giugno 2010, è stata successivamente superata e posta nel nulla dai condomini del il successivo 29 luglio 2015, come da verbale Controparte_2
prodotto agli atti ad opera della difesa di parte convenuta (vedasi doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione), con il deliberato di cui al numero 1 dell'ordine del giorno che prevedeva l'approvazione della contabilità giusta “la revisione della ripartizione delle spese sostenute dai condomini per gli interventi di restauro eseguiti sull'immobile condominiale e del contributo concesso dall'ufficio ” redatta dall'Ing. in accordo con l'Arch. Pt_2 Persona_1 Per_3
tecnico di parte tra gli altri della MI , ed approvata
[...] Parte_1
dal c.t.u. nominato nel giudizio iscritto al n. 2964/2010 R.G. del Tribunale di AC, Per_2
giudizio dichiarato improcedibile con sentenza del 21.12.2020.
Invero, secondo ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, “la sostituzione della delibera impugnata con altra
adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di
contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a
quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 2,
10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la
pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.Igs. n. 6 del 2003) ad una
valutazione di soccombenza virtuale” (Cass., ordinanza 11/08/2017, n. 20071).
Ciò posto, nel caso di specie, l'assemblea dei condomini, regolarmente convocata aveva deliberato in data 29 luglio 2015 sugli stessi argomenti oggetto della delibera del 15 giugno
2010, oggi impugnata, provvedendo a revisionare e sostituire quanto in precedenza deliberato in ordine alla ripartizione delle spese tra i condomini per i lavori di manutenzione dell'immobile pagina 5 di 8 condominiale di in AC e, tra l'altro, in accordo ai rilievi dell'Arch. Controparte_2
, tecnico di fiducia dell'odierna ricorrente. Deve inoltre rilevarsi che la delibera Persona_3
del 29 luglio 2015 è divenuta definitiva in quanto non risulta essere stata oggetto di impugnazione.
In applicazione del principio di soccombenza virtuale la ricorrente Parte_1
deve essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto, CP_2
posto che l'impugnazione della delibera adottata dal in Controparte_2
AC presentava, in ogni caso, un profilo di inammissibilità per decadenza della ricorrente dal diritto di impugnazione per decorrenza dei termini di cui all'art. 1137 codice civile.
Invero, le doglianze prospettate da e riguardanti il mancato rispetto, Parte_1
nella delibera gravata, dei criteri di legge volti al riparto degli oneri condominiali erano da inquadrare in termini di annullabilità e non di nullità, con conseguente decadenza dell'azione oggetto del presente giudizio stante il decorso di oltre dieci anni dalla adozione della delibera del
15.06.2010.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione statuendo che:
“in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari
costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n.
220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle
seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità
dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto
assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o
all'”ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a
maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti
pagina 6 di 8 dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle
attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente
annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle
spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri
generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte
nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta
nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..” (Cass., Sez. Unite, sentenza n.
9839 del 14/04/2021).
Nella vicenda in esame, le doglianze della MI avverso la delibera Parte_1
assembleare del 15.06.2010 non attengono certamente a vizi di nullità della delibera in quanto,
con tale delibera, non si era inteso certamente stabilire o modificare i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione da valere per il futuro, ma ripartire le spese dovute dai condomini per la specifica attività di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale. Tale delibera poteva essere eventualmente gravata in termini di annullabilità per cui, atteso il decorso di oltre dieci anni dalla adozione della delibera, ne consegue la decadenza dell'azione oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite del presente giudizio e del reclamo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di AC, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
pagina 7 di 8 1. Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla controversia oggetto della presente causa intercorsa tra la ricorrente Parte_1
e il convenuto Condominio di Via Mirabella n. 64 in AC;
[...]
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio nei confronti Condominio di Via Mirabella n. 64 in AC, spese che si liquidano in Euro 4.000,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese generali 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Amilcare
Giardina, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3. Condanna al pagamento nei confronti Parte_1 Controparte_2
in AC, delle spese di lite del reclamo iscritto al n. 1731/2022 R.G. del
[...]
Tribunale di AC, spese che si liquidano in Euro 2.000,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Amilcare Giardina, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c..
AC, 9 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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