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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 307/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.307/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 07/05/2025 e promossa
da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Busto Parte_1
Arsizio presso lo studio dell'avv. Adriana Pecorini, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Ferno presso lo studio dell'avv. Marina Piantanida, Controparte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale
pagina 1 di 4 DICHIARARE
la separazione personale dei coniugi signora nata in [...], il 15 Parte_1
gennaio 1999 (C.F.: ), residente in [...]
Gasperi n. 7 e il signor nato in [...], il 24 ottobre Controparte_1
1989 (C.F.: ), residente in [...]
7, il cui matrimonio venne celebrato presso il Tribunale di prima istanza di arocco) CP_2
(Atto di matrimonio registrato col n. 21, registro 96, foglio 17, in data 27 luglio 2018) e trascritto, in data 26 febbraio 2019, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BI
LO (VA) (Atto di matrimonio – n.
4 - parte II – serie C - Anno 2019);
ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di BI LO (VA) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di rito;
alle seguenti
CONDIZIONI:
- affidamento condiviso del Minore con il suo collocamento presso la madre;
- assegnazione alla madre della casa coniugale;
- il signor provvederà a trasferire la residenza anagrafica entro trenta giorni;
CP_1
- contributo al mantenimento da parte del padre per il figlio minore di €. 300,00= mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
- assegno unico interamente alla madre;
- nessun contributo al mantenimento della moglie, ma il marito continuerà a pagare il canone della casa coniugale, pari, attualmente, a €. 350,00= mensili;
- il padre pagherà la retta e la mensa per gli ultimi due mesi della scuola materna, (ovvero maggio e giugno 2025);
- la madre, durante il periodo estivo, potrà trascorrere in Marocco, con il figlio, un periodo di vacanza di un mese, per non pregiudicare il diritto di visita paterno;
- diritto di visita padre/figlio come segue:
1) prima del reperimento di un'abitazione dotata di uno spazio idoneo alle necessità di un minore, il padre terrà con sé il figlio secondo l'organizzazione attuale, ovvero: la domenica, dalla mattina sino al pomeriggio, riaccompagnandolo dalla madre prima di cena, un pomeriggio durante la settimana, sempre prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna. Volendo specificare, gli orari della permanenza: domenica dalle 11,30 alle 17,30 e mercoledì
pagina 2 di 4 dalle 18,30 alle 19,30 e salvo diverse esigenze del minore;
2) dopo il reperimento di un'abitazione dotata di uno spazio idoneo alle necessità di un minore, il Per signor potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18,30, sino CP_1
alla domenica fino alle 20,00, quando il bambino verrà accompagnato a casa della madre dal padre. Il signor inoltre, trascorrerà con il figlio un pomeriggio a settimana (il mercoledì), dalle 18,00 CP_1
Per alle 20,00, quando riaccompagnerà dalla madre;
3) inoltre, dopo il reperimento di un'abitazione dotata di uno spazio idoneo alle necessità di un minore, il padre, potrà tenere con sé il figlio:
a) durante le vacanze di Natale per sette giorni, alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con cadenza annuale, salvo diverso accordo tra i genitori. I genitori concorderanno telefonicamente le modalità e le tempistiche di scambio della custodia del minore almeno tre giorni prima della scadenza;
b) durante le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Venerdì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale. I genitori concorderanno telefonicamente le modalità e le tempistiche di scambio della custodia del minore almeno tre giorni prima della scadenza;
c) durante 15 giorni nei mesi estivi, previo accordo per le date con la madre entro il 15 aprile di ogni anno, stante la comunicazione di preciso indirizzo di recapito e con reperibilità telefonica costante. I genitori concorderanno telefonicamente le modalità e le tempistiche di scambio della custodia del minore almeno tre giorni prima della scadenza;
d) il minore alternerà la propria permanenza presso i genitori durante i compleanni. I genitori concorderanno telefonicamente le modalità e le tempistiche di scambio della custodia del minore almeno tre giorni prima della scadenza.
Il tutto compatibilmente con le esigenze del minore e con l'espressa specifica che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre/figlio, con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e gli impegni del minore, di provvedere ad apportare modifiche (in melius) a fine di garantire una maggiore frequentazione tra padre e figlio.
Verranno introdotte video-chiamate settimanali;
- spese di causa interamente compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e pagina 3 di 4 meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve prendersi atto che nelle more processuali, su impulso del Giudice Delegato, le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni della pronunzianda separazione, che può essere recepito in Per quanto conforme all'interesse del piccolo e adeguato alla condizione reddituale dei genitori.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite in considerazione dell'intervenuto accordo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
2) Affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale;
3) Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti secondo le conclusioni congiunte sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
5) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 07/05/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.307/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 07/05/2025 e promossa
da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Busto Parte_1
Arsizio presso lo studio dell'avv. Adriana Pecorini, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Ferno presso lo studio dell'avv. Marina Piantanida, Controparte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale
pagina 1 di 4 DICHIARARE
la separazione personale dei coniugi signora nata in [...], il 15 Parte_1
gennaio 1999 (C.F.: ), residente in [...]
Gasperi n. 7 e il signor nato in [...], il 24 ottobre Controparte_1
1989 (C.F.: ), residente in [...]
7, il cui matrimonio venne celebrato presso il Tribunale di prima istanza di arocco) CP_2
(Atto di matrimonio registrato col n. 21, registro 96, foglio 17, in data 27 luglio 2018) e trascritto, in data 26 febbraio 2019, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BI
LO (VA) (Atto di matrimonio – n.
4 - parte II – serie C - Anno 2019);
ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di BI LO (VA) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di rito;
alle seguenti
CONDIZIONI:
- affidamento condiviso del Minore con il suo collocamento presso la madre;
- assegnazione alla madre della casa coniugale;
- il signor provvederà a trasferire la residenza anagrafica entro trenta giorni;
CP_1
- contributo al mantenimento da parte del padre per il figlio minore di €. 300,00= mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
- assegno unico interamente alla madre;
- nessun contributo al mantenimento della moglie, ma il marito continuerà a pagare il canone della casa coniugale, pari, attualmente, a €. 350,00= mensili;
- il padre pagherà la retta e la mensa per gli ultimi due mesi della scuola materna, (ovvero maggio e giugno 2025);
- la madre, durante il periodo estivo, potrà trascorrere in Marocco, con il figlio, un periodo di vacanza di un mese, per non pregiudicare il diritto di visita paterno;
- diritto di visita padre/figlio come segue:
1) prima del reperimento di un'abitazione dotata di uno spazio idoneo alle necessità di un minore, il padre terrà con sé il figlio secondo l'organizzazione attuale, ovvero: la domenica, dalla mattina sino al pomeriggio, riaccompagnandolo dalla madre prima di cena, un pomeriggio durante la settimana, sempre prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna. Volendo specificare, gli orari della permanenza: domenica dalle 11,30 alle 17,30 e mercoledì
pagina 2 di 4 dalle 18,30 alle 19,30 e salvo diverse esigenze del minore;
2) dopo il reperimento di un'abitazione dotata di uno spazio idoneo alle necessità di un minore, il Per signor potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18,30, sino CP_1
alla domenica fino alle 20,00, quando il bambino verrà accompagnato a casa della madre dal padre. Il signor inoltre, trascorrerà con il figlio un pomeriggio a settimana (il mercoledì), dalle 18,00 CP_1
Per alle 20,00, quando riaccompagnerà dalla madre;
3) inoltre, dopo il reperimento di un'abitazione dotata di uno spazio idoneo alle necessità di un minore, il padre, potrà tenere con sé il figlio:
a) durante le vacanze di Natale per sette giorni, alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con cadenza annuale, salvo diverso accordo tra i genitori. I genitori concorderanno telefonicamente le modalità e le tempistiche di scambio della custodia del minore almeno tre giorni prima della scadenza;
b) durante le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Venerdì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale. I genitori concorderanno telefonicamente le modalità e le tempistiche di scambio della custodia del minore almeno tre giorni prima della scadenza;
c) durante 15 giorni nei mesi estivi, previo accordo per le date con la madre entro il 15 aprile di ogni anno, stante la comunicazione di preciso indirizzo di recapito e con reperibilità telefonica costante. I genitori concorderanno telefonicamente le modalità e le tempistiche di scambio della custodia del minore almeno tre giorni prima della scadenza;
d) il minore alternerà la propria permanenza presso i genitori durante i compleanni. I genitori concorderanno telefonicamente le modalità e le tempistiche di scambio della custodia del minore almeno tre giorni prima della scadenza.
Il tutto compatibilmente con le esigenze del minore e con l'espressa specifica che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre/figlio, con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e gli impegni del minore, di provvedere ad apportare modifiche (in melius) a fine di garantire una maggiore frequentazione tra padre e figlio.
Verranno introdotte video-chiamate settimanali;
- spese di causa interamente compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e pagina 3 di 4 meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve prendersi atto che nelle more processuali, su impulso del Giudice Delegato, le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni della pronunzianda separazione, che può essere recepito in Per quanto conforme all'interesse del piccolo e adeguato alla condizione reddituale dei genitori.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite in considerazione dell'intervenuto accordo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
2) Affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale;
3) Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti secondo le conclusioni congiunte sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
5) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 07/05/2025
Il Presidente Estensore
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