TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1637/2022 R.G.L., promossa
D A
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
,residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce dall'Avv. Antonio Rosario
Bongarzone e dall'avv. Paolo Zinzi, C.F._2
con cui elettivamente domicilia come in indirizzo C.F._3 telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società “ , sede legale Via Controparte_1
Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva , P.IVA_1
Pec: - email: , iscritta al Email_1 Email_2
CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494, Capitale sociale euro
10.000,00, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico. I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec Email_3
[...] Email_4
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore (C.F. ), nonché per l P.IVA_2 [...]
- Sede di in persona del Controparte_4 CP_4
l.r.p.t. pec: Via Nino Martoglio, 1, Email_5
1 Caltanissetta (CL), c.f. , rappresentati, difesi e domiciliati ex P.IVA_3 lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
(C.F. ), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. CP_4 P.IVA_4
174, è domiciliato ex lege, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC
Email_6
- resistente -
All'esito della sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il termine del 18.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_2
.
[...]
Condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente CP_2 [...]
, della somma di € 912,17, oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo, per i Pt_1
titoli di cui in parte motiva;
condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di CP_2 lite, che liquida in complessivi € 400,00, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2022 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il , per sentirlo condannare alla corresponsione in suo Controparte_2 favore della retribuzione professionale docenti (pari ad euro 174,50) prevista dall'art. 7 del
CCNL del 15/3/2001, per l'anno scolastico 2018/2019 in cui aveva prestato servizio per il convenuto con ripetuti contratti a tempo determinato (dal 16.10.2018 CP_2
2 all'8.11.2018, dal 9.11.2018 al 23.11.2018, dal 25.1.2019 al 25.4.2019, dal 12.6.2019 al
15.6.2019, dal 17.6.2019 al 30.6.2019, dal 1.7.2019 al 9.7.2019).
Deduceva, in particolare, la spettanza di detto elemento retributivo anche per coloro che avessero prestato servizio con supplenze non annuali (con termine al 31 agosto o al 30 giugno) bensì temporanee, e ciò anche in forza del principio di non discriminazione.
Parte convenuta, ritualmente citata, si costituiva in giudizio, evidenziando, in primis la carenza di legittimazione passiva delle amministrazioni intimate diverse dal , CP_2
ed esplicando difese, in fatto e in diritto, volte al rigetto della pretesa, evidenziando l'intervenuta prescrizione del diritto, la frammentarietà degli incarichi ricoperti ed argomentando che il richiamo, da parte dell'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.03.2021, all'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, avesse anche la finalità di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti, individuandoli nei soli docenti di ruolo o nei docenti destinatari di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche con esclusione dei docenti destinatari di supplenze meramente temporanee, cioè di carattere breve e saltuario
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Correttamente il rileva il difetto di legittimazione passiva dell CP_2 [...]
, trattandosi di mera articolazione del , sicchè ne va Parte_2 CP_2
dichiarata la carenza di legittimazione passiva.
Va inoltre, preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione, non risultando maturato il termine quinquennale tra la data di invio della diffida interruttiva della prescrizione (del 18.11.2022) ed il primo giorno di servizio per il quale è richiesta la
Parte corresponsione della (il 16/10/2018), il ricorso va accolto sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta
- alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro
allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste
dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
3 Il principio di diritto come sopra enunciato è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della Corte n. 629/20, la quale ha affermato che risulta "conforme alla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo
determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a
tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018
n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto
dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di
ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto
alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma
contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con
riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al
computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni
docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio".
Alla luce dei succitati principi giurisprudenziali, considerato che la ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (cfr. contratti in atti), la pretesa attorea appare fondata e va, dunque, accolta.
Considerato infine che gli importi richiesti in ricorso appaiono corretti (e dettagliatamente riportati) e non risultano specificatamente contestati nel quantum da parte convenuta, quest'ultima va condannata al pagamento della somma invocate dalla ricorrente.
In conclusione, il convenuto va condannato al pagamento in favore di CP_2 [...]
, di una somma pari ad euro 912,17 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
4 Come in epigrafe.
Così deciso in Caltanissetta il 19/06/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1637/2022 R.G.L., promossa
D A
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
,residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce dall'Avv. Antonio Rosario
Bongarzone e dall'avv. Paolo Zinzi, C.F._2
con cui elettivamente domicilia come in indirizzo C.F._3 telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società “ , sede legale Via Controparte_1
Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva , P.IVA_1
Pec: - email: , iscritta al Email_1 Email_2
CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494, Capitale sociale euro
10.000,00, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico. I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec Email_3
[...] Email_4
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore (C.F. ), nonché per l P.IVA_2 [...]
- Sede di in persona del Controparte_4 CP_4
l.r.p.t. pec: Via Nino Martoglio, 1, Email_5
1 Caltanissetta (CL), c.f. , rappresentati, difesi e domiciliati ex P.IVA_3 lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
(C.F. ), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. CP_4 P.IVA_4
174, è domiciliato ex lege, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC
Email_6
- resistente -
All'esito della sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il termine del 18.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_2
.
[...]
Condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente CP_2 [...]
, della somma di € 912,17, oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo, per i Pt_1
titoli di cui in parte motiva;
condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di CP_2 lite, che liquida in complessivi € 400,00, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2022 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il , per sentirlo condannare alla corresponsione in suo Controparte_2 favore della retribuzione professionale docenti (pari ad euro 174,50) prevista dall'art. 7 del
CCNL del 15/3/2001, per l'anno scolastico 2018/2019 in cui aveva prestato servizio per il convenuto con ripetuti contratti a tempo determinato (dal 16.10.2018 CP_2
2 all'8.11.2018, dal 9.11.2018 al 23.11.2018, dal 25.1.2019 al 25.4.2019, dal 12.6.2019 al
15.6.2019, dal 17.6.2019 al 30.6.2019, dal 1.7.2019 al 9.7.2019).
Deduceva, in particolare, la spettanza di detto elemento retributivo anche per coloro che avessero prestato servizio con supplenze non annuali (con termine al 31 agosto o al 30 giugno) bensì temporanee, e ciò anche in forza del principio di non discriminazione.
Parte convenuta, ritualmente citata, si costituiva in giudizio, evidenziando, in primis la carenza di legittimazione passiva delle amministrazioni intimate diverse dal , CP_2
ed esplicando difese, in fatto e in diritto, volte al rigetto della pretesa, evidenziando l'intervenuta prescrizione del diritto, la frammentarietà degli incarichi ricoperti ed argomentando che il richiamo, da parte dell'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.03.2021, all'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, avesse anche la finalità di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti, individuandoli nei soli docenti di ruolo o nei docenti destinatari di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche con esclusione dei docenti destinatari di supplenze meramente temporanee, cioè di carattere breve e saltuario
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Correttamente il rileva il difetto di legittimazione passiva dell CP_2 [...]
, trattandosi di mera articolazione del , sicchè ne va Parte_2 CP_2
dichiarata la carenza di legittimazione passiva.
Va inoltre, preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione, non risultando maturato il termine quinquennale tra la data di invio della diffida interruttiva della prescrizione (del 18.11.2022) ed il primo giorno di servizio per il quale è richiesta la
Parte corresponsione della (il 16/10/2018), il ricorso va accolto sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta
- alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro
allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste
dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
3 Il principio di diritto come sopra enunciato è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della Corte n. 629/20, la quale ha affermato che risulta "conforme alla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo
determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a
tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018
n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto
dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di
ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto
alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma
contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con
riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al
computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni
docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio".
Alla luce dei succitati principi giurisprudenziali, considerato che la ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (cfr. contratti in atti), la pretesa attorea appare fondata e va, dunque, accolta.
Considerato infine che gli importi richiesti in ricorso appaiono corretti (e dettagliatamente riportati) e non risultano specificatamente contestati nel quantum da parte convenuta, quest'ultima va condannata al pagamento della somma invocate dalla ricorrente.
In conclusione, il convenuto va condannato al pagamento in favore di CP_2 [...]
, di una somma pari ad euro 912,17 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
4 Come in epigrafe.
Così deciso in Caltanissetta il 19/06/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
5