Articolo 67 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 66Articolo 68
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 67.

Le navi di cui all'articolo precedente devono essere provviste di cortine di tela da mettere fuori bordo, in corrispondenza degli alloggi, mediante adatti mezzi di sospensione (puntali, sagole, ecc.) in modo da assicurare una efficace protezione del fianco della nave esposto ai raggi solari.

Le cortine devono essere collocate a una distanza dalla murata di circa metri 2, con una lunghezza non inferiore a metri 3, e tale comunque da assicurare un'efficace protezione degli alloggi.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999