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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14736/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Elisabetta Renieri che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 domiciliata presso l'Avv. Stefano Ciambotti che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.12.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto l'8.6.1996 in Gambassi
Terme (Fi) con A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che, CP_1
in assenza di figli, i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 16-22.11.2023, e da allora non si erano più riconciliati.
Con comparsa costitutiva nulla ha opposto alla domanda. CP_1
All'udienza dell'1.4.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno insistito nell'unica domanda proposta ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente,
l'udienza presidenziale del procedimento di separazione fu celebrata il 3.2.2023, mentre la sentenza di separazione non è stata impugnata in ordine allo status, come si evince dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, che peraltro ha confermato le ulteriori statuizioni. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (20.12.2024) erano già trascorsi, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Le spese processuali vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Gambassi Terme (Fi) l'8.6.1996 tra nato a [...] il [...] e nata a Zlin Parte_1 CP_1
(Repubblica Ceca) il 25.5.1968, iscritto nei Registri del Comune di Gambassi Terme (Fi), atto n. 3, parte I, anno 1996;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 2 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14736/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Elisabetta Renieri che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 domiciliata presso l'Avv. Stefano Ciambotti che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.12.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto l'8.6.1996 in Gambassi
Terme (Fi) con A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che, CP_1
in assenza di figli, i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 16-22.11.2023, e da allora non si erano più riconciliati.
Con comparsa costitutiva nulla ha opposto alla domanda. CP_1
All'udienza dell'1.4.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno insistito nell'unica domanda proposta ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente,
l'udienza presidenziale del procedimento di separazione fu celebrata il 3.2.2023, mentre la sentenza di separazione non è stata impugnata in ordine allo status, come si evince dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, che peraltro ha confermato le ulteriori statuizioni. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (20.12.2024) erano già trascorsi, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Le spese processuali vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Gambassi Terme (Fi) l'8.6.1996 tra nato a [...] il [...] e nata a Zlin Parte_1 CP_1
(Repubblica Ceca) il 25.5.1968, iscritto nei Registri del Comune di Gambassi Terme (Fi), atto n. 3, parte I, anno 1996;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 2 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3